Prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole.
Con la circolare n. 13337 del 14 ottobre 2020 emanata dal ministero del Interno (dipartimento dei vigili del fuoco) sono state ribadite e sottolineate le novità in materia di prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole.
Abbonati ad Ambiente&Sicurezza, clicca qui!
Si tratta di alcune prerogative contenute nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia").
La prima riguarda la possibilità di destinare edifici ad attività didattiche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, in base però a precisi criteri. La seconda prerogativa riguarda la profroga degli adempimenti e adeguamenti antincendio nei condomini previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
Di seguito il testo integrale della circolare.
Circolare DCPREV n. 13337 del 14 ottobre 2020 recante comunicazione di pubblicazione legge inerente l'attività di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e per l'edilizia condominiale
Oggetto: Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi.
Si informa che nel S.O. n. 337 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il seguente atto normativo di interesse:
- Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".
Si segnalano, tra l'altro, i seguenti articoli di particolare interesse per l'attività di prevenzione incendi:
- Comma 6-bis dell'art. 32 "Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021."
6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
- Comma 2 dell'art. 63-bis "Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio"
È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
(Prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole, fonte: sito del corpo nazionale dei vigili del fuoco)