Prevenzione incendi negli ospedali: il D.M. 29 marzo 2021

Già prima di oggi il provvedimento base consentiva una formale possibilità di scelta per il professionista. Ora questa opzione si concretizza in una norma integrativa del codice che prevede specifiche complementari e sostitutive fin dalla progettazione

Prevenzione incendi negli ospedali:

Il codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) è stato aggiornato con il D.M. 29 marzo 2021, in vigore dal 9 maggio 2021, introducendo il capitolo V.11 («Strutture sanitarie») alla sezione V dell’allegato 1 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021). La nuova norma completa quindi il codice con la correlata attività n. 68 presente nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 («Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mquadrati»). Di seguito il quadro normativo con dettagli operativi e indirizzi applicativi.

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Prevenzione incendi negli ospedali: l'analisi

Il decreto introduce nel codice una norma tecnica che trova applicazione alle seguenti attività, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso ovvero a quelle di nuova realizzazione:

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  • residenze sanitarie assistenziali (Rsa) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m [la superficie complessiva è quella lorda inclusiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima].

La norma è alternativa, ove applicabile, alla ben nota regola tecnica verticale (Rtv) ovvero al D.M. dell’Interno 18 settembre 2002. Va premesso rapidamente che il decreto introduce nel codice due specifiche definizioni (vedere la sezione V.11.3 del codice):

  • apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante: apparecchiatura in grado di accelerare particelle a energia superiore a 10 MeV, per la quale non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ad esempio, ciclotroni per la produzione di radiofarmaci, betatroni);
  • apparecchiatura ad elevata tecnologia: apparecchiatura in grado di accelerare particelle a energia non superiore a 10 MeV, per la quale è possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi dell’apparecchiatura stessa e macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (ad esempio, risonanza magnetica, tomografia computerizzata).

Una delle prime rilevanti modifiche alla regola tecnica verticale (Rtv) del 2002 è rappresentata dalla riclassificazione delle strutture sanitarie in termini di attività e aree (vedere sezione V.11.3 del codice).

Questa classificazione è sì articolata tramite alcuni criteri di base che già conosciamo dalla citata Rtv come qui di seguito richiamati: a) tipologia delle prestazioni erogate, b) quota di tutti i piani h, c) numero di posti letto P, d) aree. Allo stesso tempo l’articolazione, la denominazione, gli acronimi e l’identificazione di attività e aree si amplia come riportato nelle tabelle 1 e 2, completando la disamina con i riferimenti alla regola tecnica verticale del 2002.

Prevenzione incendi negli ospedali: la progettazione

All’interno della progettazione delle attività normate dal nuovo decreto, la valutazione del rischio di incendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2 del codice, tenendo conto dAndrea BocchjieriAndrea Bocchieriella necessaria continuità, anche in caso di incendio, delle cure salvavita eventualmente erogate nell’attività sanitaria (vedere la sezione V.11.4 del codice).

Nella tabella 3 è riportata la profilazione del rischio relativo alla salvaguardia della vita umana (cosiddetta R_vita: combinazione delle due seguenti variabili; caratteristiche prevalenti degli occupanti e velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio) per alcune aree dei compartimenti delle attività sanitarie, precisando che il progettista può scegliere valori differenti indicandone le motivazioni nei documenti progettuali).

La norma procede con la strategia antincendio, precisando che devono essere attuati i seguenti criteri e passaggi (vedere la sezione V.11.5 del codice):

  • applicazione di tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (Rto);
  • attribuzione dei livelli di prestazione secondo i criteri definiti nelle misure di cui sopra;
  • puntuale rispetto delle applicate le specifiche prescrizioni del codice (vedere il capitolo V.1 del codice) in merito alle aree a rischio specifico, e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali (Rtv) per le attività corrispondenti;
  • integrazione dei precedenti criteri con le indicazioni normative complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della regola tecnica orizzontale (Rto) relative ai contenuti riepilogati nella tabella 4.

La parte finale della sezione V.11.5 del codice - introdotta dal D.M. 29 marzo 2021- tratta della sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio come riportato nella tabella 5.

Il decreto procede con ulteriori indicazioni che forniscono al progettista della prevenzione incendi alcune possibili soluzioni per temi sempre cari nell’ambito degli ospedali e delle Rsa (vedere la sezione V.11.6 del codice):

  • detenzione di gas medicinali in bombola;
  • detenzione di sostanze infiammabili;
  • zone a rischio di esplosione;
  • livelli di prestazione in casi particolari.

Le previsioni di cui sopra sono riassunta nella tabella 6.

La parte conclusiva del decreto si rivolge alle strutture con un numero di posti letto P ≤ 25 (vedere sezione V.11.7 del codice), precisando le soluzioni progettuali complementari o sostitutive e prescrizioni aggiuntive inerenti alle misure antincendio - e i correlati livelli di prestazione - da prevedersi per le aree TA delle attività di tipo SA o SB a corredo delle prescrizioni della Rto (vedere la tabella 7).

Prevenzione incendi negli ospedali

 

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