Patente per candidati con Dsa: gli strumenti compensativi in sede di esame di guida

D.M. 1° giugno 2021  e D.M. 21 giugno 2021

Patente per candidati con Dsa.

Con il D.M. 1° giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021) il ministero delle Infrastrutture ha stabilito gli strumenti compensativi per i candidati con disturbi dell'apprendimento. Le categorie prese in considerazione sono le seguenti: A1, A2, A, B1, B, BE, o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente.

Per le categorie AM o di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D e DE vale il D.M. 21 giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021).

Qui di seguito, i testi integrali dei due provvedimenti.

 

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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 1° giugno 2021  

Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con
diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il
conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B,
BE, o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta
di qualificazione del conducente. (21A05538)

(Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare gli articoli 116, comma 3, in materia di categorie di
patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
della patente di categoria AM, nonche' delle modalita' di
esercitazione alla guida di veicoli per i quali e' richiesta la
predetta patente», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di
verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente della
predetta categoria;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di categoria A1, A2 e A», come modificato dal decreto
26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2018),
recante «Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita'
e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A1, A2 e A», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova
di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente
delle predette categorie;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
della patente di categoria B1, B e BE», ed in particolare l'art. 1
relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento
di una patente delle predette categorie B1 e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013),
recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE,
D1E e DE» come modificato dal decreto 6 novembre 2013 (Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18), recante «Modifiche in materia di
disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica
delle capacita' dei comportamenti per il conseguimento delle patenti
di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e
DE», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle
cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette
categorie C1, C, D1 e D;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 settembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014)
recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale
e formazione periodica per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di
soggetti erogatori dei corsi», come modificato, da ultimo, dal
decreto 5 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019),
recante «Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami
per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»,
ed in particolare l'art. 11 in materia di esame per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in materia di
diagnosi di DSA;
Visto l'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)»;
Ritenuto necessario accordare ai candidati con diagnosi di DSA ai
sensi dell'art. 3 della citata legge n. 170 del 2010, strumenti
compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni per il
conseguimento di una patente di guida o di un certificato di
abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del
conducente, compatibili con lo svolgimento delle predette prove con
il sistema informatizzato in uso dal 2014;
Ritenuto di individuare adeguati strumenti compensativi
nell'ausilio di file audio e nella disponibilita' di un tempo
maggiorato rispetto a quello a disposizione per candidati non
diagnosticati DSA;

Decreta:

Art. 1

Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi
nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il
conseguimento di una patente di guida.

1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova
di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento
di una patente di guida, titolare di diagnosi di DSA ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione
in sede di visita per la verifica dei requisiti di idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada.
2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la
diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti
specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente, nonche' da ulteriori strutture o soggetti
privati accreditati dalle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3,
dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».
3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti
privati accreditati e' firmata almeno da uno psicologo, o da un
medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di cui devono
disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del citato accordo.
4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti
privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del predetto accordo, la stessa reca in
allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di
riconoscimento da parte della regione oppure da documento di
convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.

Art. 2

Adempimenti del medico in sede di verifica dell'idoneita'
psico-fisica al conseguimento di una patente di guida

1. Il medico monocratico o la commissione medico locale di cui
all'art. 119 del codice della strada, in sede di verifica dei
requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di
una patente di guida, acquisito il certificato di DSA eventualmente
esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito applicativo
messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della
predetta certificazione prima di concludere le operazioni per
l'emissione del certificato medico dematerializzato.
2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata
complessiva dello stesso.

Art. 3

Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni
teoriche per il conseguimento di una patente di guida.

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione, acquisita l'informazione della presenza di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui
all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni
teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della
predetta prova:
a) il candidato dispone di quaranta minuti, invece di trenta
minuti;
b) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz
che gli sono sottoposti.

Art. 4

Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi
nell'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente.

1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova
esame per il conseguimento di una carta di qualificazione del
conducente o di integrazione della qualificazione posseduta, il
candidato, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione in sede di
presentazione della relativa domanda di esame.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.

Art. 5

Adempimenti dell'ufficio della motorizzazione o dell'autoscuola o del
centro di istruzione automobilistica.

1. Nell'inserimento della richiesta di esame per il conseguimento o
l'integrazione certificato di abilitazione professionale di tipo
carta di qualificazione del conducente, l'ufficio della
motorizzazione o l'autoscuola ai quali il candidato abbia esibito il
certificato di diagnosi di DSA ai sensi e per gli effetti dell'art.
4, contrassegna, nell'applicativo messo a disposizione dal CED della
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione contrassegna
l'apposito campo che indica la necessita' di accordare al predetto
candidato, in sede di esame, gli strumenti compensativi di cui
all'art. 6.
2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata
complessiva dello stesso.

Art. 6

Strumenti compensativi nell'esame per il conseguimento della
qualificazione professionale di tipo carta di qualificazione del
conducente.

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione, acquisita l'informazione della presenza di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui
all'art. 5, organizza sedute di esame, per il conseguimento o
l'integrazione dell'abilitazione professionale di tipo carta di
qualificazione del conducente, con sistema informatizzato, dedicate a
candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma
restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di
svolgimento della predetta prova:
a) il candidato dispone di centodieci minuti per l'esame relativo
tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma
di qualificazione iniziale, invece di novanta minuti;
b) il candidato dispone di sessanta minuti per l'esame relativo
alla sola parte comune del programma di qualificazione iniziale,
invece di cinquanta;
c) il candidato dispone di cinquanta minuti per l'esame relativo
alla sola parte specialistica del programma di qualificazione
iniziale, invece di quaranta;
d) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz
che gli sono sottoposti.
2. Fino alla messa a disposizione dei file audio di cui al comma 1,
lettera d), lo strumento compensativo ivi previsto e' sostituito da
esame orale, autorizzato dal direttore dell'ufficio della
motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario
dal medesimo direttore nominato, usando una scheda di quiz come
traccia dell'esame orale stesso.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA, nelle forme e
nei modi di cui agli articoli precedenti, per fruire degli strumenti
compensativi in sede di esame, ivi previsti.

***

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 21 giugno 2021

Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con
diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il
conseguimento di una patente di guida di categoria AM o di categoria
C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D e DE.
(21A05539)

(Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare gli articoli 116, comma 3, in materia di categorie di
patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9
dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche' delle
modalita' di esercitazione alla guida di veicoli per i quali e'
richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1, comma 2,
che dispone che la prova di verifica delle cognizioni per il
conseguimento di una patente della predetta categoria AM ha durata di
venticinque minuti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25
del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto 6 novembre
2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23
gennaio 2014), e dal decreto 2 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2014), ed in
particolare l'art. 1, comma 6, che dispone che: la prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle categorie
C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E, nonche' quella
relativa al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE
da parte di candidato che sia gia' titolare rispettivamente di una
patente di categoria C1 o D1, dura venti minuti; la prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria C,
CE, D o DE dura quaranta minuti;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in materia di
diagnosi di DSA;
Visto l'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA);
Visto il proprio decreto 1° giugno 2021, n. 243, recante
disposizioni intese ad accordare ai candidati con diagnosi di DSA, ai
sensi dell'art. 3 della citata legge n. 170 del 2010, strumenti
compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni per il
conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 B,
BE o di una carta di qualificazione del conducente;
Visto in particolare l'art. 3, lettera a), del citato decreto 1°
giugno 2021, n. 243, che, a tal fine, accorda ai predetti candidati
un tempo pari a quaranta minuti per l'espletamento della citata
prova, in luogo dei trenta minuti a disposizione per candidati non
diagnosticati DSA, nonche' l'ausilio di file audio per la lettura dei
quiz somministrati;
Ritenuto di dover disporre analoga coerente misura di maggiorazione
del tempo a disposizione anche in favore dei candidati, con diagnosi
di DSA, al conseguimento di una patente di categoria AM, C1, C1E,
anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, nonche'
l'ausilio di file audio;

Decreta:

Art. 1

Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi
nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il
conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E,
anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE

1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova
di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento
di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice
unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, titolare di diagnosi di DSA ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale
certificazione in sede di visita per la verifica dei requisiti di
idoneita' psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada.
2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la
diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti
specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente, nonche' da ulteriori strutture o soggetti
privati accreditati dalle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3,
dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».
3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti
privati accreditati e' firmata almeno da uno psicologo, o da un
medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di cui devono
disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del citato accordo.
4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti
privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del predetto accordo, la stessa reca in
allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di
riconoscimento da parte della regione oppure da documento di
convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.

Art. 2

Adempimenti del medico in sede di verifica dell'idoneita'
psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida
di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1,
D1E, D o DE

1. Il medico monocratico o la commissione medico locale di cui
all'art. 119 del codice della strada, in sede di verifica dei
requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di
una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice
unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, acquisito il certificato di DSA
eventualmente esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della
predetta certificazione prima di concludere le operazioni per
l'emissione del certificato medico dematerializzato.
2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata
complessiva dello stesso.

Art. 3

Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni
teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria
AM

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione, acquisita l'informazione della presenza di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui
all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni
teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della
predetta prova:
a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria AM
dispone di trentacinque minuti, invece di venticinque;
b) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz
che gli sono sottoposti.

Art. 4

Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni
teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria
C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1, D1E, D o DE

1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione, acquisita l'informazione della presenza di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui
all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni
teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della
predetta prova:
a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C1,
C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E dispone di trenta minuti,
invece di venti;
b) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C o
CE, gia' in possesso di una patente di categoria C1, dispone di
trenta minuti, invece di venti;
c) il candidato al conseguimento di una patente di categoria D o
DE, gia' in possesso di una patente di categoria D1, dispone di
trenta minuti, invece di venti;
d) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C,
CE, D o DE dispone di cinquanta minuti invece di quaranta.
2. In ogni caso, il candidato ha diritto all'ausilio del file audio
dei quiz che gli sono sottoposti.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' previste a legislazione vigente.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. A decorrere dalla data di entrata in
vigore e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA, nelle
forme e nei modi di cui agli articoli precedenti, per fruire degli
strumenti compensativi in sede di esame, ivi previsti.

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