Mobilità sostenibile e trasporto scolastico: le misure attuative

Il D.M. 28 ottobre 2020 è la risposta alle procedure di infrazione comunitaria 10 luglio 2014, n. 2014/2147 e 28 maggio 2015, n. 2015/2043

Mobilità sostenibile e trasporto scolastico: le misure attuative sono riportate nel decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311.

Le disposizioni sono finalizzate a sanare il vulnus amministrativo venutosi a determinare con le procedure di infrazione comunitaria 10 luglio 2014, n. 2014/2147 e 28 maggio 2015, n. 2015/2043, per la non ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi   previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. In questo senso, i destinatari delle misure sono i singoli comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e interessati dalle suddette procedure di infrazione.

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Definiti anche:

  • le modalità e termini di presentazione delle domande;
  • le spese ammissibili;
  • il monitoraggio e la durata del progetto operativo di dettaglio (Pod);
  • le condizioni per la revoca totale o parziale del finanziamento.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2020.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 ottobre 2020 

Misure attuative delle disposizioni per la promozione  del  trasporto scolastico sostenibile. (20A06813)

 in Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2020, n. 311

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del

territorio e del mare;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155  di  attuazione

della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

21 maggio 2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per

un'aria piu' pulita in Europa;

Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al

fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30  di  attuazione

della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al

fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo

scambio  di  quote  di  emissione  di  gas  a  effetto  serra  e,  in

particolare, l'art. 19, comma 6, che prevede  che  i  proventi  delle

aste siano destinati a una serie di misure aggiuntive  rispetto  agli

oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza  pubblica

dalla normativa vigente, tra le quali ridurre le emissioni dei gas  a

effetto serra, favorire l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti

climatici,  incrementare  l'efficienza  energetica,  incoraggiare  il

passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  141,   ed   in

particolare l'art. 3 il quale prevede un'autorizzazione di  spesa  di

euro  10  milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il

finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di

progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del

servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola

dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole

statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o

elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore  a  50.000

abitanti interessati dalle procedure  di  infrazione  comunitaria  n.

2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la

non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti  dalla  direttiva

2008/50/CE sulla qualita' dell'aria. Al relativo  onere  si  provvede

mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni  2020  e

2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione

di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.

30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare, versata  dal  GSE  ad  apposito  capitolo  del

bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Lo stesso art. 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, da  adottarsi  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentiti

il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  il

Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  stabilite  le  modalita'  di

presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del

finanziamento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in  particolare  l'art.  12,

secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla

predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle

forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle

modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495;

Visto il decreto del 31 gennaio 1997 del Ministro dei  trasporti  e

della navigazione;

Visto  il  decreto  del  1°  aprile  2010   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 13 agosto 2010, n.  136,  che  all'art.  3  contiene

disposizioni  volte  a  garantire  la   tracciabilita'   dei   flussi

finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art.  5,

comma 6, in materia di mobilita' scolastica;

Vista  la  legge 12  dicembre  2019,  n.  141  di  conversione  con

modificazioni  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111  e  in

particolare, l'art. 3 con il quale e' autorizzata la spesa di euro 10

milioni per ciascuno degli anni 2020  e  2021  per  il  finanziamento

degli  investimenti  necessari   alla   realizzazione   di   progetti

sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di

trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale

e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo  ciclo  di

istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati  dai

comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non  ottemperanza  dell'Italia

agli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualita'

dell'aria;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che

stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali

conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le

predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello

esercitato sui propri servizi e che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi

relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi

stessi»;

Ritenuto di volersi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto  previsto

dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78  e

dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

di societa' in house del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare, per la realizzazione delle attivita'  connesse

al monitoraggio dei progetti di cui all'art. 3, sopra citato;

Considerato che tale avvalimento, ai sensi dell'art. 19,  comma  5,

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'art. 192, comma 2  del

decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e'  giustificato  dalle

esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare di ottenere un ampio supporto  tecnico  specialistico  nello

svolgimento delle proprie funzioni  istituzionali  e  che  ricorrendo

all'expertise  maturata  dalle  proprie  societa'  in   house   sulle

tematiche di  competenza,  il  Ministero  puo'  ridurre  i  costi  di

direzione e di controllo che dovrebbe  affrontare  ove  ricorresse  a

societa' di  diritto  privato,  garantendosi  peraltro  una  efficace

trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi  e  un  controllo

diretto sulla qualita' delle prestazioni rese, con cio' tenendo conto

dei «benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta,

anche con riferimento agli obiettivi di universalita'  e  socialita',

di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di

ottimale impiego delle risorse pubbliche» come richiesto dalla  norma

citata;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229

del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni

di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato

contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere

pubbliche ed interventi correlati;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Acquisito il parere del Ministro dell'istruzione espresso con  nota

del 17 settembre 2020;

Acquisito il parere del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze

espresso con nota del 7 settembre 2020;

Acquisito il parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali espresso nella seduta del 15 ottobre 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge 14

ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12

dicembre 2019, n. 141, il presente decreto stabilisce le modalita' di

presentazione  delle  domande  e  delle  spese  ammissibili  per   il

finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di

progetti sperimentali nell'ambito del Programma di finanziamento  per

la  realizzazione  o  l'implementazione  del  servizio  di  trasporto

scolastico  per  i  bambini  della  scuola  dell'infanzia  statale  e

comunale e per gli alunni delle scuole statali  del  primo  ciclo  di

istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

 

                               Art. 2

             Destinatari del Programma di finanziamento

1. Possono presentare domanda per il finanziamento dei progetti  di

cui all'art. 1 singoli comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000

abitanti interessati dalle procedure  di  infrazione  comunitaria  n.

2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015  per

la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi   previsti   dalla

direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.

2. La popolazione di cui  al  precedente  comma  1  e'  determinata

secondo i criteri  previsti  dall'art.  156,  comma  2,  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.  I  comuni  di  cui  al  precedente  comma   1   sono   elencati

nell'Allegato 1.

 

                               Art. 3

                         Modalita' e termini

                   di presentazione delle domande

 

1. I soggetti  di  cui  all'Allegato  1  trasmettono  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la domanda  di

ammissione a finanziamento  firmata  dal  legale  rappresentante  del

comune istante o da un funzionario  delegato  con  l'indicazione  del

dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente e i  relativi

recapiti istituzionali, a cui e' allegata la seguente  documentazione

redatta nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato 2:

a) un unico progetto operativo di dettaglio (di  seguito  P.O.D.)

redatto utilizzando il modulo  di  cui  all'Allegato  3  al  presente

decreto;

b) un piano degli spostamenti casa-scuola  (PSCS)  elaborato  per

ciascuna sede scolastica interessata dalle nuove linee  di  trasporto

scolastico previste nel P.O.D.;

c)  la  rappresentazione  cartografica  a  scala   adeguata   del

tracciato (andata + ritorno) di ciascuna  nuova  linea  di  trasporto

scolastico  prevista  dal  P.O.D.,  con  indicazione  della  relativa

lunghezza, dei capilinea e di eventuali fermate intermedie;

d) la deliberazione di Giunta comunale o  di  Consiglio  comunale

del comune istante, o la determinazione  del  dirigente  responsabile

dell'ufficio comunale competente che:

i. approva il P.O.D.;

ii. attesta che il comune non beneficia di altri  finanziamenti

provenienti da soggetti pubblici o privati per la  realizzazione  del

P.O.D.;

iii. attesta l'impegno del comune a procedere alla  gestione  e

alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle previste  forniture

e infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse nel costo

complessivo del P.O.D.

2.  La  domanda   di   ammissione,   corredata   dalla   prescritta

documentazione, e' trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata  -

PEC all'indirizzo mobilitasostenibile@pec.minambiente.it entro e  non

oltre centoventi giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il  campo

«Oggetto» della  PEC  di  trasmissione  deve  riportare  la  seguente

dicitura: «Programma sperimentale per  la  promozione  del  trasporto

scolastico sostenibile».

3. E' consentito trasmettere piu' PEC relative a un'unica domanda e

fino a un massimo di  cinque  PEC.  In  tal  caso,  di  seguito  alla

dicitura di cui al comma 2, le singole PEC inviate  devono  riportare

nell'«Oggetto» il numero progressivo rispetto al numero totale  degli

invii (es. «1 di 5», «2 di 5», «3  di  5»,  «4  di  5»,  «5  di  5»).

Ciascuna PEC deve avere una dimensione massima pari a 50 megabyte.

4. In caso di presentazione di piu' domande da parte  dello  stesso

soggetto e' considerata ammissibile la domanda pervenuta  per  ultima

in ordine temporale e comunque entro i termini di cui al comma 2.

                          Art. 4

                     Finanziamento del Programma

1. Per il finanziamento del Programma di cui all'art. 1 si provvede

nell'ambito delle risorse, pari a euro 10 milioni per ciascuno  degli

anni 2020 e 2021, stanziate sul pertinente capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare.

2.   L'erogazione   del   finanziamento   e'    subordinata    alla

disponibilita', da parte del Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, delle risorse di cui all'art. 3, comma  1,

del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

                               Art. 5

                          Spese ammissibili

1. Nell'ambito di ciascun P.O.D., i soggetti di cui all'Allegato  1

possono chiedere il finanziamento esclusivamente delle seguenti  voci

di spesa:

a)  spese  tecniche  risultanti  dal  livello  di   progettazione

approvato ai sensi dell'art. 23 del  decreto  legislativo  18  aprile

2016,  n.  50,  nonche'  spese  per  la  redazione  dei  piani  degli

spostamenti  casa-scuola  (PSCS)  elaborati  in   coerenza   con   le

previsioni dell'art. 5, comma 6, della legge  28  dicembre  2015,  n.

221, nel limite massimo di euro 65.000,00;

b) spese per:

l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ibridi o elettrici,  che

rispettino le prescrizioni di cui all'Allegato 2, nel limite  massimo

di euro 1.100.000,00;

l'acquisto e collocazione  di  colonnine  per  la  ricarica  di

veicoli elettrici nel limite massimo di euro 10.000,00;

l'acquisto e la collocazione di pensiline per  le  fermate  del

servizio  di  trasporto  scolastico  nel  limite  massimo   di   euro

50.000,00;

la realizzazione di applicazioni  mobili  (per  smartphone  e/o

tablet)  per  l'organizzazione  e/o  il  controllo  del  servizio  di

trasporto scolastico nel limite massimo di euro 10.000,00;

c) spese per attivita' di promozione del  servizio  di  trasporto

scolastico sostenibile nel limite massimo di euro 5.000,00;

d) spese per attivita' di monitoraggio  dei  benefici  ambientali

conseguibili con il servizio di trasporto scolastico sostenibile  nel

limite massimo di euro 10.000,00.

2. Non sono rimborsabili le spese di seguito indicate:

a) spese e altri oneri non  ricompresi  tra  quelli  indicati  al

precedente comma 1;

b) spese sostenute in data antecedente alla notifica del  decreto

di cui all'art. 8, con esclusione di  quelle  per  la  redazione  dei

piani  degli  spostamenti  casa-scuola   (PSCS)   purche'   sostenute

successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

c) costi del personale interno.

                               Art. 6

                       Valutazione dei P.O.D.

  1. I P.O.D., ai sensi dell'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  14

ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12

dicembre 2019, n. 141, sono valutati in base all'entita'  del  numero

di studenti coinvolti e alla  stima  di  riduzione  dell'inquinamento

atmosferico, secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 4.

                               Art. 7

              Commissione per la valutazione dei P.O.D.

1.  La  valutazione  dei  P.O.D.  e'  effettuata  da  una  apposita

commissione nominata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare dopo la scadenza del termine  di  presentazione

delle domande di  finanziamento  di  cui  all'art.  3,  comma  2.  La

commissione e'  formata  da  un  numero  dispari  di  componenti  non

superiore  a  cinque  membri.  La  partecipazione  ai  lavori   della

commissione e' a titolo gratuito, non prevede compensi  ne'  rimborso

spese e non comporta nuovi e maggiori oneri a  carico  della  finanza

pubblica.

2. Ai fini della valutazione dei P.O.D., il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere ai  soggetti

proponenti di cui all'art. 2, comma 1, la trasmissione di chiarimenti

e/o integrazioni  documentali  sulla  base  delle  indicazioni  della

commissione di valutazione.  A  tal  fine  il  Ministero  assegna  un

termine congruo,  comunque  non  superiore  a  quarantacinque  giorni

dall'invio  della  richiesta,   per   provvedere   agli   adempimenti

richiesti. La mancata integrazione documentale verra' valutata  dalla

commissione.

3. La commissione, a seguito delle valutazioni condotte ai sensi di

quanto previsto dall'art. 6,  redige  la  graduatoria  in  ordine  di

punteggio decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili.

 

                               Art. 8

                   Approvazione della graduatoria

  1. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare si provvede all'approvazione della  graduatoria

dei P.O.D. e alla ripartizione delle risorse a  favore  dei  soggetti

beneficiari.  Il   decreto   e'   notificato   a   ciascun   soggetto

beneficiario.

 

                               Art. 9

                     Trasferimento delle risorse

1. Con successivo  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  viene  trasferita,  in  favore  di

ciascun beneficiario, una prima quota,  a  titolo  di  anticipazione,

pari al 50% del finanziamento attribuito.  Condizione  necessaria  al

trasferimento della quota  di  anticipo  e'  l'avvenuta  stipula  del

contratto di fornitura dei mezzi di trasporto scolastico previsti dal

P.O.D. Tale verifica e' effettuata sul  sistema  di  cui  al  decreto

legislativo n. 229/2011 sulla base delle  informazioni  correlate  al

CIG. Il trasferimento avviene  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

ricezione da parte del Ministero della richiesta di erogazione  della

prima quota di finanziamento avanzata dal beneficiario ed  a  seguito

dell'esito positivo della verifica di cui al periodo precedente.

2. Con successivo  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare si provvede a  trasferire  il  saldo

finale del finanziamento attribuito, al netto di  eventuali  economie

e/o  ribassi  d'asta,  a  seguito  di  valutazione   positiva   della

documentazione di cui al successivo art. 12  trasmessa  dal  soggetto

beneficiario o riscontrabile attraverso il sistema di cui al  decreto

legislativo n. 229/2011 e dalla quale risulti  anche  la  conclusione

del P.O.D.

 

                               Art. 10

              Durata del P.O.D. e proposte di modifica

1. I soggetti beneficiari di  cui  all'art.  8  attuano  il  P.O.D.

approvato entro e non oltre il termine di trentasei  mesi  a  partire

dalla notifica del decreto di cui all'art. 8.

2. Le proposte di modifica del P.O.D. possono essere  richieste  da

parte dei soggetti beneficiari, prima della scadenza del  termine  di

cui al comma 1, nei  casi  disciplinati  dall'art.  106  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per assestamenti contabili tra  le

voci di costo previste nel P.O.D.  e  per  necessita'  connesse  alla

proroga dei termini per la conclusione  del  P.O.D.  In  quest'ultimo

caso il soggetto beneficiario presenta al Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare richiesta motivata di  proroga

per un massimo di ulteriori dodici mesi.

3. Le proposte di modifica del P.O.D. di cui al precedente comma  1

sono presentate dai soggetti beneficiari al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del  mare  a  mezzo  PEC  all'indirizzo

mobilitasostenibile@pec.minambiente.it  con  l'invio  della  seguente

documentazione:

a) nota di trasmissione della richiesta di modifica  firmata  dal

dirigente   responsabile   dell'ufficio   competente   del   soggetto

beneficiario;

b) P.O.D. redatto sulla base dell'apposito modulo predisposto dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) deliberazione di Giunta comunale o di  Consiglio  comunale,  o

determinazione del dirigente competente che:

approva il P.O.D. rimodulato redatto sulla  base  dell'apposito

modulo predisposto dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

attesta che il comune  non  beneficia  di  altri  finanziamenti

provenienti da soggetti pubblici o privati per la  realizzazione  del

P.O.D.;

attesta l'impegno del comune a procedere alla gestione  e  alla

manutenzione ordinaria e straordinaria  delle  previste  forniture  e

infrastrutture con risorse a proprio carico e non incluse  nel  costo

complessivo del P.O.D.

4. Le proposte di modifica del  P.O.D.  di  cui  al  comma  2  sono

autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare a seguito di positiva valutazione,  entro sessanta  giorni

dalla ricezione della richiesta presentata ai sensi del comma 3.

 

                               Art. 11

             Revoca totale o parziale del finanziamento

1. Qualora si ravvisi la presenza di criticita' nell'esecuzione del

P.O.D. da parte del soggetto beneficiario, il Ministero dell'ambiente

e della tutela del  territorio  e  del  mare  avvia  un  procedimento

istruttorio dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario

che,   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della   suddetta

comunicazione,  invia   i   necessari   chiarimenti   e   l'eventuale

documentazione richiesta.

2. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento istruttorio  di

cui al comma  1,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare puo' disporre la revoca totale o  parziale  dei

finanziamenti  concessi,  anche  tenendo  conto  delle  risorse  gia'

trasferite, se e' accertato il  verificarsi  di  una  delle  seguenti

condizioni:

a) mancata o parziale esecuzione del P.O.D. entro il  termine  di

trentasei mesi dalla notifica del decreto di cui all'art.  8,  ovvero

nel maggior termine previsto  dall'art.  10,  comma  2,  in  caso  di

eventuale proroga;

b) difformita' tra gli interventi realizzati  e  quelli  previsti

nel P.O.D. approvato;

c) mancata osservanza della disciplina  nazionale  e  comunitaria

vigente per gli affidamenti degli  appalti  di  lavori,  forniture  e

servizi oggetto di finanziamento;

d) richiesta, da parte del  dirigente  responsabile  dell'ufficio

comunale competente  del  P.O.D.,  di  trasferimento  del  saldo  del

finanziamento concesso, a fronte  di  un  avanzamento  contabile  del

P.O.D. inferiore al 100% del costo complessivo del P.O.D.

3. Le risorse per cui e' stata disposta  la  revoca,  qualora  gia'

erogate,  sono  versate   dal   comune   beneficiario   in   apposito

capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato i  cui  estremi

sono comunicati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare e restano acquisite definitivamente all'erario.

 

                               Art. 12

               Modalita' di rendicontazione del P.O.D.

1. Ai fini del trasferimento della quota di finanziamento  a  saldo

di cui all'art. 9, comma 2, il  dirigente  responsabile  dell'ufficio

comunale competente del P.O.D. provvede a:

a)  inserire  sulla  apposita  piattaforma  web   del   Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   la

documentazione amministrativo-contabile  (provvedimenti  di  impegno,

fatture,  determinazioni  dirigenziali  di  liquidazione  e  relative

quietanze di pagamento che riportino nella causale i  riferimenti  al

P.O.D.  ammesso  a  finanziamento)   il   cui   contenuto   non   sia

riscontrabile attraverso il sistema di cui al decreto legislativo  n.

229/2011;

b)      trasmettere      a      mezzo      PEC      all'indirizzo

mobilitasostenibile@pec.minambiente.it la richiesta di  trasferimento

della quota  di  finanziamento  a  saldo  con  allegata  la  seguente

documentazione:

dichiarazione prodotta tramite uno specifico schema predisposto

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

attestante lo stato di avanzamento contabile del P.O.D. con  l'elenco

dei relativi atti caricati sulla piattaforma web di cui alla  lettera

a);

dichiarazioni rese  dal  responsabile  unico  del  procedimento

(RUP) e dal direttore dei  lavori,  prodotte  tramite  uno  specifico

schema predisposto dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, attestanti  la  conformita'  degli  interventi

svolti rispetto al P.O.D. e  l'avvenuta  osservanza  della  normativa

vigente sulla tracciabilita' dei flussi finanziari e della disciplina

nazionale e comunitaria in tema di affidamento di lavori,  servizi  e

forniture;

copia della carta di circolazione di ciascun mezzo di trasporto

acquistato;

documentazione  fotografica   dimostrativa   dello   stato   di

realizzazione degli interventi previsti nel P.O.D.;

dichiarazione di rinuncia  della  quota  di  finanziamento  non

rendicontata, nel caso di avanzamento contabile conclusivo  inferiore

al 100% del costo complessivo del P.O.D.

 

                               Art. 13

                     Monitoraggio del Programma

1. Per le attivita'  di  verifica  sulla  corretta  attuazione  del

Programma di cui all'art.  1,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare si avvale delle societa'  in  house,

mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma

5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e degli articoli 5  e  192

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere sulle risorse

disponibili  a  legislazione  vigente  sui  pertinenti  capitoli   di

bilancio del Ministero medesimo. A tal  fine  le  societa'  in  house

provvedono alla verifica  tecnica  dello  stato  di  avanzamento  dei

P.O.D., a seguito di controlli amministrativi, su  base  documentale,

svolti dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare per il tramite della piattaforma web di  rendicontazione  di

cui all'art. 12, nonche' di  eventuali  verifiche  tecniche  in  loco

effettuate sia in itinere che alla conclusione dei progetti.

2. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del principio  di

unicita' dell'invio di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-bis)

del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  l'attivita'  di

rendicontazione e monitoraggio dei P.O.D. di cui al comma  precedente

avviene attraverso il  sistema  di  cui  al  decreto  legislativo  n.

229/2011. I P.O.D. ammessi a finanziamento devono essere identificati

dal Codice  unico  di  progetto  (CUP).  Le  informazioni  di  natura

documentale non  riscontrabili  attraverso  il  predetto  sistema  di

monitoraggio sono raccolte per il tramite della  piattaforma  web  di

cui all'art. 12.

 

                            Art. 14

                     Divulgazione dei risultati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare puo' divulgare i risultati conseguiti per la  realizzazione  dei

P.O.D.  finanziati,  attraverso  la  pubblicazione  di   informazioni

riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, le

azioni realizzate, i benefici ambientali conseguiti, il costo  totale

e il finanziamento concesso.

 

                               Art. 15

                   Trattamento dei dati personali

                           e norme finali

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare assicura il trattamento dei dati personali  nel  rispetto  della

normativa vigente e nei limiti strettamente inerenti la realizzazione

degli scopi specifici di cui al presente decreto.

2. Nelle convenzioni di cui all'art. 13, comma 1, sono  individuate

le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare  un  adeguato

livello di  sicurezza  con  riferimento  ai  rischi  derivanti  dalla

distruzione, dalla perdita, dalla modifica,  dalla  divulgazione  non

autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o  illegale,  a  dati

personali, nel rispetto dell'art. 32 del  regolamento  (UE)  2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche'  i

tempi di conservazione dei dati.

3.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

decreto.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

 

______

 

Avvertenza:

 

Il testo  integrale  del  decreto  con  i  relativi  allegati  e'

disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare all'indirizzo internet

    https://www.minambiente.it/pagina/promozione-trasporto-scolastico-sostenibile

 

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