Piano transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le misure urgenti

Piano transizione 5.0 e fonti rinnovabili
Il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025, n. 271, ha modificato il D.Lgs. n. 190/2024 aggiungendo alcuni articoli nuovi

Piano transizione 5.0 e fonti rinnovabili: misure urgenti sono state pubblicate nel decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025, n. 271).

Piano transizione 5.0 e fonti rinnovabili

In particolare, si tratta di disposizioni:

  • in materia di crediti d'imposta di cui al piano transizione 5.0;
  • per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

 

Per effetto del secondo punto, è stato modificato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, cosiddetto "testo unico sulle rinnovabili". Tra le tante novità, rilevano la definizione di «impianto agrivoltaico» nonché l'aggiunta di alcuni nuovi articoli:

  • art. 11-bis («Aree idonee su terraferma»);
  • art. 11-ter («Aree idonee a mare»);
  • art. 11-quater («Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree  idonee»);
  • art. 11-quinquies («Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti Unesco»);
  • art. 12-bis («Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione»).

 

Di seguito il testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.

Piano transizione 5.0 e fonti rinnovabili

Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 

Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di
energia da fonti rinnovabili. (25G00185)

 

(Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025, n. 271)

 

Vigente al: 22-11-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure

urgenti in materia  di  investimenti  e  per  garantire  il  regolare

svolgimento delle attivita' economiche;

Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di

prevedere misure urgenti per l'individuazione  delle  aree  idonee  a

ospitare impianti da fonti rinnovabili per  il  raggiungimento  degli

obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del

Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e

del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le

politiche di coesione;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

Disposizioni  in  materia  di  crediti  d'imposta  di  cui  al  Piano

                           Transizione 5.0

1. Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  38,  comma  10,  primo

periodo, del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  possono  essere

presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni

di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore

18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o

di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non

leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del  GSE,

a  cura  delle  imprese  richiedenti,  entro  il  termine  perentorio

indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.  Il

mancato  adempimento  da  parte  delle  imprese  alle  richieste   di

integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo  periodo

comporta il mancato perfezionamento della procedura per la  fruizione

del credito d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza

di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi

energetici prevista  dall'articolo  15,  comma  1,  lettera  a),  del

decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

2. L'articolo 38, comma 18,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto

del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i  medesimi

beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  per  investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui

all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,

n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i  crediti

d'imposta di cui  al  primo  periodo,  devono  optare,  entro  il  27

novembre 2025, con modalita' telematiche  per  uno  dei  due  crediti

d'imposta. Qualora l'impresa opti per il  credito  d'imposta  di  cui

all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato

riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa,

previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta

salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in

beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e  seguenti,

della legge n. 178  del  2020,  comunque  nei  limiti  delle  risorse

previste a legislazione vigente per il  suddetto  credito  d'imposta.

Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta,  l'impresa

beneficiaria  a  seguito   della   comunicazione   di   completamento

dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal  GSE  comunica,

entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la

rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito.  Il

GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3.  All'articolo  38  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente:  «11-ter.  Il  GSE

esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai  soggetti  abilitati

al  rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al  comma  11,  alinea,

verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate  e

procedendo, sulla base di idonei piani di  controllo,  alla  verifica

nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni  di

cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base  della

documentazione tecnica prevista dal presente articolo  nonche'  della

eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa

quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei  consumi

energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei

requisiti tecnici e dei presupposti previsti  dal  presente  articolo

per la fruizione del beneficio.  Nel  caso  in  cui  nell'ambito  dei

controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al  comma  11-ter  sia

rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del  beneficio,

il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione  del

credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia  delle  Entrate,

nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione  dell'elenco  delle

imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di

decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta  ovvero  del

recupero del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni.

Nei giudizi  tributari  avverso  gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'

litisconsorte  necessario  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.  Agli  oneri  derivanti

dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e  10

milioni per ciascuno degli anni  2026  e  2027  in  termini  di  solo

fabbisogno, si provvede:

a)  quanto  a  89  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo  2024,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.

56;

b)  quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle

somme disponibili in conto residui  sullo  stato  di  previsione  del

Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi  dell'articolo

22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito  con

modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come  assegnate  ai

sensi dell'articolo 3,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per  ciascuno  degli

anni 2026 e 2027 in  termini  di  fabbisogno  mediante  utilizzo  dei

risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c)  quanto  a  33  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  519,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per  l'anno  2025  in  termini  di

fabbisogno e indebitamento netto  mediante  corrispondente  riduzione

del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti

a legislazione  vigente,  anche  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge

27 dicembre 2006, n. 296;

f)  quanto  a  75  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

                               Art. 2

Disposizioni  urgenti  per  l'individuazione  delle  aree  idonee   a

  ospitare impianti da fonti rinnovabili e  il  raggiungimento  degli

  obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  2,  comma  2,   primo   periodo,   le   parole:

«all'articolo 20, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  11-bis,

comma 2»;

b) all'articolo 3:

1) al  comma  1,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis del presente decreto»;

2) al  comma  3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis»;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera  f)  e'  inserita  la

seguente:

«f-bis)  «impianto  agrivoltaico»:  impianto  fotovoltaico  che

preserva la continuita' delle attivita'  colturali  e  pastorali  sul

sito di installazione. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle

attivita'  colturali  e  pastorali,  l'impianto  puo'  prevedere   la

rotazione dei moduli  collocati  in  posizione  elevata  da  terra  e

l'applicazione  di   strumenti   di   agricoltura   digitale   e   di

precisione.»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo  20,  comma

2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 3,  le  parole  «dell'articolo  20,  comma  2,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;

2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

f) all'articolo 9, comma 3,  le  parole:  «dell'articolo  20  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-bis»;

g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1.  Fermo  restando

quanto previsto all'articolo 11-ter,  sono  considerate  aree  idonee

all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono  gia'  installati  impianti  della  stessa

fonte e in cui  vengono  realizzati  interventi  di  modifica,  anche

sostanziale,   per    rifacimento,    potenziamento    o    integrale

ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che  non

comportino una variazione dell'area  occupata  superiore  al  20  per

cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei  beni  culturali  e

del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche

per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui  al  primo

periodo non e' consentita  per  gli  impianti  fotovoltaici  a  terra

installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai  sensi

del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate

o in condizioni di degrado  ambientale,  o  le  porzioni  di  cave  e

miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le  discariche  o  i  lotti  di  discarica  chiusi  ovvero

ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle  societa'

del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato  italiane  e   dei   gestori   di

infrastrutture ferroviarie,  nonche'  delle  societa'  concessionarie

autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle  societa'

di gestione aeroportuale all'interno  dei  sedimi  aeroportuali,  ivi

inclusi  quelli  all'interno  del  perimetro  di   pertinenza   degli

aeroporti delle isole minori di cui all'allegato  1  al  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 114 del  18  maggio  2017,  ferme  restando  le

necessarie  verifiche  tecniche  da  parte  dell'Ente  nazionale  per

l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al

Ministero della difesa di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  1°

marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27

aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;

h) i beni  del  demanio  o  a  qualunque  titolo  in  uso  al

Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia  e  agli  uffici

giudiziari, di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  23  settembre

2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre

2022, n. 175;

i) i beni immobili,  individuati  dall'Agenzia  del  demanio,

sentito il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  proprieta'

dello  Stato,  non  contemplati  in  programmi  di  valorizzazione  o

dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati

dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in

uso alle stesse, ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto-legge  24

febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21

aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta  alle  aree  di

cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti

industriali,  non  destinati  alla  produzione   agricola,   di   cui

all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto  legislativo

n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai

sensi del titolo III-bis della parte seconda  del  medesimo  decreto,

nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui

punti  distino  non  piu'  di  350  metri  dal  medesimo  impianto  o

stabilimento;

2) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una

distanza non superiore a 300 metri;

3)  gli  edifici  e  le  strutture  edificate  e   relative

superfici esterne pertinenziali;

4)  le  aree  a  destinazione   industriale,   direzionale,

artigianale,  commerciale,  ovvero   destinate   alla   logistica   o

all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5)  le  aree  adibite  a  parcheggi,   limitatamente   alle

strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse

o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza  ricadenti

nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano,  in  aggiunta

alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un  perimetro

i cui punti distano non piu' di 500  metri  da  zone  a  destinazione

industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse

nazionale;

2) le  aree  interne  agli  stabilimenti  e  agli  impianti

industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e  l),  del

decreto legislativo n. 152 del  2006,  sottoposti  ad  autorizzazione

integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte  seconda

del medesimo decreto, nonche' le aree classificate agricole racchiuse

in un perimetro i cui  punti  distino  non  piu'  di  500  metri  dal

medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una

distanza non superiore a 300 metri.

2.  L'installazione  degli  impianti  fotovoltaici  con  moduli

collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani

urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui

al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi  per  modifica,

rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti

gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area

occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si

applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici  con

moduli  collocati  a  terra  finalizzati  alla  costituzione  di  una

comunita'  energetica  rinnovabile  ai  sensi  dell'articolo  31  del

decreto legislativo n. 199 del 2021,  nonche'  in  caso  di  progetti

attuativi delle altre misure di investimento del Piano  Nazionale  di

Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con  decisione  del  Consiglio

ECOFIN  del  13  luglio  2021,  come  modificato  con  decisione  del

Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per  gli

investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui  all'articolo  1  del

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari  per

il  conseguimento  degli  obiettivi  del  PNRR.  E'  comunque  sempre

consentita  l'installazione   di   impianti   agrivoltaici   di   cui

all'articolo 4, comma 1,  lettera  f-bis),  attraverso  l'impiego  di

moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

3. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente disposizione, ciascuna regione  e  provincia  autonoma

individua,  con  propria  legge,  aree  idonee  all'installazione  di

impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui  al

comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti  ai  sensi

del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai  sensi  del  comma  5.  Il

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza

del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini

dell'esercizio del potere di  cui  al  terzo  periodo.  Nel  caso  di

mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine

ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai  criteri

di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica

l'articolo 41 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234.  Le  province

autonome provvedono  al  processo  programmatorio  di  individuazione

delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale  e  delle  relative

norme di attuazione.

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma  3,  le

regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi  e

criteri:

a) tutelare  il  patrimonio  culturale  e  il  paesaggio,  la

qualita'  dell'aria  e  dei  corpi  idrici,  le  aree  agricole,  con

particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificita'  delle  aree  incluse  nella

Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide  di

importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle

zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto  previsto

dall'articolo 11-quinquies;

c) la qualificazione di un'area come  idonea  puo'  dipendere

dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla

potenza di un determinato impianto;

d) impossibilita' di prevedere divieti  generali  e  astratti

all'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili,  fermo  restando

quanto previsto dal comma 2 del  presente  articolo  e  dall'articolo

11-quinquies del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici

e le strutture edificate o  caratterizzate  dall'impermeabilizzazione

del suolo, anche al fine  di  favorire  l'autoconsumo  individuale  e

collettivo;

f) ai fini della  qualificazione  di  un'area  agricola  come

idonea rileva la  presenza  di  attivita'  produttive  e  di  aziende

agricole insediate sul territorio, al fine di favorire  l'autoconsumo

di energia da fonti rinnovabili, anche mediante  la  costituzione  di

comunita' energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei  suoli,

le aree agricole qualificabili come aree idonee a  livello  regionale

non sono inferiori  allo  0,8  per  cento  delle  superfici  agricole

utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime;

h) fermo restando quanto previsto alla  lettera  g),  possono

essere definite specifiche percentuali di sfruttamento  delle  SAU  a

livello comunale;

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate

dalla presenza di  poli  industriali,  anche  al  fine  di  agevolare

l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di  crisi

industriale  complessa,   anche   allo   scopo   di   promuovere   la

riconversione   industriale   e   la   salvaguardia    dei    livelli

occupazionali;

m)  allo  scopo  di  bilanciare   le   esigenze   di   tutela

dell'ambiente  con  quelle  di  tutela  del  patrimonio  culturale  e

paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree

ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del

Codice dei beni culturali e del paesaggio ne' quelle incluse  in  una

fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici,  e

di  cinquecento  metri,  nel  caso  di  impianti  fotovoltaici,   dal

perimetro dei beni medesimi, ne'  identificare  aree  idonee  ove  le

caratteristiche degli impianti da realizzare siano in  contrasto  con

le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

5. Le leggi adottate ai  sensi  del  comma  3  garantiscono  il

raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti

rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del

raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni

e le province autonome possono stipulare  tra  loro  accordi  per  il

trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti

rinnovabili.  Con  decreto  del  direttore  generale  competente  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo

schema di accordo tipo per il trasferimento  statistico,  nonche'  le

modalita'  di  calcolo  delle  quantita'  di  potenza   oggetto   del

trasferimento stesso. Nei  casi  di  impianti  da  fonti  rinnovabili

ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o  la  cui

produzione sia attribuibile  agli  apporti  di  piu'  regioni  ovvero

province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze  ai  fini

del conseguimento degli obiettivi  ai  sensi  del  primo  periodo  e'

definita mediante accordi stipulati  tra  ciascun  ente  territoriale

interessato.

6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico

- RSE s.p.a., al  monitoraggio  periodico  sul  raggiungimento  degli

obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis.  Gli  esiti  del

monitoraggio di cui al primo periodo  sono  trasmessi,  entro  il  31

luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.

7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi  di  cui

al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli  impianti  e

garantire  la  sicurezza  del  traffico,   limitando   le   possibili

interferenze, le societa'  concessionarie  autostradali  affidano  la

concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera  e),  previa

determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla  base  di  procedure  a

evidenza  pubblica,  avviate  anche  su   istanza   di   parte,   con

pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,

imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo   condizioni    di

concorrenza  effettiva.  Gli  avvisi  definiscono,  in  modo  chiaro,

trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della  concessione  e

non discriminatorio, i requisiti soggettivi  di  partecipazione  e  i

criteri di selezione delle domande, nonche' la durata  massima  delle

subconcessioni ai sensi del  quinto  periodo.  Se  si  verificano  le

condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di

cui al  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  le  societa'

concessionarie possono affidare le aree idonee di  cui  al  comma  1,

lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a societa'

controllate  o  collegate  in  modo  da  assicurare   il   necessario

coordinamento dei lavori sulla rete  in  gestione  e  la  risoluzione

delle interferenze. Le societa' controllate o collegate  sono  tenute

ad affidare i  lavori,  i  servizi  e  le  forniture  sulla  base  di

procedure  a  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei   principi   di

trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo  condizioni

di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e'

determinata in funzione della  vita  utile  degli  impianti  e  degli

investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e

puo' essere superiore alla  durata  della  concessione  autostradale,

salva la  possibilita'  per  il  concessionario  che  subentra  nella

gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo  un

indennizzo  pari  agli  investimenti  realizzati  non   integralmente

ammortizzati.

Art. 11-ter (Aree idonee a  mare).  -  1.  Nel  rispetto  delle

esigenze  di  tutela  dell'ecosistema  marino   e   costiero,   dello

svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale  e  del

paesaggio, sono considerate  aree  idonee  per  la  realizzazione  di

interventi relativi a impianti di produzione di  energia  rinnovabile

off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione

II, lettera v), le aree  individuate  dai  piani  di  gestione  dello

spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e  5,

del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201,  e  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri  1  dicembre  2017,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma

1 sono in ogni caso considerate idonee:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti  2

miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito

dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  15  febbraio

2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100  MW  di

potenza installata, previa eventuale variante  del  piano  regolatore

portuale,  ove  necessaria,  da  adottarsi  entro  sei   mesi   dalla

presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica

adotta  e  pubblica  nel  proprio  sito  internet  istituzionale   un

vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle

informazioni  minime  necessarie  per  l'autorizzazione  unica  degli

interventi di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  ai  sensi

dell'articolo 9 del presente decreto.

Art.   11-quater   (Disciplina   dei   regimi    amministrativi

semplificati per impianti in aree  idonee).  -  1.  La  realizzazione

degli interventi di cui agli allegati A e B  che  insistano  in  aree

idonee  non  e'  subordinata   all'acquisizione   dell'autorizzazione

dell'autorita' competente in materia paesaggistica,  che  si  esprime

con parere obbligatorio e non vincolante  entro  i  medesimi  termini

previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi  degli

articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione  unica

relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in  aree

idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica  si  esprime,

anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale,  con  parere

obbligatorio e non vincolante. Decorso  inutilmente  il  termine  per

l'espressione  del  parere  non  vincolante,  l'autorita'  procedente

provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al

secondo periodo, i termini del procedimento di  autorizzazione  unica

sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per  difetto  al  numero

intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree  idonee,  anche

nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di

trasmissione nazionale.

3.  Il  comma  1  si  applica  qualora  l'impianto   da   fonti

rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui  un

impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada  solo  parzialmente

in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili

nelle zone di protezione dei siti UNESCO).  -  1.  All'interno  delle

zone di protezione dei siti UNESCO  l'installazione  di  impianti  da

fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di  cui

all'Allegato A.»;

i) all'articolo 12:

1) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del  decreto

legislativo  n.  199  del  2021»  sono  sostituite  dalle   seguenti:

«dell'articolo 11-bis, comma 1»;

2) comma 6, le parole: «dell'articolo 23,  commi  2  e  3,  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«dell'articolo 11-ter»;

3) comma 10,  lettera  a),  le  parole:  «all'articolo  22  del

decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle  seguenti:

«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;

l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee  e  zone  di

accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, al fine di garantire un  adeguato

servizio di supporto  alle  regioni  e  alle  province  autonome  nel

processo  di  individuazione  delle  aree  idonee  e  delle  zone  di

accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a essi connesse,  con

decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono  disciplinate  le

modalita' di funzionamento delle piattaforma  istituita  con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17  settembre

2024, recante  «Disciplina  e  regolamentazione  delle  modalita'  di

funzionamento della piattaforma digitale per le aree  idonee  di  cui

all'articolo 21 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199»,

allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per

connettere  ed  elaborare  i  dati  per  la  caratterizzazione  e  la

qualificazione  del  territorio,  la  stima  del  potenziale   e   la

classificazione  delle  superfici,  delle  aree  e  delle  zone.   La

piattaforma  di  cui  al  primo  periodo  e'  interoperabile  con  la

piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del

2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione

dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in  essa  presenti,

nel rispetto della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali e di eventuali esigenze di  segretezza  delle  informazioni

commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di  cui  al  comma  1  contiene  altresi'  un

contatore delle SAU utilizzate per  l'installazione  di  impianti  da

fonti rinnovabili, alimentato  mediante  le  informazioni  e  i  dati

forniti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  in  ordine  alle

superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;

m) all'articolo 13, comma 2:

1) lettera b),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  20  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;

n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo  20,  comma

1-bis,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;

o)  all'allegato  B,  sezione   I,   lettera   b),   le   parole:

«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199,

ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono

sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;

p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:

1. Per  il  calcolo  del  raggiungimento  degli  obiettivi  della

Tabella 1 si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti  a  fonti  rinnovabili

entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre

dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di

rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento  o  riattivazione

entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre

dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;

c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti  a

fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio  2021

fino al  31  dicembre  dell'anno  di  riferimento  le  cui  opere  di

connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio  della

regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.

2. Nei casi di impianti off-shore la cui  connessione  alla  rete

elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera

interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del  punto  1  e'

attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui  territorio  sono

realizzate le opere di connessione  alla  rete  elettrica  e  per  il

restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui  le

regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota  dell'80%  e'

attribuita  a  ciascuna  regione  interessata  in  via  proporzionale

rispetto alla reciproca distanza, tra le  regioni  la  cui  costa  e'

prospiciente l'impianto.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella

1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta

una potenza nominale aggiuntiva  pari  alla  potenza  di  ogni  fonte

rinnovabile per  il  relativo  parametro  di  equiparazione.  Il  GSE

pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita'

media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto

alla producibilita' media della fonte  fotovoltaica.  Tali  parametri

sono periodicamente aggiornati sulla  base  dell'andamento  dei  dati

rilevati.»;

q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono

sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole:  «23,  comma

1» sono sostituite dalla seguente: «23».

 

                               Art. 3

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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