Pubblicato in Gazzetta il testo del D.M. 3 agosto 2015 che riordina parzialmente la progettazione antincendio

Novità per quanto riguarda le norme tecniche di prevenzione incendi.

Il decreto del ministero dell'Interno che ridefinisce la progettazione secondo le nuove norme di prevenzione incendi  è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Supplemento Ordinario n. 15) ed entrerà in vigore il 18 novembre. Il provvedimento che contiene le nuove norme di prevenzione incendi riguarda solo 34 delle 80 attività individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011. Il campo di applicazione delle nuove norme di prevenzione incendi, infatti riguarda le seguenti attività: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75; (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili) e 76.

Di seguito il testo del decreto con i link alle sezioni tecniche.


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 2015

Approvazione di norme  tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139.
(15A06189) 

(GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51)

 
      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro" e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,  n.
151   e   successive   modificazioni,   «Regolamento    recante    la
semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma  4-quater,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  30  novembre  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  339
del 12  dicembre  1983,  recante  «Termini,  definizioni  generali  e
simboli grafici di prevenzione incendi»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  86
del 12 aprile 2003, recante  «Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei
materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione   e   ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  3  novembre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  271
del   18    novembre    2004,    recante    «Disposizioni    relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla
sicurezza in caso d'incendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  15  marzo  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  73
del 30 marzo 2005,  recante  «Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei
prodotti da  costruzione  installati  in  attivita'  disciplinate  da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi  in  base  al
sistema di classificazione europeo»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  232
del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  16  febbraio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  marzo  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco  delle
costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della  protezione
civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
2008,  recante  «Approvazione  delle  nuove  norme  tecniche  per  le
costruzioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Ravvisata la necessita' di semplificare e razionalizzare  l'attuale
corpo normativo relativo alla prevenzione  degli  incendi  attraverso
l'introduzione  di  un  unico  testo  organico   e   sistematico   di
disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attivita' soggette
ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo
approccio metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e  agli
standard internazionali; 
  Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Approvazione e modalita' applicative 
             delle norme tecniche di prevenzione incendi 
 
  1.  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'articolo   15   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme  tecniche  di  prevenzione
incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di  cui  all'articolo  2  in  alternativa  alle  specifiche
disposizioni di prevenzione incendi di cui ai  decreti  del  Ministro
dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti  criteri  tecnici
di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139: 
    a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni
generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive
modificazioni»; 
    b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; 
    c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «Disposizioni  relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla
sicurezza in caso di incendio»; 
    d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita'
disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»; 
    e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di
sollevamento  ubicati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli   di
prevenzione incendi»; 
    f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da
costruzione»; 
    g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di
prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro
l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi». 
                               Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'articolo  1  si  possono  applicare
alla  progettazione,  alla  realizzazione   e   all'esercizio   delle
attivita' di cui all'allegato I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da
27 a 40; da  42  a  47  ;  da  50  a  54;  56;  57;  63;  64;70;  75,
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai  locali  adibiti  al
ricovero di natanti e aeromobili; 76. 
  2. Le norme tecniche di cui all'articolo  1  si  possono  applicare
alle attivita' di cui al comma 1  di  nuova  realizzazione  ovvero  a
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  parziale  ovvero   di
ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono  applicare  a
condizione che le misure di  sicurezza  antincendio  esistenti  nella
restante parte di attivita', non interessata  dall'intervento,  siano
compatibili con gli interventi  di  ristrutturazione  parziale  o  di
ampliamento da realizzare. 
  3. Per  gli  interventi  di  ristrutturazione  parziale  ovvero  di
ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui  al  comma
2, le norme tecniche di cui all'articolo 1  si  applicano  all'intera
attivita'. 
  4. Le norme tecniche  di  cui  all'articolo  1  possono  essere  di
riferimento per la  progettazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio
delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei  limiti  di
assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 
                               Art. 3 
 
              Impiego dei prodotti per uso antincendio 
 
  1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di
applicazione del presente decreto, devono essere: 
    a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del
produttore, secondo le procedure applicabili; 
    b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso
previsto; 
    c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal
responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. 
  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli
stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: 
    a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; 
    b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e  successive  modifiche,
che prevedono apposita omologazione per  la  commercializzazione  sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento; 
    c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono
legittimamente commercializzati  in  uno  degli  Stati  della  Unione
europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali
stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello  previsto  nelle  norme  tecniche
allegate al presente decreto 
  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,
dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal
Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008. 
                               Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile, del Ministero dell'interno, provvede  al  monitoraggio
dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1  Ai  fini  dell'applicazione  delle   norme   tecniche   di   cui
all'articolo 1, restano valide: 
    a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno  7
agosto 2012 relativamente alla  documentazione  tecnica  da  allegare
alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto
2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica  deve  includere  le
informazioni  indicate  nelle  norme  tecniche  di  cui  al  presente
decreto; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto
del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle  degli  articoli  3,
comma 3, 4,  comma  2,  e  6,  comma  4,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  9  maggio  2007,  relative  alla  determinazione  degli
importi dei corrispettivi dovuti  per  i  servizi  resi  dai  Comandi
provinciali dei vigili del fuoco. 
  2.  Per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  2  in  possesso  del
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli  obblighi
previsti agli articoli 3, 4 e 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente  decreto  non  comporta
adempimenti. 
  3. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
   
 
                                               
                                                           Allegato 1 
Norme tecniche di prevenzione incendi 
 
 
                       Struttura del documento 
 
Sezione G Generalita' 
    G.1 Termini, definizioni e simboli grafici 
    G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio 
    G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita' 
Sezione S Strategia antincendio 
    S.1 Reazione al fuoco 
    S.2 Resistenza al fuoco 
    S.3 Compartimentazione 
    S.4 Esodo 
    S.5 Gestione della sicurezza antincendio 
    S.6 Controllo dell'incendio 
    S.7 Rivelazione ed allarme 
    S.8 Controllo di fumi e calore 
    S.9 Operativita' antincendio 
    S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
Sezione V Regole tecniche verticali 
    V.1 Aree a rischio specifico 
    V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive 
    V.3 Vani degli ascensori 
Sezione M Metodi 
    M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio 
    M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale 
    M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale 
 
 
Sezione G   Generalita'                Parte di provvedimento in formato grafico

Sezione S   Strategia antincendio                Parte di provvedimento in formato grafico               Parte di provvedimento in formato grafico


Sezione S


Sezione V   Regole tecniche verticali                Parte di provvedimento in formato grafico


Sezione M   Metodi                Parte di provvedimento in formato grafico

 

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