Piani di emergenza esterna: la consultazione degli stakeholder

Tra le informazioni da rendere pubbliche quelle sulle azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare

Pubblicato il regolamento sulla consultazione degli stakeholder in merito ai piani di emergenza esterna (PEE), ai sensi dell'articolo 21, comma 10,  D.Lgs.  n.  105/2015 (decreto di recepimento della Seveso III). In particolare il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 settembre 2016, n. 200  prevede la messa a disposizione a fini di consultazione da parte della popolazione, le informazioni relative a:

a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata  dalla pianificazione o dalla sperimentazione;

b) la natura dei rischi;

c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;

d) le autorità pubbliche coinvolte;

e) le fasi e il  relativo  cronoprogramma  della  pianificazione o della sperimentazione;

f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative  misure di autoprotezione da adottare.

 

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Di seguito il testo  integrale del D.M. 29 settembre 2016, n. 200, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 settembre 2016, n. 200 


Regolamento  recante  la  disciplina  per  la   consultazione   della

popolazione sui piani di emergenza esterna,  ai  sensi  dell'articolo

21, comma 10,  del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105.

(16G00212)


in Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2016, n. 257



  Visto l'articolo 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante

recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 4 luglio 2012 e, in particolare, gli articoli 21 e  32,

che prevedono rispettivamente che il Ministro dell'ambiente  e  della

tutela  del  territorio  e  del  mare  definisca  le   modalita'   di

consultazione della popolazione sui piani di  emergenza  esterna,  da

adottarsi con regolamento, e che dalla data di entrata in vigore  del

presente regolamento, non trova piu'  applicazione  l'allegato  G  al

decreto legislativo medesimo;

  Acquisito l'assenso della Conferenza unificata nella  riunione  del

20  gennaio  2016,  ai  sensi  degli  articoli  3  e  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

  Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma  3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei

ministri con nota prot. n. 0013623 del 24 giugno 2016;


                               Adotta

                      il seguente regolamento:


                               Art. 1
                        Ambito di applicazione


  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  21,

comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di

consultazione della popolazione relativamente  alla  predisposizione,

alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

                               Art. 2
                             Definizioni


  1.  Ai  fini  del  presente   regolamento   valgono   le   seguenti

definizioni:

  a) «piano di emergenza esterna»: il piano di  cui  all'articolo  21

del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

  b) «popolazione»:  le  persone  fisiche  o  giuridiche,  singole  e

associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi  che  siano

portatori  di  un  interesse  concreto  e  qualificante  alle  azioni

derivanti dal piano di emergenza esterna.


                               Art. 3
               Forme di consultazione della popolazione

  1. Il Prefetto, ai fini  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  del

decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  nel  corso   della

predisposizione del piano di emergenza  esterna  e,  comunque,  prima

della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o  con  i  comuni

interessati,  alla  consultazione  della  popolazione  per  mezzo  di

assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita'  idonee,

compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

  2.  Con  le  medesime  modalita',  il  Prefetto,  ai  fini  di  cui

all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015,  n.

105,  consulta  la  popolazione   nel   corso   della   revisione   e

dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

  3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili  alla

popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita',  anche

mediante  l'utilizzo  di   mezzi   informatici   e   telematici,   le

informazioni in suo possesso relative a:

  a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata  dalla

pianificazione o dalla sperimentazione;

  b) la natura dei rischi;

  c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione

degli effetti e delle conseguenze di un incidente;

  d) le autorita' pubbliche coinvolte;

  e) le fasi e il  relativo  cronoprogramma  della  pianificazione  o

della sperimentazione;

  f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il

sistema  degli  allarmi  in  emergenza  e  le  relative   misure   di

autoprotezione da adottare.

  4. Le informazioni di cui al comma  3  sono  messe  a  disposizione

della popolazione per un periodo di  tempo  non  inferiore  a  trenta

giorni e non superiore a  sessanta  giorni  prima  dell'inizio  della

consultazione. Durante tale periodo la popolazione puo' presentare al

Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di  comunicazione

elettronica  e  telematica,  osservazioni,   proposte   o   richieste

relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali

si tiene conto ai fini della consultazione stessa.

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

 

Allegati

D.M. n. 200/2016

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