Prevenzione incendi: modificato il D.M. 3 agosto 2015

Prevenzione incendi
L'allegato 1 risulta sostituito integralmente

Modificato l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

In particolare, il decreto del ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 (in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2019, n. 256) ha modificato le sezioni:

  • G - "Generalità";
  • S - "Strategia antincendio";
  • V -  "Regole tecniche verticali", limitatamente  ai capitoli:
    c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
    c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
    c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
  • M - "Metodi".

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Di recente, un altro decreto di modifica del D.M. 3 agosto 2015 - il D.M. 12 aprile 2019 - è stato oggetto di chiarimenti da parte della circolare del corpo nazionale dei vigili del fuoco 15 ottobre 2019.

Per effetto, l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 risulta sostituito integralmente.

Di seguito il testo del D.M. 18 ottobre 2019; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Interno 18 ottobre 2019 

Modifiche all'allegato 1  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139». (19A06608) 

in S.O. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2019, n. 256

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n.  229»,  e  successive  modificazioni,  e  in

particolare l'art. 15, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante

«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla

sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante

«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze

concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla

documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del

decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201

del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante

«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi

dell'art. 15 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  e

successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto necessario proseguire il percorso di  aggiornamento  delle

vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla

base dei piu' aggiornati standard internazionali;

Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita'  delle  modifiche

apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell'allegato 1

al decreto del Ministro dell'interno del 3  agosto  2015,  anche  per

favorire una piu' immediata lettura del testo;

Acquisito   il   parere   favorevole    del    Comitato    centrale

tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015;

 

Decreta:

                               Art. 1 

Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno  del  3

                             agosto 2015 

1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante  del

presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1  al  decreto

del Ministro  dell'interno  3  agosto  2015  relative  alle  seguenti

sezioni:

a) Sezione G - Generalita';

b) Sezione S - Strategia antincendio;

c)  Sezione  V -  Regole  tecniche  verticali,  limitatamente  ai

seguenti capitoli:

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);

c.3) V.3 (Vani degli ascensori);

d) Sezione M - Metodi.

2. L'allegato  1  di  cui  al  comma  1  sostituisce  integralmente

l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

                               Art. 2 

                         Disposizioni finali 

1. In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della  sicurezza

antincendio di  cui  al  paragrafo  G.2.7  dell'allegato  1,  per  la

determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione  l'art.

3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro  dell'interno

9 maggio 2007.

2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Allegati

Clicca qui per la Sezione G – Generalità

Clicca qui per la sezione S – Strategia antincendio

Clicca qui per la sezione V – Regole tecniche verticali

Clicca qui per la sezione M – Metodi

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