Prestazione energetica nell’edilizia: al via la nuova direttiva

Prestazione energetica nell’edilizia
Sulla base di quanto disposto dalla direttiva 2024/1275, ogni Stato membro dovrà stabilire un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050

Prestazione energetica nell’edilizia: pubblicata la direttiva 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla G.U.C.E. L dell'8 maggio 2024.

 

Obiettivo principale

Sulla base di quanto dispone la nuova direttiva ogni Stato membro dovrà stabilire «un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero».

A questo scopo è prevista l’istituzione e la revisione, da parte della Commissione, di un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

 

Le tempistiche

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero con due tempistiche diverse:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici;

2) a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.

 

I contenuti

Altri punti della direttiva riguardano:

  • energia solare negli edifici;
  • il "passaporto" di ristrutturazione;
  • il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia;
  • infrastrutture per la mobilità sostenibile;
  • la predisposizione degli edifici al sistemi intelligenti;
  • incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato;
  • gli sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia;
  • l'attestato e banche dati di prestazione energetica;
  • ispezioni;
  • la certificazione dei professionisti dell’edilizia;
  • i sistemi di controllo indipendente;
  • il riesame;
  • l'esercizio della delega;
  • le sanzioni.

Di seguito il testo della direttiva 2024/1275; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

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Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, (rifusione)

 

(G.U.C.E. L dell'8 maggio 2024)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

(omissis)

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

2.   Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c) L’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:

i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

iii) sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;

d) l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;

e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;

f) l’energia solare negli edifici;

g) i passaporti di ristrutturazione;

h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;

j) gli edifici intelligenti;

k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

l) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;

m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;

n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

3.   I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione. Essi sono notificati alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «edificio»: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni;

2) «edificio a emissioni zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra conformemente all’articolo 11;

3) «edificio a energia quasi zero»: un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I, che non è peggiore del livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, nel quale il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o l’energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze;

4) «norme minime di prestazione energetica»: le regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell’ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato, quale vendita, locazione, donazione o cambio di destinazione nel catasto o nel registro immobiliare, in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti;

5) «enti pubblici»: gli enti pubblici quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva (UE) 2023/1791;

6) «sistema tecnico per l’edilizia»: l’apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

7) «sistema di automazione e controllo dell’edificio»: un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

8) «prestazione energetica di un edificio»: la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione;

9) «energia primaria»: l’energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

10) «misurato»: misurato da un dispositivo pertinente, come un contatore di energia, un misuratore di potenza, un dispositivo di misurazione e monitoraggio della potenza o un contatore di elettricità;

11) «fattore di energia primaria non rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti non rinnovabili per un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita;

12) «fattore di energia primaria rinnovabile»: un indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti rinnovabili proveniente da una fonte energetica in loco, vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita;

13) «fattore di energia primaria totale»: la somma dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico;

14) «energia da fonti rinnovabili»: l’energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termica e fotovoltaica) e geotermica, energia osmotica, energia dell’ambiente, energia maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

15) «involucro di un edificio»: gli elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno;

16) «unità immobiliare»: una parte, un piano o un appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

17) «elemento edilizio»: un sistema tecnico per l’edilizia o un componente dell’involucro di un edificio;

18) «edificio residenziale o unità immobiliare residenziale»: l’insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia per tutto l’anno;

19) «passaporto di ristrutturazione»: una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica;

20) «ristrutturazione profonda»: una ristrutturazione che è in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto», che si concentra sugli elementi edilizi essenziali e che trasforma un edificio o un’unità immobiliare:

a) entro il 10 gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero;

b) a decorrere dal 1o gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni;

21) «ristrutturazione profonda per fasi»: una ristrutturazione profonda effettuata in un numero massimo di fasi, come stabilito nel passaporto di ristrutturazione;

22) «ristrutturazione importante»: la ristrutturazione di un edificio quando:

a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure

b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio;
gli Stati membri possono scegliere di applicare l’opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);

23) «emissioni operative di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra associate al consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia nel corso dell’uso e del funzionamento dell’edificio;

24) «emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita»: le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l’intero ciclo di vita di un edificio, compresi la produzione e il trasporto di prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell’edificio e la sostituzione dei prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale;

25) «potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita» o «GWP (global warming potential) nel corso del ciclo di vita»: un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo;

26) «divergenza di interessi»: la divergenza di interessi quale definita all’articolo 2, punto 54), della direttiva (UE) 2023/1791;

27) «povertà energetica»: la povertà energetica quale definita all’articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791;

28) «famiglie vulnerabili»: le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;

29) «norma europea»: una norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e messa a disposizione per uso pubblico;

30) «attestato di prestazione energetica»: un documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato in conformità di una metodologia adottata a norma dell’articolo 4;

31) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

32) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

a) il costo più basso è determinato tenendo conto:

i) della categoria e dell’uso dell’edificio interessato:

ii) dei costi di investimento legati all’energia in base alle previsioni ufficiali;

iii) dei costi di manutenzione e di funzionamento, compresi i costi energetici, tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra;

iv) delle esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia;

v) degli utili derivanti dalla produzione di energia in loco, se del caso;

vi) degli eventuali costi di gestione dei rifiuti; e

b) il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro e si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso, oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

33) «punto di ricarica»: un punto di ricarica quale definito all’articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).;

34) «pre-cablaggio»: tutte le misure necessarie per consentire l’installazione di punti di ricarica, compresi la trasmissione di dati, i cavi, i circuiti dei cavi e, ove necessario, i contatori elettrici;

35) «parcheggio coperto»: una costruzione coperta, con almeno tre posti auto, che non utilizza energia per il condizionamento degli ambienti interni;

36) «microsistema isolato»: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell’anno 2022, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

37) «ricarica intelligente»: la ricarica intelligente quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 14 quaterdecies), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).;

38) «ricarica bidirezionale»: la ricarica bidirezionale quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1804;

39) «norme sul portafoglio ipotecario»: i meccanismi che incentivano i prestatori di mutui ipotecari a definire un percorso per aumentare la prestazione energetica mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari a orizzonte 2030 e 2050 e a incoraggiare i potenziali clienti a migliorare la prestazione energetica dei loro beni immobiliari in linea con l’ambizione dell’Unione in materia di decarbonizzazione e con i pertinenti obiettivi energetici nel settore del consumo energetico degli edifici, sulla base dei criteri volti a determinare l’ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;

40) «regime finanziario in funzione del risparmio»: un sistema di prestiti dedicato esclusivamente ai miglioramenti della prestazione energetica in cui, nella definizione del sistema, è stabilita una correlazione tra i rimborsi dei prestiti e i risparmi energetici conseguiti, tenendo conto anche di altri fattori economici, quali l’indicizzazione del costo dell’energia, i tassi di interesse, l’aumento del valore delle attività e il rifinanziamento dei prestiti;

41) «registro digitale degli edifici»: repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all’intelligenza degli edifici, nonché ai dati relativi al GWP nel corso del ciclo di vita, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile e tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e gli enti pubblici;

42) «impianto di condizionamento d’aria»: un complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

43) «impianto di riscaldamento»: un complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura;

44) «impianto di ventilazione»: un sistema tecnico per l’edilizia che immette aria esterna in uno spazio sfruttando mezzi naturali o meccanici;

45) «generatore di calore»: la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per gli usi indicati nell’allegato I, avvalendosi di uno o più dei processi seguenti:

a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

c) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

46) «generatore di freddo»: la parte di un impianto di condizionamento d’aria che genera freddo utile per gli usi indicati nell’allegato I;

47) «contratti di rendimento energetico»: i contratti di rendimento energetico quali definiti all’articolo 2, punto 33, della direttiva (UE) 2023/1791;

48) «caldaia»: il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione;

49) «potenza nominale utile»: la potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

50) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale o decentralizzata di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;

51) «superficie coperta utile»: la superficie di un edificio necessaria come parametro per quantificare le condizioni d’uso specifiche espresse per unità di superficie coperta e per l’applicazione delle semplificazioni e delle regole di suddivisione in zone e di assegnazione o riassegnazione;

52) «superficie di riferimento»: la superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all’interno dell’involucro dell’edificio specificato;

53) «limite della valutazione»: il limite entro il quale l’energia fornita e l’energia esportata sono misurate o calcolate;

54) «in loco»: in un particolare edificio o su un particolare edificio o sull’area di ubicazione dell’edificio;

55) «energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze»: l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale di un particolare edificio, che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) può essere distribuita e consumata solo entro il perimetro locale e distrettuale attraverso una rete di distribuzione dedicata;

b) permette di calcolare un fattore di energia primaria specifico valido solo per l’energia da fonti rinnovabili prodotta entro quel perimetro locale e distrettuale; e

c) può essere consumata in loco mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, qualora tale connessione dedicata richieda attrezzature specifiche per l’approvvigionamento e la misurazione sicuri dell’energia destinata all’autoconsumo dell’edificio;

56) «servizi connessi alla prestazione energetica degli edifici» o «servizi EPB»(energy performance of buildings — EPB): servizi quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l’acqua calda per uso domestico e l’illuminazione e altri servizi per i quali il consumo energetico è preso in considerazione ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici;

57) «fabbisogno energetico»: l’energia che deve essere fornita o estratta da un ambiente condizionato per mantenervi le condizioni ambientali auspicate per un dato periodo di tempo senza tener conto delle inefficienze del sistema tecnico per l’edilizia;

58) «uso energetico» o «consumo energetico»: l’immissione di energia in un sistema tecnico per l’edilizia per fornire un servizio EPB destinato a soddisfare un fabbisogno energetico;

59) «autoconsumo»: l’uso di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o di energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze da parte di sistemi tecnici in loco per i servizi E PB;

60) «altri consumi in loco»: usi in loco diversi dai servizi EPB; compresi apparecchiature, carichi vari e ausiliari o punti di ricarica per elettromobilità;

61) «intervallo di calcolo»: l’intervallo di tempo discreto usato per il calcolo della prestazione energetica;

62) «energia fornita»: l’energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l’edilizia attraverso il limite di valutazione per soddisfare gli usi considerati o per produrre l’energia ai fini dell’esportazione;

63) «energia esportata»: la quota di energia rinnovabile, espressa per vettore energetico e per fattore di energia primaria, esportata verso la rete anziché essere usata in loco per autoconsumo o per altri usi;

64) «posto bici»: uno spazio designato per il parcheggio di almeno una bicicletta;

65) «parcheggio fisicamente adiacente a un edificio»: parcheggio destinato all’uso dei residenti, dei visitatori o dei lavoratori di un edificio e ubicato all’interno dell’area appartenente all’edificio o nelle sue immediate vicinanze;

66) «qualità degli ambienti interni»: il risultato di una valutazione delle condizioni all’interno di un edificio che influiscono sulla salute e sul benessere dei suoi occupanti, basata su parametri quali quelli relativi a temperatura, umidità, tasso di ventilazione e presenza di contaminanti.

Articolo 3

Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

1.   Ogni Stato membro stabilisce un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.

2.   Ogni piano nazionale di ristrutturazione comprende:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi di edifici, compresa la rispettiva quota nel parco immobiliare nazionale, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica a norma dell’articolo 22, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b) una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, compresa la riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica, in vista della realizzazione dell’obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;

c) una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell’esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b);

d) una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;

e) le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, a norma dell’articolo 11;

f) le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, sulla base delle soglie massime di prestazione energetica, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1;

g) la traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale, compresi i traguardi per il 2030 e il 2035 per il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) a norma dell’articolo 9, paragrafo 2; e

h) una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.
La tabella di marcia di cui alla lettera b) del presente paragrafo comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative, scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; e una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, compresi quelli connessi alla qualità degli ambienti interni.

Qualora una rassegna delle politiche e delle misure specifiche di cui alla lettera c) o una panoramica del fabbisogno specifico d’investimenti di cui alla lettera d) sia già inclusa nei piani nazionali per l’energia e il clima, nel piano di ristrutturazione degli edifici può essere incluso, al posto di una rassegna completa, un riferimento chiaro alle parti pertinenti dei piani nazionali per l’energia e il clima.

3.   Ogni cinque anni ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la propria proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici servendosi del modello di cui all’allegato II della presente direttiva. Ciascuno Stato membro trasmette la proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici nell’ambito della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999 e, nell’ambito della proposta di aggiornamento di cui all’articolo 14 di tale regolamento, se trasmette una proposta di aggiornamento.

In deroga al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la prima proposta di piano di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2025.

4.   Per sostenere lo sviluppo del proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, ogni Stato membro organizza una consultazione pubblica sulla proposta di piano nazionale in questione prima della trasmissione dello stesso alla Commissione. Alla consultazione pubblica partecipano in particolare le autorità locali e regionali, e altri partner socioeconomici tra cui la società civile e gli enti che si occupano delle famiglie vulnerabili. Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Tale consultazione pubblica può essere integrata nell’ambito della consultazione pubblica di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.

5.   La Commissione valuta, nelle proposte di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici trasmessi a norma del paragrafo 3, in particolare se:

a) il livello di ambizione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale è sufficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima e energia figuranti nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima;

b) le politiche e misure sono sufficienti a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello nazionale;

c) l’assegnazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l’attuazione del piano;

d) le fonti e le misure di finanziamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente articolo, sono in linea con la riduzione prevista della povertà energetica di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo;

e) i piani attribuiscono carattere prioritario alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori, conformemente all’articolo 9;

f) la consultazione pubblica di cui al paragrafo 4 è stata sufficientemente inclusiva; e

g) i piani sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al modello di cui all’allegato II.

Previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 33 della presente direttiva, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999.

Per quanto riguarda la prima proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri entro sei mesi dalla trasmissione del piano da parte degli Stati membri.

6.   Nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni rivolte dalla Commissione sulla proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Lo Stato membro interessato, se decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce alla Commissione i motivi e li rende pubblici.

7.   Ogni cinque anni ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici utilizzando il modello di cui all’allegato II della presente direttiva. Ciascuno Stato membro trasmette il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici nell’ambito del piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e nell’ambito dell’aggiornamento di cui all’articolo 14 di tale regolamento se trasmette un aggiornamento.

In deroga al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il primo piano nazionale di ristrutturazione degli edifici entro il 31 dicembre 2026.

8.   Ogni Stato membro allega al successivo piano nazionale di ristrutturazione degli edifici i dettagli dell’attuazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine o del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici più recente indicando se i propri obiettivi nazionali sono stati conseguiti.

9.   Ciascuno Stato membro include nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima, in conformità degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) 2018/1999, informazioni sulla realizzazione degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dell’Unione dell’energia presentata a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 una relazione generale sui progressi compiuti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, in linea con le tabelle di marcia stabilite nei piani di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima. La Commissione monitora annualmente l’evoluzione della prestazione energetica del parco immobiliare dell’Unione, sulla base delle migliori informazioni disponibili provenienti da Eurostat e da altre fonti, e pubblica le informazioni tramite l’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.

Articolo 4

Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

La Commissione formula orientamenti sul calcolo della prestazione energetica degli elementi edilizi trasparenti che fanno parte dell’involucro dell’edificio e sul modo in cui tenere conto dell’energia ambientale.

Articolo 5

Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi e, ove pertinente, valori di riferimento più rigorosi, ad esempio requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all’articolo 4. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all’articolo 6.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi. Gli Stati membri possono fissare i requisiti per gli elementi edilizi a un livello tale da facilitare l’installazione efficace di impianti di riscaldamento a bassa temperatura negli edifici ristrutturati.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Tali requisiti tengono conto della qualità ottimale degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell’uso cui l’edificio è destinato e della sua età.

Gli Stati membri rivedono i requisiti minimi di prestazione energetica a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario li aggiornano in funzione dei progressi tecnici nel settore edile, dei risultati del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi di cui all’articolo 6, e degli aggiornamenti degli obiettivi e delle politiche nazionali in materia di energia e clima.

2.   Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui al paragrafo 1 agli edifici ufficialmente protetti, a livello nazionale, regionale o locale, in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di taluni requisiti implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le categorie edilizie seguenti:

a) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale  sulla prestazione energetica;

d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno;

e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m2.

Articolo 6

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 32 per integrare la presente direttiva in merito all’istituzione e revisione di un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione rivede il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi. Tali livelli sono in linea con i percorsi nazionali stabiliti nei piani nazionali per l’energia e il clima trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all’allegato VII e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie.

2.   Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l’accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, gli Stati membri possono tenere conto del GWP nel corso del ciclo di vita.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per tale calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, con i relativi risultati. A tal fine, gli Stati membri usano il modello fornito nell’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione[3]Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).. Gli Stati membri aggiornano e trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione su tale calcolo basata sul quadro metodologico riveduto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa entro il 30 giugno 2028.

3.   Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti in uno Stato membro sono meno efficienti dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica di oltre il 15 %, gli Stati membri interessati adeguano i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti entro 24 mesi dal momento in cui i risultati di tale comparazione sono disponibili.

4.   La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

Articolo 7

Edifici di nuova costruzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all’articolo 11:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici; e

b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.

Fino all’applicazione dei requisiti di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano almeno a energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 5. Qualora gli enti pubblici intendano occupare un edificio di nuova costruzione non di loro proprietà, si prefiggono che l’edificio sia un edificio a emissioni zero.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato conformemente all’allegato III e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 che modifichino l’allegato III per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica. Il primo atto delegato a tal fine è adottato entro il 31 dicembre 2025.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 ad edifici per cui, entro le date di cui ai paragrafi 1 e 2, siano già state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti, anche per un cambiamento di destinazione.

5.   Entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella di marcia che specifica l’introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030, tenendo conto di una progressiva tendenza al ribasso, e valori limite massimi, dettagliati per zone climatiche e tipologie di edifici differenti.

Tali valori limite massimi sono in linea con gli obiettivi dell’Unione di conseguire la neutralità climatica.

La Commissione formula orientamenti, condivide le prove in merito alle politiche nazionali esistenti e offre assistenza tecnica agli Stati membri, su richiesta di questi ultimi.

6.   Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni della qualità ottimale degli ambienti interni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.

Articolo 8

Edifici esistenti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti, sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 5 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

3.   Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri prendono in considerazione, per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni della qualità degli ambienti interni, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l’amianto, l’accessibilità per le persone con disabilità.

Articolo 9

Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali che garantiscono che tali edifici non superino la soglia massima di prestazione energetica specificata di cui al terzo comma, espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria o finale, entro le date specificate al quinto comma.

Le soglie massime di prestazione energetica sono stabilite sulla base del parco immobiliare non residenziale il 1° gennaio 2020, sulla base delle informazioni disponibili e, se del caso, di campionamenti statistici. Gli Stati membri escludono dallo scenario di base gli edifici non residenziali che esentano a norma del paragrafo 6.

Ciascuno Stato membro stabilisce una soglia massima di prestazione energetica affinché il 16 % del parco immobiliare nazionale non residenziale superi tale soglia («soglia del 16 %»). Ciascuno Stato membro stabilisce altresì una soglia massima di prestazione energetica del affinché il 26 % del parco immobiliare non residenziale nazionale superi tale soglia («soglia del 26 %»). Gli Stati membri possono stabilire soglie massime di prestazione energetica riguardo al parco immobiliare non residenziale nel suo complesso o per tipo e categoria di edifici.

Gli Stati membri possono stabilire le soglie a un livello corrispondente a una specifica classe di prestazione energetica, purché siano conformi al terzo comma.

Le norme minime di prestazione energetica garantiscono almeno che tutti gli edifici non residenziali siano al di sotto:

a) della soglia del 16 % a decorrere dal 2030; e

b) della soglia del 26 % a decorrere dal 2033.

Il rispetto delle soglie da parte di singoli edifici non residenziali è verificato sulla base di attestati di prestazione energetica o, se del caso, di altri mezzi disponibili.

Nelle tabelle di marcia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono scadenze specifiche entro le quali gli edifici non residenziali dovranno rispettare soglie massime di prestazione energetica inferiori entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.

Gli Stati membri possono stabilire e pubblicare criteri per esentare singoli edifici non residenziali dai requisiti di cui al presente paragrafo, alla luce del previsto uso futuro di tali edifici, alla luce di grave difficoltà o in caso di valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici. Tali criteri sono chiari, precisi e rigorosi e garantiscono parità di trattamento tra gli edifici non residenziali. Nello stabilire tali criteri, gli Stati membri consentono una valutazione ex ante della quota potenziale di edifici non residenziali interessati ed evitano l’esenzione di un numero sproporzionato di edifici non residenziali. Gli Stati membri comunicano inoltre i criteri nell’ambito dei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici trasmessi alla Commissione a norma dell’articolo 3.

Qualora stabiliscano criteri per esenzioni a norma dell’ottavo comma, gli Stati membri conseguono miglioramenti equivalenti della prestazione energetica in altre parti del parco immobiliare non residenziale.

Qualora la ristrutturazione globale necessaria per conseguire le soglie di prestazione energetica di cui al presente paragrafo sia oggetto di una valutazione sfavorevole dei costi e dei benefici per un determinato edificio non residenziale, gli Stati membri esigono che, per tale edificio non residenziale, siano attuate almeno le singole misure di ristrutturazione con una valutazione favorevole dei costi e dei benefici.

Nella misura in cui il parco immobiliare nazionale non residenziale, o parte di esso, sia gravemente danneggiato da una calamità naturale, uno Stato membro può adeguare temporaneamente la soglia massima di prestazione energetica in modo che la ristrutturazione energetica degli edifici non residenziali danneggiati sostituisca la ristrutturazione energetica di altri edifici c non residenziali on le prestazioni peggiori, garantendo nel contempo che una percentuale analoga del parco immobiliare non residenziale sia sottoposta a ristrutturazione energetica. In tal caso, lo Stato membro comunica l’adeguamento e la durata prevista nel proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.

2.   Entro il 29 maggio 2026, ciascuno Stato membro stabilisce una traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale in linea con la tabella di marcia nazionale, gli obiettivi 2030, 2040 e 2050 contenuti nel piano nazionale di ristrutturazione degli edifici dello Stato membro e con lo scopo di trasformare il parco immobiliare nazionale in un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. La traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale è espressa come un calo del consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale durante il periodo 2020-2050 e individua il numero di edifici residenziali e unità immobiliari residenziali o la superficie coperta da ristrutturare ogni anno, compreso il numero o la superficie coperta del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori e delle unità immobiliari residenziali.

Gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale:

a) diminuisca di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;

b) diminuisca di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;

c) entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.

Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria di cui al terzo comma sia conseguito mediante la ristrutturazione del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Gli Stati membri possono contabilizzare il calo del consumo medio di energia primaria realizzati mediante la ristrutturazione di edifici residenziali colpiti da catastrofi naturali quali terremoti e inondazioni nella percentuale raggiunta attraverso la ristrutturazione del 43 % di edifici residenziali con le prestazioni peggiori.

Negli sforzi di ristrutturazione volti a conseguire il necessario calo del consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale, gli Stati membri mettono in atto misure quali norme minime di prestazione energetica, assistenza tecnica e misure di sostegno finanziario.

Nei loro sforzi di ristrutturazione, gli Stati membri non esentano in modo sproporzionato gli edifici o le unità immobiliari residenziali in locazione.

Nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri comunicano la metodologia utilizzata e i dati raccolti per la stima dei valori di cui al secondo e terzo comma. Nel quadro della valutazione dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, la Commissione monitora il raggiungimento dei valori di cui al secondo e terzo comma, compreso il numero di edifici e unità immobiliari o la superficie coperta del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori, e formula raccomandazioni, ove necessario. Tali raccomandazioni possono includere un ricorso maggiore alle norme minime di prestazione energetica.

La traiettoria nazionale per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale si riferisce ai dati sul parco immobiliare residenziale nazionale, fondati, se del caso, su campionamenti statistici e attestati di prestazione energetica.

Se la quota media di energia fossile negli edifici residenziali è inferiore al 15 %, gli Stati membri possono adeguare i livelli stabiliti al terzo comma, lettere a) e b), per garantire che il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2.a) dell’intero parco immobiliare residenziale entro il 2030, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore a un valore determinato a livello nazionale derivato da un calo lineare del consumo medio di energia primaria dal 2020 al 2050, in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.

3.   Oltre al consumo di energia primaria di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire indicatori supplementari relativi all’uso di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra prodotte in kg di CO2eq/(m2.a). Al fine di garantire la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra, le norme minime di prestazione energetica tengono conto dell’articolo 15 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

4.   Conformemente all’articolo 17, gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme minime di prestazione energetica mediante tutte le misure seguenti:

a) misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o, se del caso, che vivono in alloggi di edilizia popolare, in conformità dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791;

b) assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili e, se del caso, alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, conformemente all’articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791;

c) regimi di finanziamento integrati, che forniscono incentivi per ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni profonde per fasi, a norma dell’articolo 17;

d) eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi; e

e) monitoraggio dell’impatto sociale, in particolare sulle famiglie più vulnerabili.

5.   Se un edificio è ristrutturato per conformarsi a una norma minima di prestazione energetica, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi in applicazione dell’articolo 5 e, in caso di ristrutturazioni importanti, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti a norma dell’articolo 8.

6.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2 per le categorie edilizie seguenti:

a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, o altri edifici del patrimonio, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, o laddove la loro ristrutturazione non sia tecnicamente o economicamente fattibile;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno;

e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m2;

f) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione delle norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni conformemente all’articolo 34.

Nel definire le norme relative alle sanzioni, gli Stati membri tengono conto della situazione finanziaria e dell’accesso a un sostegno finanziario adeguato per i proprietari di abitazioni, in particolare per quanto riguarda le famiglie vulnerabili.

8.   Entro il 31 marzo 2025, la Commissione, a sostegno dell’attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà presenta un’analisi per quanto riguarda in particolare:

a) l’efficacia, l’adeguatezza del livello, l’importo effettivo utilizzato e i tipi di strumento utilizzati riguardo ai fondi strutturali e ai programmi quadro dell’Unione, compreso il finanziamento della Banca europea per gli investimenti, per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare nel settore degli alloggi;

b) l’efficacia, l’adeguatezza del livello e i tipi di strumento e i tipi di misure utilizzati riguardo ai fondi strutturali degli istituti finanziari pubblici;

c) il coordinamento dei finanziamenti dell’Unione e nazionali e altri tipi di misure che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nella prestazione energetica degli edifici nonché l’adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell’Unione.
Sulla base di tale analisi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti di finanziamento per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, in particolare quelli con le prestazioni peggiori.

Articolo 10

Energia solare negli edifici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

2.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare stabilita all’articolo 16 quater della direttiva (UE) 2018/2001 e la procedura di notifica stabilita all’articolo 17 di tale direttiva, si applicano all’installazione di apparecchiature per l’energia solare negli edifici.

3.   Gli Stati membri assicurano l’installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, come segue:

a) entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 m2;

b) su tutti gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a:

i) 2 000 m2 entro il 31 dicembre 2027;

ii) 750 m2 entro il 31 dicembre 2028;

iii) 250 m2 entro il 31 dicembre 2030;

c) entro il 31 dicembre 2027, sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie coperta utile superiore a 500 m2, se l’edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante o a un’azione che richiede un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, lavori sul tetto o l’installazione di un sistema tecnico per l’edilizia;

d) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali; e

e) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
Nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici di cui all’articolo 3, gli Stati membri includono politiche e misure relative all’installazione di impianti solari adeguati su tutti gli edifici.

4.   Gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i criteri a livello nazionale per l’attuazione pratica degli obblighi stabiliti nel presente articolo e per le eventuali esenzioni da tali obblighi per tipi specifici di edificio, tenendo conto del principio della neutralità tecnologica rispetto alle tecnologie che non producono alcuna emissione in loco e conformemente al potenziale tecnico ed economico valutato degli impianti solari e alle caratteristiche degli edifici soggetti a tale obbligo. Gli Stati membri tengono conto anche dell’integrità strutturale, dei tetti verdi e dell’isolamento degli attici e dei tetti, se del caso.

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente articolo e tenere conto delle questioni connesse alla stabilità della rete elettrica, gli Stati membri includono le pertinenti parti interessate nella definizione dei criteri di cui al primo comma del presente paragrafo.

Nel recepire gli obblighi stabiliti al paragrafo 3, primo comma, uno Stato membro può utilizzare la misurazione della superficie del piano terra anziché quella della superficie coperta utile degli edifici, a condizione che lo Stato membro dimostri che ciò corrisponda a una capacità installata equivalente di impianti solari adeguati sugli edifici.

5.   Gli Stati membri attuano un quadro che fornisce le necessarie misure amministrative, tecniche e finanziarie per sostenere la diffusione dell’energia solare negli edifici, anche in combinazione con sistemi tecnici per l’edilizia o sistemi efficienti di teleriscaldamento.

Articolo 11

Edifici a emissioni zero

1.   Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili. Un edificio a emissioni zero, laddove economicamente e tecnicamente fattibile, offre la capacità di reagire ai segnali esterni e di adattare il proprio consumo, generazione o stoccaggio di energia.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la domanda di energia di un edificio a emissioni zero rispetti una soglia massima.

Gli Stati membri fissano tale soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni al fine di raggiungere perlomeno i livelli ottimali in funzione dei costi stabiliti nella più recente relazione nazionale sui livelli ottimali in funzione dei costi di cui all’articolo 6. Gli Stati membri rivedono la soglia massima ogni volta che i livelli ottimali in funzione dei costi sono rivisti.

3.   La soglia massima per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni è inferiore di almeno il 10 % alla soglia relativa al consumo totale di energia primaria stabilita a livello di Stato membro per gli edifici a energia quasi zero al 28 maggio 2024.

4.   Gli Stati membri possono adeguare la soglia per la domanda di energia di un edificio a zero emissioni per gli edifici ristrutturati, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni sui livelli ottimali in funzione dei costi e, qualora siano state stabilite soglie per gli edifici a energia quasi zero ristrutturati, dei requisiti di cui al paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le emissioni operative di gas a effetto serra di un edificio a emissioni zero rispettino una soglia massima stabilita a livello degli Stati membri nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici. Tale soglia massima può essere fissata a livelli diversi per gli edifici nuovi e ristrutturati.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive soglie massime, compresa una descrizione della metodologia di calcolo per tipo di edificio e clima applicato, conformemente all’allegato I. La Commissione riesamina le soglie massime e, se del caso, ne raccomanda un adeguamento.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato, sia coperto da:

a) energia da fonti rinnovabili generata in loco o nelle vicinanze che soddisfa i criteri di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001;

b) energia da fonti rinnovabili fornita da una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001;

c) energia proveniente da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791; o

d) energia da fonti prive di carbonio.

Laddove non sia tecnicamente o economicamente fattibile soddisfare i requisiti stabiliti nel presente paragrafo, il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto anche da altra energia della rete conforme ai criteri stabiliti a livello nazionale.

Articolo 12

Passaporto di ristrutturazione

1.   Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri introducono un sistema per i passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune di cui all’allegato VIII.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 è utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

Gli Stati membri adottano misure per far sì che i passaporti di ristrutturazioni siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili che desiderano ristrutturare.

3.   Gli Stati membri possono consentire che il passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all’attestato di prestazione energetica.

4.   Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale idoneo alla stampa da un esperto qualificato o certificato, a seguito di una visita in loco.

5.   Al rilascio del passaporto di ristrutturazione, si consiglia al proprietario dell’edificio di tenere una discussione con l’esperto di cui al paragrafo 4 per consentire a quest’ultimo di illustrare i migliori interventi attraverso cui trasformare l’edificio in un edificio a zero emissioni ben prima del 2050.

6.   Gli Stati membri si adoperano per fornire uno strumento digitale ad hoc per la preparazione e, se del caso, l’aggiornamento del passaporto di ristrutturazione. Gli Stati possono sviluppare uno strumento complementare che consenta ai proprietari e agli amministratori di simulare un progetto di passaporto di ristrutturazione semplificato e di aggiornarlo una volta effettuata la ristrutturazione o la sostituzione di un elemento edilizio.

7.   Gli Stati membri fanno in modo che il passaporto di ristrutturazione possa essere caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica dell’edilizia stabilito a norma dell’articolo 22.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché il passaporto di ristrutturazione sia conservato nel registro digitale degli edifici o sia accessibile, ove disponibile, tramite tale registro.

Articolo 13

Sistemi tecnici per l’edilizia

1.   Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti per impianti che utilizzano tecnologie di risparmio energetico relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione, al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati e, se del caso, al bilanciamento idronico dei sistemi tecnici per l’edilizia installati negli edifici nuovi o esistenti. Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri tengono conto delle condizioni di progettazione e delle condizioni di funzionamento tipiche o medie.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione e per la sostituzione e miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia esistenti e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano oppure alla minima parte dell’energia rinnovabile usata per il riscaldamento a livello dell’edificio, a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato.

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l’edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti.

2.   Gli Stati membri possono stabilire requisiti di impianto specifici relativi ai sistemi tecnici per l’edilizia al fine di facilitare l’installazione e il funzionamento efficaci di impianti di riscaldamento a bassa temperatura negli edifici nuovi o ristrutturati.

3.   Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata o raffreddata dell’unità immobiliare e, se del caso, di bilanciamento idronico. L’installazione di tali dispositivi autoregolanti e, se del caso, del bilanciamento idronico negli edifici esistenti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore o di freddo, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

4.   Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l’attuazione di norme adeguate per la qualità degli ambienti interni negli edifici al fine di mantenere il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni.

5.   Gli Stati membri impongono che gli edifici non residenziali a emissioni zero siano dotati di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell’aria interna. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi è obbligatoria quando l’edificio non residenziale è sottoposto a una ristrutturazione importante, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri possono imporre l’installazione di tali dispositivi negli edifici residenziali.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando si installa un sistema tecnico per l’edilizia, si valuti la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio in modo che rimangano disponibili e possano essere usati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica dei sistemi tecnici per l’edilizia sia ottimizzata, qualora siano rinnovati o sostituiti.

Gli Stati membri promuovono lo stoccaggio di energia per le energie rinnovabili negli edifici.

Gli Stati membri possono prevedere nuovi incentivi e finanziamenti per incoraggiare il passaggio da sistemi di riscaldamento e raffrescamento basati sui combustibili fossili a sistemi non basati sui combustibili fossili.

7.   Gli Stati membri si adoperano per sostituire le caldaie uniche alimentate a combustibili fossili negli edifici esistenti, in linea con i piani nazionali di eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili.

8.   La Commissione pubblica orientamenti per stabilire cosa rientri nel concetto di caldaia a combustibili fossili.

9.   Gli Stati membri stabiliscono requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali siano dotati di sistemi di automazione e controllo, come indicato di seguito:

a) entro il 31 dicembre 2024, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria oppure gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati;

b) entro il 31 dicembre 2029, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 70 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria oppure gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati.

10.   I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

a) monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;

b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi;

d) entro il 29 maggio 2026 monitorare la qualità degli ambienti interni.

11.   Gli Stati membri stabiliscono requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, dal 29 maggio 2026, gli edifici residenziali nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti siano attrezzati con:

a) una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori in caso di variazione significativa e qualora occorra procedere alla manutenzione dei sistemi;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia e, se del caso, del bilanciamento idronico;

c) la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia.
Gli Stati membri possono escludere dai requisiti di cui al presente paragrafo le abitazioni monofamiliari sottoposte a ristrutturazioni importanti laddove i costi di installazione superino i vantaggi.

12.   Gli Stati membri stabiliscono requisiti per garantire che, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria oppure gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati:

a) superiore a 290 kW siano dotati di controlli automatici dell’illuminazione entro il 31 dicembre 2027;

b) superiore a 70 kW siano dotati di controlli automatici dell’illuminazione entro il 31 dicembre 2029.

I controlli automatici dell’illuminazione sono opportunamente localizzati e sono in grado di rilevare l’occupazione.

Articolo 14

Infrastrutture per la mobilità sostenibile

1.   Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono:

a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto;

b) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L; e

c) a posti bici che rappresentino almeno il 15 % della media o il 10 % della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.

Il primo comma si applica qualora:

a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o

b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio e le canalizzazioni di cui al primo comma, lettera b), siano dimensionati in modo da consentire l’uso simultaneo ed efficiente del numero richiesto di punti di ricarica e sostengono, se del caso, l’installazione di un sistema di gestione del carico o della ricarica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e giustificato.

In deroga al primo comma, lettera a), per i nuovi edifici adibiti a uffici e gli edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni due posti auto.

2.   Per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, entro il 1o gennaio 2027 gli Stati membri provvedono:

a) all’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 10 posti auto o di canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per almeno il 50 % dei posti auto per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per veicoli elettrici; e

b) alla fornitura di posti bici che rappresentino almeno il 15 % della media o il 10 % della capacità totale di utenza dell’edificio e con lo spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.

Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1o gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto.

Gli Stati membri posticipano l’attuazione di questo requisito fino al 1o gennaio 2029 per tutti gli edifici non residenziali che sono stati ristrutturati nei due anni precedenti al 28 maggio 2024 al fine di soddisfare i requisiti nazionali stabiliti conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2010/31/UE.

3.   Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali a cui le biciclette generalmente non hanno accesso.

4.   Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di tre posti auto, gli Stati membri provvedono:

a) all’installazione del pre-cablaggio per almeno il 50 % dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L; e

b) all’installazione di almeno due posti bici per unità immobiliare residenziale.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica.

Il primo e secondo comma si applicano qualora:

a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o

b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendano il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
In deroga al primo comma, gli Stati membri, previa valutazione da parte delle autorità locali e tenendo conto delle caratteristiche locali, comprese le condizioni demografiche, geografiche e climatiche, possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici.

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio di cui al primo comma, lettera a), sia dimensionato in modo da consentire l’uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti bici per unità immobiliare residenziale, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.

5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo a determinate categorie di edificio qualora:

a) l’infrastruttura di ricarica necessaria si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE qualora ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale; o

b) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi almeno il 10 % del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio.

6.   Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo siano idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, alla ricarica bidirezionale e siano gestiti in base a protocolli e norme di comunicazione comuni e non discriminatori, in modo interoperabile e nel rispetto di standard europei e atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1804.

7.   Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei punti di ricarica non accessibili al pubblico a gestirli conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804, ove applicabile.

8.   Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare, razionalizzare e accelerare la procedura per l’installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, specialmente di associazioni di comproprietari, e a eliminare gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione da parte delle autorità pubbliche, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all’installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale. La richiesta di locatari o comproprietari di essere autorizzati a installare infrastrutture di ricarica in un posto auto può essere rifiutata solo per motivi gravi e legittimi.

Fatto salvo il loro diritto in materia di proprietà e di locazione, gli Stati membri valutano gli ostacoli amministrativi relativi alla richiesta di installazione di un punto di ricarica in un edificio con molteplici unità immobiliari presso un’associazione di locatari o comproprietari.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica e posti bici.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di introdurre di regimi di sostegno per l’installazione dei punti di ricarica, del pre-cablaggio o delle canalizzazioni dei posti auto in linea con il numero di veicoli leggeri elettrici a batteria immatricolati nel loro territorio.

9.   Gli Stati membri assicurano la coerenza delle politiche per l’edilizia, la mobilità attiva e verde, il clima, l’energia, la biodiversità e la pianificazione urbana.

10.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione pubblica orientamenti per la sicurezza antincendio dei parcheggi.

Articolo 15

Predisposizione degli edifici all’intelligenza

1.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 32 per integrare la presente direttiva in relazione a un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante, in particolare per quanto concerne la qualità degli ambienti interni, e della rete nonché di migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva.

In conformità dell’allegato IV, il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza stabilisce:

a) la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza; e

b) una metodologia per calcolarlo.

2.   Entro il 30 giugno 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul test e sull’attuazione dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza, sulla base dei risultati disponibili delle fasi di prova nazionali e di altri progetti pertinenti.

Tenuto conto dell’esito di tale relazione, entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 32 per integrare la presente direttiva prescrivendo l’applicazione del sistema comune a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, conformemente all’allegato IV, agli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria, gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti, o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati.

3.   Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 19.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

4.   A condizione che la Commissione abbia adottato l’atto delegato di cui al paragrafo 2, entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l’attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 2 agli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento, gli impianti di condizionamento d’aria, o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti, o gli impianti di condizionamento dell’aria e ventilazione combinati.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

Articolo 16

Scambio dei dati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi. Con il loro consenso, l’accesso ai dati è messo a disposizione di terzi, fatti salvi gli accordi e le norme applicabili esistenti. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all’interno dell’Unione conformemente al paragrafo 5.

Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati già disponibili relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi e dei servizi edili, alla durata di vita prevista dei sistemi di riscaldamento, ove disponibile, ai sistemi di automazione e controllo degli edifici, ai contatori, ai dispositivi di misurazione e controllo e ai punti di ricarica per la mobilità elettrica e sono collegati al registro digitale degli edifici, se disponibile.

2.   Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, tenuto conto delle norme internazionali e del formato di gestione per lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, le autorità competenti designate ottemperano al diritto dell’Unione applicabile. Le regole sull’accesso ed eventuali spese non costituiscono un ostacolo né creano discriminazione per l’accesso di terzi ai dati dei sistemi edilizi.

3.   Non sono imputati costi aggiuntivi al proprietario dell’edificio, al locatario o al gestore dell’edificio per l’accesso ai rispettivi dati o per la richiesta di metterli a disposizione di terzi, fatti salvi gli accordi e le norme applicabili esistenti. Spetta agli Stati membri fissare i costi dell’accesso ai dati da parte di altri soggetti ammissibili quali istituti finanziari, aggregatori, fornitori di energia, fornitori di servizi energetici e istituti nazionali di statistica o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti designate assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati. Gli Stati membri incentivano la condivisione dei dati dei sistemi edilizi pertinenti.

4.   Le norme sull’accesso ai dati e la loro conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla normativa pertinente dell’Unione. Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)..

5.   Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

La Commissione pubblica una strategia di consultazione che definisce gli obiettivi della consultazione, gli specifici soggetti interessati e le attività di consultazione per l’elaborazione degli atti di esecuzione.

Articolo 17

Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato

1.   Gli Stati membri predispongono finanziamenti, misure di sostegno e altri strumenti consoni per affrontare le barriere di mercato al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici per trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di domanda e concessione di finanziamenti pubblici siano agevoli e semplificate al fine di facilitare, soprattutto per le famiglie, l’accesso ai finanziamenti.

3.   Gli Stati membri valutano e, se del caso, affrontano gli ostacoli relativi ai costi iniziali delle ristrutturazioni.

4.   Nell’elaborare regimi di sostegno finanziario per la ristrutturazione degli edifici, gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di utilizzare parametri basati sulle entrate.

Gli Stati membri possono utilizzare i fondi nazionali a favore dell’efficienza energetica, qualora tali fondi siano istituiti a norma dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791, per finanziare specifici regimi e programmi per le ristrutturazioni incentrate sulla prestazione energetica.

5.   Gli Stati membri adottano misure normative consone per rimuovere gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione degli edifici. Per quanto riguarda gli edifici con più di un’unità immobiliare, tali misure possono includere l’eliminazione dei requisiti dell’unanimità nelle strutture di comproprietà o la possibilità per le strutture di comproprietà di beneficiare direttamente del sostegno finanziario.

6.   Gli Stati membri usano all’insegna dell’efficacia dei costi i finanziamenti nazionali e i finanziamenti disponibili stabiliti a livello dell’Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale per il clima, i fondi della politica di coesione, InvestEU, i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).e altre fonti di finanziamento pubblico. Tali fonti di finanziamento sono impiegate coerentemente con un percorso verso il conseguimento di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

7.   Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono lo sviluppo e l’uso efficaci di strumenti d’investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l’efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, regimi finanziari in funzione del risparmio, incentivi fiscali, ad esempio aliquote fiscali ridotte sui lavori e sui materiali di ristrutturazione, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici.

Gli Stati membri possono inoltre promuovere e semplificare il ricorso ai partenariati pubblico-privato.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sugli strumenti d’investimento e di finanziamento disponibili siano messe a disposizione del pubblico in modo trasparente e facilmente accessibile, anche attraverso strumenti digitali.

9.   Gli strumenti d’investimento e di finanziamento abilitanti possono includere prestiti per la ristrutturazione o fondi di garanzia per le ristrutturazioni incentrate sulla prestazione energetica, anche in combinazione con i pertinenti programmi dell’Unione, se del caso.

10.   Entro il 29 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 32 per integrare la presente direttiva istituendo un quadro generale del portafoglio per l’uso volontario da parte degli istituti finanziari che sostenga i prestatori nelle attività di individuazione e aumento dei volumi di prestito forniti conformemente all’ambizione dell’Unione in materia di decarbonizzazione e ai pertinenti obiettivi energetici al fine di incoraggiare efficacemente gli istituti finanziari ad aumentare i volumi previsti per le ristrutturazioni incentrate sulla prestazione energetica. Le azioni di cui al quadro generale del portafoglio contemplano l’aumento dei volumi di prestito per le ristrutturazioni energetiche e suggeriscono misure di salvaguardia per proteggere le famiglie vulnerabili attraverso soluzioni di finanziamento misto. Il quadro descrive le migliori prassi per incoraggiare i prestatori a individuare gli edifici con le prestazioni peggiori e ad intervenire al riguardo, nell’ambito dei loro portafogli.

11.   Gli Stati membri agevolano l’aggregazione di progetti per consentire l’accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti.

Gli Stati membri adottano misure che promuovono e garantiscono un’offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull’efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

12.   Gli Stati membri mettono in atto misure e finanziamenti per promuovere l’istruzione e la formazione al fine di assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze corrispondenti alle esigenze del settore edilizio, puntando in particolare sulle PMI, comprese le microimprese, a seconda dei casi. Gli sportelli unici istituiti a norma dell’articolo 18 possono facilitare l’accesso a tali misure e finanziamenti.

13.   Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell’elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l’obiettivo di accrescere la prestazione energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, anche sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali programmi siano sviluppati in modo da essere accessibili alle organizzazioni con minori capacità amministrative, finanziarie e organizzative.

14.   Con debito riguardo per le famiglie vulnerabili, gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare la prestazione energetica e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in occasione della ristrutturazione degli edifici, ai risparmi energetici e ai miglioramenti perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e la relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; in tal caso l’apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione ed è conforme almeno ai requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi o a valori di riferimento più elevati per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;

b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra negli edifici;

c) il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;

d) i risultati di una diagnosi energetica;

e) i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica, ad esempio confrontando il consumo energetico prima e dopo la ristrutturazione con sistemi di misurazione, purché sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I.

15.   Dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)..

16.   Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico la ristrutturazione profonda e la ristrutturazione profonda per fasi. Qualora non sia tecnicamente o economicamente fattibile trasformare un edificio in un edificio a zero emissioni, una ristrutturazione che si traduca in una riduzione di almeno il 60 % del consumo di energia primaria è considerata una ristrutturazione profonda ai fini del presente paragrafo. Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico, in base al livello di prestazione conseguito, programmi consistenti che riguardano un ampio numero di edifici, in particolare gli edifici con le prestazioni peggiori, ad esempio tramite programmi di ristrutturazione a livello di distretto e che si traducono in una riduzione complessiva di almeno il 30 % del consumo di energia primaria.

17.   Fatti salvi le rispettive politiche economiche e sociali nazionali e i sistemi di diritto in materia di proprietà, gli Stati membri affrontano la questione dello sfratto delle famiglie vulnerabili causato da aumenti sproporzionati dei canoni di locazione a seguito della ristrutturazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare residenziale.

18.   Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in conformità dell’articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791.

19.   Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri mirano a incentivi finanziari che vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari. Gli Stati membri introducono misure di salvaguardia efficaci per proteggere in particolare le famiglie vulnerabili, anche fornendo sostegno locativo o imponendo limiti agli aumenti dei canoni di locazione, e possono incentivare i regimi finanziari per far fronte ai costi iniziali delle ristrutturazioni, come i regimi di compensazione in bolletta, i regimi in funzione del risparmio o i contratti di rendimento energetico, di cui all’articolo 2, punto 33), e all’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791.

Articolo 18

Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia

1.   Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità competenti e, se del caso, con i portatori di interessi privati, assicurano l’istituzione e il funzionamento di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell’edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese.

Gli Stati membri provvedono affinché le strutture di assistenza tecnica siano disponibili in tutto il loro territorio e a tal scopo istituiscono almeno uno sportello unico:

a) ogni 80 000 abitanti;

b) per regione;

c) nelle zone in cui l’età media del parco immobiliare è superiore alla media nazionale;

d) nelle zone in cui gli Stati membri intendono attuare programmi di ristrutturazione integrati a livello di distretto; oppure

e) in un luogo raggiungibile in meno di 90 minuti di distanza media percorsa in base ai mezzi di trasporto localmente disponibili.

Gli Stati membri possono designare gli sportelli unici istituiti a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2023/1791 come sportelli unici ai fini del presente articolo.

La Commissione fornisce orientamenti per lo sviluppo di tali sportelli unici conformemente all’articolo 22, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791.

2.   Le strutture di assistenza tecnica istituite a norma del paragrafo 1:

a) forniscono consulenza mediante informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le famiglie, le PMI comprese le microimprese e gli enti pubblici;

b) forniscono un supporto globale a tutte le famiglie, con un’attenzione particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica e agli edifici con le prestazioni peggiori, nonché alle aziende e agli installatori accreditati che forniscono servizi di ammodernamento, adattati a diverse tipologie abitative e aree geografiche, e offrono un supporto che copra le diverse fasi del progetto di ammodernamento.

3.   Gli sportelli unici istituiti a norma del paragrafo 1:

a) forniscono consulenza indipendente sulla prestazione energetica degli edifici e possono accompagnare i programmi di ristrutturazione integrati a livello di distretto;

b) offrono servizi dedicati alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in famiglie a basso reddito.

Articolo 19

Attestato di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

2.   Entro il 29 maggio 2026 l’attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all’allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all’articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala. Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a emissioni zero come «A0» possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A. Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.

Gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A + corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20 % rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria. Per gli edifici esistenti ristrutturati per rientrare in classe A+, gli Stati membri garantiscono che il GWP nel corso del ciclo di vita sia stimato e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio.

Gli Stati membri che hanno ridefinito le loro classi di prestazione energetica il 1o gennaio 2019 o in data successiva e prima del 28 maggio 2024, possono posticipare la ridefinizione delle loro classi di prestazione energetica fino al 31 dicembre 2029.

3.   Gli Stati membri garantiscono l’identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio.

4.   Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica.

Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli attestati di prestazione energetica siano economicamente accessibili e valutano la possibilità di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili.

Gli Stati membri garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, e da esperti indipendenti sulla base di una visita in loco, che può essere effettuata, se del caso, con mezzi virtuali mediante controlli visivi. Gli attestati di prestazione energetica sono chiari e facilmente leggibili e disponibili in un formato leggibile meccanicamente e in conformità del modello di cui all’allegato V.

5.   L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che l’edificio o l’unità immobiliare raggiunga già almeno la classe di prestazione energetica A.

Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia; e

b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia.

6.   Qualora gli Stati membri prevedano che un passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all’attestato di prestazione energetica a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, il passaporto sostituisce le raccomandazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra. Esse possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull’assistenza amministrativa e tecnica nonché molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento.

8.   Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l’impianto di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento d’aria e per l’acqua calda per uso domestico possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura e flusso.

9.   Le raccomandazioni comprendono una valutazione della vita residuale dell’impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria. Se del caso, le raccomandazioni indicano possibili alternative per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o condizionamento d’aria, in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, tenendo conto delle circostanze locali e sistemiche.

10.   L’attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario dell’edificio o dell’unità residenziale può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l’efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell’attestato di prestazione energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell’energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni, le informazioni di contatto degli sportelli unici pertinenti e, se del caso, informazioni sulle opzioni di sostegno finanziario. Al proprietario o locatario dell’edificio o dell’unità residenziale possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento, o ancora consulenze su come aumentare la resilienza dell’edificio ai cambiamenti climatici.

11.   La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:

a) su una certificazione comune dell’intero edificio; ovvero

b) sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.

12.   La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

13.   La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio sia invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:

a) immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio; ovvero

b) cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

14.   Se vengono migliorati solo singoli elementi mediante misure singole o autonome, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l’attestato di prestazione energetica.

Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione o nei casi in cui sia utilizzato un gemello digitale dell’edificio, altri metodi certificati o i dati di strumenti certificati che determinano la prestazione energetica dell’edificio, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l’attestato di prestazione energetica.

Articolo 20

Attestato di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’attestato digitale di prestazione energetica sia rilasciato:

a) per gli edifici o le unità immobiliari quando sono costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato;

b) per gli edifici esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

L’obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2010/31/UE o alla presente direttiva per l’edificio o l’unità immobiliare interessati.

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, sia rilasciata una versione cartacea dell’attestato di prestazione energetica.

2.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, ristrutturazione profonda, ovvero vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, o di rinnovo del contratto di locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o al locatario.

3.   In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione o ristrutturazione profonda, gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso l’attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione o della ristrutturazione dell’edificio e ne riflette lo stato «come costruito».

4.   Gli Stati membri dispongono che gli edifici o le unità immobiliari in vendita o in locazione abbiano un attestato di prestazione energetica e che l’indicatore e la classe di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato negli annunci commerciali online e offline, compresi i portali web di ricerca immobiliare.

Gli Stati membri effettuano controlli a campione o altri controlli per garantire il rispetto di tali requisiti.

5.   Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune.

6.   Gli Stati membri possono escludere le categorie di edifici di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), dall’applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo. Gli Stati membri che decidono di escludere dagli obblighi del presente articolo, entro il 28 maggio 2024, gli edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno, possono continuare a farlo.

7.   I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati siano caricati nella banca dati della prestazione energetica dell’edilizia di cui all’articolo 22. È caricato l’attestato di prestazione energetica completo corredato di tutti i dati necessari ai calcoli della prestazione energetica dell’edificio.

Articolo 21

Affissione dell’attestato di prestazione energetica

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, che sono occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico, l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

2.   Gli Stati membri dispongono che l’attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile negli edifici non residenziali per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non comprendono l’obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.

Articolo 22

Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia

1.   Ciascuno Stato membro crea una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. Tali banche dati possono essere costituite di una serie di banche dati interconnesse.

La banca dati permette di raccogliere da tutte le fonti pertinenti dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione, indicatore della predisposizione all’intelligenza e dati relativi all’energia calcolata o misurata degli edifici contemplati. Per alimentare la banca dati, possono anche essere raccolti dati relativi alle tipologie di edificio. Possono essere raccolti e conservati dati anche sulle emissioni operative e incorporate e sul GWP nel corso del ciclo di vita.

2.   I dati aggregati e anonimizzati del parco immobiliare sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto delle norme dell’Unione e nazionali sulla protezione dei dati. I dati conservati sono leggibili meccanicamente e accessibili mediante un’idonea interfaccia digitale. Gli Stati membri assicurano l’accesso agevole e gratuito all’attestato di prestazione energetica completo per proprietari, locatari e gestori degli immobili e istituti finanziari per quanto riguarda gli edifici compresi nel loro portafoglio di investimenti e di prestiti, nonché, previa autorizzazione del proprietario, anche per esperti indipendenti. Per quanto riguarda gli edifici in vendita o locazione, gli Stati membri assicurano l’accesso all’attestato di prestazione energetica completo ai potenziali acquirenti o locatari che sono stati autorizzati dal proprietario dell’edificio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali abbiano accesso ai pertinenti dati sulla prestazione energetica degli edifici sul loro territorio in modo da facilitare la redazione di piani di riscaldamento e raffrescamento e includere sistemi operativi di informazione geografica e le relative banche dati, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri sostengono le autorità locali affinché ottengano le risorse necessarie per la gestione dei dati e delle informazioni.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla quota di edifici nel parco immobiliare nazionale coperta da attestati di prestazione energetica e dati aggregati o resi anonimi sulla prestazione energetica, compresi i consumi energetici e, se disponibile, il GWP nel corso del ciclo di vita, degli edifici interessati. Le informazioni pubbliche sono aggiornate almeno due volte l’anno. Su richiesta gli Stati membri mettono le informazioni anonime o aggregate a disposizione del pubblico e degli istituti di ricerca, ad esempio gli istituti nazionali di statistica.

5.   Gli Stati membri provvedono almeno una volta l’anno a trasferire le informazioni contenute nella banca dati nazionale all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Gli Stati membri possono trasferire le informazioni con maggiore frequenza.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire modelli comuni per trasferire le informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE. Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2025.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3.

7.   A fini di coerenza e uniformità delle informazioni, gli Stati membri provvedono affinché la banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia sia interoperabile e integrata con altre banche dati amministrative contenenti informazioni sugli edifici, quali il catasto o il registro immobiliare nazionale e il registro digitale degli edifici.

Articolo 23

Ispezioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti condizionamento d’aria, compresa un qualsiasi loro combinazione, con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. La potenza effettiva dell’impianto si basa sulla somma della potenza nominale dei generatori di calore e di freddo.

2.   Gli Stati membri possono istituire regimi distinti per le ispezioni dei sistemi residenziali e non residenziali.

3.   Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell’impianto, tenendo conto dei costi che comporta l’ispezione dell’impianto e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne. I sistemi sono ispezionati almeno ogni cinque anni. I sistemi con generatori la cui potenza nominale utile è superiore a 290 kW sono ispezionati almeno ogni tre anni.

4.   L’ispezione comprende la valutazione del generatore o dei generatori, delle pompe di circolazione e, se del caso, dei componenti degli impianti di ventilazione, degli impianti di distribuzione dell’aria e dell’acqua, dei sistemi di bilanciamento idronico e del sistema di controllo. Gli Stati membri possono includere nei programmi di ispezione tutti i sistemi edilizi supplementari di cui all’allegato I.

L’ispezione include una valutazione dell’efficienza e del dimensionamento del generatore o dei generatori di calore e di freddo e dei loro componenti principali rispetto al fabbisogno dell’edificio e tiene conto della capacità dell’impianto di ottimizzare le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie, utilizzando le tecnologie di risparmio energetico disponibili, e in condizioni mutevoli dovute alla variazione dell’utilizzo. Se del caso, l’ispezione valuta se il sistema possa essere in grado di funzionare in condizioni di temperatura diverse e più efficienti, ad esempio a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, anche attraverso i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura e flusso, assicurando nel contempo la sicurezza del suo funzionamento. L’ispezione include, se del caso, una valutazione di base della fattibilità di una riduzione dell’uso in loco combustibili fossili, ad esempio mediante l’integrazione dell’energia rinnovabile, la modifica della fonte energetica o la sostituzione o l’adeguamento dei sistemi esistenti.

Qualora sia installato un impianto di ventilazione, sono valutati anche il suo dimensionamento e la sua capacità di ottimizzare le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie pertinenti per l’uso specifico e attuale dell’edificio.

Se non sono state apportate modifiche all’impianto o al fabbisogno dell’edificio successivamente a un’ispezione effettuata ai sensi del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del componente principale o una nuova valutazione dell’operazione a temperature diverse.

5.   I sistemi tecnici per l’edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

6.   Qualora l’impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l’adozione di misure alternative come il sostegno finanziario o la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori, ad altre modifiche dell’impianto e a soluzioni alternative al fine di valutare la prestazione, l’efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l’equivalenza fra l’impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1, anche in termini di risparmio energetico ed emissioni di gas a effetto serra.

7.   Gli edifici conformi all’articolo 13, paragrafi 10 o 11, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8.   Gli Stati membri predispongono sistemi di ispezione o misure alternative, come strumenti digitali e liste di controllo, per accertare che i lavori di costruzione e ristrutturazione forniti soddisfino la prestazione energetica prevista e siano conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti nei regolamenti edilizi o regolamentazioni equivalenti.

9.   Gli Stati membri allegano al piano nazionale di ristrutturazione degli edifici di cui all’articolo 3 un’analisi sintetica dei sistemi di ispezione e dei relativi risultati. Gli Stati membri che hanno scelto le misure alternative di cui al paragrafo 6 allegano un’analisi sintetica e i risultati delle misure alternative.

Articolo 24

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria

1.   Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento, di un impianto di ventilazione o di un impianto di condizionamento d’aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell’ispezione effettuata in conformità dell’articolo 23 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell’impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.

Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell’impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile che utilizza tecnologie di risparmio energetico, e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di prestazione energetica richiesta dal diritto applicabile. Le raccomandazioni includono, se del caso, i risultati della valutazione di base della fattibilità della riduzione dell’uso in loco di combustibili fossili.

Il rapporto di ispezione indica eventuali problemi di sicurezza rilevati durante l’ispezione. Tuttavia, l’autore della relazione non è considerato responsabile in relazione all’individuazione o all’indicazione di tali eventuali problemi di sicurezza.

2.   Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell’edificio o dell’unità immobiliare.

3.   Il rapporto di ispezione è caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica degli edifici in applicazione dell’articolo 22.

Articolo 25

Esperti indipendenti

1.   Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici, la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all’intelligenza, l’ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.

Gli esperti sono certificati conformemente all’articolo 28 della direttiva (UE) 2023/1791, tenendo conto della loro competenza.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e le certificazioni. Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati o certificati o elenchi periodicamente aggiornati di società certificate che offrono i servizi di tali esperti.

Articolo 26

Certificazione dei professionisti dell’edilizia

1.   Gli Stati membri garantiscono il livello di competenza adeguato dei professionisti dell’edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata conformemente all’articolo 3 e all’allegato II della presente direttiva e all’articolo 28 della direttiva (UE) 2023/1791.

2.   Ove opportuno e fattibile, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione dei fornitori di lavori di ristrutturazione integrata sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione equivalenti se non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 o dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2023/1791.

Articolo 27

Sistema di controllo indipendente

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica in conformità dell’allegato VI, e che siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all’intelligenza e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all’intelligenza e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria.

2.   Gli Stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell’allegato VI.

3.   Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all’intelligenza e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.

Articolo 28

Riesame

La Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 33, valuta la presente direttiva entro il 31 dicembre 2028 alla luce dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo.

Nell’ambito di tale riesame, la Commissione valuta se l’applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti la prestazione energetica e le emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell’Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l’intero parco immobiliare, anche per garantire che possano essere conseguiti di valori per il 2030 e il 2035 di cui all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione valuta inoltre le tabelle di marcia nazionali e in particolare i valori limite previsti per il GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici nuovi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, e valuta se sono necessarie misure supplementari a favore di un ambiente edificato sostenibile. La Commissione esamina anche in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell’Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso programmi di ristrutturazione integrati e sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio. La Commissione valuta inoltre se indicatori alternativi, quali il consumo energetico finale e il fabbisogno energetico, sarebbero più adatti ai fini dell’allegato I.

Articolo 29

Informazione

1.   Gli Stati membri preparano e realizzano campagne di informazione e sensibilizzazione. Adottano le misure necessarie per informare i proprietari e i locatari di edifici o unità immobiliari e tutti gli operatori di mercato pertinenti, come autorità locali e regionali e comunità dell’energia, sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica. In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili. Tali informazioni sono messe anche a disposizione delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile.

2.   In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all’occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici istituiti a norma dell’articolo 18, prestando particolare attenzione alle famiglie vulnerabili.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione li assiste nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi dell’Unione.

3.   Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell’attuazione della presente direttiva, compresi i gruppi sottorappresentati. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell’importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, impiego di energie da fonti rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Tali orientamenti e formazioni possono anche riguardare miglioramenti strutturali, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza in caso di incendi, i rischi connessi all’intensa attività sismica, l’eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l’amianto, le emissioni di inquinanti atmosferici (comprese le polveri sottili), la qualità degli ambienti interni e l’accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri si adoperano per mettere in atto misure a sostegno della formazione delle autorità locali e regionali, delle comunità di energia rinnovabile e di altri attori pertinenti, come le iniziative di ristrutturazione guidate dai cittadini, al fine di promuovere gli obiettivi della presente direttiva.

4.   La Commissione migliora costantemente i suoi servizi d’informazione, in particolare il sito Web concepito come portale europeo dedicato al tema dell’efficienza energetica nell’edilizia rivolto a cittadini, professionisti e autorità, finalizzato ad assistere gli Stati membri nella loro opera d’informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni presentate nel sito Web possono contenere collegamenti con il pertinente diritto dell’Unione, oltre che con la legislazione nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web EUROPA che presentano piani d’azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a esempi di buone prassi a livello nazionale, regionale e locale, anche per quanto riguarda gli sportelli unici istituti a norma dell’articolo 18. Nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1)., del Fondo sociale per il clima e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d’informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l’uso di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni — anche in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti attraverso il meccanismo di assistenza energetica europea a livello locale — sulle possibilità di finanziamento ai soggetti interessati, compresi gli enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare.

Articolo 30

Consultazione

Per facilitare l’efficace attuazione della presente direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente al diritto nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l’applicazione dell’articolo 29.

Articolo 31

Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare la presente direttiva per quanto riguarda l’adeguamento dei punti 4 e 5 dell’allegato I al progresso tecnico.

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7, 15, 17 e 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da 28 maggio 2024.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 7, 15, 17 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7, 15, 17 o 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 35

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, da 5 a 29 e 32, nonché agli allegati I, II e III e da V a X entro il 29 maggio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 15, entro il 1° gennaio 2025.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità di tale riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 36

Abrogazione

La direttiva 2010/31/UE, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato IX, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 30, 31, 33 e 34 si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026.

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).
2. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
3. Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).
4. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
5. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
6. Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
7. Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
8. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

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