Opere idraulico-forestali: i criteri minimi per le caratteristiche tecnico-costruttive

Le misure del D.M. 28 ottobre 2021 riguardano anche la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse alla gestione dei boschi

Opere idraulico-forestali: i criteri minimi nazionali per le caratteristiche tecnico-costruttive, gli scopi e le tipologie sono stati definiti tramite il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2021, n. 286.

Le misure riguardano anche la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse alla gestione dei boschi.

Definiti, tra gli altri:

  • i criteri di classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale;
  • la possibilità per le Regioni di provvedere all'implementazione di una propria banca dati  georeferenziata della viabilità forestale e silvo-pastorale principale.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021.

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Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021 

Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti
agli scopi, le tipologie  e  le  caratteristiche  tecnico-costruttive
della viabilita' forestale e silvo-pastorale,  delle  opere  connesse
alla gestione dei boschi  e  alla  sistemazione  idraulico-forestale.
(21A06999)

(in Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre 2021, n. 286)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA CULTURA

e

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo

e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,

razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e

agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo

unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in  particolare,

l'art.  9,  comma  2,  che  prevede  la  definizione   di   «apposite

disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti

gli scopi, le  tipologie  e  le  caratteristiche  tecnico-costruttive

della viabilita' forestale e silvo-pastorale,  delle  opere  connesse

alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale»;

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,

n.  31,  concernente  «Regolamento   recante   individuazione   degli

interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o  sottoposti  a

procedura autorizzatoria semplificata»;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8

febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del

turismo, a norma dell'art. 1, comma 9  del  decreto-legge  12  luglio

2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto

2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,  delle  recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e

della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i

compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle

Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella

delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le

garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5

dicembre   2019,   n.   179,   concernente    «Regolamento    recante

organizzazione del ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,

concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non

generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e

forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del sopra citato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»;

Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con

nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020;

Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero  della

cultura, con la quale si e' espresso l'assenso, con  condizioni,  per

l'ulteriore corso del provvedimento;

Acquisita in data 17 dicembre 2020,  repertorio  atti  n.  223/CSR,

l'intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota del Ministero della cultura, prot.  n.  7515  dell'11

marzo 2021, con la quale e'  stata  rappresentata  la  necessita'  di

apportare al  testo  del  provvedimento  le  modifiche  necessarie  a

renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot.  33256  del

16 dicembre 2020 e condiviso nelle riunioni  presso  il  Dipartimento

degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del  Consiglio

dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021;

Preso atto del parere del Ministero della  cultura  comunicato  con

nota n. 27184 del 29 settembre 2021;

Acquisito nuovamente il concerto del  Ministero  della  transizione

ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020;

Acquisita in data 7 ottobre 2021, l'intesa in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

1.  Il  presente  decreto  definisce  i  criteri  minimi  nazionali

inerenti   agli   scopi,   le   tipologie   e   le    caratteristiche

tecnico-costruttive della  viabilita'  forestale  e  silvo-pastorale,

delle opere connesse alla gestione dei  boschi  e  alla  sistemazione

idraulico-forestale secondo quanto disposto all'art.  9  del  decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. Le regioni, per quanto di loro competenza e  in  relazione  alle

proprie  esigenze  e  caratteristiche  territoriali,   ecologiche   e

socio-economiche, nell'adozione  delle  disposizioni  minime  di  cui

all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34,

possono integrare le disposizioni del presente provvedimento, purche'

non venga diminuito  il  livello  di  tutela  e  conservazione  delle

foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto

speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che

provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle  relative

norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

4. Costituiscono parte integrante  del  presente  provvedimento  la

Tabella  -  «Classificazione  tecnico-dimensionale  della  viabilita'

forestale e silvo-pastorale permanente»  e  l'allegato  -  «Indirizzi

procedurali».

                               Art. 2

                                Scopi

1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e le  associate  opere

connesse alla gestione  dei  boschi  e  alle  sistemazioni  idraulico

forestali, indipendentemente dal titolo di proprieta', sono  elementi

funzionali ad  agevolare  e  garantire  anche  contemporaneamente  le

funzioni previste dall'art. 9, comma 1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2018, n. 34, e dalle norme regionali anche in  riferimento  al

regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

2.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  lettera  f)  del   decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e con riferimento  alle  definizioni

ivi contenute, i tratti della viabilita' forestale e  silvo-pastorale

permanente e  temporanea  di  cui  all'art.  3  non  interrompono  la

continuita' del bosco e sono assimilati alla definizione di bosco.

3.  Indipendentemente  dal  titolo  di  proprieta',  la  viabilita'

forestale e silvo-pastorale e le  opere  connesse  come  definite  al

successivo art. 3 sono vietate  al  transito  ordinario  e  non  sono

soggette alle disposizioni discendenti  dagli  articoli  1  e  2  del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le  regioni  disciplinano

le modalita' di utilizzo, gestione e fruizione  tenendo  conto  delle

necessita' correlate all'attivita' di gestione silvo-pastorale e alla

tutela ambientale e paesaggistica.

4. La viabilita' forestale e silvo-pastorale e  le  opere  connesse

sono coerenti con i tre elementi  cardine  della  gestione  forestale

sostenibile: ecologia, economia e realta' sociale.

                               Art. 3

                           Classificazione

1. La viabilita' forestale e silvo-pastorale viene concepita con un

approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo

periodo e viene differenziata in tre macro-categorie:

a) viabilita' principale;

b) viabilita' secondaria;

c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

2. La viabilita' principale e' formata da una  rete  permanente  di

strade con larghezza di carreggiata  non  superiore  ai  6  metri  e,

quando presenti, opere connesse quali piazzali  e  imposti,  a  fondo

stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non

asfaltato, anche dotate di  opere  d'arte  e  sistemazioni  idraulico

forestali, progettate  e  realizzate  privilegiando  le  tecniche  di

ingegneria naturalistica,  atte  a  garantirne  la  stabilita'  e  la

regimazione delle acque il cui scorrimento non deve  pregiudicare  la

conservazione del piano stradale e la stabilita' delle scarpate.

3. La viabilita'  principale  di  cui  comma  1  lettera  a),  come

dall'allegata Tabella, si distingue  in  viabilita'  di  primo  e  di

secondo livello:

a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5  a

massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed  imposti,  adatte

al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi

speciali di grandi dimensioni e  massa,  ovvero  mezzi  con  limitata

mobilita' di  avanzamento  per  pendenza,  larghezza  e/o  raggio  di

manovra;

b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da  2,5

a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed  imposti,  adatte  al

transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali  con  ingombri

piu' limitati rispetto a quanto previsto alla  lettera  precedente  e

dotati di piu' elevata mobilita' in termini di avanzamento in  tratti

con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.

4. La  viabilita'  secondaria  di  cui  comma  1,  lettera  b),  si

distingue in:

a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad

uso permanente:

i. con fondo naturale, fatta salva,  in  presenza  di  pendenze

longitudinali maggiori o uguali al  15  per  cento,  la  presenza  di

eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato  preferibilmente

con esclusione di emulsioni bituminose;

ii. aperte  con  macchine  movimento  terra  che  per  la  loro

realizzazione richiedono movimenti terra  con  eventuali  conseguenti

interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate  di  monte  e  di

valle, e di regimazione delle acque;

iii. caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti

di regimazione delle acque nei tratti in  maggiore  pendenza  ed  ove

necessario in prossimita' e nell'attraversamento negli impluvi;

iv.   transitabili   ordinariamente   da   trattori,   macchine

operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale  o

animali da lavoro;

b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri  e

pendenze  simili  ma  tipologie  realizzative  diverse  legate   alle

tradizioni locali e alle realta' geo-pedo-morfologiche.

5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al comma  1

lettera c), comprendono:

a) tracciati temporanei  a  fondo  naturale,  approntati  per  il

passaggio  di  macchine  operatrici   specializzate,   aperti   senza

l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in  casi

eccezionali e per brevi tratti. Le regioni  disciplinano  sulla  base

delle realta' geo-pedo-morfologiche locali i  loro  parametri,  fermo

restando che i tracciati non devono superare una lunghezza massima di

250 metri  per  ettaro  o  sua  frazione  di  superficie  interessata

dall'attivita' forestale e una altezza massima della sezione di scavo

a monte di 1,5 metri, in funzione della pendenza;

b) piazzole  temporanee,  a  fondo  naturale  e  funzionali  alle

operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di

marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e

la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso

del tracciato con la morfologia del terreno.  La  loro  realizzazione

deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) linee di avvallamento per gravita', coincidono con  formazioni

naturali  permanenti  come  impluvi,  vallecole  o  canaloni   oppure

elementi artificiali  temporanei  come  risine  artificiali  ancorate

temporaneamente al terreno;

d) linee di  esbosco  aeree,  varchi  o  corridoi  aerei  atti  a

consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a  fune

(linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra  4

e 8 metri salvo allargamenti per  alcuni  tratti  in  situazioni  che

presentano eccezionali difficolta' per l'esbosco, per  consentire  la

tutela della sicurezza degli operatori, e  il  libero  passaggio  dei

carichi fluttuanti, affinche' non rechino danno alle piante limitrofe

se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.

6. I tracciati e di uso e allestimento  temporanei  e  le  piazzole

temporanee sono:

a)   inerenti   all'esercizio   dell'attivita'   forestale,   non

costituiscono interruzione della superficie boscata e non  comportano

alterazione permanente dello stato dei luoghi;

b)    elementi    cronologicamente    correlati     all'esercizio

dell'attivita' forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere

dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo  la  ripresa

della vegetazione naturale;

c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti

a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso  delle

acque.

7. Il passaggio in bosco o  in  pascolo  di  un  mezzo  agricolo  o

forestale  in  occasione  di  un'attivita'  forestale   senza   alcun

approntamento  del  terreno  non  prefigura  viabilita'  forestale  e

silvo-pastorale e, pertanto, non rientra nell'ambito di  applicazione

del presente decreto.

                        Art. 4

                  Criteri progettuali e procedurali

  1. La progettazione della viabilita'  forestale  e  silvo-pastorale

permanente prevede:

a) modalita' di  realizzazione  o  adeguamento  tali  da  seguire

ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando  al  massimo

il movimento terra e, dove  possibile,  nel  rispetto  dei  parametri

definiti dal  presente  decreto,  tali  da  operare  il  recupero  di

tracciati  preesistenti  purche'  nel  rispetto  del   loro   assetto

storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove

idonei alle moderne esigenze  e  tenuto  conto  della  sicurezza  del

transito;

b)  l'utilizzo  di  materiali  compatibili  con   la   componente

ambientale e paesaggistica locale;

c)  la  gestione  della  manutenzione   funzionale   nel   tempo,

ispirandosi  a  principi  generali   di   efficienza,   efficacia   e

sostenibilita'  degli  interventi  dal  punto  di  vista  ambientale,

economico e della durata;

d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e  di

inversione per  consentire  il  transito  degli  automezzi.  La  loro

realizzazione considera la tipologia di  automezzo  piu'  ingombrante

che puo'  transitare  lungo  la  strada  e  viene  attuata  in  punti

favorevoli in termini di morfologia del terreno;

e) sui versanti con pendenze  elevate  oltre  il  60  per  cento,

l'adozione  di  opportune  scelte  progettuali  alternative  atte   a

garantire  la  stabilita'  e  la   corretta   regimazione   idraulica

dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per  la

realizzazione in siti idonei di piazzole  di  scambio,  deposito  e/o

inversione di marcia.

2. Le regioni, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei

procedimenti autorizzativi necessari, definiscono  la  documentazione

progettuale minima per la realizzazione della viabilita' forestale  e

silvo-pastorale,  modulandola   specificatamente   per   le   diverse

tipologie di cui al presente decreto, con un  livello  di  onerosita'

tecnica decrescente a partire dalla viabilita' principale.

3. La realizzazione di strade e piste forestali  e  silvo-pastorali

puo' essere attuata secondo linee guida regionali, nel  rispetto  del

presente decreto  e  dei  principi  di  compatibilita'  ambientale  e

paesaggistica, che definiscono le finalita', gli obiettivi  attesi  e

le prescrizioni d'uso.

                               Art. 5

                  Sistemazioni idraulico-forestali

1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo  intensivo

ed estensivo, in quanto attivita'  di  gestione  forestale  ai  sensi

dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,

sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si

avvale di materiale vegetale vivo,  (piante  o  parti  di  esse),  in

abbinamento con materiali  inerti,  quali  pietrame,  legname,  fibre

vegetali o sintetiche o equivalenti.

2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali  realizzate  con

tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove

le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria

la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche  di  cui

al comma precedente.

                               Art. 6

                             Banca dati

1. Al fine di favorire l'archiviazione  informatica  con  modalita'

uniformi  e  interoperabili  a  scala  nazionale  delle  informazioni

inerenti  la  rete  della  viabilita'  forestale  e   silvo-pastorale

principale   e   secondaria    le    regioni    possono    provvedere

all'implementazione di una propria Banca dati  georeferenziata  della

viabilita' forestale e silvo-pastorale  principale  e  secondaria  da

aggiornare periodicamente, distinguendo per  ogni  categoria  di  cui

all'art. 3, commi 3 e 4, lo sviluppo, inteso come valore numerico  in

metri, e lo stato di percorribilita' e delle eventuali necessita'  di

manutenzione.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

                      Allegato

Indirizzi procedurali

Il seguente testo  fornisce  indirizzi  procedurali  al  fine  di

supportare le amministrazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

1. In materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi  dell'art.

146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  recante  «Codice

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge

6 luglio 2002, n. 137» si rinvia a quanto disposto  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punti A.19, A.20

e B.35. Resta ferma la  necessita'  di  autorizzazione  paesaggistica

semplificata per la viabilita' secondaria, ai sensi  del  punto  B.35

del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:

i.  nei  casi  in  cui  gli  interventi  di   realizzazione   o

adeguamento della viabilita'  ricadano  in  area  tutelata  ai  sensi

dell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del

2004 se eseguiti con caratteristiche differenti da quelle di  cui  al

presente decreto o in area  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  ai

sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

ii. nei casi in cui non  sia  stato  approvato  con  il  parere

favorevole del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio  il

Piano forestale di indirizzo territoriale per la  parte  inerente  la

viabilita' o, se approvato, i Piani di gestione forestale  non  siano

coerenti con esso.

2.  L'attraversamento  dei  terreni  di  proprieta'  privata   e'

disciplinato  dal  codice  civile.  Per  l'attraversamento,  per  via

terrestre  o  aerea,  di  strade  adibite  a  pubblico  transito   e'

necessario  acquisire  l'autorizzazione   da   parte   del   soggetto

proprietario.

3. Le esigenze di  protezione  dell'ambiente  implicano,  per  la

realizzazione delle  diverse  tipologie  di  viabilita'  forestale  e

silvopastorale,  una  valutazione  in   fase   di   progettazione   e

costruzione, sia nelle sue linee generali, sia nei  dettagli  tecnici

secondo  le  normative  vigenti.  Nelle  aree  naturali  protette  si

applicano  le  indicazioni,  le  norme,  i  regolamenti  di  gestione

approvati e vigenti. In loro assenza e' fatto  riferimento  a  quanto

enunciato con il presente decreto.

4.  Nelle  aree  naturali   protette,   prive   degli   strumenti

pianificatori  previsti,  si  applicano  le  misure  di  salvaguardia

previste dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.

5.  Nei  siti  della  rete  ecologica  Natura  2000  prive  degli

strumenti pianificatori previsti si applica il decreto  del  Ministro

della transizione ecologica del 17  ottobre  2007,  n.  184  «Criteri

minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  conservazione

relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di

protezione speciale (ZPS)».

6. In riferimento agli interventi di manutenzione e conservazione

della  viabilita'   forestale   e   silvo-pastorale,   principale   e

secondaria, anche con la finalita' d'adeguamento  della  legislazione

alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, si  intendono

per interventi di:

a)  manutenzione   ordinaria,   le   opere   di   mantenimento,

riparazione, parziale rinnovamento, necessarie per  l'efficienza  del

sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso  il

recupero  dell'originaria  sezione  della  carreggiata  e   del   suo

complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione

del  materiale  in  esubero  ovvero  non   comportino   modificazioni

sostanziali delle caratteristiche dimensionali (maggiore del  15  per

cento dei valori esistenti) e strutturali;

b) manutenzione straordinaria, gli interventi eccedenti  quelli

di manutenzione ordinaria necessari a rinnovare e  sostituire  parti,

anche strutturali, del tracciato e volti a garantire  e  ripristinare

la protezione e la funzionalita' dell'infrastruttura e delle relative

pertinenze purche' non diffusi a tutto il tracciato e non comportanti

modifiche delle caratteristiche funzionali.

7. Gli interventi sistematici sulla viabilita' esistente che  non

costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria sono volti  alla

conservazione    o    all'adeguamento/mutamento     funzionale     di

un'infrastruttura,  determinandone  una  modifica  delle   componenti

fisiche  o  delle  modalita'  d'uso.  A  titolo  esemplificativo   si

riportano le seguenti casistiche:

a) trasformazione: interventi migliorativi delle infrastrutture

forestali che implicano la  modifica  dei  parametri  dimensionali  o

delle caratteristiche  tecniche  con  conseguente  passaggio  ad  una

categoria superiore;

b) adeguamento funzionale: interventi necessari per  ricondurre

l'opera   nell'ambito   dei   parametri    dimensionali    e    delle

caratteristiche tecniche stabiliti per  le  infrastrutture  forestali

disciplinate dal presente decreto. In particolare, con  l'adeguamento

l'opera  e'  ricondotta  alla  categoria  piu'  prossima  tra  quelle

previste dal decreto stesso.

8. Per quanto riguarda  la  programmazione  e  la  pianificazione

della  viabilita'   forestale   e   silvo-pastorale,   principale   e

secondaria, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale  di

cui all'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

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