MUD 2016: nessuna novità, confermata la modulistica

MUD 2016: confermato il modello di dichiarazione unica ambientale indicato per decreto nel 2014

MUD 2016: confermato il modello di dichiarazione allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2014, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014. Lo ha stabilito il D.P.C.M.  21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015.

Qui di seguito il provvedimento di conferma. Nel link, invece, il decreto del 2014 - comprensivo di allegati - con le istruzioni per il MUD.

 

Le istruzioni per il MUD

 


 

MUD 2016

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2016. (15A09535) 

(GU n.300 del 28-12-2015)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 25  gennaio  1994,  n.  70,  recante  norme  per  la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma  2  della  medesima  legge
n.70 del 1994, che prevede che il modello unico di  dichiarazione  e'
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo l'articolo 1  della  legge  n.70  del
1994, secondo il quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico  di
dichiarazione; 
  Visto altresi' l'articolo 2 della predetta legge n.  70  del  1994,
che prevede che il modello unico di dichiarazione e' presentato  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
per  territorio,  la  quale  provvede  a  trasmetterlo  alle  diverse
amministrazioni  per  le  parti  di  rispettiva  competenza,  nonche'
all'Unioncamere; 
  Visto altresi' l'articolo 6, comma 1 della citata legge 25  gennaio
1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell'emanazione del  DPR  di  cui
all'articolo 1, comma 1 della medesima legge,  il  modello  unico  di
dichiarazione  e'  adottato  con   riferimento   agli   obblighi   di
dichiarazione, di  comunicazione,  di  denuncia  o  di  notificazione
previsti  dalle  leggi,  dai  decreti  e  dalle  relative  norme   di
attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  da  ultimo
modificato con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n.  98,  il  quale  reca  la
disciplina - tra l'altro - dei documenti  informatici  e  della  loro
formazione, gestione, conservazione  e  trasmissione,  nonche'  delle
firme elettroniche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2001, n.  42,
recante  il  Testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  che  reca
"Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature
elettriche  ed  elettroniche  (Raee)",  pubblicato  nel   Supplemento
Ordinario alla Gazzetta ufficiale 28 marzo 2014, n. 73; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme
in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare, il Titolo II  della  Parte  IV,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  di  attuazione  della  Direttiva
94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; 
  Visto inoltre l'articolo 189 del medesimo decreto legislativo n.152
del 2006 ed in particolare i commi 3, 4 e 5 relativi  all'obbligo  di
comunicazione delle quantita' e delle caratteristiche qualitative dei
rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita'  previste  dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70; 
  Considerato  che  le  modifiche  all'articolo   189   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto  legislativo
3  dicembre  2010,  n.  205,  entreranno  in  vigore  con  la   piena
operativita'  del  Sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti  (SISTRI)  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  2,  del  decreto
legislativo da ultimo richiamato; 
  Visto l'articolo 220 del citato decreto legislativo n.152 del 2006,
che  prevede  altresi'  l'obbligo  di  comunicazione  da  parte   del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.   188   di
"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE"; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  333/2011  recante   i   criteri   che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati  rifiuti,  ai  sensi  della  direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  1179/2012  recante  i   criteri   che
determinano quando i rottami di vetro cessano di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  il  Regolamento  (UE)  715/2013  recante   i   criteri   che
determinano quando i rottami di rame cessano  di  essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la Decisione 753/2011 che istituisce regole  e  modalita'  di
calcolo  per  verificare  il  rispetto   degli   obiettivi   di   cui
all'articolo  11,  paragrafo  2,  della  direttiva   2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerata la Decisione 738/2000/CE  concernente  un  questionario
per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione  della  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
  Considerata la Decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario
da utilizzare  per  le  relazioni  concernenti  l'applicazione  della
direttiva 2000/76/CE,  ora  abrogata  e  sostituita  dalla  direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  relativa  alle
emissioni   industriali   (prevenzione    e    riduzione    integrate
dell'inquinamento); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della  Commissione,  del  18
dicembre  2014,  che  sostituisce  l'allegato  III  della   direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
e che abroga alcune direttive; 
  Vista la Decisione della Commissione 2014/955/UE, del  18  dicembre
2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa  all'elenco  dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto l'art. 11  del  decreto  legge  n.101  del  31  agosto  2013,
convertito in legge 30 ottobre 2013,  n.  125  recante  "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni" che  introduce  modifiche  al  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto l'art. 14 del  decreto  legge  n.  91  del  24  giugno  2014,
convertito in legge 11 agosto  2014,  n.  116  recante  "Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento
dei  costi  dell'elettricita',  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle
imprese"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
dicembre 2014,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  97  alla
Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 299 del  27  dicembre  2014,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il  vigente  modello  unico   di
dichiarazione ambientale; 
  Ritenuto  opportuno  non  apportare   modifiche   al   modello   di
dichiarazione ambientale (MUD), adottato con il  citato  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  17   dicembre   2014,
confermandone integralmente il contenuto; 
  Considerato che, nella riunione istruttoria del  13  novembre  2015
tenutasi presso il Dipartimento per il  coordinamento  amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il  testo  del  presente
decreto  e'  stato  condiviso  con  i  rappresentanti  dei  Ministeri
interessati, nonche' con i tecnici dell'Unioncamere - Unione italiana
delle camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e
dell'ISPRA - Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  la  protezione
ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De  Vincenti,  e'
stata conferita la delega  per  talune  funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  del  17  dicembre  2014,  pubblicato  nel
Supplemento  ordinario  n.  97  alla  Gazzetta  ufficiale   -   serie
generale - n. 299 del 27 dicembre 2014, e' confermato; 
  2. il modello allegato al decreto di cui al punto precedente  sara'
utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista
dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 e cioe' entro il 30 aprile di  ogni
anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla  piena  entrata
in operativita' del Sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI); 
  3. informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto  1.
saranno rese disponibili sui siti internet di seguito indicati: 
  - http://www.sviluppoeconomico.gov.it 
  - http://www.minambiente.it 
  - http://www.isprambiente.gov.it 
  - http://www.unioncamere.it 
  - http://www.infocamere.it 
  - http://www.ecocerved.it 
                               Art. 2 
 
  1.  L'accesso  alle  informazioni  e'  disciplinato   dal   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

MUD 2016

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