Prodotti esplosivi: come si smaltiscono

Il D.M. n. 101/2016 interviene anche sui rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, compresi quelli per le esigenze di soccorso

Le istruzioni su come si smaltiscono i prodotti esplosivi sono il contenuto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, n. 137. In particolare, il provvedimento si occupa di individuare le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei:

- prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti;

- rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, compresi quelli per le esigenze di soccorso.

Previsti obblighi per produttori, importatori, distributori e utilizzatori.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti prossimamente su Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101

Regolamento recante l'individuazione delle modalita' di raccolta,  di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo  29  luglio  2015,  n.
123. (16G00112)

in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016, n. 137

 Vigente al: 14-6-2016





                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                                  e

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso»;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»;
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e  in  particolare
l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle  politiche  sociali,
devono essere individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento  e
di  distruzione  dei  prodotti  esplodenti  e  dei  rifiuti  prodotti
dall'accensione di pirotecnici  di  qualsiasi  specie,  ivi  compresi
quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche  una  disciplina
specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;
  Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con  nota
prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  518/2016,  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'11
febbraio 2016;
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  845/2016,  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24  marzo
2016;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
              Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di raccolta,  di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le
predette attivita' sono condotte nel rispetto delle norme in  materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e  di
sicurezza sul lavoro.
  2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
    a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle
forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
    b)  agli  articoli  pirotecnici  da   impiegarsi   nell'industria
aeronautica e spaziale;
    c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei
giocattoli che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
    d) agli esplosivi che rientrano nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
    e) alle munizioni.
  3.  Ai  residui  inerti  generati  dall'accensione  di  fuochi   di
artificio all'interno dei  nuclei  domestici  e  quelli  giacenti  su
strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso  pubblico,
inclusi i litorali costieri, si applica  la  disciplina  dei  rifiuti
urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
                               Art. 2
                              Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, quelle di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  29
luglio 2015, n. 123, nonche' le seguenti:
    a) «articolo pirotecnico  per  esigenze  di  soccorso»:  articolo
pirotecnico  destinato  alla  richiesta  ed  alla   segnalazione   di
soccorso;
    b) «utilizzatore»: chiunque  utilizzi  gli  articoli  pirotecnici
compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera  a)  del
presente articolo;
    c) «rifiuti da pirotecnici»: i  rifiuti  derivanti  dall'utilizzo
degli articoli pirotecnici che possono contenere quantita' residue di
sostanze  esplosive  in  grado  di  causare  danni  alle  persone   e
all'ambiente, nonche' le  stesse  sostanze  esplosive  che  residuano
dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da
pirotecnici,  ai  fini  della  raccolta,  del   trasporto   e   dello
smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso  o  comunque
non piu' suscettibili di ulteriore uso  per  le  finalita'  cui  sono
destinati;
    d)  «residui  inerti»:  gli  articoli  pirotecnici  non  di   uso
professionale  che  siano  stati  esplosi  secondo  le   prescrizioni
indicate nell'etichetta.

                               Art. 3
          Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici
  1.  L'utilizzatore  restituisce  al  distributore  autorizzato  gli
articoli  pirotecnici  scaduti,  in  disuso  o  comunque   non   piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati.
  2. L'utilizzatore deposita i rifiuti  da  pirotecnici  in  appositi
contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.

                               Art. 4
           Obblighi del distributore di articoli pirotecnici
  1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie  gratuitamente
quelli inutilizzati, scaduti o non piu' suscettibili di ulteriore uso
per le finalita' cui sono destinati ed i rifiuti derivanti  dal  loro
utilizzo, consegnati  dall'utilizzatore,  assicurandone  il  deposito
presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti  norme  a
tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', ai fini
del successivo trasporto presso gli impianti di  smaltimento  con  le
modalita' di cui all'articolo 7.
  2. Il  distributore  degli  articoli  pirotecnici  assicura,  anche
tramite  avvisi  posti  nei  punti  di   distribuzione   autorizzati,
l'informazione circa il ritiro gratuito  degli  articoli  pirotecnici
scaduti o non utilizzati e dei  rifiuti  da  pirotecnici  di  cui  al
precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalita'.
  3.  Il  distributore,  autorizzato  ad  effettuare  la  vendita  di
prodotti,  anche  mediante  tecniche  di  comunicazione  a  distanza,
comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le  corrette
modalita' di gestione ed i  luoghi  presso  cui  l'utilizzatore  puo'
conferire gli articoli pirotecnici e i relativi  rifiuti  di  cui  al
comma 1.

                               Art. 5
                       Obblighi del fabbricante
             e dell'importatore di articoli pirotecnici
  1.  Il  fabbricante  e  l'importatore  degli  articoli  pirotecnici
assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto  fino
agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e  lo  smaltimento
su  tutto  il  territorio  nazionale   degli   articoli   pirotecnici
restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati
presso  tutti  i  punti  di  raccolta  allo  scopo  predisposti.   Il
produttore e l'importatore degli articoli  pirotecnici  adempiono  ai
predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.

                               Art. 6
                  Deposito preliminare alla raccolta
                  effettuato presso i distributori
  1. Gli articoli  pirotecnici  inutilizzati,  scaduti  o  restituiti
dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati,  nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 4  del  presente  regolamento,  sono
depositati  all'interno   di   contenitori   idonei   a   conservarne
l'integrita' anche durante le fasi del  successivo  trasporto  presso
gli impianti di smaltimento. Gli articoli  pirotecnici  scaduti  sono
conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.
  2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore
presso il punto vendita deve essere conforme  alle  disposizioni  del
decreto del Ministero dell'interno 9 agosto  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto  2011,  n.  198,  e
presentare le seguenti caratteristiche:
    a) non deve essere accessibile da parte  di  soggetti  terzi  non
autorizzati;
    b) essere pavimentato;
    c)  deve  essere  coperto  e  protetto  dall'azione  delle  acque
meteoriche e del vento;
    d) essere allestito in modo tale da assicurare che  gli  articoli
pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di
rifiuti da pirotecnici;
    e) essere allestito in  modo  da  assicurare  l'integrita'  degli
articoli pirotecnici adottando tutte  le  precauzioni  necessarie  ad
evitare  il  loro  deterioramento  e  la  fuoriuscita   di   sostanze
pericolose.
  3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici
e' effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi  per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna,  la  flora  o  inconvenienti  da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i  beni  paesaggistici
di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito  preliminare
ai  fini  del  successivo  trasporto  presso  gli  impianti  di   cui
all'articolo 7 e' effettuato ogni tre mesi o, in alternativa,  quando
il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso,  la
durata del deposito non puo' superare un anno.
  5. Restano fermi  tutti  gli  adempimenti  previsti  a  carico  del
distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello  di  cui  all'allegato  1,  dal
quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi  del  consumatore
che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia  dello  stesso.
Nel caso  di  articoli  scaduti  nel  predetto  modello  deve  essere
indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.

                               Art. 7
          Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici
                       e dei relativi rifiuti
  1. Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli  pirotecnici
ritirati dal distributore ai sensi dell'articolo 4  e  depositati  ai
sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, sono trasportati  dal
luogo di deposito ad un impianto autorizzato  allo  smaltimento,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di  cui
all'articolo 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e delle altre vigenti norme in materia  di  trasporto  su  strada  di
merci pericolose di cui alla legge  12  agosto  1962,  n.  1839,  ove
applicabili.
  2. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione
in impianti specificamente  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 13, o dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, fatte salve le diverse modalita' di distruzione stabilite per
finalita'  di  pubblica  incolumita'   e   sicurezza   dall'Autorita'
giudiziaria.

                               Art. 8
             Disposizioni particolari per alcune categorie
                       di articoli pirotecnici
  1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non  piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati e  i  rifiuti
derivanti  dall'utilizzo  presenti  a  bordo  delle   unita'   navali
rientranti nel campo di applicazione di cui  alla  legge  6  febbraio
2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di  emendamento  della
Convenzione  internazionale  per  la  prevenzione   dell'inquinamento
causato da navi del 1973, come modificata dal  Protocollo  del  1978,
con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il  26  settembre  1997,
devono essere  gestiti  in  modo  separato  dagli  ulteriori  rifiuti
presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione.
  2.  Gli  articoli  pirotecnici  per  autoveicoli,  qualora  rimossi
durante  le  operazioni  di  trattamento  dei  veicoli   fuori   uso,
costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento e' a carico
dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
  3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati  prima  della
rimozione dagli autoveicoli a  fine  vita  e  depositati  presso  gli
stessi centri di raccolta, al fine di essere  avviati  al  successivo
smaltimento. E'  fatto  divieto  di  attivare  tali  dispositivi  nei
suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli
rimossi durante le attivita'  di  riparazione  e  manutenzione  degli
autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con
oneri a carico del soggetto che svolge tali attivita'.

                               Art. 9
                       Disposizioni finanziarie
  1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 10
                           Entrata in vigore
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

                                                           Allegato 1

                                                (articolo 6, comma 5)

              Parte di provvedimento in formato grafico

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