Il D.P.C.M. 3 febbraio 2023 dispone la sostituzione integrale del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021. Slitta il termine ultimo per la consegna

MUD 2023: cambia tutto. L'articolo 1 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59) dispone, infatti, la sostituzione integrale del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 con un nuovo modello e relative istruzioni allegate.

Il nodo della tempistica

Anche se l'articolo 2 recita che il «modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70», non sembrano esserci dubbi sul fatto che «dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023» come comunicato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con una nota pubblicata sul proprio sito.

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Gli allegati

  • allegato 1: istruzioni per la compilazione del Mud;
  • allegato 2: comunicazione rifiuti semplificata;
  • allegato 3: modelli raccolta dati;
  • allegato 4: istruzioni per la presentazione telematica.

 

Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 febbraio 2023; gli allegati della nuova modulistica sono riportati alla fine della pagina in formato pdf.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 

 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2023. (23A01607)

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59) 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Visto l'art. 1, della legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  rubricato

«Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera

a) che, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi

dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono

stabilite  norme  finalizzate   a   «individuare,   ai   fini   della

predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni

di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono  obblighi

di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in

materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»; 

  Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante

disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell'adozione

del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1,  comma

1, citato, il modello unico di dichiarazione e' adottato con  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,

ove si prevede che, a seguito  dell'adozione  del  modello  unico  di

dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,  con

proprio decreto, gli aggiornamenti del modello; 

  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato

art. 6, comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha  come

riferimento, gli «obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di

denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle

relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla

presente legge»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione

della  direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori   uso»   e

successive modificazioni ed integrazioni; 

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la

disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,

gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme

elettroniche; 

  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione

della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione

ambientale»; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della

Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei

rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli

imballaggi e rifiuti di imballaggio; 

  Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.

152 del 2006, che prevede l'obbligo di  comunicazione  da  parte  del

Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo

degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio

immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'

degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati

e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 

  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di

«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori

e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive

modificazioni ed integrazioni; 

  Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio  del  31  marzo

2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami

metallici cessano di  essere  considerati  rifiuti,  ai  sensi  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di  «Attuazione

della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche

ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni; 

  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il

contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha

introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti

speciali per talune attivita' economiche; 

  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.

123, recante «Disposizioni urgenti  per  la  crescita  economica  nel

Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della

direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

29 aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  per  quanto

riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale

leggero; 

  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio»; 

  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante

«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che

modificano le direttive 2006/66/CE, relativa ai  rifiuti  di  pile  e

accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature  elettriche

ed elettroniche»; 

  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849,  che  modifica

la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 

  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante

«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali  di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; 

  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 

  Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012  della  Commissione  del  10

dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami  di

vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

  Visto il regolamento (UE) n.  715/2013  della  Commissione  del  25

luglio 2013, recante i criteri che determinano quando  i  rottami  di

rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi  della  direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92  della  Commissione

del  21  gennaio  2022  recante  «Modalita'  di  applicazione   della

direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per

quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il  formato

per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»; 

  Vista la decisione 2001/753/CE della Commissione,  del  17  ottobre

2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare

per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 

  Vista la decisione 2005/270/CE  della  Commissione,  del  22  marzo

2005, come modificata con  decisione  di  esecuzione  2018/896  della

Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le  tabelle  relative

al sistema di  basi  dati  ai  sensi  della  direttiva  94/62/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti  di

imballaggio; 

  Vista la decisione 2005/293/CE della  Commissione,  del  1°  aprile

2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza  degli

obiettivi di reimpiego/recupero e  di  reimpiego/riciclaggio  fissati

nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

relativa ai veicoli fuori uso; 

  Vista la decisione 2009/851/CE della Commissione, del  25  novembre

2009, che  istituisce  un  questionario  ai  fini  dell'attivita'  di

rendicontazione degli Stati membri  in  merito  all'attuazione  della

direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa

a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori; 

  Vista la decisione 2011/753/UE della Commissione, del  18  novembre

2011, che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare  il

rispetto degli obiettivi di  cui  all'art.  11,  paragrafo  2,  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza

energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che  adotta  il  «Regolamento

recante disciplina della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  di

determinate tipologie di  combustibili  solidi  secondari  (CSS),  ai

sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni»; 

  Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora

Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  28  marzo

2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina  della  cessazione  della

qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso  ai  sensi  dell'art.

184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 

  Vista la decisione delegata (UE) 2019/1597 del 3  maggio  2019  che

integra  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio per quanto riguarda  una  metodologia  comune  e  requisiti

minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti

alimentari; 

  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1885 della  Commissione,

del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica

e la comunicazione dei  dati  relativi  alle  discariche  di  rifiuti

urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che  abroga

la decisione 2000/738/CE della Commissione; 

  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2019/665  della  Commissione

del  17  aprile  2019  che  modifica  la  decisione  2005/270/CE  che

stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della

direttiva 94/62/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004  della  Commissione

del 7 giugno 2019  che  stabilisce  le  regole  per  il  calcolo,  la

verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che

abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione; 

  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/2193  della  Commissione

del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita' per il  calcolo,  la

verifica e la comunicazione dei dati e definisce  i  formati  per  la

presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva  2012/19/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio  sui  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE); 

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, del 15 maggio 2019, n. 62 «Regolamento recante

disciplina della cessazione della qualifica di  rifiuto  da  prodotti

assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, del 31 marzo 2020, n. 78 «Regolamento  recante

disciplina della cessazione della qualifica di  rifiuto  della  gomma

vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso,  ai  sensi  dell'art.

184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, del 22 settembre 2020, n. 188  che  adotta  il

«Regolamento recante disciplina della cessazione della  qualifica  di

rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 

  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1752  della  Commissione

del  1°  ottobre  2021  recante  «Modalita'  di  applicazione   della

direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per

quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione  dei  dati

sulla raccolta differenziata dei rifiuti  di  bottiglie  di  plastica

monouso per bevande»; 

  Vista la delibera  ARERA  del  3  agosto  2021,  n.  363/2021/R/RIF

recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti  (MTR-2)  per  il

secondo periodo regolatorio 2022-2025»; 

  Vista la determina  ARERA  del  4  novembre  2021,  n.  2/DRIF/2021

recante «Approvazione degli schemi tipo  degli  atti  costituenti  la

proposta tariffaria e  delle  modalita'  operative  per  la  relativa

trasmissione   all'Autorita',   nonche'   chiarimenti   su    aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del  servizio  integrato  dei

rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2)  per

il secondo periodo regolatorio 2022-2025»; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

dicembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  21

gennaio 2022 - Supplemento ordinario - n.  4,  recante  «Approvazione

del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022»; 

  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica,  del  27

settembre 2022, n. 152, recante il  «Regolamento  che  disciplina  la

cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  dei  rifiuti   inerti   da

costruzione e demolizione  e  di  altri  rifiuti  inerti  di  origine

minerale,  ai  sensi  dell'art.  184-ter,  comma   2,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 

  Vista la nota  n.  19579  del  14  luglio  2022  con  la  quale  la

Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ha  richiesto  al  Ministero

dell'interno, al Ministero dello  sviluppo  economico,  al  Ministero

della transizione ecologica, al Ministero della salute,  all'ISPRA  -

Istituto superiore per  la  ricerca  e  la  protezione  ambientale  e

all'Unioncamere - Unione  delle  Camere  di  commercio,  industria  e

artigianato,  di  comunicare  se   ritenessero   necessario,   ovvero

opportuno, apportare modifiche ed  integrazioni  al  vigente  modello

unico di dichiarazione ambientale (MUD); 

  Vista la nota n.  22407  dell'8  agosto  2022,  con  la  quale,  il

Ministero della transizione ecologica, ha comunicato la necessita' di

procedere  all'aggiornamento,  per  l'anno  2023,  del   modello   di

dichiarazione ambientale (MUD), rappresentando di  avere  avviato,  a

tal fine, un'interlocuzione con l'ISPRA - Istituto superiore  per  la

ricerca e la protezione ambientale; 

  Vista la nota n. 158257 del 15  dicembre  2022,  con  la  quale  il

Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    in

collaborazione  con  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca   e   la

protezione ambientale - ISPRA, ha trasmesso una proposta di  versione

aggiornata del vigente modello  di  dichiarazione  ambientale  (MUD),

predisposta  al  fine  di  consentire  di  acquisire,  attraverso  il

modello, i  dati  relativi  ai  rifiuti  da  tutte  le  categorie  di

operatori, in attuazione della piu' recente normativa europea; 

  Vista la nota n. 195 del 3 gennaio 2023, con la quale la Presidenza

del Consiglio dei ministri ha trasmesso al Ministero dell'interno, al

Ministero  delle  imprese  e  del  made  in   Italy,   al   Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  al  Ministero  della

salute, all'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione

ambientale e all'Unioncamere -  Unione  delle  Camere  di  commercio,

industria e artigianato, lo schema  di  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri  recante  l'aggiornamento  del  modello   di

dichiarazione   ambientale   (MUD),   predisposto    dal    Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  chiedendo   di   far

pervenire una nota di condivisione dello schema del provvedimento,  o

eventuali osservazioni; 

  Viste le note di condivisione: 

    a) n. 470 del 10 gennaio 2023 di Unioncamere  -  Unione  italiana

delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

    b) n. 890 dell'11 gennaio 2023 del Ministero della salute; 

    c) n. 1498 del 12 gennaio 2023 dell'ISPRA  -  Istituto  superiore

per la ricerca e la protezione ambientale; 

    d) n. 3383 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'interno; 

    e) n. 913 del 13 gennaio 2023 del Ministero delle imprese  e  del

made in Italy; 

    f) n. 730 del 13 gennaio 2023 del Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23

ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla

Presidenza del Consiglio dei ministri,  Alfredo  Mantovano  e'  stata

conferita la delega per la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei

provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del  17  dicembre  2021  e'

integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al

presente decreto. 

  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le

dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con

riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio

1994, n. 70. 

  3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di

dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19

agosto 2005, n. 195. 

  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

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