Prodotti igienici assorbenti: i criteri per l’Ecolabel

Pubblicata la decisione (Ue) della Commissione 14 settembre 2023, n. 2023/1809

Prodotti igienici assorbenti: i criteri per l'Ecolabel sono riportati nella decisione (Ue) della Commissione 14 settembre 2023, n. 2023/1809 (in G.U.C.E. L del 22 settembre 2023, n. 234).

In particolare, per gli assorbenti sono stati fissati i criteri per:

  • pasta in fiocco;
  • fibre artificiali di cellulosa;
  • cotone e altre fibre naturali di cellulosa;
  • sostanze vietate e soggette a restrizioni;
  • imballaggio;
  • efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale;
  • sostanze vietate e soggette a restrizioni;
  • orientamenti sull’uso e sullo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio;
  • idoneità all’uso e qualità del prodotto;
  • Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro;
  • informazioni da riportare nel marchio Ecolabel Ue.

Per le coppette riutilizzabili, invece, sono stati individuati i criteri per:

  • emissioni durante la produzione della materia prima;
  • gestione ambientale della produzione;
  • efficienza dei materiali nella fabbricazione del prodotto finale;
  • sostanze vietate e soggette a restrizioni;
  • imballaggio;
  • orientamenti sullo smaltimento del prodotto e dell’imballaggio;
  • informazioni sull’uso del prodotto;
  • idoneità all’uso e qualità del prodotto;
  • responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro;
  • informazioni da riportare nel marchio Ecolabel Ue.

Di seguito il testo della decisione (Ue) della Commissione 14 settembre 2023, n. 2023/1809; gli allegati sono riportati in pdf in fondo alla pagina.

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Decisione (Ue) 2023/1809 della Commissione del 14 settembre 2023 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili

(G.U.C.E. L del 22 settembre 2023, n. 234)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1., in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti con un ridotto impatto sull’ambiente nell’intero ciclo di vita.
(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici d’assegnazione del marchio Ecolabel UE per gruppi di prodotti.
(3) La decisione 2014/763/UE della Commissione[1]Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46). ha fissato i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti». Con decisione (UE) 2018/1590 della Commissione[2]Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24). il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 31 dicembre 2023.
(4) Per rispecchiare più adeguatamente le migliori pratiche di mercato riguardo al gruppo di prodotti e tenere conto degli sviluppi delle politiche, delle potenziali prospettive di una maggiore diffusione di questi prodotti e della domanda del mercato di prodotti sostenibili, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i prodotti igienici assorbenti. In quanto alternativa sostenibile con un mercato potenziale in crescita, è altresì opportuno stabilire una serie di criteri per le coppette mestruali riutilizzabili.
(5) Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE[3]Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final]. del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
(6) In linea con tali conclusioni e previa consultazione del comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, è opportuno raggruppare il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» con il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» nella stessa decisione, in quanto i due gruppi di prodotti svolgono la stessa funzione.
(7) In linea con il regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non è assegnato ad alcun tipo di dispositivo medico, compresi quelli definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1)..
(8) Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva[5]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final] (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 94)., adottato l’11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.
(9) I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e le coppette mestruali riutilizzabili dovrebbero mirare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto nel loro ciclo di vita e che sono fabbricati con processi efficienti in termini di materiali ed energia. In particolare, i criteri riveduti del marchio Ecolabel UE promuovono i prodotti che hanno un impatto limitato in termini di emissioni nell’acqua e nell’aria durante la produzione, che utilizzano materie prime provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e che soddisfano rigorosi requisiti in materia di sostanze nocive. Inoltre, al fine di contribuire alla transizione verso un’economia più circolare, i criteri promuovono l’uso di imballaggi di carta e/o di cartone, ove possibile, in alternativa a quelli di plastica, e promuovono gli imballaggi con contenuto riciclato e che possono essere facilmente riciclati.
(10) Sul mercato cominciano ad essere presenti prodotti riutilizzabili in materiale tessile in alternativa ai prodotti monouso. I criteri riveduti del marchio Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e per le coppette mestruali riutilizzabili non si applicano a queste alternative riutilizzabili in tessuto, i cui punti critici per l’ambiente e criteri ecologici dovrebbero essere studiati specificamente ai fini della revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti tessili stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione[6]Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45)..
(11) Tenuto conto del ciclo di innovazione per il gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino al 31 dicembre 2029.
(12) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2014/763/UE dovrebbe essere abrogata.
(13) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti igienici assorbenti ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2014/763/UE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori di prodotti igienici assorbenti dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2014/763/UE o presentarle in base ai nuovi criteri di cui alla presente decisione. Per un periodo transitorio dovrebbe inoltre essere consentito utilizzare i marchi di qualità ecologica dell’UE assegnati conformemente ai criteri stabiliti dalla decisione 2014/763/UE.
(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» comprende qualsiasi articolo la cui funzione consiste nell’assorbire e trattenere fluidi umani quali urina, feci, sudore, fluido mestruale o latte, esclusi i prodotti tessili. Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.

2.   Il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 2

1.   Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» comprende coppette flessibili riutilizzabili o barriere indossate all’interno del corpo la cui funzione è quella di trattenere e raccogliere il liquido mestruale e che sono costituite da silicone o altri elastomeri.

2.   Il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili» non comprende i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 3

1.   Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1 della presente decisione e soddisfa i relativi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato I della presente decisione.

2.   Per ottenere l’assegnazione dell’Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «coppette mestruali riutilizzabili», il prodotto rientra nella definizione del gruppo di prodotti di cui all’articolo 2 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per i gruppi di prodotti «prodotti igienici assorbenti» e «coppette mestruali riutilizzabili» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 5

1.   Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti igienici assorbenti» è «047».

2.   Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «coppette mestruali riutilizzabili» è «055».

Articolo 6

La decisione 2014/763/UE è abrogata.

Articolo 7

1.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti», quali definiti nella decisione 2014/763/UE, presentate prima della data di applicazione della presente decisione sono valutate conformemente ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE.

2.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «prodotti igienici assorbenti» presentate il giorno dell’entrata in applicazione della presente decisione, o entro due mesi da tale data, possono essere basate, a scelta del richiedente, sui criteri di cui alla presente decisione o su quelli di cui alla decisione 2014/763/UE e sono valutate conformemente ai criteri prescelti.

3.   I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata in conformità ai criteri di cui alla decisione 2014/763/UE possono essere utilizzati per 12 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46).
2. Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24).
3. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].
4. Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
5. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare — Per un’Europa più pulita e più competitiva» [COM(2020) 98 final] (GU C 364 del 28.10.2020, pag. 94).
6. Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

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