Piano transizione 5.0 e fonti rinnovabili: misure urgenti sono state pubblicate nel decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025, n. 271).
In particolare, si tratta di disposizioni:
- in materia di crediti d'imposta di cui al piano transizione 5.0;
- per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.
Per effetto del secondo punto, è stato modificato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, cosiddetto "testo unico sulle rinnovabili". Tra le tante novità, rilevano la definizione di «impianto agrivoltaico» nonché l'aggiunta di alcuni nuovi articoli:
- art. 11-bis («Aree idonee su terraferma»);
- art. 11-ter («Aree idonee a mare»);
- art. 11-quater («Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee»);
- art. 11-quinquies («Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti Unesco»);
- art. 12-bis («Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione»).
Di seguito il testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175.
Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175
Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di
energia da fonti rinnovabili. (25G00185)
(Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025, n. 271)
Vigente al: 22-11-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare
svolgimento delle attivita' economiche;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a
ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e
del made in Italy e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano
Transizione 5.0
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere
presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni
di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore
18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o
di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non
leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE,
a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio
indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il
mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di
integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo
comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione
del credito d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza
di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi
energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto
del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi
beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito
d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito
d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti
d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27
novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti
d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato
riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa,
previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta
salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti,
della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa
beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento
dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica,
entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la
rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il
GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE
esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati
al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea,
verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e
procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica
nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di
cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della
documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della
eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa
quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi
energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei
requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo
per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei
controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio,
il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del
credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle
imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di
decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10
milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo
fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con
modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai
sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli
anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei
risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di
fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a
ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole:
«all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis,
comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che
preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul
sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la
rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell'articolo 20, comma
2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell'articolo 20 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis»;
g) all'articolo 11, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee
all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa
fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche
sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non
comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per
cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche
per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo
periodo non e' consentita per gli impianti fotovoltaici a terra
installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi
del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate
o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e
miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero
ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie
autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa'
di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi
inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli
aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le
necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al
Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, per le finalita' ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al
Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici
giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprieta'
dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o
dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati
dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in
uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti
industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo
n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,
nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative
superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale,
artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o
all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle
strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse
o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti
nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta
alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro
i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse
nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti
industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda
del medesimo decreto, nonche' le aree classificate agricole racchiuse
in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal
medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una
distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui
al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si
applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con
moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una
comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' in caso di progetti
attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del
Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per
il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre
consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di
moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma
individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di
impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi
del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di
mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine
ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri
di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica
l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le province
autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative
norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le
regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e
criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la
qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con
particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella
Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle
zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere
dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla
potenza di un determinato impianto;
d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti
all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo
11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici
e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione
del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e
collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come
idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende
agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo
di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di
comunita' energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli,
le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale
non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole
utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono
essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a
livello comunale;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate
dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare
l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi
industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la
riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli
occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela
dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e
paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio ne' quelle incluse in una
fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e
di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal
perimetro dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le
caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con
le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il
raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti
rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni
e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti
rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo
schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le
modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del
trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili
ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui
produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero
province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini
del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e'
definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale
interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico
- RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli
obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del
monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31
luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e
garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili
interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a
evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di
concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro,
trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e
non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i
criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle
subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le
condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le societa'
concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1,
lettera e), del presente articolo mediante subconcessione, a societa'
controllate o collegate in modo da assicurare il necessario
coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione
delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute
ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di
procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni
di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e'
determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli
investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e
puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale,
salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un
indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente
ammortizzati.
Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle
esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello
svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di
interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile
off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione
II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello
spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5,
del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono in ogni caso considerate idonee:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2
miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di
potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore
portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un
vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle
informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi
semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione
degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree
idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione
dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime
con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini
previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli
articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica
relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree
idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime,
anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere
obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al
secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica
sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero
intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche
nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di
trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti
rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un
impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente
in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili
nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle
zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da
fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui
all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) comma 5, le parole: «dell'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) comma 6, le parole: «dell'articolo 23, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 11-ter»;
3) comma 10, lettera a), le parole: «all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 199 del 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di
accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato
servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel
processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di
accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio a essi connesse, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento delle piattaforma istituita con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 settembre
2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di
funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»,
allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessario per
connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la
qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La
piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la
piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del
2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione
dedicata alla consultazione del pubblico dei dati in essa presenti,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni
commerciali e per la sicurezza nazionale.
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un
contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da
fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati
forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle
superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all'articolo 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole:
«dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della
Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di
rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre
dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a
fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021
fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di
connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della
regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.
2. Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete
elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera
interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e'
attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono
realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il
restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le
regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e'
attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale
rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e'
prospiciente l'impianto.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella
1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta
una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte
rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE
pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita'
media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto
alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri
sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati
rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma
1» sono sostituite dalla seguente: «23».
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.





