Al via il regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio in forma semplificata delle operazioni finalizzate al reimpiego dei rifiuti idonei mediante controllo, pulizia, smontaggio e riparazione in modo da garantire l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario

Preparazione per il riutilizzo: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119 (Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023) che fissa le condizioni per l'esercizio in forma semplificata.

Oltre alle modalità operative e ai requisiti minimi degli operatori, il provvedimento, pubblicato ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce:

  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie;
  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
  • le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati  rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • le condizioni specifiche  per  l'esercizio delle operazioni.

Fissati anche:

  • l'ambito di applicazione e le esclusioni;
  • i requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività;
  • la preparazione per il riutilizzo dei Raee;
  • le attività di comunicazione e di monitoraggio.

Negli allegati, infine, sono riportati:

  • le caratteristiche e le dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo (allegato 1);
  • il modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo (allegato 2).

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119; l'allegato 2 è riportato in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119 

Regolamento recante determinazione delle condizioni  per  l'esercizio
delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai  sensi
dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
(23G00126)
(Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n. 204)

 

Vigente al: 16-9-2023

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in

particolare, l'articolo 4 che ha  ridenominato  il  «Ministero  della

transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica»;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio»;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6, del suddetto  decreto

legislativo n. 116 del 2020, con il quale e'  stato  introdotto  alla

parte  quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,

l'articolo 214-ter, rubricato «Determinazione  delle  condizioni  per

l'esercizio delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo  in

forma semplificata», il cui comma 2 prevede  l'emanazione,  da  parte

del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente

e della sicurezza energetica), di un regolamento  che  disciplini  le

modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti

minimi di qualificazione degli operatori  necessari  per  l'esercizio

delle suddette  operazioni,  le  quantita'  massime  impiegabili,  la

provenienza, i tipi e le  caratteristiche  dei  rifiuti,  nonche'  le

condizioni specifiche di utilizzo degli stessi  in  base  alle  quali

prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a

operazioni di preparazione per il riutilizzo;

Visto, altresi',  l'articolo  1,  comma  7,  del  suddetto  decreto

legislativo n. 116  del  2020,  con  il  quale  e'  stato  sostituito

l'articolo 181 del richiamato decreto legislativo n.  152  del  2006,

che, come novellato, in tema di preparazione per  il  riutilizzo  dei

rifiuti  urbani,  introduce  ulteriori  e  specifici  obiettivi   che

consentono di procedere  verso  un'economia  circolare  con  un  alto

livello di efficienza delle risorse;

Visto l'articolo 216 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,

richiamato dall'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina

la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)» e, in particolare,  l'articolo  6,

rubricato «Criteri di priorita' nella  gestione  dei  RAEE»  che,  al

comma 1, stabilisce che «la gestione dei RAEE  deve  privilegiare  le

operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo  dei  RAEE,

dei  loro  componenti,  sottoinsiemi  e  materiali  di   consumo   in

attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e  al  fine  di

consentire un efficiente utilizzo delle risorse»;

Visto l'articolo 7, rubricato «Preparazione  per  il  riutilizzo  e

riutilizzo», del citato decreto  legislativo  n.  49  del  2014,  che

stabilisce di avviare i RAEE prioritariamente ai  centri  accreditati

di preparazione  per  il  riutilizzo,  previa  separazione  dai  RAEE

destinati ad altre forme di trattamento, nonche' di  individuare  nei

centri di raccolta apposite aree  adibite  al  «deposito  preliminare

alla raccolta» dei RAEE domestici destinati alla preparazione per  il

riutilizzo;

Visto l'allegato IV del richiamato decreto legislativo  n.  49  del

2014, rubricato «Elenco non esaustivo  di  AEE  che  rientrano  nelle

categorie di cui all'Allegato III»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8  marzo  2010,  n.  65,  «Regolamento  recante

modalita' semplificate di gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli

installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),

nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali

apparecchiature»;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 31 maggio 2016, n.  121,  «Regolamento  recante

modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita'  di  ritiro

gratuito da parte dei  distributori  di  rifiuti  di  apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche'

requisiti tecnici per lo svolgimento del  deposito  preliminare  alla

raccolta  presso  i  distributori  e  per  il  trasporto,  ai   sensi

dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014,

n. 49»;

Vista la norma EN 50614:2020, «Requirements for the  preparing  for

re-use of waste electrical and electronic equipment»,  elaborata  dal

Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al  fine  di

incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire  un

quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e  la

qualita' delle apparecchiature reimmesse sul mercato;

Ritenuto che, in  riferimento  ai  rifiuti  soggetti  a  regimi  di

responsabilita' estesa del produttore, l'immissione sul  mercato  dei

prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il  riutilizzo

non puo' qualificarsi quale «prima messa  a  disposizione»,  tale  da

generare  nuovi  oneri   connessi   all'applicazione   del   suddetto

principio;

Considerato che la disciplina delle procedure autorizzative e delle

modalita' operative dei centri  di  preparazione  per  il  riutilizzo

consente  di  regolamentare  i  profili  ambientali  di  un   mercato

esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia  dei

consumatori sulla qualita' dei prodotti ottenuti;

Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante

«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio

2003, n. 229», che armonizza e riordina le  normative  concernenti  i

processi di acquisto e consumo, al  fine  di  assicurare  un  elevato

livello di tutela dei consumatori e degli utenti;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;

Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una

procedura di informazione alla Commissione europea nel settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione  (codificazione),  effettuata  in  data  9

gennaio 2023;

Tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate   dalla   Commissione

europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva  (UE)

2015/1535, con comunicazione TRIS/(2023) 00942, del  4  aprile  2023,

nell'ambito della notifica 2023/0008/I;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 28 aprile 2023, ai sensi della legge  n.  400

del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:

a) le modalita' operative ed i requisiti minimi di qualificazione

degli  operatori  necessari   per   l'esercizio   di   attivita'   di

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;

b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio

delle attivita' di cui al punto a);

c) le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e  le

caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche in base

alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati  rifiuti  sono

sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

d) le condizioni specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  di

preparazione per il riutilizzo.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e

all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  nonche'

le seguenti:

a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene  o

gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;

b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in

relazione alle attivita' di preparazione per il riutilizzo di rifiuti

presso il centro di cui alla lettera f);

c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti

urbani; il gestore del centro di raccolta di  cui  all'articolo  183,

comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  il

gestore del centro  di  raccolta  o  di  restituzione  organizzato  e

gestito dai produttori che abbiano istituito  sistemi  individuali  o

collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma  1,

lettera b),  del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49;  il

produttore di AEE professionali che, individualmente o  attraverso  i

sistemi collettivi cui aderisce,  organizza  e  gestisce  sistemi  di

raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che  abbia

allestito un deposito preliminare alla  raccolta  di  RAEE  ai  sensi

degli  articoli  4  e  5  del  decreto  31  maggio  2016,  n.  121  e

dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8  marzo  2010,  n.  65;  il

gestore dell'impianto di trattamento di  rifiuti;  il  detentore  dei

rifiuti provenienti da utenze non domestiche;

d) «Amministrazione»: la  Provincia  o  la  Citta'  metropolitana

territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza

delle condizioni e dei requisiti previsti  per  l'applicazione  della

procedura semplificata di cui all'articolo 4;

e) «comunicazione di inizio attivita'»: la comunicazione  di  cui

all'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f)  «centro  di  preparazione  per   il   riutilizzo   (centro)»:

l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di

rifiuti in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;

g) «schedario»: il registro tenuto presso  ogni  centro,  in  cui

sono annotati i dati di cui all'articolo 6, comma 3;

h) «codice univoco»: codice attribuito al  rifiuto  conferito  in

fase di accettazione al centro di preparazione per il  riutilizzo  ai

fini  della  relativa  individuazione  nell'ambito  delle  successive

operazioni;

i)  «prodotto  preparato  per  il  riutilizzo   da   rifiuto   di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il  prodotto  o

componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione  per

il  riutilizzo  dei  RAEE  individuati  nella  tabella   2   di   cui

all'allegato 1 e immesso  sul  mercato  alle  condizioni  di  cui  al

successivo articolo 7;

j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate  i

soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,

sociali o familiari, presentano condizioni di fragilita' e  debolezza

ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

                               Art. 3

                Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a  oggetto

rifiuti idonei ad essere preparati per  il  loro  reimpiego  mediante

operazioni  di  controllo,  pulizia,  smontaggio  e  riparazione  che

garantiscono l'ottenimento  di  prodotti  o  componenti  di  prodotti

conformi  al  modello  originario.  Per  i  RAEE  preparati  per   il

riutilizzo i criteri minimi per verificare l'idoneita' sono stabiliti

dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.

2. La conformita'  di  cui  al  comma  1  e'  garantita  quando  le

operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono  di  ottenere

prodotti  o  componenti  di  prodotti  che,  rispetto   ai   prodotti

originari, abbiano la  stessa  finalita'  per  la  quale  sono  stati

concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e  garanzie  di

sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore  ovvero

gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.

3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni  di  cui  al  comma  1  e'

munito di etichetta recante l'indicazione: «Prodotto preparato per il

riutilizzo». Nel caso di  prodotti  usualmente  commercializzati  per

partite,  l'etichettatura  puo'  essere  apposta  per  singolo  lotto

imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita' di cui all'articolo

7, comma 5.

4.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente

regolamento:

a) i rifiuti destinati alla rottamazione  collegata  a  incentivi

fiscali;

b) i rifiuti di  prodotti  a  uso  cosmetico,  farmaceutico  e  i

rifiuti di prodotti fitosanitari;

c) pile, batterie e accumulatori;

d) pneumatici soggetti alla disciplina del  decreto  ministeriale

19 novembre 2019, n. 182;

e) i RAEE aventi caratteristiche  di  pericolo  e  i  rifiuti  di

prodotti contenenti gas ozono lesivi;

f) i prodotti ritirati dal mercato  da  parte  del  produttore  o

sprovvisti di marchio CE ove previsto;

g) i veicoli fuori uso.

5. Sono altresi' esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente

regolamento i rifiuti i cui codici  EER  non  sono  ricompresi  nella

tabella 1 dell'allegato 1, quelli allo  stato  liquido  ed  aeriforme

nonche' i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

 

                               Art. 4

             Esercizio delle operazioni di preparazione

               per il riutilizzo in forma semplificata

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono  intraprese

in conformita' alle modalita' individuate all'articolo 216, commi 1 e

2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1,  2

e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo  da  garantire

la salute e la sicurezza sul  lavoro,  la  tutela  dell'ambiente,  la

qualita' dei servizi e dei  prodotti  ottenuti  in  conformita'  alla

legislazione vigente.

2. L'esercizio delle operazioni  di  cui  al  comma  1  e'  avviato

decorsi novanta giorni dalla  presentazione  della  comunicazione  di

inizio attivita', entro i  quali  l'amministrazione  territorialmente

competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La

comunicazione di inizio attivita', a firma del gestore, e'  compilata

secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  2.  Nella   ipotesi   di

preparazione per il riutilizzo di  RAEE,  l'avvio  dell'esercizio  e'

subordinato alla  visita  preventiva  da  parte  dell'amministrazione

competente, da effettuarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  della

predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la  conformita'

delle attivita' di  recupero  alle  prescrizioni  tecniche  stabilite

dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di  preparazione

per il riutilizzo che si intendono svolgere ed e' attestato:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche

di cui all'allegato 1 del presente regolamento;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5.

4. Alla comunicazione e' allegata una relazione,  sottoscritta  dal

legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti:

a) l'ubicazione e la planimetria del centro  presso  cui  saranno

effettuate le attivita';

b) il titolo di godimento dell'immobile di cui al suddetto  punto

a);

c) la capacita' di trattamento giornaliera e annuale per  singola

classe merceologica, la capacita' di messa  in  riserva  dei  rifiuti

destinati alle operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo,  la

capacita' di stoccaggio dei rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di

preparazione per il riutilizzo, la capacita' di stoccaggio  dei  beni

derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo  nonche'

la descrizione delle operazioni di cui  all'allegato  C  della  parte

quarta del decreto legislativo n. 152  del  2006  messe  in  atto  in

riferimento a  ciascuna  classe  merceologica  e  delle  attrezzature

utilizzate;

d)  l'autocertificazione  attestante  il  possesso  di  eventuali

autorizzazioni   ambientali    necessarie    alle    attivita',    la

compatibilita' edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza

di vincoli  paesaggistici  e  ambientali,  il  rispetto  delle  norme

igienico-sanitarie, di  tutela  dall'inquinamento  acustico  e  delle

norme antincendio;

e) la  destinazione  urbanistica  dell'area  sede  dell'attivita'

(zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del  comune)  e  i  dati

catastali  identificativi  della  medesima  area  (mappali,   foglio,

censuario).

5. Alla relazione di cui al comma 3  sono  allegati  gli  elaborati

grafici indicati nel modello di cui all'allegato 2 e le dichiarazioni

sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 5, comma 4.

6. L'amministrazione dispone l'iscrizione in un  apposito  registro

delle imprese  o  delle  societa'  per  le  quali  e'  effettuata  la

comunicazione di inizio di attivita', informandone il gestore.

7. Se l'amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti,

o  di  visita  preventiva  effettuata  in   presenza   del   gestore,

l'insussistenza  dei  requisiti  per  l'esercizio  delle   attivita',

dispone, con provvedimento  motivato,  il  divieto  di  inizio  delle

stesse, salvo che  l'interessato  non  provveda  a  conformarsi  alle

prescrizioni  stabilite  dall'amministrazione  entro  il  termine  di

trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal  fine,  il

responsabile del procedimento, oltre all'esercizio delle attivita' di

cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990,  n.

241,  puo'  richiedere  all'impresa  interessata  le  modifiche  alla

comunicazione e alla relazione, di cui al  comma  4,  necessarie  per

l'approvazione, subordinando l'approvazione stessa  all'accettazione,

da parte del privato, delle modifiche richieste.

8.  In  sede   di   controllo   successivo,   nel   caso   in   cui

l'amministrazione accerti che le operazioni di  preparazione  per  il

riutilizzo non siano svolte in conformita'  ai  requisiti  dichiarati

nella  comunicazione  di  cui  al  comma  1,  sospende  le   suddette

attivita', ove le cause  ostative  non  vengano  eliminate  entro  il

termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita  diffida  da

parte dell'amministrazione.

9. La comunicazione di cui al comma 1 deve  essere  rinnovata  ogni

cinque anni e comunque in caso di variazione dei  dati  di  cui  alle

lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.

 

                               Art. 5

        Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attivita'

                  di preparazione per il riutilizzo

1.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  di  preparazione   per   il

riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere  cittadino  italiano  o  di  Stati  membri  dell'Unione

europea;

b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo  diritto

ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;

c) non versare in stato di interdizione o  inabilitazione  ovvero

di interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi  delle  persone

giuridiche e delle imprese;

d) non aver riportato condanna passata  in  giudicato,  anche  ai

sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale  e  anche

qualora sia intervenuta l'estinzione di  ogni  effetto  penale  della

stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme  a

tutela dell'ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle  norme

in materia edilizia e in materia urbanistica;

bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un  anno

per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora sia stata  concessa  la

sospensione condizionale della pena o  sia  intervenuta  l'estinzione

del reato ai sensi dell'articolo 167 del  codice  penale  oppure  sia

stata ottenuta la riabilitazione;

e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza  o

di sospensione di cui  all'articolo  67  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159;

f) non aver reso false dichiarazioni  o  compiuto  falsificazioni

nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

g)  non  aver  subito  accertamento  in  forma  definitiva  della

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  all'articolo

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il  requisito  non  e'  comunque

integrato se dopo un anno dall'accertamento definitivo la  violazione

non e' stata rimossa.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l'impresa individuale  o  la

societa' che svolge le attivita' di preparazione  per  il  riutilizzo

deve:

a) essere in regola con gli obblighi relativi  al  pagamento  dei

contributi previdenziali e assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,

nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della  sicurezza

nei luoghi di lavoro;

b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in

stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad  una  procedura

concorsuale con finalita' liquidativa.

3. Gli operatori  devono  possedere  idonea  capacita'  tecnica  in

relazione alla specifica operazione  cui  sono  preposti,  dimostrata

mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di

cui all'allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l'organizzazione

del centro di preparazione per il riutilizzo,  per  le  attivita'  di

minore complessita' possono essere avviati  percorsi  di  inserimento

lavorativo per le persone svantaggiate  e  a  rischio  di  esclusione

socio-economica.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e'  attestato

mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  allegata

alla comunicazione, redatta in conformita' alle previsioni  contenute

nell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

5. L'amministrazione procede  all'acquisizione  delle  informazioni

antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma  3,  e  91  del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

                               Art. 6

                    Dotazioni tecniche dei centri

                  di preparazione per il riutilizzo

1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche

e dotazioni tecniche conformi a quanto  previsto  nell'allegato  1  e

possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui  al  medesimo

allegato, entro le quantita' massime ivi individuate,  conferiti  dai

soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Presso il centro e'  tenuto  uno  schedario,  suddiviso  in  tre

sezioni,  finalizzato  a  registrare  i  dati  afferenti  ai  rifiuti

conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate,  nel  quale  sono

annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A - Conferimento:

a) conferitore (estremi identificativi e tipologia  del  soggetto

che effettua il conferimento);

b) data del conferimento;

c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della  classe

merceologica di cui alle tabelle 1 e  2  dell'allegato  1  (se  RAEE,

categoria di cui all'allegato  III  e  all'allegato  IV  del  decreto

legislativo n. 49 del 2014 e, per i  conferimenti  aventi  a  oggetto

sole componenti, anche relativa sintetica descrizione);

d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti

conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

Sezione B - Gestione:

a)  quantita'  di  rifiuti  da  sottoporre  alle  operazioni   di

preparazione per il riutilizzo, suddivisi  per  classe  merceologica,

per codice EER e per codice univoco;

b) tipologia di operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo

effettuate ai sensi del punto 1 dell'allegato 1 e dell'allegato C del

decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica

e codice EER e codice univoco, risultati delle  valutazioni  e  delle

prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;

c)  quantita'  dei  prodotti   ottenuti   dalle   operazioni   di

preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in  base

alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l'indicazione del  peso  e'

effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del

17 dicembre 2019 che stabilisce  le  modalita'  per  il  calcolo,  la

verifica e la comunicazione dei dati e definisce  i  formati  per  la

presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva  2012/19/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

Sezione C - Cessione:

a) quantita' e numero di  prodotti  e/o  componenti  di  prodotto

ceduti per il riutilizzo;

b) quantita' e codice EER  dei  rifiuti  prodotti  nel  centro  e

destinati presso altri impianti di trattamento.

3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario  di  cui  all'articolo

193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento  di

trasporto, di cui all'articolo 7, comma 2, del  decreto  ministeriale

31 maggio 2016, n.  121,  e  all'articolo  2  comma  2,  del  decreto

ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi,

allegate allo schedario.

4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.

5. La durata massima della messa in riserva dei  rifiuti  destinati

alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all'allegato

1, effettuata presso lo stesso centro, e' pari ad un anno dalla  data

di ricezione dei  rifiuti.  La  quantita'  stoccabile  non  puo'  mai

eccedere le quantita' massime impiegabili  individuate  nel  catalogo

per classe merceologica di cui al medesimo allegato e  in  ogni  caso

non puo' superare la capacita' massima di messa in riserva.

6. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti  sono  sottoposte

alla procedura  semplificata  di  comunicazione  solo  se  effettuate

presso il centro di preparazione per il  riutilizzo  e  nel  rispetto

delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all'allegato 1.

7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1  e  2  dell'allegato  1,  il

passaggio tra centri di preparazione per  il  riutilizzo  e  impianti

autorizzati   ad   operazione   di   recupero   R13   e'   consentito

esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.

                               Art. 7

               Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

1. Le attivita' di preparazione per il  riutilizzo  dei  RAEE  sono

improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.

2. La capacita' tecnica necessaria per l'esecuzione di attivita' di

preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre  al  possesso

dei  requisiti  di   cui   all'allegato   1,   paragrafo   4,   anche

l'aggiornamento professionale, a cura  del  Centro  di  coordinamento

RAEE anche in collaborazione con le Associazioni  dei  produttori  di

AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.

3. Il corretto trasferimento  delle  informazioni  funzionali  alle

operazioni di preparazione per il riutilizzo dei  RAEE  e'  garantito

dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli  articoli  27  e  33,

comma 5, lett. l), del decreto legislativo  n.  49  del  2014,  anche

sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE.

4. Le  caratteristiche  e  le  dotazioni  tecniche  dei  centri  di

preparazione per il riutilizzo dei RAEE  nonche'  le  operazioni  ivi

effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020,  Capitolo

4.

5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE e' reimmesso  al

consumo munito di etichetta recante l'indicazione  «PPRAEE»,  apposta

dall'operatore secondo le modalita' indicate dalla norma  CENELEC  EN

50614: 2020, paragrafo 6.2.

6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro  per  l'uso  come

originariamente previsto, non  metta  in  pericolo  la  salute  e  la

sicurezza  umana  e  assicura  le  informazioni  nei  confronti   dei

consumatori ai sensi della norma  CENELEC  EN  50614:2020,  paragrafo

6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione

vigono, in quanto applicabili, le  disposizioni  di  cui  al  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di

conformita' per la  durata  di  almeno  dodici  mesi  dalla  data  di

acquisto, in  virtu'  di  idoneo  certificato  nel  quale  sono  rese

espressamente  note  le  condizioni  per  la  sostituzione,  per   la

riparazione o per il  rimborso,  ai  sensi  della  norma  CENELEC  EN

50614:2020, paragrafo 6.4.

8. Il gestore e' tenuto a  iscrivere,  senza  ulteriori  oneri,  il

proprio centro di preparazione per il  riutilizzo  dei  RAEE  in  una

apposita sezione dell'elenco previsto all'articolo 33, comma  2,  del

decreto legislativo n. 49 del 2014  e  a  comunicare  annualmente  le

quantita' e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.

9. Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE  siano  spediti  fuori

dall'Unione europea, il gestore di  preparazione  per  il  riutilizzo

deve  rendere  disponibili  i  documenti   atti   a   dimostrare   il

soddisfacimento dei requisiti  per  le  AEE  usate  come  specificato

nell'allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014.  Il  gestore

della  preparazione  per  il  riutilizzo  mantiene  un  registro  dei

documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti  esportati  al  di  fuori

dell'Unione europea, ai sensi  della  norma  CENELEC  EN  50614:2020,

paragrafo 6.5.

 

                               Art. 8

                            Comunicazioni

1. L'amministrazione comunica alla Sezione  nazionale  del  Catasto

dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto  legislativo  n.  152

del 2006,  secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA,  che  cura

l'inserimento in un elenco  nazionale,  accessibile  al  pubblico,  i

seguenti elementi  identificativi  delle  imprese  e  delle  societa'

iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa o della societa';

c) sede del centro;

d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di  preparazione

per il riutilizzo (classe  merceologica  e  codice  EER)  e  relative

quantita';

e) operazioni di preparazione per  il  riutilizzo  effettuate  ai

sensi del punto 1 dell'allegato  1  e  dell'allegato  C  del  decreto

legislativo n. 152 del  2006,  per  ciascuna  classe  merceologica  e

codice EER;

f) data di iscrizione nel registro.

2. In applicazione  dei  principi  di  trasparenza  e  pubblicita',

l'amministrazione inserisce i dati di cui al comma  1  anche  in  una

apposita  sezione  della  piattaforma   telematica   «Monitor-piani»,

istituita dal Ministero della  transizione  ecologica  presso  l'Albo

nazionale dei gestori ambientali.

 

                               Art. 9

                            Monitoraggio

1. Le attivita'  di  monitoraggio  periodico  sulle  operazioni  di

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di  cui  all'articolo  4,

comma 8, saranno  svolte  dalla  competente  Direzione  generale  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a

tal fine di ISPRA, a cui saranno  comunicati  i  dati  relativi  alla

tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantita'.

 

                               Art. 10

                  Disposizioni transitorie e finali

1. I centri che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione

per il riutilizzo dei rifiuti continuano a  operare  sulla  base  dei

relativi provvedimenti autorizzatori.

2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

                                                           Allegato 1

          Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro

                 di preparazione per il riutilizzo.

1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo

Le operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo  condotte  nei

centri di preparazione per il riutilizzo  consistono  in  almeno  una

delle seguenti attivita':

a) «controllo»: operazione che consiste nell'ispezione  visiva,

cernita e prova funzionale per valutare l'idoneita'  del  rifiuto  ad

essere preparato per il successivo riutilizzo; per i  RAEE  la  prova

consiste almeno nel testare la funzionalita' (con prove specifiche  a

seconda della tipologia di RAEE), valutare la  presenza  di  sostanze

pericolose e registrare  nella  sezione  B  dello  schedario  di  cui

all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati  della

valutazione  e  delle  prove,  ai  sensi  della  norma   CENELEC   EN

50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;

b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le

impurita' anche attraverso l'impiego di  acqua  e  liquidi  specifici

come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di  vapore;

operazioni di disinfestazione contro il tarlo;

c)  «smontaggio»:  operazione  di  disassemblaggio   totale   o

parziale del rifiuto in  componenti  riutilizzabili  singolarmente  o

nell'operazione di riparazione;

d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione,  la

soppressione  e/o   ripristino   di   qualsiasi   componente,   anche

particolare, del rifiuto  nonche'  l'installazione  sugli  stessi  di

impianti e componenti fissi, comprese  le  attivita'  di  sabbiatura,

verniciatura, laccatura.

 

2. Dotazioni strutturali

2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione  lungo  tutto  il

perimetro e soggetta a periodica manutenzione, e'  costituito  da  un

locale chiuso o da area con  copertura  resistente  alle  intemperie,

allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia

di  tutela  della  salute  dell'uomo  e  dell'ambiente,  nonche'   di

sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.

2.2 Le operazioni ivi  eseguite  non  devono  creare  rischi  per

l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,  o  inconvenienti  da

rumori e odori ne' danneggiare il paesaggio e i siti  di  particolare

interesse.

2.3 Il centro e' dotato di:

a) una sezione di conferimento e messa in riserva  dei  rifiuti

di dimensioni idonee per  assicurare  un'agevole  movimentazione  dei

mezzi e delle attrezzature in ingresso e  in  uscita,  allestita  con

attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta

conservazione dei rifiuti differenziati  per  classe  merceologica  e

codice EER tra quelli indicati  nelle  tabelle  di  cui  al  presente

allegato, in modo da non pregiudicarne  l'integrita'  ai  fini  della

loro preparazione per il riutilizzo;

b) una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata

in funzione delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo  da

svolgere;

c) una sezione di immagazzinamento e cessione  dei  prodotti  o

componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;

d) sezione di  stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti  recuperabili

derivanti dalle operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo  da

destinare ad impianti di recupero;

e) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non  recuperabili

risultanti dalle operazioni di  preparazione  per  il  riutilizzo  da

destinarsi allo smaltimento;

f) adeguato sistema di canalizzazione e  raccolta  delle  acque

meteoriche;

g) adeguato sistema di  raccolta  dei  reflui  che  in  maniera

accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.

Tutte  le  sezioni  devono  essere   dotate   di   pavimentazione

impermeabilizzata.

Le sezioni in cui  sono  depositati  i  rifiuti  derivanti  dalle

operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati  a  operazioni

di recupero  o  allo  smaltimento  sono  tenute  distinte  da  quelle

dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso.

All'interno del centro, tutte le diverse  sezioni  devono  essere

mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita  la

viabilita'  e  la  relativa   segnaletica,   nonche'   opportunamente

regolamentata la circolazione.

 

3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti

3.1 Il centro e' dotato di attrezzatura idonea  allo  svolgimento

delle operazioni di cui al punto 1.

3.2 La messa in riserva dei rifiuti destinati  ad  operazioni  di

preparazione per il riutilizzo presso lo stesso  centro  rispetta  le

seguenti caratteristiche e norme tecniche:

a)    la    messa    in    riserva    e'     organizzata     in

contenitori/cassoni/scaffali oppure direttamente  su  pavimentazione,

tenendo distinti  i  rifiuti  per  ciascuna  classe  merceologica  di

rifiuti  tra  quelle  indicate  nelle  tabelle  di  cui  al  presente

allegato;

b) i contenitori/cassoni/scaffali hanno adeguati  requisiti  di

resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto e

sono dotati di sistemi di chiusura  laddove  necessari,  accessori  e

dispositivi atti  ad  effettuare,  in  condizioni  di  sicurezza,  le

operazioni di movimentazione (svuotamento,  riempimento  e  travaso).

Per i RAEE si osservi quanto previsto al punto  3  dell'allegato  VII

del decreto legislativo n. 49 del 2014;

c)  i  contenitori  dei  rifiuti  che  possono  dar   luogo   a

fuoriuscita di liquidi o fluidi sono a tenuta e corredati  da  idonei

sistemi di contenimento e di raccolta per liquidi;

d) i contenitori sono disposti in maniera  tale  da  consentire

una facile ispezione  (passo  d'uomo),  l'accertamento  di  eventuali

perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

e) la messa in riserva dei rifiuti in ingresso e' realizzata in

modo   da   non   modificare   le   caratteristiche    del    rifiuto

compromettendone la successiva preparazione per il riutilizzo;

f) la movimentazione e il deposito dei rifiuti avviene in  modo

che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei  corpi  ricettori

superficiali e/o profondi;

g) sono adottate tutte le cautele per  impedire  la  formazione

degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.  L'impianto  e'

fornito  di  idoneo  sistema  di  captazione  e  abbattimento   delle

eventuali emissioni gassose o polveri';

h) al fine di garantire che la movimentazione  all'interno  del

centro avvenga senza rischi di rottura di specifiche  componenti  dei

RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di  sollevamento  escludendo

l'impiego di apparecchiature tipo escavatore con artiglio  metallico;

e' inoltre assicurata la chiusura degli sportelli,  sono  fissate  le

parti mobili ed e' mantenuta l'integrita' della tenuta nei  confronti

dei liquidi o dei gas eventualmente contenuti. Per i RAEE si  osservi

quanto previsto al punto 1 dell'allegato VII del decreto  legislativo

n. 49 del 2014;

i) i RAEE sono  stoccati  secondo  le  categorie  di  cui  agli

Allegati III e IV del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3.3 La messa in riserva dei RAEE deve essere  effettuata  secondo

quanto previsto nell'allegato VII del decreto legislativo n.  49  del

2014  sulle  modalita'  di   raccolta   e   conferimento   (punto   1

dell'Allegato) e sui criteri di stoccaggio dei rifiuti (punto 3).

 

4. Requisiti minimi degli operatori

Agli effetti dell'articolo 5, comma 3, gli operatori addetti alle

attivita' di  preparazione  per  il  riutilizzo  dei  rifiuti  devono

possedere, ad esclusione  delle  persone  svantaggiate  impiegate  in

percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti

tecnico-professionali:

a) diploma  di  scuola  secondaria  superiore  conseguito,  con

specializzazione relativa al settore di attivita', presso un istituto

statale o legalmente riconosciuto;

b) attestato di qualifica  professionale  conseguito  ai  sensi

della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) prestazione lavorativa svolta, alle  dirette  dipendenze  di

una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.

 

5. Modalita' di accettazione dei rifiuti

Le  modalita'  di  accettazione,  all'atto  del  ricevimento  dei

rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della  conformita'

degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovra'  definire  in

un  apposito  regolamento  interno,  predisposto  in  funzione  delle

operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso  noto

al conferitore al momento della programmazione del conferimento.

In caso sia accertata la non conformita' dei  rifiuti  conferiti,

il carico e' respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.

Catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo e quantità massime impiegabili
Tabella 1 - Rifiuti e quantità massime
Classe
Merceologica
(CM)
Codice EER Descrizione Quantità
[t/a]
1 200307, 200138, 200139, 200140 Biciclette, passeggini, carrozzine, giocattoli e loro componenti 100
2 200307, 200138, 200139, 200140 Mobili e cucine a gas e loro componenti 100
3 200307, 200138, 200140 Reti e materassi 10
4 200307 Pneumatici per biciclette 10
5 200307, 200138, 200139, 200140 Attrezzature sportive e ricreative e loro componenti 100
6 200307, 200138, 200139, 200140 Attrezzature nautiche e loro componenti (galleggianti,       cime,      catene,     salvagenti,      ancore,
parabordi, remi e pagaie, materassini e canotti, tavole da surf, barche a vela (derive), gommoni fino ad una lunghezza di 6 m, ecc.)
100
7 200110, 200111 Abbigliamento, accessori di abbigliamento, tessuti, tappeti, calzature, zaini 200
8 200138,200139, 200140, 170201,

170203, 170402, 170405

Cancelli in metallo, in legno, in plastica, serrature e loro componenti 100
9 200138, 200139, 200140 Attrezzi da giardino, suppellettili in legno metalli e plastica, appendiabiti e loro componenti 200
10 200140 Pentole padelle e stoviglie 100
11 170102, 170103, 170201, 200138 Pavimenti, rivestimenti, ceramiche 500
12 170201,170202,      170203,200102,

200138,200139, 200140

Porte/finestre      e   elementi      costruttivi      in   legno,

plastica, metallo, alluminio, vetro e loro componenti

10
13 020104, 020110 Componenti di impianti di irrigazione, impianti e attrezzature per l’attività agricola e florovivaistica e loro componenti, componenti di serre 100

 

Condizioni specifiche:

(a) per le tipologie 1, 2, 3, 5, 6 e 7, la preparazione per il riutilizzo comprende l’igienizzazione intesa come procedura o insieme di procedure atte a pulire e disinfettare per rendere igienicamente sicuri i prodotti o componenti di prodotti con le seguenti specifiche:

— carica aerobica mesofila < 10 6 /g

— streptococchi fecali < 10 2 /g

— salmonella assenti su 20 g.

(b)  per le tipologie 11 e 12, i rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo sono integri e privi di difetti di struttura, possiedono adeguate misure dimensionali commerciali per il loro successivo riutilizzo.

 

Tabella 2- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime
Classe
Merceologica
(CM)
Codice CER Descrizione Quantità [t/a]
14 160214
160216
200136
Rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche, inclusi tutti i componenti, del rifiuto e i toner; elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchi di telefonia, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici giocattoli e apparecchiature per il tempo libero, apparecchiature per l’illuminazione; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. 500

 

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