Oli minerali usati: le regole per il versamento del contributo al Consorzio nazionale

Sono l'oggetto del decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021

Oli minerali usati: le regole per il versamento del contributo al Consorzio nazionale (Conou) sono l'oggetto del decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23).

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Tra i punti del provvedimento:

  • le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento del contributo;
  • la dichiarazione riepilogativa;
  • lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti della filiera.

Di seguito il testo del decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021.

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Decreto ministero dell'Economia e delle finanze 21 gennaio 2021

Modalita' e termini di accertamento,  riscossione  e  versamento  del
contributo dovuto dalle imprese partecipanti al  Consorzio  nazionale
per la gestione, raccolta e trattamento  degli  oli  minerali  usati.
(21A00407)

(in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, n. 23)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l'art. 236 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,

recante norme in materia ambientale, ed in particolare:

il comma 1, che prevede che gli oli minerali usati siano  avviati

obbligatoriamente alla rigenerazione  tesa  alla  produzione  di  oli

base, prevedendo che le imprese indicate al comma 4 del medesimo art.

236 siano tenute ad aderire al  Consorzio  di  cui  all'art.  11  del

decreto  legislativo   27   gennaio   1992,   n.   95,   partecipando

all'assolvimento dei compiti, previsti dal comma 12 del medesimo art.

236, attribuiti al medesimo Consorzio;

il comma 7,  che  individua  il  criterio  con  cui  i  consorzi,

determinano annualmente il contributo dovuto per ogni chilogrammo  di

olio lubrificante, di base e finito, immesso in consumo;

il comma 9, che stabilisce che, con decreto  del  Ministro  della

economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e  dello  sviluppo  economico,

sono stabiliti le modalita' e i termini di accertamento,  riscossione

e versamento del predetto contributo;

il comma 12,  che  individua  i  compiti  dei  predetti  consorzi

stabilendo che i  medesimi  devono,  in  particolare,  assicurare  ed

incentivare la raccolta degli oli usati, ritirandoli dai detentori  e

dalle imprese autorizzate, provvedendo alla loro successiva  cessione

affinche' i medesimi oli usati siano prioritariamente rigenerati  per

produrre oli base ovvero smaltiti nei modi ivi previsti;

Visto il decreto 7 novembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare,  di  concerto  col  Ministro  dello

sviluppo  economico,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre  2017,  con  il  quale  e'

stato approvato lo Statuto del Consorzio nazionale per  la  gestione,

raccolta e trattamento degli oli minerali usati,  di  cui  al  citato

art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore

aggiunto e, in particolare, gli articoli 21 e 22, secondo comma;

Visto il decreto 17 febbraio 1993, del Ministro delle  finanze,  di

concerto   con   il   Ministro   dell'industria   del   commercio   e

dell'artigianato,  il  Ministro  dell'ambiente  ed  il  Ministro  del

tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, del 18 marzo 1993,

che stabilisce le modalita' e termini di accertamento, riscossione  e

versamento  del  contributo  dovuto  dalle  imprese  partecipanti  al

Consorzio obbligatorio degli oli usati;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1,  4  e

12, del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  il

suddetto contributo deve  essere  applicato  alle  basi  e  agli  oli

lubrificanti, vergini o rigenerati, con esclusione delle basi e degli

oli  lubrificanti  per  i  quali,  in  relazione  allo  specifico   e

particolare impiego, sia preclusa la possibilita' che  tali  prodotti

diano luogo, al termine del loro ciclo di vita, ad oli usati;

Considerato che, dal medesimo combinato disposto dei commi 1,  4  e

12 del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152  del  2006,  il

suddetto contributo deve essere applicato anche alle basi e agli  oli

lubrificanti, vergini o rigenerati, contenuti in  prodotti  destinati

ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati e

inviati al corretto trattamento previsto per gli oli usati;

Sentito  il  Consorzio  nazionale  per  la  gestione,  raccolta   e

trattamento degli oli minerali usati;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Codice dell'ambiente: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;

b) oli lubrificanti: i prodotti, vergini o rigenerati, di cui  ai

codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati con riferimento  ai

codici di nomenclatura  combinata  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.

2031/2001  della  Commissione  del  6  agosto  2001,   che   modifica

l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del  Consiglio  del  23

luglio 1987;

c) contributo: il contributo di cui all'art. 236,  comma  7,  del

codice dell'ambiente;

d) consorzio: il consorzio di cui  all'art.  236,  comma  1,  del

codice dell'ambiente;

e) ufficio competente:

1. per gli oli lubrificanti immessi in consumo da  un  impianto

produttivo  nazionale,  l'Ufficio   delle   dogane   territorialmente

competente in relazione all'ubicazione del medesimo impianto;

2. per gli oli lubrificanti provenienti dai  Paesi  dell'Unione

europea,  l'Ufficio  delle  dogane  territorialmente  competente   in

relazione  al  luogo  di  ricevimento  degli  stessi   prodotti   nel

territorio nazionale;

3. per  gli  oli  lubrificanti  dichiarati  per  l'importazione

definitiva nel territorio nazionale, l'Ufficio delle  dogane  in  cui

gli stessi sono dichiarati.

                               Art. 2

                          Principi generali

1. Sono soggetti al contributo gli oli  lubrificanti  destinati  ad

essere utilizzati nel  territorio  dello  Stato,  con  esclusione  di

quelli destinati a subire processi di trasformazione da cui  derivino

prodotti finiti che non danno  luogo  a  oli  usati.  Sono  parimenti

soggetti al contributo gli oli  lubrificanti  contenuti  in  prodotti

che, in relazione alla funzione a  cui  sono  espressamente  rivolti,

sono destinati ad essere raccolti al termine del loro ciclo  di  vita

come oli usati per il successivo corretto trattamento.

2. Il contributo e' dovuto all'atto dell'immissione in consumo,  ai

sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,

degli oli lubrificanti, anche qualora contenuti nei prodotti  di  cui

al comma 1. Sono tenuti al versamento del contributo i  soggetti  che

immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto che  effettua  l'immissione  in  consumo  degli  oli

lubrificanti destinati a subire processi  di  trasformazione  da  cui

derivino prodotti finiti che non danno luogo a  oli  usati,  dichiara

preventivamente al Consorzio l'insussistenza dei presupposti  per  la

raccolta di tali prodotti con le modalita' dallo stesso previste.

                               Art. 3

        Accertamento, riscossione e versamento del contributo

1. Il  Consorzio  determina  la  misura  del  contributo  ai  sensi

dell'art.  236,  comma  7,  del  codice  dell'ambiente.  Il  predetto

contributo e' versato:

a) direttamente al Consorzio, per gli oli lubrificanti immessi in

consumo nel territorio nazionale, sia in quanto provenienti da  altri

Paesi  dell'Unione  europea  sia  in  quanto  ottenuti  in   impianti

produttivi nazionali;

b) all'ufficio competente, per gli  oli  lubrificanti  dichiarati

per l'importazione definitiva nel territorio nazionale.

2. Per gli oli lubrificanti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  il

contributo e' versato al  Consorzio  entro  il  giorno  15  del  mese

successivo a quello in cui avviene la loro immissione in consumo; per

gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), il contributo  e'

versato all'Ufficio competente di cui al medesimo  comma  1,  lettera

b), nei termini e con le stesse modalita' previste per  gli  introiti

doganali e sullo  stesso  contributo  il  predetto  Ufficio  riscuote

contestualmente anche l'IVA ad esso afferente.

3. L'ufficio di cui al comma 1, lettera b), riversa al Consorzio le

somme riscosse mensilmente a titolo di contributo  mediante  bonifico

da effettuarsi entro  il  15  del  mese  successivo  a  quello  della

riscossione.

4.  Il  Consorzio  emette  fattura  per  l'importo  del  contributo

ricevuto, dalla quale devono risultare la  causale  dello  stesso,  i

quantitativi di prodotti lubrificanti immessi in consumo e il mese al

quale  il  medesimo  versamento  si   riferisce.   Limitatamente   al

contributo versato  all'ufficio  competente  sugli  oli  lubrificanti

dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale, la

fattura e' emessa dal Consorzio solo se richiesta  dal  soggetto  che

presenta la dichiarazione doganale.

5. Limitatamente a ciascuna operazione di  importazione  definitiva

di oli lubrificanti, si prescinde dalla  riscossione  del  contributo

per importi inferiori o pari ad 1 euro.

                               Art. 4

                     Dichiarazione riepilogativa

1. Per ciascuno dei versamenti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera

a), il soggetto obbligato compila e trasmette al Consorzio, entro  il

giorno   lavorativo   successivo   al   versamento,   una    apposita

dichiarazione dalla quale devono  risultare  la  denominazione  della

ditta, il legale rappresentante, la sede,  il  codice  fiscale  o  la

partita IVA, la quantita' di oli lubrificanti immessi in consumo  nel

mese al quale la dichiarazione si riferisce, gli estremi e  l'importo

del versamento. Nella stessa dichiarazione e' altresi' indicata,  per

gli oli lubrificanti estratti da un deposito nazionale,  l'ubicazione

dell'impianto stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 e'  trasmessa  al  Consorzio,

tramite posta elettronica  certificata  (PEC)  ovvero  via  internet,

tramite il sistema  automatizzato  del  Consorzio,  entro  il  giorno

lavorativo successivo a quello stabilito per il relativo versamento.

                               Art. 5

                       Scambio di informazioni

1.  Per  le  operazioni   di   importazione   definitiva   di   oli

lubrificanti, l'ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi

ai  soggetti  che  hanno  effettuato  le   medesime   operazioni   di

importazione,  unitamente  ai  quantitativi   di   oli   lubrificanti

importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto,

ai fini della contabilizzazione  e  dell'eventuale  fatturazione  del

contributo nonche' della verifica dell'adesione dei medesimi soggetti

al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili.

2. Per la trasmissione delle informazioni di cui  al  comma  1,  il

Consorzio stipula,  nel  rispetto  della  normativa  di  riferimento,

un'apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,

con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro  delle

spese sostenute dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  per  le

attivita' ad essa correlate; con la stessa convenzione sono  altresi'

definiti i tempi e le modalita' per la predetta trasmissione.

3. Con la convenzione di cui  al  comma  2  puo'  essere  regolato,

altresi', sempre con oneri posti a carico del Consorzio,  lo  scambio

di  dati  e  informazioni,  finalizzato  al  riscontro  del  corretto

versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo  di  cui

all'art. 3, comma 1, lettera a) e la relativa  destinazione  prevista

degli oli lubrificanti.

Art. 6

 

Disposizioni finali

 

1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana e avra' efficacia a decorrere dal 1° giorno

del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  1,  il  decreto

ministeriale 17 febbraio 1993, citato in premessa, e' abrogato.

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