Patente a crediti: uscito il decreto contenente il regolamento che indica le modalità per presentare la domanda. Il nuovo regime, salvo proroghe dell'ultima ora, entrerà in vigore il 1° ottobre 2024 e riguarda le imprese e i lavoratori autonomi impegnati nel cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento - D.M. 18 settembre 2024, n. 132 - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221, del 20 settembre 2024.
Qui di seguito il testo integrale.
Decreto 18 settembre 2024, n. 132 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di
presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le
imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o
mobili. (24G00151)
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20-9-2024)
Vigente al 1° ottobre 2024
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato
decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato
«esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di
direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul
corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione
obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (...)»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56;
Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n.
19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto
modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;
Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n.
81 del 2008 che cosi' dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro,
sono individuati le modalita' di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti
informativi della patente medesima nonche' i presupposti e il
procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui
al comma 8»;
Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il
quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono
individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto
al punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei crediti
decurtati»;
Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale
«Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonche' il Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione con un unico
provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 17 settembre 2024;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i
soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il
possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli
obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in
corso di validita';
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi
previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e'
attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e'
attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i
lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che
effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al
comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore
autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita
delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al
comma 1 avviene attraverso modalita' informatiche che assicurano
l'identita' del soggetto che effettua l'accesso.
3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1,
sul portale e' rilasciata e resa disponibile la patente in formato
digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del
presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare
tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante
il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente
autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della
domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul
portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i
contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove
non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare
domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non
appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il
portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante
l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento
equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese
d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al
presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato
digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del
presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono
tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della
domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione
notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla
sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in via definitiva in
sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede
ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8,
l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del presente articolo.
Art. 2
Contenuti informativi della patente
1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti
informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore
individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui
all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura
amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione
dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalita' di ostensione delle informazioni di cui al
presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai
coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o
servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al
comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e
comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g)
del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione
sul portale.
Art. 3
Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare
di sospensione della patente
1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo
27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato
dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui
deriva la morte di uno o piu' lavoratori imputabile al datore di
lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile
2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del
provvedimento di cui al comma 1 e' obbligatoria, fatta salva la
diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.
L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della
fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al
comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali
intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro,
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita' permanente di
uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di
essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di
cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo'
essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte
mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di
procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non
superiore a 12 mesi, e' determinata tenendo conto della gravita'
degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di
salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare,
l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del
ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attivita' lavorativa
presso il cantiere ove si e' verificata la violazione.
6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente
gli eventi infortunistici.
Art. 4
Attribuzione dei crediti
1. Al rilascio della patente e' attribuito un punteggio di 30
crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 puo' essere incrementato ai sensi
dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Art. 5
Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere
incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicita' dell'azienda, possono essere
attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente,
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la
tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del
punteggio, la patente e' incrementata di un credito per ciascun
biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20
crediti.
4. Nei casi e con le modalita' previste dalla tabella allegata al
presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti
ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attivita', investimenti o formazione in
tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO
45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da
ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di
mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al
repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo
la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
(MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle
costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare
a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione
obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli
accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli
articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla
lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la
propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata
in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione
e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi
i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con
l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti
dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali
protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento
dell'Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto
dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure
standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente
affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attivita', investimenti o formazione nei
seguenti casi:
1) dimensione dell'organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano
prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio
2022;
3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II
classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi
del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276; attivita' di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli
organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa
edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse
edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre
18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli
operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche'
sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilita'
dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita', e degli
obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' sociale, di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8) certificazione del regolamento interno delle societa'
cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142.
5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione
della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente e'
gia' in possesso del relativo requisito. Se il requisito e'
conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda,
i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del
punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della
relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza
periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione
dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei
crediti sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 6
Sospensione dell'incremento dei crediti
1. Se sono contestate una o piu' violazioni di cui all'Allegato
I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sospeso
l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione
definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che,
successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il
titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di
organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico
iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1°
ottobre 2024, se sono contestate una o piu' violazioni di cui
all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per
un periodo di tre anni decorrente dalla definitivita' del
provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 7
Modalita' di recupero dei crediti decurtati
1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti e'
subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta
dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto
dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei
soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui
all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove
si e' verificata la predetta violazione, e della eventuale
realizzazione di uno o piu' investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma
4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a
partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attivita' svolta ai
sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai
partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita',
rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al
presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Art. 8
Ulteriori disposizioni
1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla
persona giuridica risultante dalla fusione e' accreditato il
punteggio della societa' titolare della patente recante il maggior
numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante
dal nuovo assetto societario.
2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e
seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in
societa' da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto
giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto
trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti
derivante dal nuovo assetto societario.
3. Le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al
presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del
lavoro.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data
dal 1° ottobre 2024.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Nell'allegato la tabella per l'assegnazione dei crediti aggiuntivi.
Ad oggi 23 settembre 2024 sarebbe bello che l’INL mettesse a disposizione il PORTALE, ad oggi inesistente. Le imprese, i lavoratori autonomi, le associazioni di categoria sono incredule di fronte all’ennesima dimostrazione dell’inefficienza della macchina burocratica. Nella mia Provincia perfino gli Ispettori stessi di INL non sanno darci risposte!