Modifiche al codice prevenzione incendi: obbligatorio il “nuovo approccio”

Con la pubblicazione del D.M. 12 aprile 2019 prosegue l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo in materia. Con l’emanazione di questo provvedimento, che aggiorna il codice contenuto nel D.M. 3 agosto 2015, si consolida l'utilizzo delle nuove metodologie applicative più aderenti al progresso tecnologico e agli standard internazionali. L'obbligo parte il 21 ottobre 2019

Il decreto 12 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, apporta importanti modifiche al decreto 3 agosto 2015[1], noto come codice di prevenzione incendi. Con il nuovo decreto, che entrerà in vigore il 21 ottobre prossimo anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività soggette ma non normate (prive di regola tecnica verticale) dovrà essere adottato il nuovo approccio prestazionale.

PER TUTTI I CONTENUTI DEDICATI ALLA PREVENZIONE INCENDI CLICCA QUI

Prima di esaminare le novità introdotte con il decreto 12 aprile 2019, è opportuno ricordare che il D.M. 3 agosto 2015, oggetto delle modifiche, è un atto di notevole rilevanza in quanto, attraverso l’adozione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni e l’introduzione di un nuovo approccio metodologico, ha consentito di semplificare e razionalizzare l’impianto normativo in materia di prevenzione incendi.

Modifiche al codice prevenzione incendi: il nuovo approccio

Di fatto, il D.M. 3 agosto 2015 ha segnato il passaggio da un sistema rigido, caratterizzato da norme prescrittive, a uno che agevola l’approccio prestazionale, che permette di raggiungere alti livelli di sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze delle diverse attività. Il D.M. 3 agosto 2015, entrato in vigore il 19 novembre 2015, è costituito da cinque articoli e un consistente allegato tecnico (vedere la tabella 1), nel quale sono contenute le norme di prevenzione incendi. Attraverso l’articolato sono state individuate le attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto e indicate le modalità di adozione della nuova metodologia di prevenzione incendi. In particolare, sono state approvate ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, le norme tecniche di cui all'allegato al decreto ed è stata prevista una introduzione graduale del nuovo approccio, che ha permesso, sino ad oggi, che le nuove norme potessero essere applicate in alternativa alle specifiche disposizioni dettate dalle vigenti regole di prevenzione incendi.

HAI GIA' RINNOVATO L'ABBONAMENTO AD AMBIENTE&SICUREZZA? CLICCA QUI PER SCEGLIERE LA FORMULA PIU' ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!

Per quanto concerne l’allegato al decreto, nel quale sono contenute le specifiche tecniche, si ricorda la suddivisone in quattro sezioni: generalità, strategia, regole tecniche verticali e metodi (vedere la tabella 2). Attraverso queste sezioni sono specificati puntualmente i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, gli elementi necessari per ideare la strategia antincendio, le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e le metodologie progettuali. In particolare, con la prima sezione dell’allegato 1 (sezione G), suddivisa in tre capitoli, sono descritti la terminologia e i simboli grafici, sono fissati i criteri di progettazione per la sicurezza antincendio e, infine, sono determinati i profili di rischio delle attività. Con la sezione S della regola tecnica sono trattate le misure per comporre la strategia antincendio finalizzata alla riduzione del rischio di incendio. In questa sezione, composta di dieci capitoli, sono specificate le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività.

Modifiche al codice prevenzione incendi: le regole verticali

Con la sezione V sono trattate le regole tecniche verticali che si applicano a specifiche attività (o ad ambiti di queste ultime). Le misure tecniche contenute in questa sezione sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione S «Strategia antincendio». Al riguardo, va ricordato che la loro funzione è quella di fornire ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal codice. Di fatto, l’applicazione di queste regole consente di raggiungere alti livelli di sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze delle diverse attività. Le regole tecniche verticali, i cui contenuti di base sono quelli previsti dal codice, sono caratterizzate dalla stessa struttura: «Campo di applicazione», «Classificazioni», «Profili di rischio», «Strategia antincendio e altre specifiche tecniche». Con il «Campo di applicazione» e le «Classificazioni» sono individuate le attività per le quali è possibile applicare le norme contenute nella regola e la loro distinzione in funzione di alcuni parametri (come per esempio numero degli occupanti, massima quota dei piani, classificazione delle aree, ecc.). Nel punto concernente i «Profili di rischio» (indicatore speditivo del rischio incendio di un’attività) è richiamata la necessità di applicare la metodologia di cui al capitolo G3 del codice («Determinazione dei profili di rischio delle attività»). Con la sezione «Strategia antincendio» sono specificate le misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In questo punto della regola sono indicate soluzioni aggiuntive, complementari o sostitutive a quelle conformi previste dal codice nella sezione S (S.1 «Reazione al fuoco», S.6 «Controllo dell'incendio», S.2 «Resistenza al fuoco», S.7 «Rivelazione ed allarme», S.3 «Compartimentazione», S.8 «Controllo di fumi e calore», S.4 «Esodo», S.9 «Operatività antincendio», S.5 «Gestione della sicurezza antincendio», S.10 «Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio»).

La regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto 3 agosto 2015 termina con la sezione M «Metodi», attraverso la quale sono definite le disposizioni concernenti l’applicazione dei principi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, descritte le procedure di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto e, infine, delineata la progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita.

La metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio (o progettazione antincendio prestazionale) è trattata nella sezione M del codice. Attraverso questa sezione è descritta dettagliatamente la metodologia di progettazione dell'ingegneria della sicurezza antincendio che, di fatto, è la metodologia che consente di definire soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi progettuali mediante analisi di tipo quantitativo. Il primo elemento trattato in questa sezione è quello concernente le fasi del metodo. Al riguardo ricordiamo che la metodologia di progettazione prestazionale si compone di due fasi: analisi preliminare e analisi quantitativa. In particolare, nella prima fase (analisi preliminare) sono formalizzati i passaggi che conducono a individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono le soglie di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire, mentre nella seconda fase (analisi quantitativa), impiegando modelli di calcolo specifici, si esegue l'analisi quali-quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con le soglie di prestazione già individuate e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione. Nel capitolo M sono inoltre illustrati puntualmente i passaggi (sotto-fasi) necessari per definire i rischi da contrastare e i criteri oggettivi di quantificazione degli stessi, utili per la successiva analisi numerica, e quelli indispensabili per effettuare le verifiche di sicurezza degli scenari individuati. Ricordiamo che per la documentazione di progetto nel codice è specificato che deve essere integrata, per la prima fase (analisi preliminare) dal sommario tecnico, nel quale è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto e le soglie di prestazione, e per la seconda fase (analisi quantitativa) dalla specifica relazione tecnica dove si presentano i risultati dell'analisi e il percorso progettuale seguito e il programma per la gestione della sicurezza antincendio.

Modifiche al codice prevenzione incendi: le specifiche

Alla descrizione della metodologia di progettazione dell'ingegneria seguono le specifiche concernenti l’attuazione della gestione della sicurezza antincendio. Al riguardo si segnala che con l'applicazione della metodologia prestazionale devono essere previste specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio (Gsa) affinché non possa verificarsi la riduzione del livello di sicurezza assicurato inizialmente. La sezione M termina con i capitoli concernenti gli scenari di incendio per la progettazione prestazionale e la salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale. Di fatto, attraverso questi capitoli sono specificati gli altri aspetti tecnici della progettazione antincendio prestazionale. In particolare, è descritta la procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto che sono impiegati nell'analisi quantitativa da parte del professionista che si avvale dell'ingegneria della sicurezza antincendio. Sono fornite, inoltre, le indicazioni per eseguire la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio per le attività. Infine, è specificata la progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita, necessaria per assicurare la possibilità per tutti gli occupanti di un’attività di raggiungere o permanere in un luogo sicuro, senza che ciò sia impedito da un'eccessiva esposizione ai prodotti dell'incendio, unitamente alla possibilità per i soccorritori di operare in sicurezza.

Modifiche al codice prevenzione incendi: il decreto 12 aprile 2019

Il decreto 12 aprile 2019, costituito da cinque articoli (vedere la tabella 3), inizialmente sancisce l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del ministro all'Interno 3 agosto 2015 (articolo 1). Si tratta di una modifica di particolare rilevanza in quanto termina l’introduzione graduale del nuovo approccio contenuta nella prima versione del codice di prevenzione. Il comma abrogato stabiliva, infatti, la possibilità di applicare sia le disposizioni contenute nel codice di prevenzione sia le specifiche disposizioni dettate dalle previgenti regole di prevenzione incendi.

Segue la sostituzione integrale dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2015 concernente il «Campo di applicazione e modalità applicative». In particolare, con il nuovo articolo 2 è stabilito che le specifiche tecniche contenute nel codice di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di nuova realizzazione di cui all'allegato I del decreto del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151[2], individuate con i numeri 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, a esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, a esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76 (tabella 4). Di fatto, con il nuovo articolo 2, sono state comprese nel campo di applicazione la quasi totalità delle attività non normate (prive di regola tecnica verticale) per le quali l’unico riferimento normativo diventa ora il D.M. 3 agosto 2015.

Modifiche al codice prevenzione incendi: le attività esistenti

Altra novità apportata dal decreto 12 aprile 2019 riguarda le disposizioni per gli interventi di modifica o di ampliamento alle attività esistenti. Per questi casi, attraverso la rivisitazione dell’articolo 2, è stabilito che le norme si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare. Invece, per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti non rientranti in questi ultimi casi, è specificato che si devono applicare le specifiche norme tecniche definite nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto 3 agosto 2015 (di seguito descritto) e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 (comma 3) del D.Lgs n.139 del 8 marzo 2006.[3]. Si segnala che è comunque concessa al responsabile dell’attività, la possibilità di applicare le disposizioni del codice di prevenzione incendi all'intera attività. Con la nuova versione dell’articolo 2 del decreto 3 agosto 2015 è ribadito che le norme tecniche contenute nel codice possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il decreto 12 aprile 2019 prosegue con l’articolo 3 attraverso il quale è stato introdotto l'articolo 2-bis nel decreto del 3 agosto 2015. In particolare, con questo nuovo articolo sono indicate le attività (vedere la tabella 5) per le quali è concesso in alternativa all’approccio definito dal codice, l’uso di norme tecniche indicate del nuovo comma 1-bis dell’articolo articolo 5 introdotto dal decreto 12 aprile 2019 attraverso il quarto articolo. Al riguardo segnaliamo che con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 5 nel decreto del 3 agosto 2015 sono definiti tutti gli atti normativi le cui specifiche non possono più essere adottate per le attività per le quali è previsto solo l’utilizzo delle disposizioni del codice di prevenzione incendi.

Si evidenzia che attraverso il quarto articolo del decreto 12 aprile 2019 è stato introdotto nell’articolo 5 del decreto 5 agosto 2015 anche il comma 2, necessario per specificare che per le attività in regola con gli adempimenti previsti per la valutazione dei progetti, per i controlli di prevenzione incendi e per quelle che hanno potuto usufruire dell’istituto della deroga, il decreto 03 agosto 2015 non comporta adempimenti.

Il decreto 12 aprile 2019 termina con l’articolo 5 attraverso il quale sono definite le disposizioni transitorie e quelle finali. In particolare, è stabilito che le modifiche introdotte al decreto 5 agosto 2015 si applicano alle attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il provvedimento entra in vigore il 21 ottobre 2019 (centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019).

TAB. 1 – FOTOGRAFIA DI UN CAMBIAMENTO

D.M. 3 agosto 2015

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (S.O. n. 51), è entrato in vigore il 18 novembre 2015.

Modifiche

D.M. Interno 08 giugno 2016

D.M. Interno 09 agosto 2016

D.M. Interno 21 febbraio 2017

D.M. Interno 07 agosto 2017

D.M. Interno 23 novembre 2018

D.M. Interno 12 aprile 2019

Obiettivi

Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche

Adottare regole più prestazionali e flessibili

Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni

Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio

A che cosa si applica

Le regole contenute nell’allegato si applicano alle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, a esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, a esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76

 

Art. Titolo Contenuto
1 Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi Sono approvate le norme tecniche di cui all'allegato al decreto
2 Campo di applicazione e modalità applicative Sono individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi alle quali possono essere adottate le nuove disposizioni
2-bis Modalità applicative alternative Sono indicate le attività per le quali è concesso in alternativa all’approccio definito dal codice, l’uso di norme tecniche indicate del nuovo comma 1-bis dell’articolo articolo 5 introdotto dal decreto 12 aprile 2019 attraverso il quarto articolo
3 Impiego dei prodotti per uso antincendio Sono specificati i doveri da rispettare per l'impiego dei prodotti per uso antincendio
4 Monitoraggio È stabilito che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco (inistero dell'Interno), deve provvede al monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche contenute nell’allegato al decreto
5 Disposizioni finali Restano valide le disposizioni di cui al D.M. 7 agosto 2012 sia per la documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui D.P.R. 151/2011 che per la determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

Non sono previsti adempimenti per le attività in possesso del certificato di prevenzione incendi e per quelle in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151

Il D.M. 3 agosto 2015 entrerà in vigore il 19 novembre 2015 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

All. 1 Norme tecniche di prevenzione incendi Attraverso quattro sezioni sono specificati i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, gli elementi necessari per ideare la strategia antincendio, le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e le metodologie progettuali

D.M. 3 agosto 2015, «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento ordinario n. 51)

 

TAB. 2 – D.M. 3 AGOSTO 2015 - ALLEGATO 1

Sezione Titolo Contenuto
Sezione G Generalità G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori

V.4 Uffici

V.5 Attività ricettive turistico – alberghiere

V.6 Attività di autorimessa

V.7 - Attività scolastiche

V.8 - Attività commerciali

Sezione M Metodi M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

«Norme tecniche di prevenzione incendi»

TAB. 3 – D.M. 12 APRILE 2019

Art Modifiche al decreto 3 agosto 2015 Descrizione
1

 

Modifiche all'art. 1 Abrogazione del comma 2, art. 1 La modifica comporta la conclusione dell’introduzione graduale del nuovo approccio contenuta nella prima versione del codice di prevenzione
. 2 Modifiche all'art. 2 L'art. 2 del decreto del ministro all’Interno 3 agosto 2015 è sostituito integralmente Sono state comprese nel campo di applicazione la quasi totalità delle attività non normate (prive di regola tecnica verticale) per le quali oggi l’unico riferimento normativo diventa il D.M. 3 agosto 2015

Sono definite anche le disposizioni per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti

3

 

Introduzione dell'art. 2-bis Dopo l'art. 2 del D.M. 3 agosto 2015 è aggiunto l’articolo 2-bis «Modalità applicative alternative» Sono specificate le attività per le quali è possibile applicare sia il Codice di prevenzione incendi che le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis
4

 

Modifiche all'art. 5 Dopo il comma 1 dell’art. 5

è aggiunto il comma 1-bis.

Introduzione del comma 2

Sono elencati i provvedimenti che non devono essere adottati per le attività per le quali vengono applicate le norme tecniche del codice

 

Per le attività in regola con gli adempimenti previsti per la valutazione dei progetti, per i controlli di prevenzione incendi e per quelle che hanno potuto usufruire dell’istituto della deroga, il decreto 3 agosto 2015 non comporta adempimenti

5

 

Disposizioni transitorie e finali

 

Il decreto entra in vigore il 21 ottobre 2019 (centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

(G.U. n. 95 del 23 aprile 2019)

TAB. 4 – CHE COSA RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 3 AGOSTO 2015

ATTIVITÀ DESCRIZIONE
9 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
14 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre cinque addetti
19 Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
20 Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
21 Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
22 Stabilimenti e impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
23 Stabilimenti e impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
24 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10 mila kg
25 Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
26 Stabilimenti e impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
27 Mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20 mila kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50 mila kg
28 Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitàtivi in massa superiori a 50 mila kg
29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
31 Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50 mila kg
32 Stabilimenti e impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50 mila kg
33 Stabilimenti e impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50 mila kg
34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5 mila kg.
35 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5 mila kg
36 Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50 mila kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
37 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5 mila kg
38 Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5 mila kg
39 Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
40 Stabilimenti e impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5 mila kg
42 Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m²
43 Stabilimenti e impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5 mila kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10 mila kg
44 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5 mila kg
45 Stabilimenti e impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
46 Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50 kg
47 Stabilimenti e impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10 mila kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10 mila kg
50 Stabilimenti e impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici e simili, con oltre cinque addetti
51 Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre cinque addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre cinque addetti, a esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria e argenteria fino a 25 addetti.
52 Stabilimenti, con oltre cinque addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre cinque addetti
53 Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m²
54 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
56 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
57 Cementifici con oltre 25 addetti
63 Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto

Esclusi strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini

67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti

Esclusi Asili nido

69 Locali adibiti a esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

(Limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni)

70 Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5 mila kg
71 Aziende e uffici con oltre 300 persone presenti
73 Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5 mila m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità
75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2
76 Tipografie, litografie, stampa in offset e attività similari con oltre cinque addetti

 

TAB. 5 – DOVE APPLICARE L’ART. 5 BIS

Attività Descrizione
66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto

Esclusi strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini

67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti

Esclusi asili nido

69 Locali adibiti a esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

(limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni)

71 Aziende e uffici con oltre 300 persone presenti
75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2

 (Codice di prevenzione incendi)

 

[1] D.M. Interno 3 agosto 2015 concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 192 - S.O. n. 51 - 20 agosto 2015).

[2] D.P.R 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (G.U. serie generale n.221 del 22-09-2011)

[3] D.Lgs.  8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (GU Serie Generale n.80 del 05-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 83).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome