Plastica degli attrezzi da pesca dismessi: il tasso minimo di raccolta

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023

Plastica degli attrezzi da pesca dismessi: il tasso minimo di raccolta è l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023 (Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2023, n. 286).

Il provvedimento, che risponde alle esigenze di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (Ue) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, tiene conto anche dei rifiuti di attrezzi da pesca conferiti dal detentore, suddivisi per determinate tipologie.

La percentuale minima è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15%.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 ottobre 2023

 

Definizione del tasso minimo  nazionale  di  raccolta  annuale  degli
attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica  per  il  riciclaggio.
(23A06579)

 

(Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2023, n. 286)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

luglio  2021,  n.  128,  avente  ad   oggetto   il   regolamento   di

organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con

modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,

l'articolo 1,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero  della

transizione ecologica in Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in

materia ambientale;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista  la  direttiva  2018/851/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio», pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  226

dell'11  settembre  2020,  con  il   quale   sono   state   apportate

integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 23  dicembre  2022,  n.  213,  recante

«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3

settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE)  2018/851,

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione

della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la  direttiva  1994/62/CE

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la  direttiva  2019/883/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;

Vista  la  direttiva  2019/904/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  5  giugno  2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per  il

recupero dei  rifiuti  in  mare  e  nelle  acque  interne  e  per  la

promozione dell'economia circolare» - (legge «SalvaMare»);

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante

«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per

l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 15 febbraio  2019,  recante  «Aggiornamento

della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine  e

definizione dei traguardi ambientali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7

luglio 2022, recante «Approvazione del programma  di  misure  per  il

conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante

«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la

direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto in particolare, l'articolo 8, comma  4,  del  citato  decreto

legislativo n. 196  del  2021,  il  quale  prevede  che  il  Ministro

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  fissi  con  decreto  di

natura non  regolamentare  il  tasso  minimo  nazionale  di  raccolta

annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica  per  il

riciclaggio;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/958  della  Commissione,

del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato  per  la  comunicazione

dei dati e delle informazioni sugli attrezzi  da  pesca  immessi  sul

mercato e sui rifiuti di  attrezzi  da  pesca  raccolti  negli  Stati

membri e il formato per la  relazione  di  controllo  della  qualita'

conformemente  all'articolo  13,   paragrafo   1,   lettera   d),   e

all'articolo 13, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)  2019/904  del

Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la rettifica della  decisione  di  esecuzione  (UE)  2021/958

della Commissione, del 31  maggio  2021,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea, L 211 del 15 giugno 2021;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Al fine  di  prevenire  e  ridurre  l'incidenza  di  determinati

prodotti  di  plastica  sull'ambiente,  in   particolare   l'ambiente

acquatico, nonche' al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla

decisione di esecuzione  (UE)  2021/958  della  Commissione,  del  31

maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei  dati

e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi  sul  mercato  e

sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli  Stati  membri  e  il

formato per la relazione di controllo  della  qualita'  conformemente

all'articolo  13,  paragrafo  1,  lettera  d),  e  all'articolo   13,

paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio (di seguito «decisione»), il presente decreto definisce

il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca

dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  le

definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8  novembre

2021, n. 196, nonche' le seguenti:

a)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica;

b) «attrezzi da pesca dismessi»: rifiuti  di  attrezzi  da  pesca

cosi' come definiti all'art. 3, comma  1,  lettera  e),  del  decreto

legislativo n. 196 del 2021;

c)  «rifiuti  di  attrezzi  da  pesca  accidentalmente  pescati»:

frazione dei rifiuti accidentalmente  pescati,  cosi'  come  definiti

all'articolo 183, comma 1, lettera d-ter,  costituita  esclusivamente

dai rifiuti di attrezzi da pesca;

d)    «campagna    di    pulizia»:    l'iniziativa    preordinata

all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei  laghi,  dei

fiumi e delle lagune, cosi' come definita all'articolo  1,  comma  2,

lettera c) della legge 17 maggio 2022, n. 60;

e) «impianto  portuale  di  raccolta»  o  «impianti  portuali  di

raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile  che  sia

in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti  delle  navi,

cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), del  decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 197;

f) «monofilamento»: tipo di filato a filo singolo,  in  materiale

plastico, tipicamente usato per reti da posta nella piccola pesca;

g) «filo ritorto»: tutti i tipi di spago, filo e corda leggera  e

simili costituiti da un solo  filamento  (monofilamento)  o  da  piu'

filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare  un'unica  treccia

multifilo.

 

                               Art. 3

                      Tasso minimo di raccolta

1. La percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei  rifiuti

di attrezzi da pesca  contenenti  plastica  per  il  riciclaggio,  e'

fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso  degli  attrezzi

da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le

singole annualita' di riferimento.

2. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i  rifiuti

di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore, cosi' come individuati

nella decisione e di seguito elencati:

a) pezze di rete in filo ritorto spesso (Ø > 1 mm);

b) pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm);

c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti;

d) parti non di plastica di un attrezzo,  che  possono  includere

pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga;

e) boe, galleggianti e corde, che  possono  essere  in  materiale

plastico o metallico.

3. Nel computo del tasso minimo di raccolta sono inclusi, altresi',

i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica e tutti i  singoli

componenti, sostanze o materiali facenti parte  o  collegati  a  tali

attrezzi  da  pesca   gettati,   abbandonati   o   persi   in   mare,

accidentalmente pescati o raccolti attraverso  apposite  campagne  di

pulizia.

4. Il tasso di cui al comma 1 puo' essere modificato  con  decreto,

di natura non  regolamentare,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica ai fini dell'adeguamento  della  percentuale  in

aumento o in diminuzione non oltre il 10%, se i  risultati,  ottenuti

dal monitoraggio dei dati di raccolta di cui al  successivo  articolo

4, lo giustificano.

5. Per le finalita' di cui  all'articolo  1,  i  produttori,  anche

attraverso i sistemi di gestione in forma  individuale  o  collettiva

istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n.  152

del 2006, comunicano  all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e

ricerca ambientale (di seguito ISPRA), entro il  30  aprile  di  ogni

anno, i dati relativi agli  attrezzi  da  pesca  contenenti  plastica

immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

 

                               Art. 4

                 Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Al fine di  garantire  gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui

all'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.  196

del 2021, il Ministero, per il tramite di ISPRA, raccoglie, elabora e

trasmette i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti  plastica

immessi sul mercato e  ai  rifiuti  di  attrezzi  da  pesca,  di  cui

all'articolo  3,  raccolti  ogni  anno  sul  territorio  nazionale  e

identificabili con il  codice  EER  02.01.04  «rifiuti  plastici  (ad

esclusione degli  imballaggi)»,  riferibile  al  capitolo  denominato

«rifiuti  prodotti   da   agricoltura,   orticoltura,   acquacoltura,

selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti»

e afferente ai codici Ateco dell'attivita' di pesca  e  acquacoltura,

nonche' ai rifiuti di attrezzi da pesca accidentalmente pescati.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini di cui al  comma  1,  i

dati  relativi  alla  raccolta  dei  rifiuti  di  attrezzi  da  pesca

effettuata nel corso dell'anno precedente sono forniti a  ISPRA,  dai

seguenti  soggetti,  in  relazione  alle  differenti   modalita'   di

conferimento e alla effettiva gestione degli stessi:

a)  sistemi  di  gestione  in  forma  individuale  o   collettiva

istituiti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo n.  152

del 2006;

b) Autorita' di sistema  portuale,  ove  istituite,  o  Autorita'

marittime di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 28  gennaio

1994, n. 84;

c) gestori degli impianti portuali di raccolta rifiuti;

d) gestori del servizio di raccolta rifiuti;

e) comuni ed enti di governo d'ambito territoriale ottimale,  ove

costituiti ed operanti.

3. A decorrere dal 2024, ai fini dell'adempimento previsto al comma

2, e' utilizzato il modello unico di dichiarazione ambientale  (MUD),

modificato ed integrato ai sensi  dell'art.  6,  comma  2-bis,  della

legge 25 gennaio 1994, n. 70.

4. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione europea

per via elettronica secondo le modalita' stabilite nella decisione. I

dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di  controllo

della   qualita'   sulle   fonti,    la    metodologia    utilizzata,

l'organizzazione, la completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli

stessi.

 

                               Art. 5

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

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