Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 17/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 dell'11 marzo 2019

Novità sui Dpi. Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 17/2019? Un ampio approfondimento - curato da Mario Gallo, firma storica di Ambiente&Sicurezza e professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale - mette in luce gli aspetti fondamentali del decreto. Il provvedimento, atteso da tempo sulla scia del regolamento europeo in materia (n. 2016/425), interessa tutta la filiera che va dal produttore fino al datore di lavoro e all'utilizzatore, passando per il distributore. Obiettivo: innalzare i livelli di tutela a garanzia di una maggiore sicurezza.

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1Uno sguardo generale

Il D.Lgs. 17/2019 ha allineato l'Italia alle norme dell'Unione europea. Fra le principali novità sui Dpi, spicca l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie che vanno da otto mila euro fino a 150 mila euro. Ma non solo: oltre a questo tipo di oneri, fra le novità, troviamo anche pene detentive che prevedono la reclusione da un minimo di tre mesi fino a un anno di reclusione.

2Una conseguenza del regolamento n. 2016/425

Dopo una lunga attesa, anche l'Italia si è allineata alle disposizioni del regolamento europeo n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 in materia di dispositivi di protezione individuale. Con il D.Lgs. 17/2019 il governo italiano ha attuato la delega contenuta nelle legge 25 ottobre 2017, n. 163. Obiettivo del provvedimento: semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei Dpi. Oltre a questo: migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, realizzando il coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti.

3Il campo di applicazione

Fra le novità sui Dpi non va dimenticato il nuovo campo di applicazione, derivato dal "regolamento Dpi" che divide i dispositivi in tre categorie di rischio (vedere l'allegato I del regolamento).

4A chi interessano

Il D.Lgs. 17/2019 non interessa soltanto i fabbricanti e i distributori di Dpi, ma anche i datori di lavoro. In virtù di questa nuova disciplina, infatti, dovrebbero godere di una maggiore tutela in fase di acquisto e di impiego. Di conseguenza, i benefici ricadranno anche sugli stessi lavoratori che potranno contare su dispositivi su Dpi più efficaci e protettivi.

5L'impatto sul testo unico della sicurezza

Al di là di lievi modifiche di tipo testuale, restano intatti i principi in base ai quali i Dpi devono essere adeguati ai rischi da prevenire, essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

6Le tutele

Va precisato che le nuove disposizioni si applicano ai Dpi che - secondo il regolamento europeo - sono "nuovi sul mercato dell'Unione al momento dell'immissione sul mercato, vale a dire Dpi nuovi di un fabbricante stabilito dalla Ue oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un Paese terzo".

7La valutazione della conformità

Alcune modifiche sono state apportate anche all'art. 5 del D.Lgs. n. 475/1992 che disciplina la procedura di valutazione della conformità. In particolare, il fabbricante è tenuto a eseguire, o far eseguire, questa procedura di valutazione e a redigere la documentazione tecnica - di cui si parta all'allegato III - anche - ma non solo - al fine di esibirla alle autorità di vigilanza.

8Il sistema di vigilanza

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, le competenze restano ancora in capo al ministero dello Sviluppo economico e al ministero del Lavoro, secondo quanto stabilito dal capo IV del regolamento sui Dpi. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne, invece, devono essere svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.