Prevenzione incendi e autorimesse: i requisiti tecnici

Il riferimento è alle strutture con superficie non superiore a 300 metri quadrati

Prevenzione incendi e autorimesse con superficie non superiore a 300 m2

Il ministero dell'Interno - dipartimento dei vigili del fuoco - con la circolare DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020 ha divulgato informazioni sui requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 mq.

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Le indicazioni fanno riferimento al D.M. 15 maggio 2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020.

Qui di seguito il testo della circolare.

Circolare 18 dicembre 2020

Oggetto: Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore ii 300 m

 Con l’emanazione del D.M. 15/5/2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., e stato abrogato il D.M. 1/2/1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” ‘in cui, oltre alle disposizioni tecniche riferite alle attivita soggette a1 D.P.R. n. 151/2011, erano riportate anche indicazioni relative alle autorimesse c.d. “sotto soglia”.

A seguito di tale abrogazione, dal mondo delle professioni e stata avanzata la richiesta di individuare comunque, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti, alcune indicazioni ai tini della prevenzione incendi e sicurezza antincendio anche per le autorimesse con superficie non superiore a 300 m2.

A tal proposito, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, e stata elaborata la linea guida allegata alla presente, recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2 ed approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.

In particolare, il suddetto documento fa ampio ricorso al Codice di prevenzione incendi, che può, quindi, costituire un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle autorimesse sotto soglia. Inoltre, anche per cio che concerne le definizioni adottate nella linea guida st dovra far riferimento a quanto contenuto nei capitoli G.1 e V.6 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

Infine, si coglie l’occasione per dar riscontro ad alcune segnalazioni pervenute da più parti in ordine alla corretta lettura ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15/5/2020; nello specifico, quindi, si rappresenta che:

  • Tabella 6-2. Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti: nella colonna 3 alla prima riga (tipologia autorimessa SA, AB, HB), oltre alla nota [3] deve essere prevista anche la nota [5].
  • Tabella V.6-3."Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio: anche per le autorimesse SB, AC, HB deve essere prevista la nota [l].

Di quanto sopra, verra data formale evidenza in un prossimo aggiornamento della RTV in argomento.

REQUISITI TECNICI ANTINCENDIO PER AUTORIMESSE

CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 300 m2

 

Si definiscono i requisiti tecnici antincendio per la progettazione, costruzione e gestione delle autorimesse coperte, aventi superficie complessiva non superiore a 300 m', di seguito denominate “autorimesse sotto soglia”.

Premessa

Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nell’allegato 1 al  D.M.  03/08/20 15  e  s.m. i.  (art.  2,  comma  5) possono costituire  utile riferimento  per  la progettazione, la realizzazione  e l’esercizio  delle autorimesse  sotto soglia.  Per  le autorimesse esistenti alla data di entrata in vig•ore del DM 15/5/2020, la presente linea guida non comporta ulteriori adempimenti.

Ai fini dell’applicazione della presente linea guida, si deve far riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.l e V.6 del DM 03/08/2015 e s.m. i.

  1. Classificazione delle ”autorimesse sotto soglia”
  • A 1 — autorimesse di superficie[1]Superficie complessiva dell'autorimessa (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TMI non compartimentate). Per la definizione di "Superficie lorda" si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.
    fino a 100 m quadrati
  • A2 — autorimesse di superficie superiore a 100 m quadrati e fino a 300 m quadrati
  1. Requisiti minimi “Autorimesse A 1”
  1. La classe di resistenza al fuoco per le strutture portanti e di compartimentazione delle autorimesse non isolate deve essere > 30; per le autorimesse isolate la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti e di compartimentazione deve essere 15; per quelle isolate fuori terra e sufficiente che l’autorimessa sia realizzata con strutture incombustibili
  2. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza  non  aperti  al  pubblico, devono essere realizzate almeno con porta  metallica  piena;  tale  prescrizione  non  si  applica  ai  locali classificati TMI[2][2]TM1 (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.3) - depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico dì incendio specifico qr< 300 M,1/m2 e superficie lorda < 25 m' (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione) al paragrafo v.6.3 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (es. cantine).
  3. Le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico, devono essere realizzate con porte almeno
  4. Le aperture di smaltimento fumi e calore, realizzate con qualunque tipologia di impiego[3]SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 - Capitolo S.8 - D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i), devono  avere una superficie utile minima complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda dell’autorimessa e devono aprirsi su spazio a cielo libero.
  5. Il sistema delle vie d'esodo deve consentire agli occupanti dell'autorimessa di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, anche in relazione alle loro specifiche necessita. A tal fine si può far riferimento alle modalità indicate dal D.M. 3 agosto 2015 al Capitolo S.4, paragrafo S.4.9.
  6. Se l'accesso avviene tramite montauto, senza persone a bordo, l’apparecchio elevatore deve essere dotato di un dispositivo che consente al piano di carico di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in caso di in mancanza di alimentazione e

Se l’accesso avviene tramite montauto con persone a bordo, devono  essere  adottate  tutte  le  misure indicate net DM 03/08/20 15 e  — V.6 paragrafo V.6.5.8.

  1. Gli impianti tecnologici e di servizio, compreso 1’eventuale montauto, devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell’arte e in conformità alla regolamentazione vigente.

Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli > 3 deve essere installato almeno un estintore di incendio di capacità estinguente minima part a 21 A 89B.

  1. Requisiti minimi "Autorimesse A2"

a. Devono essere rispettati i requisiti minimi previsti per le "Autorimesse A l".

b. Le eventuali comunicazioni cori locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30; tale prescrizione non si applica ai locali classificati TMI al punto V.6.3 del D.M. 3 agosto 2015.

c. Eventuali vie di esodo unidirezionali (corridoi ciechi) devono avere una lunghezza massima di 30 m.

d. La larghezza delle vie di esodo orizzontali non deve essere inferiore a 800 mm.

e. La larghezza delle vie di esodo verticali non deve essere inferiore a 900 mm; tale prescrizione non si applica alle vie di esodo verticali ridondanti, comprese eventuali scale interne alle unità abitative comunicanti direttamente con l'autorimessa.

f. Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21A 89B distribuiti in modo che, da ciascun punto dell'area protetta, il percorso massimo per raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.

g­. Le singole aperture di smaltimento fumi e calore, che concorrono alla superficie utile minima complessiva (non inferiore a I/40 della superficie lorda dell'autorimessa), devono essere ciascuna di superficie utile minima non inferiore a 0,1 m'.

  1. Gestione della sicurezza

Nelle autorimesse è vietato:

  • il deposito di fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;
  • la presenza e l'impiego di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • il parcamento ai piani interrati di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;
  • il parcamento, ai piani a quota inferiore a - 6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-0 L
  1. Indicazioni aggiuntive dì sicurezza antincendio

Qualora siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Un utile riferimento per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici è costituito dalla Circolare n. 2 del 5/11/20 18, prot. n. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

 

Note   [ + ]

1. Superficie complessiva dell'autorimessa (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.2, c.2): superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate (La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TMI non compartimentate). Per la definizione di "Superficie lorda" si faccia riferimento al paragrafo G.1.7, punto 9 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.
2. TM1 (D.M. 03/08/2015 e s.m.i - Capitolo V.6 — paragrafo V.6.3) - depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico dì incendio specifico qr< 300 M,1/m2 e superficie lorda < 25 m' (es.: aree o locali destinati a depositi di civile abitazione)
3. SEa, SEb, SEc, SEd, SEe (Tabella S.8.4 - Capitolo S.8 - D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i),

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