Prevenzione incendi nelle autorimesse: la nuova regola tecnica

Con il D.M. 21 febbraio 2017, la regola tecnica di prevenzione incendi potrà essere applicata alle attività con superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati. Il decreto, in vigore dal 2 aprile di quest’anno, è stato pubblicato sulla G.U del 3 marzo e introduce l’approccio già previsto dal codice

Prevenzione incendi nelle autorimesse. Con il decreto 21 febbraio 2017 è stata approvata la regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, individuate con il numero 75 nell'allegato 1 del D.P.C.M 1° agosto 2011, n. 151. L’obiettivo di questo provvedimento non è di abrogare le preesistenti disposizioni, bensì di offrire l’opportunità di adottare anche per le attività di autorimessa il nuovo approccio alla progettazione antincendio introdotto con il decreto 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi). Come per quelle di recente emanazione, anche l’utilizzo di questa nuova regola tecnica prevede l’applicazione congiunta del codice di prevenzione incendi, in quanto la sua funzione è di fornire ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal codice stesso.

Il provvedimento

Il D.M. 21 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017, è composto di quattro articoli e un allegato (vedere tabella 5). In particolare, con il primo articolo sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa contenute nell’allegato 1 al decreto. Per quanto concerne il campo di applicazione, attraverso l’articolo 2 è stabilito che queste norme possono essere applicate alle attività di autorimessa, sia esistenti sia di nuova realizzazione, di superficie complessiva coperta superiore a m² 300. Si tratta delle attività individuate con il numero 75 nell'allegato 1 del D.P.R. 151/2011[1]. Si evidenzia che con l’articolo 2 è inoltre precisato che le disposizioni di prevenzione incendi contenute nella nuova regola tecnica si possono applicare in alternativa a quelle dettate dai decreti del ministro all’Interno del 1° febbraio 1986[2] e del 22 novembre 2002[3].

Attraverso l’articolo 3 sono invece definite le modifiche al decreto del ministro all’Interno 3 agosto 2015[4] (vedere la tabella 6). In effetti, è con questo articolo che la regola tecnica contenuta nell’allegato al decreto 21 febbraio 2017 diventa parte integrante del nuovo codice di prevenzione incendi. In particolare, è stabilito che nella sezione V (“Regole tecniche verticali”) del codice, è aggiunto il capitolo “V.6”, nel quale sono contenute le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. Il decreto termina con l’articolo 4 attraverso il quale è stabilito che il decreto è in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (cioè, il 2 aprile 2017).

La struttura

La struttura della nuova regola verticale è la stessa utilizzata per quelle di recente pubblicazione: “Campo di applicazione”, “Definizioni”, “Classificazioni”, “Profili di rischio”, “Strategia antincendio” e altre specifiche tecniche (vedere la tabella 5). Di fatto con il “Campo di applicazione” e le “Classificazioni” sono individuate le attività per le quali è possibile applicare le norme contenute nella regola e la loro distinzione in funzione di alcuni parametri (come per esempio numero degli occupanti, massima quota dei piani, classificazione delle aree ecc.). Nel punto concernente i “Profili di rischio” (indicatore speditivo del rischio incendio di un’attività) è richiamata la necessità di applicare la metodologia di cui al capitolo G3 del codice (“Determinazione dei profili di rischio delle attività”). Con la sezione “Strategia antincendio” sono specificate le misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In questo punto della regola sono indicate soluzioni aggiuntive, complementari o sostitutive a quelle conformi previste dal codice nella sezione S (“Reazione al fuoco”, “Resistenza al fuoco”, “Compartimentazione”, “Esodo” ecc.). Infine, con la sezione “Metodi” sono fornite le indicazioni concernenti l’applicazione dei principi dell'ingegneria della sicurezza antincendio.

Nel dettaglio, la nuova regola tecnica, che si inserisce nella sezione V del codice di prevenzione incendi, è divisa in otto parti: “Scopo e campo di applicazione” (V 6.1), “Definizioni” (V 6.2), “Classificazioni” (V 6.3), “Profili di rischio” (V 6.4), “Strategia antincendio” (V 6.5), “Valutazione del rischio di esplosione” (V 6.6), “Metodi” (V 6.7), “Riferimenti” (V 6.8). Per quanto concerne lo “Scopo e campo di applicazione” (punto V 6.1), è specificato che la regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di autorimessa con superficie superiore a m2 300. Si segnala che sono state previste due esclusioni. In particolare, è stabilito che ai fini della regola tecnica non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al parcamento di veicoli dove ogni posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto (o con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcamento) e gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area.

Le definizioni utilizzate nella nuova regola tecnica sono specificate con il secondo punto (V 6.2). Di fatto, con questo punto sono contenute le definizioni necessarie per uniformare l’applicazione della norma.

Con il terzo punto (V 6.3), è data la “Classificazione” delle autorimesse e delle aree dell’attività. In particolare è specificato che ai fini antincendio le autorimesse sono classificate in relazione alla tipologia di servizio, alla superficie dell'autorimessa o del compartimento, alle quote massime e minime dei piani “h” dell'autorimessa. Per quanto riguarda le aree dell'attività, con questo punto sono classificate sia quelle interne sia quelle comunicanti (vedere la tabella 8).

Profili di rischio e strategia

La regola tecnica verticale per le attività di autorimessa prosegue con il punto V. 6.4 “Profili di rischio”. Come per le altre regole tecniche verticali, per questo aspetto è precisato che i profili di rischio devono essere determinati secondo la metodologia indicate al capitolo G.3 del codice di prevenzione incendi. È opportuno ricordare che la prima sezione del codice di prevenzione incendi definisce le specifiche concernenti la determinazione dei profili di rischio delle attività. In particolare attraverso il punto G.3 sono indicate sia le tipologie di profilo di rischio sia i metodi di determinazione. Al riguardo si evidenzia che ai fini della valutazione del rischio di incendio sono individuate tre tipologie di profilo di rischio utilizzate per attribuire i livelli di prestazione:

  • Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana (attribuito per ciascun compartimento dell'attività);
  • Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici (attribuito per l'intera attività);
  • Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente (attribuito per l'intera attività).

 

In particolare, il profilo di rischio Rvita è attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:

  • δocc: caratteristiche prevalenti[5] degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;
  • δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.

Mentre il profilo di rischio Rbeni è valutato per l'intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera e del suo valore storico, culturale, architettonico o artistico e dei beni contenuti.

Infine, il profilo di rischio Rambiente, valutato per l’intera attività, consiste nel rischio di danno ambientale che può ritenersi mitigato dall'applicazione delle misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita e Rbeni, che permettono di considerare non significativo questo tipo rischio.

Di fatto, questi profili di rischio sono indicatori semplificati che consentono di valutare il rischio di incendio dell'attività, permettono di attribuire livelli di prestazione e di individuare le misure antincendio necessarie a garantire alti livelli di sicurezza.

Le misure antincendio da applicare alle attività di autorimessa sono indicate con il punto V 6.5 (“Strategia antincendio”). In particolare, è richiesta l’applicazione di tutte le misure antincendio definite nel codice di prevenzione incendi (attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esso definiti). Al riguardo si evidenzia che nella Sezione S del codice di prevenzione incendi sono indicate le misure antincendio, definiti i criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione e la scelta delle soluzioni progettuali. Si segnala che con questo punto è inoltre richiesta la rispondenza alle prescrizioni dettate dal codice per le aree a rischio specifico e quelle per le aree a rischio atmosfere esplosive (sezioni V.1 e V.2 del codice).

Indicazioni complementari o sostitutive

Con i successivi punti della regola sono definite le indicazioni complementari per reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, controllo di fumo e calore e sicurezza degli impianti tecnologici. In particolare, per la reazione al fuoco (punto V 6.5.1) è stabilito che nelle aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli (aree classificate TA) non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1 del codice) e che le strutture portanti e separanti degli autosilo devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco (capitolo S.1 del codice). In merito alla resistenza al fuoco (punto V 6.5.2) è specificato che la classe dei compartimenti delle autorimesse (con esclusione di quelle isolate) non può mai essere inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1 della regola (vedere la tabella 1). Particolare attenzione è data agli autosilo per i quali è previsto che l’edificio deve avere indipendenza strutturale rispetto alle altre opere da costruzione e che deve essere separata con elementi di resistenza al fuoco almeno di classe 120.

TABELLA 1

 

Classe minima di resistenza al fuoco

 

Compartimenti Classificazione dell’Attività
SA, SB SC
Autorimesse aperte Autorimesse chiuse
HA,HB HC,HD
Fuori terra 30 60 90 Resistenza al fuoco secondo capitolo S.2
Interrati 60 60 90

 

Compartimentazione ed esodo

Le indicazioni complementari per la compartimentazione sono trattate con il punto V 6.5.3 attraverso il quale è inizialmente specificato che l’autorimessa deve sempre costituire un compartimento autonomo. Per quanto concerne le autorimesse classificate SA, AA e HA (vedere tabella 8) è ammessa nello stesso compartimento la presenza di aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili (escluse sostanze o miscele pericolose) di superficie lorda complessiva non superiore a m2 25 e con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m2, a condizione che non siano classificati come aree a rischio specifico. Inoltre, è stabilito che devono costituire compartimento autonomo anche le aree destinate a depositi di materiali combustibili con carico di incendio specifico non superiore a 1200MJ/m2 (non classificate come aree a rischio specifico) e i locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'autorimessa con altre attività, inizialmente è stabilito che deve avvenire tramite filtro e, per le autorimesse di tipo SA, AA e HC (vedere tabella 8), è precisato che possono comunicare con attività non aperte al pubblico tramite varchi muniti di chiusure almeno E30-Sa. Per la comunicazione le aree TM2 e TT, è prevista l’adozione di varchi muniti di chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il capitolo S.2 del codice e comunque non inferiore a 30. Quando l'autorimessa comunica tramite un sistema d'esodo comune con altre attività aperte al pubblico, è richiesto che i compartimenti di queste attività siano sempre a prova di fumo proveniente dall'autorimessa.

In merito all’esodo con il punto V 6.5.4 è evidenziato che le aree interne agli autosilo non devono essere accessibili al pubblico e che per la determinazione dell'affollamento si deve tenere conto anche del personale addetto.

Gestione della sicurezza

Particolare attenzione è rivolta alla gestione della sicurezza antincendio che, ricordiamo, rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale necessaria a garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio. In particolare, attraverso il punto V 6.5.5 è fissato l’obbligo di installare la cartellonistica riferita ai divieti e alle limitazione di esercizio e sono ribaditi i comportamenti da far rispettare. In particolare, è precisato che nelle autorimesse deve essere vietato fumare o usare fiamme libere, depositare o travasare fluidi infiammabili, eseguire operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante. Inoltre, è previsto che devono essere adottate misure gestionali atte a impedire operazioni di manutenzione e riparazioni dei veicoli (o prove di motori) al di fuori delle aree appositamente predisposte e l'accesso di veicoli con evidenti perdite di carburante.

Particolare attenzione è rivolta all’eventuale presenza di veicoli alimentati a gpl. Al riguardo è precisato che per le autovetture con impianto dotato di sistema di sicurezza (conforme al regolamento Ece/Onu 67-01) il parcamento è consentito nei piani fuori terra e nei piani interrati (non oltre la quota -6 metri), invece per quelle prive di questo tipo di dispositivo il parcamento è consentito solo nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.

Il punto V 6.5.5 termina con la precisazione che per le attività di autorimessa la gestione della sicurezza deve sempre prevedere la determinazione delle aree di sosta, del numero e della tipologia dei veicoli.

Fumo e calore

La regola tecnica prosegue con i punti dedicati sistemi di lotta contro gli incendi. Di fatto, con i punti V 6.5.6 e V 6.5.7 sono definite le caratteristiche e il dimensionamento dei presidi antincendio e dei sistemi per lo smaltimento e l'evacuazione di fumo e calore. Al riguardo si segnala che oltre alle specifiche indispensabili per individuare la giusta soluzione progettuale è richiesto che l'attività sia sempre dotata di misure di controllo dell'incendio (di cui alla sezione S.6 del codice) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.6-2 (vedere la tabella 2). Ai fini dell'eventuale applicazione della norma Uni 10779[6], è richiesta l’adozione dei parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.6-3 (vedere la tabella 3) con l’obbligo di prevedere almeno la protezione interna. Inoltre, per quanto concerne la progettazione di un eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo la norma Uni En 12845[7], è stabilito che l'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singola superiore.

Tabella 2

Prevenzione incedi nelle autorimesse
 

 

 

Classificazione dell’attività

 

Classificazione dell’attività
SA, SB SC
HA, HB HC, HD V
AA II III
AB III IV [1] [2]
AC IV [1]
AD
[1] Protezione automatica delle aree TA

[2] Livello III per autorimesse aperte

 

 

Tabella 3

Parametri progettuali per rete idranti secondo la norma Uni 10779

 

Classificazione dell’attività Classificazione dell’attività Livello di pericolosità minimo Protezione esterna Caratteristiche minime alimentazione idrica

(UNI EN 12845)

AA HA, HB ------------- ------------- -------------
HC, HD 1 Non richiesta Singola [1]
AB HA, HB 1 Non richiesta Singola
HC, HD 2 [2] Singola
AC HA, HB, HC, HD 2 [2] Singola
AD HA, HB, HC, HD 3 Singola Superiore
[1] E' consentita l'alimentazione di tipo promiscuo secondo la norma Uni 10779

[2] La protezione esterna non è richiesta se adottato il livello di pericolosità 3

 

In merito al controllo di fumi e calore attraverso il punto V 6.5.7 sono dettate le specifiche tecniche per il dimensionamento dei sistemi per il loro smaltimento e la loro evacuazione. Al riguardo si evidenzia che è stabilito che l'attività deve essere dotata di misure di controllo di fumi e calore previste dalla sezione S.8 del codice e, per il livello di prestazione, è richiesto il rispetto dei parametri indicati nella tabella V.6-4 (vedere la tabella 4). Inoltre, è specificato che, in caso di installazione di un sistema di controllo di fumo e calore, deve essere previsto un quadro di comando e controllo in posizione protetta e segnalata presso il piano d'accesso per soccorritori, in grado di realizzare e segnalare il ciclo di apertura/chiusura del sistema naturale di controllo del fumo e calore o marcia/arresto del sistema forzato di controllo del fumo e calore. Infine, è richiesto di progettare il sistema in modo da garantire che le squadre di soccorso abbiano sempre la possibilità di comandarne il funzionamento durante l'incendio. Si evidenzia che per la funzione di controllo del fumo e calore e di aerazione ordinaria è precisato che può essere svolta dallo stesso impianto a doppio impiego (dual-purpose).

 

TABELLA 4

Livello di prestazione per controllo di fumi e calore

Classificazione dell’attività Classificazione dell’attività
SA SB SC
AA, AB, AC AD AA, AB AC, AD
Fuori terra HA, HB, HC, HD II III
Interrate HA, HB II III II III
HC, HD III

(Tabella V.6-4:)

 

Sicurezza degli impianti e rischio di esplosione

Per ridurre situazioni pericolose in caso di incendio con il punto V 6.5.8 della regola sono definite soluzioni tecniche per il dispositivo di sezionamento di emergenza, per la protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico e per il sistema monta auto. In particolare, è richiesta l’installazione di un dispositivo di sezionamento di emergenza che consenta con una sola manovra di togliere tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa (compreso quello di box alimentati da un impianto elettrico separato) e che sia installato all'esterno del compartimento antincendio, in zona segnalata e di facile accesso. Il rispetto di queste disposizioni è richiesto anche per la protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell'impianto elettrico. Per quanto riguarda i sistemi monta auto è precisato che nelle autorimesse è consentito il loro l’utilizzo a condizione che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalle direttive europee applicabili. Questi sistemi devono essere sempre dotati di alimentazione elettrica di riserva e devono esporre all’esterno (in luogo idoneo e facilmente visibile) il regolamento di utilizzazione dell’impianto. Infine è specificato che in presenza di sistemi monta-auto, per la protezione delle aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli, l'attività deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (secondo il capitolo S.6 del codice) di livello minimo di prestazione IV.

Per quanto concerne il rischio connesso alla formazione di atmosfere esplosive nella nuova regola tecnica è precisato che se si rispettano scrupolosamente le condizioni definite nel punto V 6.6, questi rischi possono essere considerati remoti. Solo rispettando queste condizioni, è consentito di omettere la valutazione del rischio di esplosione prevista dal capitolo V.2 del codice.

Le indicazioni concernenti l’applicazione dei principi dell'ingegneria della sicurezza antincendio è l’ultimo aspetto trattato dalla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. Di fatto, con il punto V 6.7 sono fornite puntuali indicazioni circa gli scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio.

TABELLA 5

 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività di autorimessa

(Decreto 21 febbraio 2017)

Articolo Titolo Contenuto
Art. 1 Nuove norme tecniche

di prevenzione incendi

per le attività di autorimessa

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto.
Art. 2 Campo di applicazione

 

Le norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a m² 300, sia alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione.

Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi dettate con il D.M. 1° febbraio 1986 e con il D.M. del 22 novembre 2002.

Art. 3 Modifiche al decreto

del ministro all'Interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

Con questo articolo la regola tecnica contenuta nell’allegato diventa parte integrante del codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).
Art. 4 Norme finali Il decreto è in vigore dal 2 aprile 2017 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)
Allegato 1 Capitolo V.6: “Autorimesse” Nell’allegato al decreto è contenuta la regola tecnica verticale per le attività di autorimessa.

 

 

TABELLA 6

 

Norme tecniche di prevenzione incendi

(Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015)

Entrata in vigore

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51 è entrato in vigore il 18 novembre 2015 (90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Obiettivi

·       Disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche

·       Adottare regole più prestazionali e flessibili

·       Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni

·       Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio

A chi si applica

È stabilito che le regole contenute nell’allegato possono essere applicate per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività, sia di nuova realizzazione che esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, individuate nell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 con i numeri 9 - 14 - da 27 a 40 - da 42 a 47 - da 50 a 54 - 56 - 57 - 63 - 64 -70 – 71- 75 e 76.

Il codice è alternativo a:

·       D.M. 30 novembre 1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”

·       D.M. 31 marzo 2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”

·       D.M. 3 novembre 2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”

·       D.M 15 marzo 2005 “Reazione al fuoco”

·       D.M. 15 settembre 2005 “Impianti di sollevamento”

·       D.M. 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”;

·       D.M. 9/3/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco”;

·       D.M. 20/12/2012 “Impianti di protezione attiva”;

·       D.M. 22/2/2006 “RTV Uffici”.

·       D.M. 9 aprile 1994, al D.M. 6 ottobre 2003 e al D.M.14 luglio 2015 “attività turistico-alberghiere”

·       D.M. 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili";

·       D.M. 22 novembre 2002 recante "Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto".

 

Allegato 1
Sezione Titolo Contenuto
Sezione G Generalità G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori

V.4 Uffici

V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere

V.6 Attività di autorimessa

Sezione M Metodi M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

 

TABELLA 7

La struttura delle nuove regole tecniche verticali

Sezione Specifiche
1 Scopo e campo di applicazione Sono individuate le attività per le quali è possibile applicare le norme contenute nella regola.
2 Definizioni È illustrata la terminologia usata nella regola tecnica
3 Classificazioni È definita la classificazione dell’attività ai fini antincendio (distinzione in funzione di alcuni parametri, come per esempio numero degli occupanti, massima quota dei piani, classificazione delle aree, ecc.).
4 Profili di rischio È l’indicatore speditivo del rischio incendio di un’attività. In questo punto è richiamata la necessità di applicare la metodologia di cui al capitolo G3 del Codice (Determinazione dei profili di rischio delle attività).
5 Strategia antincendio Sono specificate le misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In questo punto della regola sono indicate soluzioni aggiuntive, complementari o sostitutive a quelle conformi previste dal Codice nella sezione S.
6 Metodi Sono fornite le indicazioni concernenti l’applicazione dei principi dell'ingegneria della sicurezza antincendio.
7 Riferimenti Sono elencati i riferimenti bibliografici in merito a specifici argomenti.

 

TABELLA 8

La classificazione

(Punto V 6.3)

Tipo Classificazione Parametro
1 In relazione alla tipologia di servizio. SA Autorimesse private
SB Autorimesse pubbliche
SC Autosilo
In relazione alla superficie dell'autorimessa o del compartimento. AA m2 300 < A ≤ 1000 m2
AB m2 1000 < A ≤ 5000 m2
AC m2 5000 < A ≤ 10000 m2
AD A > 10000 m2
In relazione alle quote massime e minime dei piani h dell'autorimessa (1).

 

HA m -6 ≤ h ≤ 12 m
HB m -6 ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA
HC m -10 ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HB
HD Qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC.
(1): nel caso di autorimesse miste, la quota massima coincide con l'altezza antincendi del fabbricato.
2 Aree dell'attività TA Aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli
TZ Aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa. I locali adibiti a manutenzione e riparazioni autoveicoli non possono avere una superficie superiore al 20% della superficie dell'autorimessa e devono essere collocati a quota superiore a m -6.
3 Aree comunicanti con l’attività di autorimessa TM1 Aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, di superficie lorda che complessivamente non sia superiore a m2 25 e con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m2, non classificati come aree a rischio specifico.
TM2 Aree destinate anche a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, con carico di incendio specifico non superiore a 1200MJ/m2 non classificate come aree a rischio specifico.
TT Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

 

 

[1] D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011).

[2] D.M. 1° febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986).

[3] D.M. 22 novembre 2002 - Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto (G.U. n. 283 del 3 dicembre 2002).

[4] DM 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (GURI n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento Ordinario n. 51).

[5] Con il termine “prevalenti” si intendono le caratteristiche più rappresentative del rischio di compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.

 

[6] Norma Uni 10779 - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.

[7] Norma Uni 12845 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione.

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