Obbligo vaccinale: convertito in legge il D.L. 26 novembre 2021, n. 17

Obbligo vaccinale
Legge 21 gennaio 2022, n. 3

Obbligo vaccinale.

Con la legge 21 gennaio 2022, n. 3 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022 - è stato convertito in legge il decreto 26 novembre 2021, n. 172 sull'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori.

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Obbligo vaccinale: la struttura

La legge 21 gennaio 2022, n. 3 è strutturata in tre capi:

  • capo I: "Obblighi vaccinali";
  • capo II: "Impieghi delle certificazioni verdi Covid-19;
  • capo III: "Controlli e campagne di i informazione"

    Qui di seguito il testo del provvedimento integrale e coordinato.

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

Testo del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' economiche e sociali.». (22A00550)

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022)

Capo I

OBBLIGHI VACCINALI

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Obblighi vaccinali

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e,
a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva
dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021,
della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo
vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini
previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti
obbligati. La vaccinazione e' somministrata altresi' nel rispetto
delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel
piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a decorrere dal 15
febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati
nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni
sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo
determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono
i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui
al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma secondo modalita' a campione
individuate dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute
in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non
sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione puo' essere
omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il
tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine
operano in qualita' di responsabili del trattamento dei dati
personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la
verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti
SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla
Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale
territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da
eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla
ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al
comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la
richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
dell'obbligo vaccinale, nonche' a specificare l'eventuale datore di
lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di
quest'ultimo.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione alla
Federazione nazionale competente, all'interessato, all'azienda
sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di
farmacista, e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli
obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli
Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e
per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e' adottato da parte
dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito
delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non
disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla
comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale
territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto
di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento
del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno
completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della
dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non
sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque
denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla
sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa
verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma
6.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono
per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali
l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini
dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021. A tal fine la verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione
della certificazione verde COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e'
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della
retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da
parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e
6.»;
c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del
Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per la verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,
commi 2, 3 e 6.»;
4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui
all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo nonche' la violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite
dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata».
1-bis. Gli atti adottati dalle autorita' sanitarie locali in
applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in
vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica
effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
inserito il seguente:
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale,
degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle
strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15
dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la
somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita'
delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma
3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche
alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere
dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.
109;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che
svolge attivita' lavorativa con contratti esterni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita', all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti obbligati ai
sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle
strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2
e 7. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano,
rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da
parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole
paritarie nonche' delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera
a). L'attivita' di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento
sono svolte secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3.
In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle
istituzioni scolastiche statali e' attribuita ad altro dirigente per
la durata della sospensione.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente
l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le
informazioni necessarie anche secondo le modalita' definite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita'
stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di
cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e'
efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore
di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo
vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre
2021.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di
cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del
personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario
sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che
si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti,
avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di
svolgere l'attivita' lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per
l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero
dell'economia e delle finanze le unita' di personale scolastico privo
di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del
monitoraggio e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle
presenze forniti dal sistema informativo NoiPA, provvede ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione
dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e' punito con la sanzione di
cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i
rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al
primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della
professione o di svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione
degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II
del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500.».

Art. 2 bis

Misure per il personale
delle pubbliche amministrazioni

1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attivita'
lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del
vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non
determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne'
fondamentale ne' accessorio.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
e' abrogato.

Capo II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Art. 3

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo»
sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale
primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di
richiamo»;
2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono
sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o a seguito
della somministrazione della relativa dose di richiamo»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal
completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti
«nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario»
e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti:
«predetto ciclo»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale
primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di nove
mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;
3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2»
sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute,»;
c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite
dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
15 dicembre 2021.

Art. 4

Estensione dell'impiego
delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 9-bis, comma 1:
1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) alberghi
e altre strutture ricettive»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle
attivita' al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonche' spazi
adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di
certificazione per gli accompagnatori delle persone non
autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'»;
c) all'articolo 9-quater:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera b) le parole «, ad esclusione di quelli
impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di
quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago
delle Isole Tremiti» sono soppresse;
1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» e' inserita la
seguente: «interregionale,»;
1.3 alla lettera e) le parole «, ad esclusione di quelli
impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale» sono soppresse;
1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono
sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio;»;
1.5 dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter)
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale.»;
2) al comma 2, le parole «esclusi per eta' dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di
eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale»;
3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche
possono essere svolte secondo modalita' a campione.».
c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1, dopo le parole: «a chiunque
svolge una attivita' lavorativa nel settore privato» sono inserite le
seguenti: «, ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di
somministrazione di pasti e bevande,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6
dicembre 2021.

Art. 5

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di
avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte
le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone
gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle
attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della
normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle
seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale»;
d) al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita la verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo,
nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si
collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attivita' e la
fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste
limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
nonche' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo
periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto
della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo
periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli
prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e
del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano
le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto
decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati
gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del
possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del
2021.

Capo III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Art. 7

Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento
e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro
tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un
piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione,
avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di
polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso
delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno
una relazione settimanale sui controlli effettuati nell'ambito
territoriale di competenza.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Campagne di informazione

1. Al fine di promuovere un piu' elevato livello di copertura
vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire
i piu' ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di
informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti
SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei
limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalita'.

Art. 9

Misure urgenti in materia
di sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022».

Art. 9 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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