La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017 definisce i ciriteri di ripartizione e la modalità di erogazione delle somme
Ripartiti i contributi 2014 a favore dei comuni e delle province che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Lo rende noto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244) che definisce:
- i ciriteri di ripartizione;
- la ripartizione tra comuni e province;
- la modalità di erogazione delle somme.
In allegato alla delibera l'elenco dei soggetti beneficiari.
A seguire il testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 10 luglio 2017
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2014 a favore dei
siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del
combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma
1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche
e integrazioni). (Delibera n. 61/2017). (17A07035)
in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2017, n. 244
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con
modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che
stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del
Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo
decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita
il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti
radioattivi;
Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale
stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata
con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, sulla base delle stime di inventario
radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come
modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio e' ubicato
il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa
Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il
contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione
alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto;
Considerato altresi' che l'ammontare complessivo annuo del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, da ultimo modificato
dall'art. 6 comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 e'
definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa
elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro
per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di
connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione
dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al
comma 1-bis del richiamato art. 4;
Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto
dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28
istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la nota n. 5602 del 15 maggio 2015 con la quale la Cassa
conguaglio per il settore elettrico (oggi CSEA - Cassa per i servizi
energetici ed ambientali) ha comunicato l'entita' delle risorse
disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione
territoriale relative all'anno 2014, pari a 14.464.147,00 euro,
determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al
bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota n. 5630/GAB del 2 marzo 2017, con la quale il Capo di
Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE sia il
decreto n. 44 del 2 marzo 2017 del competente Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione
percentuale, per l'anno 2014, delle misure di compensazione
territoriale a favore dei Comuni e alle Province beneficiarie, sia la
relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, nonche' la
proposta di riparto finanziario, in forma di tabella, che individua
la corrispondente assegnazione in euro per ciascun sito ed Ente
beneficiario;
Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare n. 44, e' approvata la
ripartizione percentuale, per l'anno 2014, delle misure di
compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province
ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
radioattivo, nonche' ai Comuni confinanti con quello nel cui
territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art.
7-ter della legge n. 13/2009;
Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016,
concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in
applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei
siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla
quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della
quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati
ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);
Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;
Considerato che la legge n. 56 del 7 aprile 2014, «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni» (c.d. legge «Delrio») ha previsto la costituzione delle
citta' metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e
disciplinando le unioni e fusioni di comuni;
Tenuto conto che, in particolare, il comma 16 dell'art. 1 della
suddetta legge ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia
di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le
funzioni e che di conseguenza la quota spettante alla Provincia di
Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Citta'
metropolitana di Roma Capitale;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista l'odierna nota, Prot. DIPE n 3407 del 10 luglio 2017,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella
presente delibera;
Su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Ritenuto di dover approvare tale proposta;
Delibera:
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai Comuni e alle
Province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle
successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto,
in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto
stesso;
i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra Comuni e Province.
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n.
314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure
compensative per l'anno 2014, pari a 14.464.147,00 euro, sono
ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti beneficiari
in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa
Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo
le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che
costituisce parte integrante della presente delibera.
Il contributo spettante ai Comuni confinanti con quello nel cui
territorio e' ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla
superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa per
i servizi energetici e ambientali agli Enti locali sopra individuati,
secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul
capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.
Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di:
tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione
dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre
2018, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente
delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto
vincolo di destinazione delle risorse, sulla base della
rendicontazione che gli Enti beneficiari sono chiamati a presentare
al Ministero dell'ambiente.
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico



