Oli minerali usati: le regole per il versamento del contributo al Consorzio nazionale (Conou) sono l'oggetto del decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23).
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Tra i punti del provvedimento:
- le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento del contributo;
- la dichiarazione riepilogativa;
- lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti della filiera.
Di seguito il testo del decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021.
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Decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021
Modalita' e termini di accertamento, riscossione e versamento del
contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
(21A00407)
(in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, ed in particolare:
il comma 1, che prevede che gli oli minerali usati siano avviati
obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli
base, prevedendo che le imprese indicate al comma 4 del medesimo art.
236 siano tenute ad aderire al Consorzio di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, partecipando
all'assolvimento dei compiti, previsti dal comma 12 del medesimo art.
236, attribuiti al medesimo Consorzio;
il comma 7, che individua il criterio con cui i consorzi,
determinano annualmente il contributo dovuto per ogni chilogrammo di
olio lubrificante, di base e finito, immesso in consumo;
il comma 9, che stabilisce che, con decreto del Ministro della
economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico,
sono stabiliti le modalita' e i termini di accertamento, riscossione
e versamento del predetto contributo;
il comma 12, che individua i compiti dei predetti consorzi
stabilendo che i medesimi devono, in particolare, assicurare ed
incentivare la raccolta degli oli usati, ritirandoli dai detentori e
dalle imprese autorizzate, provvedendo alla loro successiva cessione
affinche' i medesimi oli usati siano prioritariamente rigenerati per
produrre oli base ovvero smaltiti nei modi ivi previsti;
Visto il decreto 7 novembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello
sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2017, con il quale e'
stato approvato lo Statuto del Consorzio nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati, di cui al citato
art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto e, in particolare, gli articoli 21 e 22, secondo comma;
Visto il decreto 17 febbraio 1993, del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro del
tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, del 18 marzo 1993,
che stabilisce le modalita' e termini di accertamento, riscossione e
versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al
Consorzio obbligatorio degli oli usati;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 4 e
12, del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
suddetto contributo deve essere applicato alle basi e agli oli
lubrificanti, vergini o rigenerati, con esclusione delle basi e degli
oli lubrificanti per i quali, in relazione allo specifico e
particolare impiego, sia preclusa la possibilita' che tali prodotti
diano luogo, al termine del loro ciclo di vita, ad oli usati;
Considerato che, dal medesimo combinato disposto dei commi 1, 4 e
12 del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
suddetto contributo deve essere applicato anche alle basi e agli oli
lubrificanti, vergini o rigenerati, contenuti in prodotti destinati
ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati e
inviati al corretto trattamento previsto per gli oli usati;
Sentito il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice dell'ambiente: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
b) oli lubrificanti: i prodotti, vergini o rigenerati, di cui ai
codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati con riferimento ai
codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n.
2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23
luglio 1987;
c) contributo: il contributo di cui all'art. 236, comma 7, del
codice dell'ambiente;
d) consorzio: il consorzio di cui all'art. 236, comma 1, del
codice dell'ambiente;
e) ufficio competente:
1. per gli oli lubrificanti immessi in consumo da un impianto
produttivo nazionale, l'Ufficio delle dogane territorialmente
competente in relazione all'ubicazione del medesimo impianto;
2. per gli oli lubrificanti provenienti dai Paesi dell'Unione
europea, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in
relazione al luogo di ricevimento degli stessi prodotti nel
territorio nazionale;
3. per gli oli lubrificanti dichiarati per l'importazione
definitiva nel territorio nazionale, l'Ufficio delle dogane in cui
gli stessi sono dichiarati.
Art. 2
Principi generali
1. Sono soggetti al contributo gli oli lubrificanti destinati ad
essere utilizzati nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino
prodotti finiti che non danno luogo a oli usati. Sono parimenti
soggetti al contributo gli oli lubrificanti contenuti in prodotti
che, in relazione alla funzione a cui sono espressamente rivolti,
sono destinati ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita
come oli usati per il successivo corretto trattamento.
2. Il contributo e' dovuto all'atto dell'immissione in consumo, ai
sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
degli oli lubrificanti, anche qualora contenuti nei prodotti di cui
al comma 1. Sono tenuti al versamento del contributo i soggetti che
immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio dello Stato.
3. Il soggetto che effettua l'immissione in consumo degli oli
lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione da cui
derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati, dichiara
preventivamente al Consorzio l'insussistenza dei presupposti per la
raccolta di tali prodotti con le modalita' dallo stesso previste.
Art. 3
Accertamento, riscossione e versamento del contributo
1. Il Consorzio determina la misura del contributo ai sensi
dell'art. 236, comma 7, del codice dell'ambiente. Il predetto
contributo e' versato:
a) direttamente al Consorzio, per gli oli lubrificanti immessi in
consumo nel territorio nazionale, sia in quanto provenienti da altri
Paesi dell'Unione europea sia in quanto ottenuti in impianti
produttivi nazionali;
b) all'ufficio competente, per gli oli lubrificanti dichiarati
per l'importazione definitiva nel territorio nazionale.
2. Per gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera a), il
contributo e' versato al Consorzio entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui avviene la loro immissione in consumo; per
gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), il contributo e'
versato all'Ufficio competente di cui al medesimo comma 1, lettera
b), nei termini e con le stesse modalita' previste per gli introiti
doganali e sullo stesso contributo il predetto Ufficio riscuote
contestualmente anche l'IVA ad esso afferente.
3. L'ufficio di cui al comma 1, lettera b), riversa al Consorzio le
somme riscosse mensilmente a titolo di contributo mediante bonifico
da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello della
riscossione.
4. Il Consorzio emette fattura per l'importo del contributo
ricevuto, dalla quale devono risultare la causale dello stesso, i
quantitativi di prodotti lubrificanti immessi in consumo e il mese al
quale il medesimo versamento si riferisce. Limitatamente al
contributo versato all'ufficio competente sugli oli lubrificanti
dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale, la
fattura e' emessa dal Consorzio solo se richiesta dal soggetto che
presenta la dichiarazione doganale.
5. Limitatamente a ciascuna operazione di importazione definitiva
di oli lubrificanti, si prescinde dalla riscossione del contributo
per importi inferiori o pari ad 1 euro.
Art. 4
Dichiarazione riepilogativa
1. Per ciascuno dei versamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), il soggetto obbligato compila e trasmette al Consorzio, entro il
giorno lavorativo successivo al versamento, una apposita
dichiarazione dalla quale devono risultare la denominazione della
ditta, il legale rappresentante, la sede, il codice fiscale o la
partita IVA, la quantita' di oli lubrificanti immessi in consumo nel
mese al quale la dichiarazione si riferisce, gli estremi e l'importo
del versamento. Nella stessa dichiarazione e' altresi' indicata, per
gli oli lubrificanti estratti da un deposito nazionale, l'ubicazione
dell'impianto stesso.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa al Consorzio,
tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero via internet,
tramite il sistema automatizzato del Consorzio, entro il giorno
lavorativo successivo a quello stabilito per il relativo versamento.
Art. 5
Scambio di informazioni
1. Per le operazioni di importazione definitiva di oli
lubrificanti, l'ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi
ai soggetti che hanno effettuato le medesime operazioni di
importazione, unitamente ai quantitativi di oli lubrificanti
importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto,
ai fini della contabilizzazione e dell'eventuale fatturazione del
contributo nonche' della verifica dell'adesione dei medesimi soggetti
al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili.
2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, il
Consorzio stipula, nel rispetto della normativa di riferimento,
un'apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro delle
spese sostenute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le
attivita' ad essa correlate; con la stessa convenzione sono altresi'
definiti i tempi e le modalita' per la predetta trasmissione.
3. Con la convenzione di cui al comma 2 puo' essere regolato,
altresi', sempre con oneri posti a carico del Consorzio, lo scambio
di dati e informazioni, finalizzato al riscontro del corretto
versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) e la relativa destinazione prevista
degli oli lubrificanti.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' efficacia a decorrere dal 1° giorno
del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto
ministeriale 17 febbraio 1993, citato in premessa, e' abrogato.