Era un provvedimento previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 8 luglio 2013, n. 224. Ora, con la pubblicazione del D.M. 8 novembre 29017 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2018) è stato attuato il "Piano per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata degli organismi geneticamente modificati" (ogm).
Va detto subito che cosa non nel rientra nel perimetro del provvedimento in materia di ogm.
In sintesi.
- Le attività di vigilanza relative agli alimenti ai mangimi geneticamente modificati (ogm) immessi sul mercato in virtù di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1819/2003. In questo caso si applica quanto previsto dal regolamento CE n. 882/2004. Fanno eccezione gli ogm autorizzati alla coltivazione ai sensi del regolamento di cui sopra;
- le attività di vigilanza volte a garantire il rispetto di quanto previsto dal citato regolamento CE n. 1829/2003;
- le attività di analisi e controllo dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (ogm), cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212.
Per le ulteriori specifiche si rimanda all'art. 1 del decreto, pubblicato poco più sotto.
Ciò che invece rientra nel campo di applicazione è contenuto nei punti 3, 4 e 5.
Nell'Allegato II (che trovate nel link, in coda al provvedimento) sono contenuti i modelli dei varbali d'ispezione, campionamento e contestazione.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 novembre 2017
Piano generale per l'attivita' di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. (17A08712)
(GU n.2 del 3-1-2018)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e
l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi
geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva
2001/18/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante
«Attuazione della direttiva 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la
commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle
varieta' delle specie di piante agricole e relativi controlli» come
modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115,
recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea
2014»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
«Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in
particolare l'art. 32 concernente l'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 «Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003
e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente
modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri
di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e integrato
il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 22
dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalita'
di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di
organismi geneticamente modificati»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione
del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
mercato»;
Vista la nota prot. 12433 del 26 maggio 2017 della Direzione
generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
la quale e' stato richiesto al Ministero della salute, Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione,
al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
Direzione generale dello sviluppo rurale e Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto superiore per la
ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico sullo schema di
provvedimento;
Vista la nota prot. 23610 del 7 giugno 2017 con la quale la
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio assenso
tecnico sullo schema di provvedimento;
Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto
superiore per la ricerca ambientale ha comunicato l'assenso tecnico
in merito allo schema di provvedimento;
Vista la nota prot. 7906 del 14 giugno 2017 con la quale il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato di non
avere osservazioni di natura tecnica da formulare in merito allo
schema di provvedimento;
Vista la nota prot. 19247 del 5 luglio 2017 con la quale la
Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso il proprio
assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso
nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, e' adottato il piano generale di durata quadriennale,
di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla
base del quale e' esercitata l'attivita' di vigilanza
sull'applicazione del medesimo decreto legislativo.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le attivita' di vigilanza relative agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati immessi sul mercato in virtu' di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n.
1829/2003, per i quali si applica quanto previsto dal regolamento
(CE) n. 882/2004; fanno eccezione gli OGM autorizzati alla
coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per
i quali si applicano le previsioni del presente decreto;
b) le attivita' di vigilanza e controllo volte a garantire il
rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003;
c) le attivita' di analisi e controllo relative ai prodotti
sementieri di varieta' geneticamente modificate cui si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
3. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica:
a) della conformita' dell'emissione deliberata nell'ambiente di
un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a
scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle
modalita' dell'emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi
dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'OGM
sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita
nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
saranno verificate altresi' la conformita' dell'emissione alle
prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e l'apposizione di adeguati
cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato
decreto legislativo;
b) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle
condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi
dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso ai
sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo;
c) della conformita' dell'immissione in commercio di un OGM alle
condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e
aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
ovvero del rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio
stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15,
17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla
coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del
regolamento (CE) n. 1829/2003;
d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post
commercializzazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in
commercio dell'OGM sia per coltivazione, dell'obbligo di
comunicazione della localizzazione e di conservazione delle
informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro localizzazione
per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del
medesimo decreto legislativo;
e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall'immissione
in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del
regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell'autorizzazione
siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari
ecosistemi, ambienti e aree geografiche;
f) della conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio degli
OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative
autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224;
g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM
diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad
essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art. 3 lettera
d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la
verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art.
28 del medesimo decreto legislativo.
4. L'attivita' di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che
l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso
dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un OGM o
la messa in coltura di un OGM non siano effettuate:
a) in mancanza della preventiva notifica;
b) dopo la notifica ma prima del rilascio dell'autorizzazione
ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa o
revocata;
c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione in
mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento;
d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione
sia stato rifiutato o revocato;
e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento d'urgenza
di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul mercato,
dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o dell'art. 23 della direttiva
2001/18/CE;
f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai
sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per un OGM
autorizzato alla coltivazione ai sensi degli articoli 7 e 19 del
medesimo regolamento.
5. L'attivita' di vigilanza e' finalizzata anche alla verifica:
a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con
l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi
dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224;
c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti
dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma
3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Costituisce altresi' parte integrante del presente decreto
l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e il
modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II
sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le competenti direzioni generali dei Ministeri
della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 2
Registro nazionale degli ispettori
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di
cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224; tale registro e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il registro contiene l'indicazione delle generalita'
dell'ispettore nonche' l'indicazione dell'amministrazione che lo ha
designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla
base delle designazioni di cui al successivo comma 3.
3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute, dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle
regioni e provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato
profilo tecnico-scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, e sono nominati con provvedimento del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
4. Per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza l'autorita'
nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province autonome
e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel registro
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui al presente
decreto gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di
cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.
6. L'autorita' nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura
l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Clausola d'invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2017
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1-4585
Allegato I
PIANO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA
Il presente allegato descrive il piano generale per l'attivita'
di vigilanza di cui all'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224.
Il piano generale ha lo scopo di programmare e coordinare
l'attivita' di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni tra
le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare
adeguata informazione pubblica rendendo disponibili sul sito
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare i risultati dell'attivita' svolta.
Il piano generale ha durata quadriennale; nel corso del
quadriennio potra' rendersi necessario apportare delle modifiche al
piano al fine di aggiornarlo sulla base dei criteri di cui al
successivo punto VIII e con le modalita' previste dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del
piano stesso.
Il piano generale e' attuato attraverso un programma operativo
nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i
programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.
Il programma operativo nazionale annuale deve contenere altresi'
le modalita' di gestione delle non conformita' rilevate durante
l'attivita' di vigilanza.
Le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico
dell'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (di seguito autorita'
nazionale competente), dei Ministeri della salute e delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e
degli enti locali.
Il programma operativo nazionale annuale sara' condiviso
nell'ambito di un Tavolo di coordinamento tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, e le regioni e province autonome, istituito presso la
competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con decreto direttoriale.
Il programma operativo nazionale annuale viene comunicato dalla
Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e province
autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno di
riferimento del programma stesso.
I. Attivita' di vigilanza relativa all'emissione deliberata
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
mercato
1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3,
lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la regione
o la provincia autonoma interessata redige un programma operativo
delle ispezioni che:
a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo
eventualmente stabilito nell'autorizzazione;
b) sia idoneo a verificare la conformita' dell'emissione
deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione
e, nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente
modificata (1) , alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005,
nonche' l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi
dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio il
programma operativo delle ispezioni all'autorita' nazionale
competente.
3. La regione o la provincia autonoma, durante la
sperimentazione, apporta al programma operativo delle ispezioni le
variazioni divenute necessarie a seguito della comunicazione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio, di
cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo, e
ne informa l'autorita' nazionale competente.
II. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM
come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione
1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma
operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di OGM
autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi degli
articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE, e lo trasmette,
entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorita' nazionale competente.
2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle
condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa ambienti e
aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
tenendo conto anche dei risultati dei piani di monitoraggio, e la
conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art.
24 del medesimo decreto legislativo.
3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle
regioni e province autonome tra quelli dove detti OGM vengono
utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi.
4. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma
operativo delle ispezioni sulla base della modifica
all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20,
paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione senza
indugio all'autorita' nazionale competente.
5. Per quanto riguarda l'immissione in commercio di OGM
autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ciascuna
regione o provincia autonoma redige un programma operativo delle
ispezioni per monitorare gli eventuali effetti ambientali tenuto
conto dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 5,
comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b) del medesimo
regolamento, se previsto nell'autorizzazione.
III. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di
OGM per coltivazione
1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma
operativo delle ispezioni da effettuare nei siti di coltivazione e
nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base:
i. delle localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del
titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, annotate
nei registri informatici ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alle
localizzazioni delle coltivazioni degli OGM autorizzati ai sensi
degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e lo trasmette
all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma
operativo delle ispezioni sulla base della modifica
all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20,
paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10
e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone comunicazione senza
indugio all'autorita' nazionale competente.
3. La regione o la provincia autonoma che ha richiesto la
reintegrazione nell'ambito geografico o la revoca delle misure di
limitazione o divieto ai sensi dell'art. 26-quinquies del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione di cui
all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, modifica di
conseguenza il programma operativo delle ispezioni, dandone
comunicazione all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile
di ogni anno.
IV. Attivita' di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione
introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,
cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 14
novembre 2016, n. 227
1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma
operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di verificare il
rispetto:
i. dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento
dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224;
ii. dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art.
26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
iii. dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art.
26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica il programma
operativo delle ispezioni all'autorita' nazionale competente e al
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro il
30 aprile di ogni anno.
V. Attivita' di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi
geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente
confinato
L'autorita' nazionale competente assicura la vigilanza sul
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
VI. Attivita' di vigilanza relativa all'emissione deliberata
nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati
L'autorita' nazionale competente assicura l'attivita' di
vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per ogni
fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione
in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; il riscontro di non
conformita' comporta l'adozione da parte dell'autorita' nazionale
competente delle misure necessarie a porre immediatamente termine
all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio
di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo.
Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un OGM
per il quale non sia stata concessa l'autorizzazione nell'Unione
europea, a seguito della comunicazione nel merito da parte della
Commissione europea o di uno Stato membro, l'autorita' nazionale
competente, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di rispettiva competenza
l'attivita' di vigilanza ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.
VII. Rendicontazione e informazione pubblica
1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31
marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attivita'
di vigilanza effettuata, all'autorita' nazionale competente, un
resoconto sulle attivita' di vigilanza svolte.
2. L'autorita' nazionale competente redige un rapporto annuale
comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali
indicazioni correttive, anche al fine di razionalizzare l'attivita'
di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche agricole,
alimentari e forestali, al Ministero della salute e alla Conferenza
unificata; tale rapporto e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui fa
riferimento l'attivita' di vigilanza effettuata.
VIII. Criteri e modalita' di aggiornamento del piano generale per
l'attivita' di vigilanza
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per l'attivita' di
vigilanza, con cadenza annuale, con le modalita' previste dall'art.
32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per
l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del rapporto
annuale di cui al precedente punto VI, sulla base:
a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente
per ogni fine diverso dall'immissione in commercio ai sensi del
Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) degli aggiornamenti del pubblico registro informatico,
istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
emessi in virtu' del titolo II e degli aggiornamenti dei pubblici
registri, istituiti ai sensi del medesimo articolo, dove sono
annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del titolo
III;
c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30, comma
2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alla
localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai sensi degli
articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e
19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM come
tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate ai
sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3, o dell'art. 20
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure rilasciate ai
sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 8,
comma 2, lettera a) punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224;
f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 16,
comma 3, lettera f) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o
dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma 2,
lettera e) della direttiva 2001/18/CE;
g) dei risultati del piano di monitoraggio degli effetti
ambientali di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) e all'art. 17,
comma 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1829/2003;
h) degli impieghi in ambiente confinato di OGM diversi dai
microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3 lettera
d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2. Il piano generale per l'attivita' di vigilanza e' aggiornato
anche sulla base:
a) dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento
dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224;
b) dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art.
26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
c) dei divieti temporanei di impianto introdotti ai sensi
dell'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma
3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e
2, il piano generale per l'attivita' di vigilanza rimane invariato.
IX. Compiti degli ispettori
1. L'attivita' di vigilanza e' effettuata dagli ispettori
iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che:
a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per ogni fine
diverso dall'immissione in commercio sia effettuata nei siti di
sperimentazione nel rispetto delle condizioni indicate
nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori geneticamente
modificate, delle prescrizioni per la valutazione del rischio per
l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare di
cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19
gennaio 2005, nonche' l'apposizione di adeguati cartelli di
segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, gli ispettori verificano che l'emissione deliberata
nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate;
b) l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in
prodotti avvenga in conformita' alle condizioni indicate
nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente o
nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro. Nel caso di modifiche dell'autorizzazione, ai sensi
dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224, o ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2001/18/CE, gli
ispettori verificano che l'immissione in commercio avvenga
conformemente alle modifiche apportate. Gli ispettori verificano
inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul
mercato siano conformi alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto da
parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione
rilasciata in virtu' del titolo III del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, o in virtu' degli articoli 15, 17 e 18 delle direttiva
2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003
nonche' delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche
all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo
3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del
regolamento (CE) n. 1829/2003, gli ispettori verificano che la
coltivazione degli OGM avvenga conformemente alle modifiche
apportate;
d) il rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con
l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o adottati ai sensi
dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, nonche' il rispetto dei divieti temporanei di impianto
previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art.
26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Gli ispettori hanno inoltre il compito di verificare il
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e l'applicazione delle misure
adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224.
X. Procedura per l'ispezione
1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso.
2. Gli ispettori redigono il verbale dell'ispezione secondo i
modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II.
3. Nel verbale sono riportati i risultati dell'ispezione e le
eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato
dall'ispettore.
4. Gli ispettori possono procedere al prelievo di campioni di
materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al
punto F dell'Allegato II.
(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti ai
gruppi tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme e le
Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224).
MODELLI DEI VERBALI D’ISPEZIONE, CAMPIONAMENTO E CONTESTAZIONE
ALLEGATO DUE (clicca qui)

