Mud 2023: pubblicate le nuove regole per la dichiarazione

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 3 febbraio 2023 cambia nuovamente la modulistica in sostituzione della precedente di cui al D.P.C.M. 17 dicembre 2021. Tra le novità di rilievo una sezione ad hoc per gli “assimilati”. Scadenza spostata all’8 luglio 2023. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza

Mud 2023: pubblicate le nuove regole per la dichiarazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59 del D.P.C.M. 3 febbraio 2023, «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023» cambia nuovamente la modulistica Mud per la dichiarazione da inviare nel 2023 in riferimento alle informazioni sui rifiuti del 2022. Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, legge n. 70/1994, la nuova comunicazione annuale dovrà effettuarsi entro il prossimo 8 luglio 2023 – ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo decreto – e non già come avveniva, ordinariamente, il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il regolamento in questione sostituisce la modulistica di cui al D.P.C.M. 17 dicembre 2021, con relative istruzioni e allegati, riguardo ai quali, confermando una tecnica di rinvio sempre più in auge, il nuovo decreto, con avvertenza in calce al medesimo, informa della reperibilità degli stessi sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione bandi e avvisi.

 

I soggetti obbligati…

Ai sensi dell’art. 189, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 152/2006, modificato – da ultimo – dal D.Lgs. n. 116/2020, e dell’art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 182/2003, l’ambito di applicazione soggettivo del decreto è riferito a:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs.152/2006, con più di dieci dipendenti;
  • i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, a esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi;
  • i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettere pp), D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

 

…e quelli esclusi

Restano, peraltro, esclusi – come di consueto –dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale: gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, nonché limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) del medesimo comma.

Opportunamente l’incipit dell’allegato I al decreto in oggetto rammenta, inoltre, come ai sensi del combinato disposto dell’art. 69, legge n. 221/2015, e comma 6, art. 190, D.Lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati  «quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio,attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni» (paragrafo 1.1, allegato citato).

 

La struttura

Il nuovo Mud è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti sopra indicati, quali:

  1. comunicazione “Rifiuti”;
  2. comunicazione “Veicoli fuori uso”;
  3. comunicazione “Imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio”;
  4. comunicazione “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
  5. comunicazione “Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione”;
  6. comunicazione “Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

 

Rispetto alla precedente modulistica, oggi abrogata, rileva l’inserimento al capitolo 5 del nuovo genus dei rifiuti “assimilati” in precedenza assenti.

La comunicazione dovrà essere inviata alla camera di Commercio, industria e artigianato e agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, mentre, per quanto concerne i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione, il nuovo Mud dovrà essere trasmesso alla Cciaa della Provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. Dovrà essere presentato un Mud per ogni unità locale obbligata, in base alle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

MUD 2023
Le modalità di invio

Ai sensi del capitolo 3.3 del menzionato allegato I dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica le comunicazioni:

  • “Rifiuti”;
  • “Veicoli fuori uso, Imballaggi, sia sezione consorzi che sezione gestori rifiuti di imballaggio”;
  • “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
  • “Rifiuti urbani e raccolti in convenzione”.

A questo fine dovrà essere utilizzata la piattaforma www.mudtelematico.it, rifacendosi, in via esemplificativa, al modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica indicato in allegato III al decreto (da non utilizzare per la compilazione e presentazione). Il file in questione dovrà essere spedito secondo le specifiche riportate in allegato IV al D.P.C.M. 3 febbraio 2023, utilizzando il software messo a disposizione da Unioncamere oppure altri software conformi alle specifiche tecniche precisate in allegato IV del decreto.

Rileva, al riguardo, il rinvio fatto alle istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica disponibili anche tramite i siti Internet istituzionali http://www.sviluppoeconomico.gov.it, http://www.minambiente.it, http://www.isprambiente.gov.it, http://www.unioncamere.it, http://www.infocamere.it e http://www.ecocerved.it

Soltanto per il Consorzio nazionale degli imballaggi e per i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c), potrà essere utilizzato anche il sito www.mudtelematico.it, mentre i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione “Rifiuti urbani”, dovranno compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica utilizzando il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.

E’, infine, previsto l’obbligo di utilizzo di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio, per tutti coloro che vorranno o dovranno avvalersi della modalità di invio telematica.

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