Le istruzioni su come si smaltiscono i prodotti esplosivi sono il contenuto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, n. 137. In particolare, il provvedimento si occupa di individuare le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei:
- prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti;
- rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, compresi quelli per le esigenze di soccorso.
Previsti obblighi per produttori, importatori, distributori e utilizzatori.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101
Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta, di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.
123. (16G00112)
in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, n. 137
Vigente al: 14-6-2016
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare
l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali,
devono essere individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e
di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi
quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina
specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota
prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11
febbraio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo
2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di raccolta, di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le
predette attivita' sono condotte nel rispetto delle norme in materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e di
sicurezza sul lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle
forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria
aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei
giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
3. Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di
artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su
strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico,
inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti
urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123, nonche' le seguenti:
a) «articolo pirotecnico per esigenze di soccorso»: articolo
pirotecnico destinato alla richiesta ed alla segnalazione di
soccorso;
b) «utilizzatore»: chiunque utilizzi gli articoli pirotecnici
compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera a) del
presente articolo;
c) «rifiuti da pirotecnici»: i rifiuti derivanti dall'utilizzo
degli articoli pirotecnici che possono contenere quantita' residue di
sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e
all'ambiente, nonche' le stesse sostanze esplosive che residuano
dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da
pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque
non piu' suscettibili di ulteriore uso per le finalita' cui sono
destinati;
d) «residui inerti»: gli articoli pirotecnici non di uso
professionale che siano stati esplosi secondo le prescrizioni
indicate nell'etichetta.
Art. 3
Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici
1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli
articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati.
2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi
contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Art. 4
Obblighi del distributore di articoli pirotecnici
1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente
quelli inutilizzati, scaduti o non piu' suscettibili di ulteriore uso
per le finalita' cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro
utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito
presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a
tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', ai fini
del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le
modalita' di cui all'articolo 7.
2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche
tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati,
l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici
scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al
precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalita'.
3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di
prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza,
comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette
modalita' di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore puo'
conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al
comma 1.
Art. 5
Obblighi del fabbricante
e dell'importatore di articoli pirotecnici
1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici
assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino
agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e lo smaltimento
su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici
restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati
presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il
produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai
predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.
Art. 6
Deposito preliminare alla raccolta
effettuato presso i distributori
1. Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti
dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, sono
depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne
l'integrita' anche durante le fasi del successivo trasporto presso
gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono
conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.
2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore
presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del
decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198, e
presentare le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non
autorizzati;
b) essere pavimentato;
c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque
meteoriche e del vento;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli
pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di
rifiuti da pirotecnici;
e) essere allestito in modo da assicurare l'integrita' degli
articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad
evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze
pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici
e' effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici
di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare
ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di cui
all'articolo 7 e' effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando
il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la
durata del deposito non puo' superare un anno.
5. Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del
distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1, dal
quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore
che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere
indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.
Art. 7
Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici
e dei relativi rifiuti
1. Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici
ritirati dal distributore ai sensi dell'articolo 4 e depositati ai
sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, sono trasportati dal
luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di cui
all'articolo 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove
applicabili.
2. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione
in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6,
comma 13, o dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, fatte salve le diverse modalita' di distruzione stabilite per
finalita' di pubblica incolumita' e sicurezza dall'Autorita'
giudiziaria.
Art. 8
Disposizioni particolari per alcune categorie
di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati e i rifiuti
derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unita' navali
rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio
2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978,
con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997,
devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti
presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione.
2. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi
durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso,
costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento e' a carico
dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della
rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli
stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo
smaltimento. E' fatto divieto di attivare tali dispositivi nei
suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli
rimossi durante le attivita' di riparazione e manutenzione degli
autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con
oneri a carico del soggetto che svolge tali attivita'.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(articolo 6, comma 5)
Parte di provvedimento in formato grafico