Prevenzione incendi nelle università: attuazione differenziata delle norme

D.M. 25 agosto 2022

Prevenzione incendi nelle università: con il decreto 25 agosto 2022, il ministero dell' Interno ha disposto l'attuazione differenziata nel tempo delle norme in materia.

Prevenzione incendi nelle università: gli ambiti

Oltre ai locali delle università, il decreto stabilisce attuazione differenziata delle disposizioni anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

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Prevenzione incendi nelle università: le scadenze

Tre la scadenze previste per quanto riguarda la prevenzione incendi nelle università:

  • entro il 31 dicembre 2023;
  • entro il 30 giugno 2024;
  • entro il 30 giugno 2024.

Prevenzione incendi nelle università: i contenuti

Per quanto riguarda i contenuti dell'attuazione delle disposizioni di prevenzione incendi nelle università (e nelle nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) il decreto rimanda all'articolo 1 del provvedimento.

Qui sotto il testo integrale del D.M. 25 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2022.

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Ministero dell'Interno
Decreto 25 agosto 2022  

 

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i
locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. (22A05025)

 

(Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2022)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito
dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti
concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione
per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;
Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, introdotto dall'art. 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, che proroga il termine di adeguamento alla
normativa antincendio per i locali e le strutture delle universita' e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019,
n. 59, introdotto dall'art. 6, comma 3-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022 , n. 15, che prevede che con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del
rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento
per i quali sono, altresi', stabilite scadenze differenziate a fasi
successive;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto
2011, n. 151 concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita' didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica», pubblicato nel Supplemento ordinario nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 29 del 2 febbraio
1976;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992,
recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.
218 del 16 settembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario - n. 64
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 81 del 7
aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.
201 del 19 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.
192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 197 del 24 agosto 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2018 recante:
«Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali
adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli
edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 74 del 29 agosto 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021 recante:
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - n. 259 del 29 ottobre 2021;
Visto il concerto espresso dal Ministero dell'universita' e della
ricerca con nota n. 1104 del 4 agosto 2022;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato
art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59;

Decreta:

Art. 1

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di
prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa
antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini
temporali e con le modalita' di seguito indicati:
a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attivita' di
cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio,
qualora non avessero gia' provveduto, la valutazione del progetto di
cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento
dell'attivita', fatta salva, se del caso, l'acquisizione del parere
in caso di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) entro il 30 giugno 2024, e' presentata al competente Comando
dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita'
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno
delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalita'), 7.1,
limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di
sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8
(sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza);
12 (norme di esercizio);
c) entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le
disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, deve essere
presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il
completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del
Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto possono
essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attivita' di adeguamento
potranno essere articolate secondo modalita' attuative che tengano
conto delle indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attivita' che abbiano fatto ricorso alle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei
vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2024, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante
l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni
progettuali), S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica),
S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento), livello di prestazione
II di S.6 (misura di controllo dell'incendio), S.5 (misure di
gestione della sicurezza antincendio) e V.7.4.4 (gestione della
sicurezza antincendio), segnaletica di sicurezza ove prevista,
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme),
ove previsto.

Art. 2

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al
completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, i responsabili delle attivita' di cui al presente articolo,
nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle
pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee
misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio
aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle
disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai
responsabili delle attivita' anche tra quelle previste dal capitolo
S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e
coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che
tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformita'
presenti all'interno delle attivita' stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando
quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo
indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali
che debbono essere adottate:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le
effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco
inferiori a quelle previste;
c. garantire che l'affollamento dell'attivita' e la relativa
distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia
compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente
riducendo l'affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e
secondo una cadenza individuata dal responsabile l'attivita', una
costante attivita' di sorveglianza volta ad accertare, visivamente,
la permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del
piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio
connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attivita'; tali
addetti antincendio, devono svolgere controlli preventivi e vigilare
sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo
transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti
lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi del
personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto
servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con
comprovata idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e
tecnico-professionale in conformita' al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX
del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento
dell'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
dell'attivita';
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione gia'
previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni
antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel
documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in
caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'.
4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) deve
essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto
della normativa vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve
essere mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente
disponibile in occasione dei controlli delle autorita' competenti.
6. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998
si applicano fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
3 settembre 2021.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(Prevenzione incendi nelle università)

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