Privacy e dati processuali: queste le regole

La delibera del Garante 19 dicembre 2018 si rivolge ad avvocati, liberi professionisti e investigatori privati

Definite le regole per la gestione della privacy dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. È quanto riporta la delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019, n. 12) che ha definito il trattamento dati da parte di:

  • avvocati;
  • liberi professionisti;
  • investigatori privati.

Sempre il Garante di recente ha dettato le regole deontologiche per il trattamento dati nell'esercizio dell'attività giornalistica (clicca qui per leggere il testo della delibera).

Box

Sei interessato ai temi della sicurezza e dell’ambiente?

Sicurezza e risonanza magnetica

Abbonati ad Ambiente&Sicurezza! Clicca qui!

Di seguito il testo integrale della delibera 19 dicembre 2018.

 

Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018
 
Regole  deontologiche relative  ai  trattamenti di  dati  personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o
difendere un diritto in sede  giudiziaria.  (Delibera n.  512/2018).
(19A00179) 
 
 
 
       in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019, n. 12

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in presenza  del  dott. Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito, «Regolamento»); 
  Visto il Codice  in materia  di  protezione dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati personali,  nonche'  alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196, come  modificato  dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); 
  Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018  che
demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine  di novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica  della
conformita' al Regolamento delle disposizioni  contenute  in alcuni
codici deontologici ivi indicati, tra i quali  quelle contenute  nel
«Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di  dati
personali effettuati per svolgere investigazioni difensive», adottato
il 6 novembre 2008, attualmente inserito nel  Codice in  materia  di
protezione come allegato A.6 ed applicabile  sino  al completamento
della menzionata procedura; 
  Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal  citato  art. 20,
comma 4, del  decreto  legislativo n.  101/2018,  al termine  della
suddetta   procedura   di   verifica,  le   «disposizioni   ritenute
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e, con  decreto  del
Ministro   della   giustizia,   sono    successivamente    riportate
nell'allegato A del Codice»; 
  Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni
con il regolamento non possa prescindere da  una  loro lettura  che
tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento; 
  Ritenuto, per tale ragione, che: 
    i richiami al decreto legislativo n. 196/2003 contenuti in alcune
disposizioni  del  codice deontologico,  nonche'   la  terminologia
utilizzata, sono  stati  opportunamente  aggiornati ai  sensi  delle
corrispondenti disposizioni del Regolamento e  del medesimo  decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto  legislativo n.
101/2018; 
    e' opportuno espungere il preambolo del  codice  di deontologia,
dovendosi, in base al richiamato  art.  20 del  decreto  legislativo
101/2018,  ridenominare  solo le  disposizioni  dello  stesso;   il
preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni  di  liceita' del
trattamento,   evidenziava,    altresi',   i    presupposti    della
sottoscrizione del codice di deontologia, nel rispetto del  principio
di rappresentativita', che, comunque, rimane alla base delle presenti
regole; 
    e' stata eliminata  la previsione  riguardante  il monitoraggio
periodico del codice di deontologia e di buona condotta; 
  Ritenuto  che tali  elementi,  relativi all'aggiornamento   della
disciplina  in  materia, debbano  essere  recepiti  nelle   «Regole
deontologiche relative ai trattamenti di dati  personali  effettuati
per svolgere investigazioni difensive» in ragione di quanto  disposto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018; 
  Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento
delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia  e  di buona
condotta  per  il  trattamento  dei dati  personali  effettuato per
svolgere investigazioni difensive o per fare valere  o difendere  un
diritto  in   sede  giudiziaria»,   che   le  medesime,   riportate
nell'allegato 1 al  presente  provvedimento e  che  ne forma  parte
integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4,
del  decreto  legislativo n.  101/2018  come «Regole  deontologiche
relative ai trattamenti di dati personali  effettuati  per svolgere
investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto  in
sede giudiziaria»; 
  Considerato che le predette «Regole  deontologiche»  sono volte  a
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di  un auspicabile
aggiornamento delle stesse  ai  sensi degli  articoli  2-quater del
Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                         Tutto cio' premesso 
                             il Garante: 
 
  Ai sensi  dell'art.  20, comma  4,  del decreto  legislativo  n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per
fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», dispone  che
le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente  provvedimento  e
che ne forma parte integrante, siano pubblicate  come  «relative ai
trattamenti di dati personali effettuati per svolgere  investigazioni
difensive  o  per fare  valere  o difendere  un  diritto in   sede
giudiziaria» e ne  dispone,  altresi', la  trasmissione  all´Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della  giustizia per  la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche'  al  Ministero  della   giustizia   per  essere   riportato
nell´Allegato A) al Codice. 
 
Capo I
Principi generali
                                                          Allegato 1 
    Regole deontologiche relative ai trattamenti  di  dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere  o
difendere un diritto in sede giudiziaria 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel
trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o
per far valere o difendere un diritto in sede  giudiziaria, sia  nel
corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di  arbitrato
o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione  di
un  eventuale  giudizio, sia  nella   fase  successiva   alla   sua
definizione, da parte di: 
      a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali
o ai relativi  registri,  sezioni ed  elenchi,  i quali  esercitino
l'attivita' in forma individuale, associata o  societaria svolgendo,
anche  su  mandato, un'attivita'  in  sede giurisdizionale   o   di
consulenza o  di  assistenza stragiudiziale,  anche  avvalendosi di
collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche' da avvocati  stranieri
esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; 
      b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche  da
parte di un difensore, svolgano in conformita' alla  legge attivita'
di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). 
    2. Le presenti regole deontologiche  si  applicano, altresi',  a
chiunque tratti dati personali per le finalita' di cui al comma 1, in
particolare  a  altri liberi  professionisti  o soggetti   che   in
conformita' alla legge prestino, su mandato, attivita' di  assistenza
o consulenza per le medesime finalita'. 
 
Capo II
Trattamenti da parte di avvocati
                               Art. 2.  
                      Modalita' di trattamento 
 
    1. L'avvocato organizza il trattamento  anche  non automatizzato
dei dati personali secondo le modalita' che risultino piu'  adeguate,
caso per caso,  a  favorire in  concreto  l'effettivo rispetto  dei
diritti,  delle  liberta' e  della   dignita'  degli   interessati,
applicando i principi di finalita', proporzionalita' e minimizzazione
dei dati sulla base  di  un'attenta valutazione  sostanziale  e  non
formalistica delle garanzie previste, nonche'  di  un'analisi della
quantita' e qualita' delle informazioni che utilizza e dei  possibili
rischi. 
    2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1  sono
adottate dal titolare del trattamento il quale resta  individuato, a
seconda dei casi, in: 
      a) un singolo professionista; 
      b) una pluralita' di professionisti, codifensori della medesima
parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano
stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali
consulenti o domiciliatari; 
      c)  un'associazione  tra professionisti  o  una societa'   di
professionisti. 
    3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto
alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati,  sono formulate
concrete indicazioni in  ordine  alle modalita'  che  tali soggetti
devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto  processuale,
di praticante avvocato con o senza abilitazione  al  patrocinio, di
consulente tecnico di parte, perito, investigatore  privato o  altro
ausiliario che non rivesta  la  qualita' di  autonomo  titolare del
trattamento, nonche' di tirocinante, stagista o di persona addetta  a
compiti di collaborazione amministrativa. 
    4.  Specifica attenzione  e'  prestata all'adozione  di  idonee
cautele per  prevenire  l'ingiustificata  raccolta, utilizzazione  o
conoscenza di dati in caso di: 
      a) acquisizione anche informale di notizie,  dati  e documenti
connotati  da  un alto  grado  di confidenzialita'  o  che possono
comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; 
      b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica; 
      c) esercizio contiguo di attivita' autonome all'interno di  uno
studio; 
      d) utilizzo di dati di cui e' dubbio  l'impiego  lecito, anche
per effetto del ricorso a tecniche invasive; 
      e) utilizzo e distruzione  di dati  riportati  su particolari
dispositivi   o   supporti,  specie   elettronici   (ivi   comprese
registrazioni  audio/video),  o  documenti   (tabulati   di  flussi
telefonici e informatici, consulenze tecniche  e  perizie, relazioni
redatte da investigatori privati); 
      f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato  in  un
procedimento e ricerche su banche dati  a  uso interno,  specie  se
consultabili anche telematicamente da uffici  dello stesso  titolare
del trattamento situati altrove; 
      g) acquisizione di dati e documenti da terzi,  verificando  che
si abbia titolo per ottenerli; 
      h) conservazione di atti relativi ad affari definiti. 
    5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in
sede giurisdizionale, cio' puo' avvenire anche prima  della pendenza
di un procedimento, sempreche' i dati medesimi risultino strettamente
funzionali all'esercizio del diritto di difesa,  in  conformita' ai
principi di liceita',  proporzionalita'  e minimizzazione  dei  dati
rispetto  alle  finalita' difensive  (art.  5 del  regolamento   UE
2016/679). 
    6. Sono utilizzati lecitamente e secondo  correttezza  secondo i
medesimi principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679: 
      a) i dati personali contenuti in  pubblici  registri, elenchi,
albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche  di
dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello  stato civile,
dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni  personali
riportate  in  certificazioni  e attestazioni  utilizzabili  a  fini
difensivi; 
      b) atti, annotazioni, dichiarazioni  e  informazioni acquisite
nell'ambito di indagini difensive, in  particolare  ai sensi  degli
articoli 391-bis,  391-ter  e 391-quater  del  codice di  procedura
penale, evitando l'ingiustificato rilascio  di  copie eventualmente
richieste. Se per effetto di un conferimento  accidentale, anche  in
sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni  ai  sensi dei
medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono  raccolti dati
eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalita'  difensive,  tali
dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano  un
unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti. 
 
                               Art. 3. 
                          Informativa unica 
 
    1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto,  anche  mediante
affissione nei locali dello Studio e, se ne  dispone,  pubblicazione
sul proprio sito Internet, anche utilizzando  formule  sintetiche e
colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati  personali (art.
13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare  ai  sensi della
disciplina sulle indagini difensive. 
 
                               Art. 4. 
               Conservazione e cancellazione dei dati 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5,  par.  1, lettera
e), del regolamento (UE) 2016/679, la definizione  di  un grado  di
giudizio o  la  cessazione dello  svolgimento  di un  incarico  non
comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta  estinto il
procedimento o il relativo rapporto di  mandato,  atti e  documenti
attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni  difensive
possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato
elettronico, qualora risulti necessario in relazione  a ipotizzabili
altre esigenze difensive della parte assistita  o del  titolare  del
trattamento, ferma restando la loro utilizzazione  in forma  anonima
per finalita' scientifiche.  La  valutazione e'  effettuata  tenendo
conto della tipologia dei dati. Se e' prevista una conservazione  per
adempiere a un obbligo normativo, anche  in  materia fiscale  e  di
contrasto della criminalita', sono custoditi i  soli dati  personali
effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense
in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli  atti da
questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito  dalla legge,
e'   consentito,   previa  comunicazione   alla   parte  assistita,
distruggere, cancellare o consegnare all'avente  diritto o  ai  suoi
eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli  degli
affari trattati e le relative copie. 
    3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato  fiduciario  o  del
patrocinio, la documentazione acquisita e' rimessa, in originale  ove
detenuta in tale forma, al difensore che subentra  formalmente nella
difesa. 
    4. La titolarita' del trattamento non cessa  per  il solo  fatto
della sospensione o cessazione dell'esercizio della  professione. In
caso di cessazione  anche  per sopravvenuta  incapacita'  e qualora
manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o  nella cura
dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli  affari trattati,
decorso un congruo  termine  dalla comunicazione  all'assistito,  e'
consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza  ai  fini della
conservazione per finalita' difensive. 
 
                               Art. 5. 
                Comunicazione e diffusione di dati 
 
    1. Nei rapporti con i  terzi e  con  la stampa  possono  essere
rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario
per finalita' di tutela dell'assistito, ancorche' non concordato  con
l'assistito  medesimo,  nel rispetto  dei  principi  di   liceita',
trasparenza,  correttezza,  e minimizzazione  dei  dati di  cui  al
Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5),  nonche'  dei diritti  e  della
dignita' dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e
del codice deontologico forense. 
 
                               Art. 6. 
  Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore 
 
    1. In occasione  di accertamenti  ispettivi  che lo  riguardano
l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma  3, del  decreto
legislativo n. 196/2003 che vi assista il presidente  del competente
Consiglio dell'ordine forense o un consigliere  da questo  delegato.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del
provvedimento. 
    2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei
dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata,  si
applica  quanto  previsto dall'art.  132,  comma 3,   del   decreto
legislativo n. 196/2003. 
 
 
Capo III
Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti
                               Art. 7. 
       Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati 
 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo
quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato: 
      a)  a liberi  professionisti  che prestino   o   su  mandato
dell'avvocato o unitamente a esso o,  comunque,  nei casi  e  nella
misura consentita dalla legge, attivita' di consulenza  e assistenza
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria  o per  lo
svolgimento delle investigazioni difensive; 
      b) agli altri soggetti, di  cui all'art.  1,  comma  2, salvo
quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla  figura
soggettiva o alla funzione svolta. 
 
Capo IV
Trattamenti da parte di investigatori privati
                               Art. 8. 
                      Modalita' di trattamento 
 
    1. L'investigatore privato organizza  il  trattamento anche  non
automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art.
2, comma 1. 
    2. L'investigatore privato  non puo'  intraprendere  di propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme  di  raccolta dei
dati. Tali attivita' possono essere  eseguite  esclusivamente  sulla
base di apposito incarico conferito  per  iscritto e  solo  per  le
finalita' di cui alle presenti regole. 
    3. L'atto d'incarico deve  menzionare in  maniera  specifica il
diritto che si intende esercitare in  sede  giudiziaria, ovvero  il
procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i
principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione  e  il
termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 
    4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico
ricevuto  e  puo' avvalersi  solo  di altri  investigatori  privati
indicati nominativamente all'atto  del  conferimento dell'incarico,
oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita'  sia
stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme  le prescrizioni
predisposte ai sensi dell'art. 2-septies del decreto  legislativo n.
196/2003 e art. 21 del decreto legislativo n.  101/2018 relative  al
trattamento delle particolari categorie di  dati  personali di  cui
all'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679. 
    5.  Nel caso  in  cui si  avvalga  di persone  autorizzate  al
trattamento dei dati per suo conto,  l'investigatore  privato rende
specifiche istruzioni in ordine alle modalita' da osservare e vigila,
con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme
di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti  possono  avere
accesso ai soli dati strettamente pertinenti  alla collaborazione  a
essi richiesta. 
    6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico  devono
essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa  le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova. 
 
                               Art. 9. 
                    Altre regole di comportamento
 
    1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere  prassi
elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare,  conforma
ai principi di liceita', trasparenza e correttezza  del  trattamento
sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto  legislativo  n.
196/2003: 
      a) l'acquisizione di dati personali presso altri  titolari  del
trattamento, anche mediante mera consultazione,  verificando che  si
abbia titolo per ottenerli; 
      b) il ricorso ad attivita'  lecite di  rilevamento,  specie a
distanza, e di audio/videoripresa; 
      c) la raccolta di dati biometrici. 
    2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei  dati  le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole. 
 
                              Art. 10. 
               Conservazione e cancellazione dei dati 
 
    1. Nel rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali  trattati   dall'investigatore   privato  possono   essere
conservati  per  un periodo  non  superiore a  quello  strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine  deve essere
verificata costantemente,  anche  mediante controlli  periodici,  la
stretta  pertinenza,  non eccedenza  e  indispensabilita'  dei dati
rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito. 
    2. Una volta conclusa la specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento deve cessare in ogni  sua  forma, fatta  eccezione  per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico, i quali possono consentire, anche  in sede  di  mandato,
l'eventuale  conservazione  temporanea di   materiale   strettamente
personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i  soli
fini  dell'eventuale  dimostrazione della  liceita',  trasparenza e
correttezza  del  proprio operato.  Se  e'  stato   contestato   il
trattamento il difensore o il soggetto che ha  conferito  l'incarico
possono anche fornire all'investigatore il materiale  necessario per
dimostrare  la  liceita', trasparenza  e  correttezza del   proprio
operato, per il tempo a cio' strettamente necessario. 
    3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e'
collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di  giudizio in  attesa
della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se  stessi,
una giustificazione valida per la conservazione  dei dati  da  parte
dell'investigatore privato. 
 
                              Art. 11. 
                             Informativa 
    1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico
contesto ai sensi dell'art.  3  delle presenti  regole,  ponendo in
particolare  evidenza  l'identita' e   la   qualita'  professionale
dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa  del  conferimento
dei  dati,  fermo restando  quanto   disposto  dall'art.   14   del
regolamento, nel caso  in  cui i  dati  personali non  siano  stati
ottenuti presso l'interessato.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome