Obbligo di mascherine FFP2: i luoghi e la scadenza

Nei luoghi di lavoro sono comunque raccomandate

Obbligo di mascherine FFP2. Nonostante l'allargamento delle maglie nell'utilizzo dei presidi contro il Covid-19, in alcuni luoghi rimane l'obbligo di mascherine FPP2.

Obbligo di mascherine FFP2: il provvedimento

Lo stabilisce l'ordinanza 28 aprile 2022 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie") pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022.

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Obbligo di mascherine FFP2: i luoghi

I luoghi in cui rimane l'obbligo di mascherine FFP2 sono i seguenti:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, intercity, intercity notte e alta velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  •  autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  •  mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportive che si
    svolgono al chiuso.
  • E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi
    incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

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Obbligo di mascherine FFP2: le esenzioni

L'obbligo di mascherine FFP2 non riguarda:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

    Obbligo di mascherine FFP2: chi deve vigilare

    I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai
    commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Obbligo di mascherine FFP2: la scadenza

L'obbligo di mascherine FFP2 ha validità dal 1° al 15 giugno 2022.

(obbligo di mascherine FFP2)

***

Il ministero ha emanato anche un seconda ordinanza (ordinanza 28 aprile 2022, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19) che proroga al 31 maggio 2022 le indicazioni dell'ordinanza 22 febbraio 2022 a esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a).

Entrambe le ordinanze 28 aprile 2022 sono riportate integralmente qui di seguito.

 

Ministero della Salute
Ordinanza 28 aprile 2022

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie. (22A02726)

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, in
particolare, l'art. 3, recante "Disposizioni per il sistema
educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalita' di gestione
dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2" e l'art.
10-quater, recante "Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie"»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, 1°
aprile 2022, recante «Adozione delle "Linee guida per l'informazione
agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico"», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante
«Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;
Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,
persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della
pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche
successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell'evolversi
della situazione epidemiologica da COVID-19, misure concernenti
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro
utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al
chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali
assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportive che si
svolgono al chiuso.
2. E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi
incluse le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze
sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative,
le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e
comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017. E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti
al pubblico.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una
persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma
1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1.
5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai
commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio
2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque
non oltre il 15 giugno 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Ministero della Salute
Ordinanza 28 aprile 2022  

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
Covid-19. (22A02725)

(Gazzetta Ufficiale  n. 100 del 30 aprile 2022)
 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 9 e seguenti;
Visto, in particolare, l'art. 10-bis del citato decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di ordinanza del
Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale
e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza
COVID-1», come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art.
3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre
2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in
relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con
propria ordinanza: (...) b) sentiti i Ministri competenti per
materia, puo' introdurre limitazioni agli spostamenti da e per
l'estero, nonche' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi
spostamenti.»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», e, in particolare, l'art. 2-quater, comma 1, lettera a);
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 30 marzo 2022, n. 75;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Preso atto della nota prot. n. 22981 del 26 aprile 2022 con la
quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, «tenendo
conto della situazione epidemiologica mondiale che induce ancora a
mantenere misure di cautela in quanto in alcuni Paesi UE ed extra-UE
(compresa l'Italia) i tassi di notifica si mantengono alti», ha
rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per gli
ingressi in Italia a partire dal 1° maggio p.v.»;
Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza,
in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e
internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi
della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 31 maggio 2022,
le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, gia'
prorogate con ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022, ad
esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) in
materia di «digital Passenger Locator Form»;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22
febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1,
lettera a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino
al 31 maggio 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Obbligo di mascherine FPP2)

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