Mobilità sostenibile: modificate le linee guida dei piani urbani

Lo ha stabilito il decreto minTrasporti 28 agosto 2019, n. 396

Modificate le linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (Pums), di cui al D.M. n. 397/2017.  Lo ha reso noto un comunicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2019, n. 255, relativo alla emanazione del decreto ministeriale 28 agosto 2019, n. 396, che ha appunto modificato il D.M. n. 397/2017. In particolare:

  • è stato prorogato di 12 mesi il termine di ventiquattro mesi previsto all’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017 per la predisposizione e adozione dei Pums;
  • è stata sostituita la tabella 1 “Macrobiettivi” dell’allegato al D.M. 397/2017;
  • è stato introdotto un nuovo regime transitorio per finanziamenti statali nel settore del trasporto rapido di massa.
Box 1

I piani urbani della mobilità sostenibile

I Pums sono strumenti la cui definizione è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa anche per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non ricompresi nel territorio di città metropolitane.

Di seguito il testo del D.M. n. 396/2019; l'allegato in pdf è alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dei Trasporti e delle infrastrutture 28 agosto 2019, n. 396

Modifiche delle linee guida per la redazione dei PUMS di cui al DM 397/17

VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2017, n. 397, concernente l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile su tutto il territorio nazionale; 

VISTO l’art. 6, comma 1, del citato Decreto che prevede la possibilità di modifiche e integrazioni alle disposizioni dello stesso da attuarsi con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata istituita con D. Lgs. n. 281 del 28/08/1997; 

VISTI i Decreti Ministeriali 18 maggio 2018, n. 232 e 9 aprile 2019, n. 137 con i quali è stato rispettivamente istituito e modificato il Tavolo Tecnico di cui all’art. 4, comma 4, del Decreto Ministeriale 4 agosto 2017, n. 397, preposto, tra l’altro, a proporre le eventuali modifiche ai sensi dell’art. 6, comma 1, di cui al precedente Visto; 

CONSIDERATA la natura paritetica del Tavolo Tecnico in argomento, composto da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’ANCI, delle Regioni e dell’Osservatorio Nazionale sulle politiche dello sviluppo del TPL; 

CONSIDERATE le necessità emerse nel primo periodo di applicazione del Decreto Ministeriale n. 397/2017 in argomento; 

VISTA la complessità dell’ iter di predisposizione del decreto ministeriale relativo alle modalità di assegnazione delle risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” istituito con l’articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, non ancora attuato a causa dell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n.74 del 7 marzo 2018, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.1, c.140 della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale venivano assegnate risorse a tale Fondo, nonché a causa delle disposizioni previste all’articolo 1, comma 115 della legge 30 dicembre 2018, n.145, che ha ridotto di 30 milioni di euro per l’anno 2019 le risorse per il finanziamento di tale Fondo; 

VISTA la nota dell’ANCI del 24/04/2019 prot. n. 40/ST//AG/gm-19 relativa alla richiesta di rinvio della scadenza per la predisposizione ed adozione dei PUMS prevista con il richiamato decreto 397/2017; 

CONSIDERATE le competenze assegnate agli enti di area vasta dalla legge n. 56/2014; 

RITENUTO OPPORTUNO escludere l’obbligo di redazione dei PUMS per gli enti di area vasta, non città metropolitane, in relazione alle competenze assegnate agli stessi dall’art. 85 della legge n. 56/2014; 

RITENUTO OPPORTUNO prevedere un regime transitorio per l’assegnazione delle risorse per i nuovi interventi nel settore del trasporto rapido di massa al fine di evitare ogni ritardo nell’attivazione dei programmi di investimento; 

VISTI i verbali del Tavolo Tecnico sopra citato del 27/05/2019 e del 9/07/2019 con cui sono state proposte, in relazione alle predette necessità, le modifiche e integrazioni al Decreto Ministeriale; 

VISTO il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2019; 

DECRETA 

Articolo 1

(Finalità) 

Il presente decreto modifica ed integra il Decreto Ministeriale 4 agosto 2017, n. 397 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 

Articolo 2 

(Estensione dell’obbligo di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 397/2017) 

L’obbligo di procedere alla definizione dei PUMS, intesa come adozione degli stessi, è condizione essenziale per accedere ai finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa anche per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non ricompresi nel territorio di città metropolitane. 

Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di Città Metropolitana si ritiene assolta la condizione suddetta qualora sia stato adottato il PUMS della città metropolitana. 

Articolo 3 

(Limitazione dell’applicabilità di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017)

L’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017 non si applica agli enti di area vasta non città metropolitane. 

Articolo 4 

(Proroga dei termini di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017) 

Il termine di ventiquattro mesi previsto all’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017 per la predisposizione ed adozione dei PUMS è prorogato di 12 mesi. 

Articolo 5 

(Modifica dei “Macrobiettivi”) 

La tabella 1 “Macrobiettivi” dell’allegato al D.M. 397/2017 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto.
Gli enti di cui all’art. 3 comma 1 del D.M. 397/2017, come modificato dal presente provvedimento, adeguano o integrano gli indicatori inseriti nel PUMS entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Articolo 6 

(Modalità per individuare metodi di calcolo e fonti necessari per il calcolo degli indicatori) 

Con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale possono essere successivamente individuati metodi di calcolo e fonti da cui reperire i dati per il calcolo degli indicatori, sentita la Conferenza Unificata. 

Articolo 7 

(Transitorio per finanziamenti statali nel settore del trasporto rapido di massa) 

  1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla scadenza del trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 4 agosto 2017, n. 397, è consentito presentare istanza per accesso ai finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa anche: 

a)  ai Comuni con più di 100.000 abitanti non ricompresi nel territorio di città metropolitane, che non abbiano ancora adottato il PUMS, purché lo stesso sia in redazione e ci sia un atto della Giunta che approvi il primo rapporto PUMS contenente un quadro conoscitivo ed i relativi obiettivi (vedi cronoprogramma tipo-allegato DM 397/17);

b)  alle Città Metropolitane, che non abbiano ancora adottato il PUMS, purché lo stesso sia in redazione e ci sia un atto del Sindaco che approvi il primo rapporto PUMS contenente un quadro conoscitivo ed i relativi obiettivi (vedi cronoprogramma tipo- allegato DM 397/17);

c)  in assenza del PUMS della città metropolitana, ai Comuni capoluogo di città metropolitane purché sia in redazione il PUMS della città metropolitana e ci sia un atto del Sindaco che approvi il primo rapporto PUMS contenente un quadro conoscitivo ed i relativi obiettivi (vedi cronoprogramma tipo-allegato DM 397/17).

2. Per i soli finanziamenti statali destinati a nuovi interventi per il trasporto rapido di massa e previsti dall’art. 1, comma 1072 della legge n. 205/2017, sono ammesse le istanze presentate, entro il 31/12/2018, anche da: 

a)  Comuni con più di 100.000 abitanti o Comuni capoluogo di Regione e di Città
Metropolitana che non abbiano già adottato il PUMS, purché sia in redazione e purché ci sia un atto della Giunta che approvi il primo rapporto PUMS contenente un quadro conoscitivo ed i relativi obiettivi (vedi cronoprogramma tipo-allegato DM 397/17).

b)  Città Metropolitane, che non abbiano già adottato un PUMS, purché vi sia un atto del Sindaco con il quale l’Ente si impegna a provvedere alla redazione in tempi certi, e purché il Comune capoluogo della Città Metropolitana abbia adottato il PUMS o quantomeno, il primo rapporto, con il quale la Città metropolitana si impegna a garantire il coordinamento e la continuità.

3. Le risorse assegnate ed impegnate a favore dell’Ente beneficiario sono disimpegnate ed attribuite ad altri interventi posti in graduatoria che rispondano ai requisiti previsti dal DM 397/2017, qualora l’ente in argomento ovvero la città metropolitana di riferimento non abbia adottato il PUMS entro il termine previsto dall’art. 4 del presente decreto.
Il requisito si considera soddisfatto anche nel caso di PUMS adottati prima della pubblicazione del D.M. 397/2017, purché siano aggiornati in linea con i criteri fissati dal D.M. 397/2017.

 

Allegati

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