Progetto di gestione degli invasi: al via il regolamento

Progetto di gestione degli invasi
Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205

Progetto di gestione degli invasi: al via il regolamento con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2023, n. 7.

In particolare, il provvedimento definisce:

  • le finalità e i contenuti;
  • le procedure di approvazione;
  • la determinazione della capacità utile sostenibile;
  • le misure per la tutela della qualità dei corpi idrici e per la sicurezza in relazione alle attività di gestione degli invasi;
  • l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, sghiaiamento e comunicazioni;
  • il coordinamento delle operazioni;
  • le manovre di sicurezza e le prove di funzionamento degli organi di scarico.

Prevista, infine, l'istituzione di un tavolo tecnico permanente il cui compito sarà definire  proposte finalizzate a eventuali aggiornamenti, revisioni o modifiche del nuovo regolamento.

Negli allegati sono riportati:

  • la struttura del progetto di gestione semplificato;
  • i criteri per la definizione della capacità utile sostenibile;
  • i contenuti del progetto e le modalità di gestione dell'invaso;
  • i criteri per il monitoraggio dei corpi idrici interessati;
  • il metodo per la caratterizzazione dei sedimenti.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205; gli allegati 3 e 4 sono riportati in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205

 

Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione
degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2,  3  e  4  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00002)

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2023, n. 7)

 

Vigente al: 25-1-2023

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

e

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

(omissis)

Adotta

 

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1 

                        Campo di applicazione 

1. Il presente regolamento detta i criteri  per  la  redazione  del

progetto  di  gestione   degli   invasi   secondo   quanto   previsto

dall'articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, nel rispetto degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale

fissati dalla direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi  dell'articolo  77

del decreto legislativo n.  152  del  2006,  per  il  mantenimento  o

raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei  corpi  idrici

interessati anche ai fini degli usi della risorsa e si  applica  agli

invasi  costituiti  da  sbarramenti,  dighe  e  traverse,  aventi  le

caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  8

agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21

ottobre 1994, n. 584, ai fini delle operazioni di svaso,  sfangamento

e sghiaiamento.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,

le regioni adottano la disciplina che detta i criteri di cui al comma

1 per gli invasi costituiti da  sbarramenti,  dighe  e  traverse  non

compresi  tra  quelli  indicati  all'articolo   1,   comma   1,   del

decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge  n.  584  del  1994,  anche  tenuto  conto   delle   specifiche

caratteristiche degli sbarramenti e  dei  corpi  idrici  interessati.

Nelle more dell'adozione  della  specifica  disciplina  regionale  si

applicano le disposizioni  regionali  vigenti  o,  in  assenza  delle

medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Sono esclusi  dall'obbligo  di  presentazione  del  progetto  di

gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del decreto  legislativo

n.  152  del  2006  gli  sbarramenti  che  costituiscono   opere   di

regolazione dei grandi laghi naturali prealpini,  ferma  restando  la

necessita' di garantire la funzionalita' degli scarichi.

4. Per gli invasi interessati da  un  volume  di  interrimento  non

superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e

da un tasso di interrimento medio annuo non superiore  allo  0,5  per

cento rispetto al volume di invaso  originario,  che  non  presentino

accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di  scarico,  il

progetto di gestione dell'invaso  puo'  essere  presentato  in  forma

semplificata, con  i  contenuti  minimi  di  cui  all'Allegato  1  al

presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena

funzionalita' degli organi di scarico.

 

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai fini dell'applicazione del presente  regolamento  si  intende

per:

a)  «progetto  di  gestione  dell'invaso»:  il  progetto  di  cui

all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di  seguito

«Progetto»;

b) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento  lungo  la  rete

idrografica  dei   sedimenti   tramite   processi   di   rotolamento,

scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;

c) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento  lungo  la

rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua;

d) «svaso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante

l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed  eventualmente  con

l'ausilio dell'opera di presa;

e) «sfangamento» o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione  del

materiale  sedimentato  nel  serbatoio,  a  seconda  che   esso   sia

costituito  in  prevalenza  da  sedimenti  a  granulometria  fine   o

grossolana;

f) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento  che

fa esitare a valle, a  bacino  prevalentemente  vuoto,  il  materiale

solido sedimentato, trascinato  o  disperso  nella  corrente  idrica,

attraverso gli organi di scarico profondi;

g) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o  sghiaiamento  che  fa

esitare  a  valle,  sotto  battente  idrico,  il   materiale   solido

sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica,  attraverso

gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;

h) «asportazione di materiale a bacino  vuoto»:  l'operazione  di

sfangamento o sghiaiamento che utilizza macchine per il  movimento  e

per la rimozione del materiale sedimentato;

i)«asportazione di materiale a  bacino  pieno»:  l'operazione  di

sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi  di  pompaggio  o  di

dragaggio;

l) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture

atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;

m)  «organo  di  scarico  o  di  sicurezza»:  il   complesso   di

apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario

o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;

n) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche

periodiche atte  a  controllare  la  funzionalita'  degli  organi  di

scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;

o)  «amministrazione  competente  a  vigilare   sulla   sicurezza

dell'invaso e dello sbarramento»:  l'amministrazione  titolare  delle

funzioni di cui all'articolo 89, comma 1,  lettera  b),  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione  titolare

delle  funzioni  di  cui  all'articolo  91,  comma  1,  del   decreto

legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste

da tali norme;

p)  «concessionario»:  il  titolare  o   il   richiedente   della

concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;

q) «gestore»:  il  concessionario  o,  se  diverso,  il  soggetto

incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;

r) «capacita' di invaso  o  volume  di  invaso»:  il  volume  del

serbatoio compreso fra la quota piu' elevata delle  soglie  sfioranti

degli scarichi, o della sommita'  delle  eventuali  paratoie  (o,  se

diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto  piu'

depresso del paramento  di  monte,  da  individuare  sulla  linea  di

intersezione tra  detto  paramento  e  il  piano  di  campagna,  come

derivante dal piu' recente rilievo batimetrico o topografico;

s) «capacita' utile di invaso o volume utile di regolazione»:  il

volume del serbatoio compreso fra la quota massima di  regolazione  e

la quota minima alla quale l'acqua invasata puo' essere derivata  per

l'utilizzazione prevista;

t) «capacita'  utile  sostenibile»:  la  capacita'  o  il  volume

inferiore a quello utile di regolazione rideterminato  dalla  regione

secondo i criteri e le modalita' di cui all'Allegato  2  e  idoneo  a

garantire il conseguimento degli obiettivi di qualita'  ambientale  e

il corretto uso della risorsa idrica;

u) «capacita' o volume di invaso originari e capacita'  o  volume

utile di regolazione originari»: la capacita' o i volumi di cui  alle

lettere r)  e  s)  riferiti  al  progetto  approvato  di  costruzione

dell'impianto di ritenuta o conseguenti  a  successive  modificazioni

assentite dello stesso;

v) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento,  comprese

le opere di scarico, delle opere  complementari  ed  accessorie,  dei

pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;

z) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la  diga  o  traversa

ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche

per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti  di  ritenuta

(dighe e traverse);

aa) «foglio di condizioni per l'esercizio e  la  manutenzione»:

il documento di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  1°  novembre  1959,  n.  1363   e

all'articolo 24, comma 3, lettera  g),  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

bb) «piano operativo»: l'insieme delle modalita' di  esecuzione

delle  operazioni  di   svaso,   sfangamento   e   sghiaiamento   non

tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono

attuazione.

                               Art. 3 

                 Finalita' e contenuti del progetto 

1. Il Progetto e' finalizzato a  definire  il  quadro  previsionale

delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le

attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto  di

ritenuta, per assicurare:

a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacita' utile

originaria dell'invaso  o  della  capacita'  utile  sostenibile  come

determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5;

b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;

c)  il  mantenimento  o  il  ripristino  della  continuita'   del

trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.

2. Il Progetto definisce, altresi', gli  adempimenti  da  porre  in

essere durante le operazioni di svaso,  sfangamento  e  sghiaiamento,

nonche':

a) le misure da adottare per  la  tutela  delle  risorse  idriche

invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e  dei  corpi  idrici

interessati  al  fine  di  mitigare  gli  impatti   provocati   dalle

operazioni stesse;

b) gli scenari per l'utilizzazione  degli  scarichi  profondi  in

corrispondenza degli eventi caratterizzati da  condizioni  idrauliche

favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti

esigenze:

1) garantire comunque tramite spurghi  la  funzionalita'  degli

scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento;

2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia  fine  che

grossolano, a valle degli sbarramenti.

3. Il Progetto, al fine di non  pregiudicare  il  mantenimento  o

raggiungimento degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale  dei  corpi

idrici interessati, e' redatto in conformita' agli  obiettivi  e  nel

rispetto delle misure contenute nel Piano di tutela delle acque e nel

Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza  di  cui,

rispettivamente, all'articolo 121  e  all'articolo  117  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006.

4. Il  Progetto  tiene  altresi'  conto  dei  piani  stralcio  di

distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di  cui  all'articolo  67

del decreto legislativo  n.  152  del  2006,  nonche'  dei  piani  di

gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7  del  decreto

legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  nonche',  ove  esistente,  del

programma di gestione dei sedimenti di cui  all'articolo  117,  comma

2-quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  I  contenuti  del

Progetto e  le  modalita'  di  gestione  dell'invaso  sono  descritti

nell'Allegato 3 e, per i casi  previsti  dall'articolo  1,  comma  4,

nell'Allegato 1 al presente regolamento.

 

                               Art. 4 

               Procedure di approvazione del progetto 

1. Il Progetto,  gli  eventuali  piani  operativi  e  i  successivi

aggiornamenti sono predisposti e presentati dal gestore  e  approvati

in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  114,  comma  5,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.  Il  Progetto  e'  approvato  dalla   regione,   con   eventuali

prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita  conferenza  di

servizi, entro  sei  mesi  dalla  sua  presentazione,  previo  parere

dell'amministrazione  competente  alla  vigilanza   sulla   sicurezza

dell'invaso e dello sbarramento e sentiti, ove necessario,  gli  enti

gestori delle aree protette direttamente interessate. Per le dighe di

cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il

Progetto approvato e' trasmesso  dalla  regione  al  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'inserimento, anche

in forma sintetica, nel foglio di condizioni  per  l'esercizio  e  la

manutenzione.

3. Nel caso di invasi che ricadono sul territorio di piu'  regioni,

ovvero  nel  caso  in  cui  le  operazioni  previste   dal   Progetto

interessino il territorio di piu' regioni, il Progetto  e'  approvato

dalla  regione  competente  al  rilascio  della  concessione  per  la

derivazione di acqua  pubblica  alla  quale  l'invaso  e'  asservito,

d'intesa con le regioni interessate.

4. Nell'ambito della  procedura  di  cui  al  comma  2  la  regione

verifica la  conformita'  del  Progetto  al  Piano  di  gestione  del

distretto idrografico, al Piano di gestione del rischio di  alluvioni

e, ove esistente, al Programma  di  gestione  dei  sedimenti  di  cui

all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152  del

2006.

5.  Successivamente  all'approvazione  del  progetto,  qualora   le

modalita' operative  per  l'esecuzione  delle  operazioni  di  svaso,

sfangamento e sghiaiamento non siano tecnicamente definibili all'atto

della presentazione del Progetto stesso,  possono  essere  presentati

dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, almeno sei

mesi prima  delle  relative  operazioni.  In  tal  caso  il  Progetto

comprende,  comunque,  oltre  alla  caratterizzazione,  il  programma

generale e la tempistica delle operazioni finalizzate al mantenimento

o raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2  e

3, la definizione di dettaglio  delle  operazioni  previste  a  breve

termine, di quelle a carattere sistematico e ripetitivo e  di  quelle

relative  agli  svasi  per  manutenzione  e  ispezione.  La  regione,

all'atto di approvazione del progetto, puo' in ogni caso  prescrivere

motivatamente la presentazione di piani operativi,  con  l'esclusione

delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

6. Con l'approvazione del progetto  e,  se  presentati,  dei  piani

operativi, il gestore e' autorizzato ad  eseguire  le  operazioni  di

svaso, sfangamento e sghiaiamento. Gli eventuali piani operativi sono

approvati con la medesima procedura prevista per  l'approvazione  del

Progetto e sono soggetti a presa d'atto quelli ritenuti dalla regione

meramente  specificativi   di   operazioni   gia'   autorizzate   con

l'approvazione del progetto.

7. Il progetto e' aggiornato  dal  gestore  con  cadenza  decennale

dalla data di approvazione. La regione o l'amministrazione competente

a vigilare sulla sicurezza dell'invaso  e  dello  sbarramento,  sulla

base della compatibilita' delle operazioni di svaso, di sfangamento e

sghiaiamento con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo

3, commi 1, 2 e 3,  nonche'  sulla  base  dei  dati  di  monitoraggio

acquisiti, puo' chiedere al gestore un  aggiornamento  del  progetto,

anche prima del termine  previsto  dal  primo  periodo  del  presente

comma.

8. Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, il Progetto  puo'

essere aggiornato con  una  frequenza  inferiore  rispetto  a  quanto

indicato dal comma 7 e comunque non oltre il termine di quindici anni

dall'approvazione dello  stesso,  salvo  manifestazione  di  fenomeni

naturali  o  antropici  che  abbiano  significativamente   modificato

l'apporto di sedimenti all'invaso.

9.  Per  gli   sbarramenti   che   determinano   invasi   destinati

esclusivamente  alla  laminazione  delle   piene,   compresi   quelli

costituenti casse di espansione in linea, il piano di manutenzione di

cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 e all'articolo 43, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, puo' assumere anche le funzioni del progetto, con l'obiettivo

di mantenere integra la capacita' di laminazione di progetto. A  tali

fini e per l'inserimento nel foglio di condizioni per  l'esercizio  e

la manutenzione di cui all'articolo 24,  comma  3,  lettera  g),  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24

gennaio 1991, n. 85,  il  piano  di  manutenzione  e'  trasmesso  dal

gestore alla regione che puo' dettare prescrizioni anche di carattere

ambientale. Nel caso in cui l'opera non sia corredata da un piano  di

manutenzione,  permane  l'obbligo  di  presentazione  del   progetto,

redatto con i contenuti di cui alla lettera  G)  dell'Allegato  3  al

presente regolamento. Nel caso in  cui  il  mantenimento  o  recupero

della capacita' di laminazione debba essere attuato anche  attraverso

il rilascio dei sedimenti nei corpi idrici a valle dello sbarramento,

la regione puo' chiedere al gestore  la  presentazione  del  progetto

contenente anche le informazioni di cui  alle  lettere  da  A)  a  F)

dell'Allegato 3 al presente regolamento. Alle operazioni ordinarie di

svaso in seguito ad eventi di piena nonche' di asportazione meccanica

dei sedimenti a carattere ordinario, sistematico e ripetitivo di tali

sbarramenti,  non  si  applicano   le   disposizioni   in   tema   di

comunicazioni preventive  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  salvo

diverse prescrizioni specifiche dettate in sede di  approvazione  del

piano di manutenzione o del progetto.

10. Per gli sbarramenti e  gli  invasi  di  nuova  costruzione,  il

progetto e' presentato prima dell'autorizzazione all'esercizio, anche

sperimentale o provvisorio,  dell'impianto  di  ritenuta.  A  seguito

della relativa approvazione il Progetto e'  inserito  nel  foglio  di

condizioni per l'esercizio e la manutenzione.

11. Copia del progetto approvato e' conservata presso  la  casa  di

guardia della diga o presso  l'ufficio  locale  del  gestore  e  resa

disponibile alle autorita' preposte ai controlli.

 

                               Art. 5 

                     Capacita' utile sostenibile 

1. La regione, nell'esercizio delle competenze di cui  all'articolo

114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione  del

parere vincolante dell'amministrazione competente  a  vigilare  sulla

sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, in coerenza con  il  Piano

di gestione delle acque e con il  Piano  di  gestione  del  distretto

idrografico, nel rispetto  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale

definiti dalle disposizioni di cui alla Parte  III,  Titolo  II,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, puo' stabilire il ripristino  di

una capacita' utile sostenibile entro il  periodo  di  validita'  del

Progetto inferiore alla capacita' utile originaria,  sulla  base  dei

criteri indicati all'Allegato 2 al presente  regolamento,  qualora  i

vantaggi  per  l'ambiente  e  per  la  collettivita'  derivanti   dal

ripristino  della  capacita'  utile  originaria  siano  inferiori  ai

vantaggi derivanti dal ripristino della capacita' utile sostenibile.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il  gestore,  su

richiesta della regione, esegue gli approfondimenti per  gli  aspetti

indicati  all'Allegato  2  al  presente  regolamento.  In   caso   di

determinazione  da  parte  della  regione   della   capacita'   utile

sostenibile inferiore alla capacita'  utile  originaria,  il  gestore

provvede, se del caso, all'aggiornamento del progetto. L'approvazione

del  progetto  e'  subordinata  alla  redazione  del  piano   e   del

cronoprogramma delle  operazioni  necessarie  per  il  raggiungimento

della capacita' utile sostenibile.

3. La determinazione di cui al comma 1 non esonera  il  gestore  da

eventuali   responsabilita'   conseguenti   all'inadempimento   degli

obblighi derivanti dalla concessione o dalla legge, inclusi quelli di

manutenzione dell'impianto di ritenuta.

4. Qualora sussistano i presupposti, la regione  verifica,  con  la

periodicita' prevista per l'aggiornamento del progetto o in  caso  di

fenomeni  naturali  o  antropici   che   abbiano   significativamente

modificato l'apporto di  sedimenti  all'invaso,  il  permanere  delle

condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e,

se del caso, provvede alla rideterminazione della capacita' utile  da

mantenere o ripristinare.

 

                               Art. 6 

Misure per la tutela  della  qualita'  dei  corpi  idrici  e  per  la

  sicurezza in relazione alle attivita' di gestione degli invasi 

1.  Ai  fini  della  definizione  delle  operazioni  necessarie  al

conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, nella  redazione

del Progetto il gestore dell'invaso tiene conto:

a) di differenti opzioni per la scelta delle  tipologie  e  delle

modalita' operative,  delle  quali  sia  valutata  tanto  l'efficacia

quanto gli effetti ambientali, nonche' degli effetti sulle condizioni

di pericolosita' e di rischio a valle  dell'invaso.  In  particolare,

sono da considerare le  operazioni  sistematiche  di  apertura  degli

scarichi di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettera  b).  E'  inoltre

sempre valutata la  possibilita'  di  rilasciare  o  riutilizzare  il

sedimento a scopo di ripascimento dei corpi idrici a valle;

b)  degli  effetti  «sito-specifici»  sull'ecosistema  dei  corpi

idrici e delle misure da adottare per la relativa mitigazione.

2. Le  regioni,  per  garantire  il  rispetto  degli  obiettivi  di

qualita' definiti nei piani di tutela delle  acque  e  nei  piani  di

gestione dei distretti idrografici,  disciplinano  le  modalita'  del

monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di  riferimento  con

cui il gestore procede al  controllo  dei  corpi  idrici  interessati

prima,  durante  e  dopo  le  operazioni  di  svaso,  sfangamento   e

sghiaiamento.  Ai  fini  della  definizione   delle   modalita'   del

monitoraggio le regioni possono applicare le  disposizioni  contenute

nell'Allegato 4. Nell'ambito del  procedimento  di  approvazione  del

Progetto o dei singoli piani operativi le regioni, in relazione  alla

specificita' dei corpi idrici interessati dalle operazioni di  svaso,

sfangamento e sghiaiamento, stabiliscono, ove necessario:

a) prescrizioni inerenti alle  tipologie  di  operazioni  e  alle

modalita' operative di cui al comma 1;

b) prescrizioni inerenti alla tempistica delle operazioni;

c) ulteriori prescrizioni sulle modalita' del  monitoraggio,  sui

parametri e sui relativi valori di riferimento  con  cui  il  gestore

procede al controllo dei corpi idrici interessati  prima,  durante  e

dopo le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento;

d) le azioni da attuarsi, anche urgenti in corso  di  evento,  in

caso di superamento,  involontario  o  per  motivi  eccezionali,  dei

valori fissati per parametri di riferimento delle operazioni;

e) ulteriori misure per  mitigare  gli  impatti  provocati  dalle

operazioni stesse.

3. In assenza di disposizioni regionali,  il  gestore  e'  comunque

tenuto ad applicare le  disposizioni  contenute  nell'Allegato  4  al

presente regolamento.

4. Al fine di non pregiudicare il mantenimento o il  raggiungimento

degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi  idrici  interessati

dal rilascio a valle o dallo spostamento dei  sedimenti,  le  regioni

disciplinano le modalita' di  effettuazione  della  caratterizzazione

integrativa dei sedimenti  dell'invaso.  Ai  fini  della  definizione

delle modalita' di effettuazione della caratterizzazione  integrativa

dei  sedimenti  dell'invaso   le   regioni   possono   applicare   le

disposizioni contenute nell'Allegato 5 al  presente  regolamento.  La

regione puo', inoltre, prescrivere nell'ambito dell'approvazione  del

Progetto, fornendo le relative specifiche tecniche, l'acquisizione di

ulteriori elementi finalizzati alla  corretta  caratterizzazione  dei

sedimenti. Il gestore puo' concordare il piano  di  caratterizzazione

dei sedimenti con la regione, prima della sua esecuzione. In  assenza

di disposizioni regionali, il gestore e' comunque tenuto ad applicare

le disposizioni di cui all'Allegato 5 al presente regolamento.

5. Le regioni definiscono apposite intese  con  il  gestore  e  gli

altri soggetti interessati,  finalizzate  a  contenere  l'apporto  di

sedimenti e a consentire la migliore  attuazione  del  Progetto,  con

particolare riguardo all'allocazione del materiale asportato e al suo

riutilizzo, previa valutazione della  sua  idoneita'  secondo  quanto

previsto dall'Allegato 5 al presente regolamento e  dalla  pertinente

normativa  in  materia,  nonche'   previa   valutazione   della   non

alterazione del naturale  processo  di  trasporto  solido  del  corso

d'acqua, prioritariamente per il miglioramento ambientale  dei  corpi

idrici a valle.

6. Ai fini del suo  aggiornamento,  il  Progetto  tiene  conto  dei

risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, lettera c), i  cui  dati

sono resi disponibili all'Autorita' di bacino distrettuale.

7. Nell'ambito del progetto, il gestore ha l'obbligo di prevedere e

di  attuare  tutte  le  operazioni  di  sfangamento  e   sghiaiamento

necessarie  a  garantire   la   sicurezza   dello   sbarramento,   la

funzionalita' degli organi di scarico e di presa ed il  corretto  uso

del serbatoio in relazione alle  finalita'  per  le  quali  e'  stata

concessa la derivazione  e  l'utilizzazione  dell'acqua,  nonche'  ai

contenuti di eventuali piani di laminazione approvati.

8. Con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2,

lettera b), il Progetto definisce esclusivamente la possibilita' e le

condizioni per l'utilizzo degli scarichi e  l'eventuale  monitoraggio

post  evento  dei  corpi   idrici   interessati,   come   specificato

nell'Allegato 3, lettera C) al presente regolamento.

 

                               Art. 7 

         Esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento, 

                    sghiaiamento e comunicazioni 

1.  Le  operazioni  di  svaso,  sfangamento  e  sghiaiamento   sono

effettuate nel rispetto di quanto indicato nel Progetto e nei singoli

piani operativi, nonche' delle eventuali prescrizioni impartite dalla

regione in fase di approvazione.

2. Almeno tre mesi prima  dell'effettuazione  delle  operazioni  di

svaso, sfangamento e sghiaiamento il  gestore  ne  da'  comunicazione

all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso

e  dello  sbarramento,   alla   regione,   all'Autorita'   idraulica,

all'Autorita' di bacino distrettuale e agli altri  enti  interessati,

ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori

dei  siti  designati  ai  sensi  della  Direttiva  del  Consiglio  n.

92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva

2009/147/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  concernente  la

conservazione degli uccelli selvatici e i gestori del servizio idrico

integrato, nonche' agli altri soggetti individuati dalla  regione  in

sede di  approvazione  del  Progetto,  fornendo  il  programma  delle

attivita' previste comprensivo della tempistica  di  dettaglio  delle

stesse.

3. Gli avvisi con i quali si informano la  popolazione  e  tutti  i

soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal

Progetto e delle eventuali cautele da adottare sono pubblicati  negli

albi pretori dei comuni e delle province interessate e  nei  relativi

siti internet istituzionali,  nonche'  pubblicati  dal  gestore,  per

estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

4. A conclusione delle operazioni di cui al comma 1  e'  presentato

alla  regione  e  all'amministrazione  competente  a  vigilare  sulla

sicurezza  dell'invaso  e  dello  sbarramento  un  rapporto   tecnico

contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i  risultati  dei

monitoraggi di competenza del gestore. Tale rapporto, da  presentarsi

entro tre mesi dal termine del monitoraggio, puo' essere  considerato

quale  aggiornamento  del  Progetto  qualora  il  suo  contenuto  sia

considerato esaustivo dalle amministrazioni di cui al primo periodo.

5. Sulla base del  rapporto  di  cui  al  comma  4,  la  regione  o

l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e

dello sbarramento puo' imporre  ulteriori  misure  di  mitigazione  o

riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto  ovvero  disporre

la revisione del Progetto. Nei casi di cui all'articolo 4,  comma  3,

le facolta' di cui al presente comma sono  esercitate  dalla  regione

titolare del potere concessorio sulla derivazione di  intesa  con  le

altre regioni interessate.

6. La regione informa l'Autorita' di  bacino  distrettuale  e,  nei

casi di cui all'articolo 8, comma 3, le altre regioni interessate sui

risultati del monitoraggio.

 

                               Art. 8 

                   Coordinamento delle operazioni 

1. Nel caso di diversi sbarramenti sullo  stesso  corso  d'acqua  o

sottobacino   idrografico,   la   regione   detta   disposizioni   di

coordinamento delle operazioni di svaso, sfangamento  e  sghiaiamento

connesse con le attivita' di manutenzione degli impianti interessati,

al fine di tutelare i  corpi  idrici  e  la  gestione  dei  sedimenti

secondo il Piano di tutela delle acque e il  Piano  di  gestione  del

distretto  idrografico  di  appartenenza  di  cui,   rispettivamente,

all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto  legislativo  n.  152

del 2006, nonche', ove  esistente,  del  programma  di  gestione  dei

sedimenti di  cui  all'articolo  117,  comma  2-quater,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006.

2. Qualora gli sbarramenti  di  cui  al  comma  1  appartengano  al

medesimo gestore, lo stesso assicura  il  coordinamento  della  parte

operativa prevista nei Progetti dei vari impianti.

3. Nel caso in cui le operazioni previste dal Progetto si  svolgono

o interessino il territorio di piu' regioni, la regione titolare  del

potere concessorio assicura la  partecipazione  delle  altre  regioni

nelle procedure di cui all'articolo 4.

 

                               Art. 9 

            Manovre di sicurezza e prove di funzionamento 

                       degli organi di scarico 

1. Le previsioni del  Progetto  non  trovano  applicazione  per  le

manovre necessarie a garantire:

a) il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati o comunque

per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi  di  piena  in

coerenza con  le  procedure  previste  dai  documenti  di  protezione

civile, fermo restando per gli spurghi quanto  previsto  all'articolo

3, comma 2, lettera b);

b) le manovre previste in applicazione dei piani  di  laminazione

od atti equivalenti  e  comunque  quelle  per  la  regolazione  delle

portate in occasione di eventi di piena negli  sbarramenti  destinati

alla laminazione delle piene;

c) la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumita' in fase

di emergenza o effettuate per speciali motivi di  pubblico  interesse

su disposizione dell'autorita' competente;

d) l'accertamento della funzionalita' degli organi di scarico, ai

sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e  nel  rispetto  degli

obblighi stabiliti dal foglio di  condizioni  per  l'esercizio  e  la

manutenzione.

2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di  cui  al  comma  1,

lettera d),  e'  comunque  subordinata  al  rispetto  delle  seguenti

prescrizioni:

a) la  durata  e'  limitata  al  tempo  necessario  al  controllo

dell'efficienza meccanica e idraulica degli  organi  di  scarico,  in

particolare durante i periodi di magra del corpo idrico  riconosciuti

dall'amministrazione, secondo le prescrizioni a tutela  dell'ambiente

eventualmente emanate o comunicate dalle regioni;

b) le manovre  di  apertura  sono  effettuate  in  modo  graduale

evitando repentine modificazioni del regime idrologico, del trasporto

solido e della qualita' delle acque e avendo cura  che  gli  scarichi

profondi siano preferibilmente sotto battente.

 

                               Art. 10 

                   Istituzione del tavolo tecnico 

1. E' istituito presso il Ministero  della  transizione  ecologica,

senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo  tecnico

permanente al fine  di  definire  proposte  finalizzate  a  eventuali

aggiornamenti, revisioni o modifiche del presente regolamento  e  dei

relativi  allegati,  nonche'  di  provvedere  al  monitoraggio  della

complessiva attuazione del regolamento per  verificarne  gli  effetti

sotto il profilo ambientale, della sicurezza di persone e cose, della

tutela delle risorse idriche.

2. Al tavolo tecnico, presieduto dal rappresentante  del  Ministero

della transizione ecologica, partecipano:

a) cinque rappresentanti delle regioni e delle province  autonome

di Trento e di Bolzano;

b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili;

d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

e) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali.

3. Il tavolo tecnico di cui al  comma  2  si  riunisce,  a  cadenza

almeno  annuale,  su  richiesta  del  Ministero   della   transizione

ecologica, con verbalizzazione delle relative attivita'.

4. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 non  spettano

compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri

emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 11 

          Norme transitorie, disposizioni di salvaguardia, 

                abrogazioni e clausola di invarianza 

1. I progetti presentati prima della data di entrata in vigore  del

presente regolamento, ancorche' non ancora approvati  dalla  regione,

sono approvati secondo la disciplina di cui al decreto  del  Ministro

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  30   giugno   2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  269

del 16 novembre 2004.

2. I progetti di cui al comma  1,  nonche'  quelli  gia'  approvati

dalla  regione  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente

regolamento, sono sottoposti ad aggiornamento secondo quanto previsto

dal presente regolamento.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale

e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle

finalita' del  presente  regolamento  in  conformita'  ai  rispettivi

statuti e alle relative norme di attuazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dalla  data

di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  30  giugno

2004.

5. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle

disposizioni del  presente  regolamento,  nei  limiti  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1 

                                                (articolo 1, comma 4) 

                  Progetto di gestione semplificato 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per gli invasi interessati  da

un volume di interrimento non superiore al 5  per  cento  del  volume

utile di regolazione e da un tasso di interrimento  medio  annuo  non

superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di  invaso,  che  non

presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza  degli  organi  di

scarico, e' possibile presentare un progetto di gestione semplificato

contenente le informazioni di cui al presente allegato.

1. Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente  sotteso

e dei bacini allacciati afferenti all'invaso.

corografia generale del bacino idrografico d'interesse e  degli

eventuali bacini idrografici allacciati all'invaso;

dissesti di versante aventi rilievo per il progetto di gestione

in esame;

presenza di invasi a monte di quello oggetto di studio lungo lo

stesso  corso  d'acqua  e  descrizione  delle  possibili  interazioni

reciproche;

indicazioni delle aree protette di cui alla  legge  6  dicembre

1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

produzione  solida  annua  del  bacino  in  base   ai   rilievi

batimetrici dell'invaso, interpretati tramite  una  caratterizzazione

geologica, geomorfologica e di uso del suolo del  bacino  idrografico

sotteso dallo sbarramento;

regime idrologico allo sbarramento;

portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata;

serie storica dei volumi derivati e dei volumi invasati a passo

giornaliero.

2.  Caratterizzazione  dell'invaso  e  dello  sbarramento,  degli

organi di scarico e derivazione.

Descrizione,  anagrafica  e   localizzazione   geografica   dello

sbarramento e dell'invaso, corredata di elaborati in formato digitale

per i dati grezzi acquisiti:

schema complessivo dell'impianto di  cui  il  bacino  e'  parte

funzionale;

riferimenti  (nominativo,  recapito,  sede  legale  ecc..)  del

concessionario e del gestore se diverso;

nome del corso d'acqua sbarrato;

tipologia e caratteristiche dello sbarramento;

quote   di   minima   e   massima   regolazione;   planimetria,

caratteristiche geometriche e  sezioni  della  diga,  caratteristiche

geometriche  e  di  funzionamento  delle  opere  di  scarico   e   di

derivazione   e,   se   presente,   caratteristiche   e    ubicazione

dell'avandiga;

volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di

progetto;

curve quote/volumi di progetto dell'invaso;

caratteristiche  geometriche  dell'invaso:  area,  lunghezza  e

larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale  alla  quota  di

massima regolazione;

dati  relativi  alla  concessione  di  derivazione   (utilizzo,

portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati).

3. Caratterizzazione dei  sedimenti  nell'invaso,  del  grado  di

interrimento e delle acque invasate.

Rilievi    batimetrici    dell'invaso    e    relativa    analisi

quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli  elaborati  in  formato

digitale.

Gli elaborati dovranno contenere i seguenti dati:

data di effettuazione dei rilievi;

condizioni di riferimento;

modalita' di esecuzione (strumentazione usata, metodi  di  post

processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure);

tipo e scala  di  restituzione  degli  elaborati  ottenuti  dal

rilevamento;

traccia della navigazione con indicazione punti di misura  (per

rilievo  batimetrico)  esplicitati   nel   sistema   di   riferimento

utilizzato;

carta delle isoipse del fondale (carta batimetrica);

carta di confronto con precedenti batimetrie, se esistenti, con

evidenziate le aree di deposito e di erosione;

DTM (Digital Terrain Model) dell'area rilevata;

localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di sedimento;

caratterizzazione  dei  sedimenti  dell'invaso  secondo  quanto

previsto dall'Allegato 5, punto 2 (in assenza di specifiche  tecniche

da parte della regione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3);

descrizione delle pregresse  attivita'  operative  di  gestione

dell'invaso;

indicazioni sullo stato ecologico e chimico dell'invaso secondo

il Piano di  gestione  delle  acque  del  Distretto  idrografico,  se

disponibili. Qualora il corpo idrico non sia oggetto di  monitoraggio

come  corpo  idrico  lacustre,  e'  richiesta  la   caratterizzazione

chimico-fisica della colonna d'acqua.

elenco delle specie ittiche presenti nell'invaso (nel  caso  di

svasi consistenti).

Al fine di caratterizzare il grado  di  interrimento  dell'invaso

devono essere indicati/allegati:

volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio, il volume

di invaso  ed  il  volume  utile  di  regolazione  al  momento  della

redazione del  Progetto,  confrontati  con  quelli  originari  e  con

precedenti rilievi, nonche' il volume medio di materiale  solido  che

sedimenta in un anno nel serbatoio ed andamento  nel  corso  del  suo

esercizio;

planimetrie e relative  sezioni  basate  su  rilievi  idonei  a

definire la morfometria del fondo dell'invaso;

valutazione dello stato di interrimento  in  prossimita'  degli

organi di scarico profondi, di derivazione e del paramento  di  monte

della  diga  corredato  di  sezioni   trasversali   e   longitudinali

riportanti anche  il  profilo  geometrico  degli  imbocchi  in  scala

adeguata.

4. Caratterizzazione dei corpi idrici a valle.

La  caratterizzazione  riguarda  i  corpi  idrici  potenzialmente

ricadenti nella cosiddetta «area di influenza»:

nomi dei corpi idrici a valle;

portata massima transitabile a valle ai sensi  della  direttiva

del Presidente del Consiglio dei  Ministri  8  luglio  2014,  recante

«Indirizzi  operativi  inerenti  l'attivita'  di  protezione   civile

nell'ambito dei bacini in cui  siano  presenti  grandi  dighe»  (c.d.

«Direttiva Dighe»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del  4

novembre 2014;

presenza  di  altri  invasi  a  valle  e  individuazione  delle

possibili interazioni.

In  caso  sia  necessario   effettuare   operazioni   di   svaso,

sfangamento e sghiaiamento la  caratterizzazione  riguarda  anche  il

regime idrologico, la stima del trasposto solido a valle (se  rilasci

frequenti)  e  la  caratterizzazione  geomorfologica  del   corridoio

fluviale.

5. Parte operativa

Il  progetto  di  gestione  semplificato,  con  riferimento  alle

sezioni precedenti, riporta i contenuti effettivamente applicabili al

caso in esame, considerando  che  per  gli  invasi  con  interrimento

trascurabile di norma non sono previste operazioni  per  la  gestione

dei sedimenti.

Il Progetto semplificato comprende comunque  le  informazioni  di

dettaglio relative alle  operazioni  di  svaso  per  manutenzione  ed

ispezione ed alle operazioni a carattere  sistematico  e  ripetitivo,

ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e  di

cui all'allegato  3,  lettere  C)  (Informazioni  necessarie  per  le

operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento) ed E)  (Piano  delle

comunicazioni).

 

                                                           Allegato 2 

Criteri per la definizione della capacita' utile sostenibile ai sensi

  dell'articolo 5 

La regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, puo' stabilire  il

ripristino  di  una  capacita'  utile  sostenibile   inferiore   alla

capacita' utile originaria, a fronte della sussistenza di almeno  uno

dei criteri di valutazione sotto indicati,  cui  possono  aggiungersi

ulteriori  elementi  derivanti  dalle  particolari  condizioni   sito

specifiche dell'invaso:

a. contesto geologico/geomorfologico e idrologico

significativo aumento del trasporto  solido  in  ingresso  al

serbatoio, dovuto a mutate condizioni di uso  del  suolo  o  dissesti

idrogeologici del bacino imbrifero rispetto alle condizioni assunte a

base del progetto originario della  diga  per  la  stima  del  volume

morto;

tasso accertato di interrimento medio annuo, tale da  ridurre

l'efficacia  di   pur   frequenti   interventi   di   sfangamento   e

sghiaiamento;

significativi fenomeni di instabilita' spondale  verificatisi

nel corso dell'esercizio dell'impianto che hanno generato accumuli di

sedimenti nel serbatoio;

impianti  di  ritenuta  che  gia'  dal  periodo  iniziale  di

esercizio si sono trasformati, a causa dell'interrimento, in impianti

del tipo ad «acqua fluente» ovvero  con  perdita  della  funzione  di

regolazione dei volumi di deflusso;

riduzione del volume utile di  regolazione  non  comportante,

sulla  base  dell'aggiornamento  delle  valutazioni   idrologiche   e

nell'orizzonte temporale di  validita'  del  progetto,  significative

riduzioni delle portate e dei volumi necessari per l'uso concesso;

b. analisi tecnico/gestionali e sull'uso della risorsa idrica

assenza di previsioni di incremento del fabbisogno idrico nei

piani e programmi adottati dalle amministrazioni competenti e di  una

specifica valutazione della attuabilita' del co-uso della risorsa per

finalita' attualmente non previste dalla  concessione,  che  motivino

stabili diminuzioni  delle  necessita'  d'uso  della  risorsa  idrica

rispetto alle previsioni di progetto tali da rendere sufficiente  una

capacita' utile inferiore a quella originaria;

criticita'  derivanti  dalle  operazioni  di  recupero  della

capacita' utile originaria per interferenza con invasi artificiali  a

monte o a valle, valutate nell'ambito di una analisi complessiva  del

volume di sedimenti coinvolti;

c. aspetti di sicurezza dell'impianto di ritenuta

compatibilita'  della  capacita'  utile  sostenibile  con  la

sicurezza dello sbarramento e degli  scarichi,  salvo  l'approvazione

tecnica  da  parte  dell'amministrazione  vigilante  sulla  sicurezza

dell'invaso di eventuali interventi di miglioramento della  sicurezza

dell'impianto di ritenuta coerenti con la capacita' utile sostenibile

determinata dalla regione;

d. aspetti ambientali

garanzia  della  tutela  ambientale  e  dell'ecosistema   per

l'invaso e per i  corpi  idrici  di  valle  conseguenti  al  parziale

recupero della capacita' di invaso originaria;

caratteristiche chimico-fisiche e/o volume dei  sedimenti  da

rimuovere tali da rendere ambientalmente preferibile il  mantenimento

degli stessi all'interno dell'invaso;

caratteristiche del sito e del territorio  interessato  dalle

operazioni tali da rendere ambientalmente non sostenibile  recuperare

integralmente la capacita' di invaso.

                                                           Allegato 3 

                                                (articolo 3, comma 4) 

     CONTENUTI DEL PROGETTO E MODALITA' DI GESTIONE DELL'INVASO. 

 

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                                                           Allegato 4 

                                                (articolo 6, comma 2) 

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                                                           Allegato 5 

                                                (articolo 6, comma 4) 

                   Caratterizzazione dei sedimenti 

1. Caratterizzazione dei  sedimenti  ai  fini  della  tutela  degli

ambienti acquatici.

Al fine di non  pregiudicare  il  mantenimento  o  raggiungimento

degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi  idrici  interessati

dal rilascio o dallo spostamento dei  sedimenti,  e'  effettuata  una

caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso,  di  seguito

denominata «caratterizzazione», oltre a quanto previsto dall'articolo

185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La caratterizzazione  dei  sedimenti  dell'invaso  e'  effettuata

attraverso l'esecuzione di un piano di campionamento che consenta  di

rappresentare le  caratteristiche  di  tutto  il  sedimento  presente

nell'invaso e le  caratteristiche  del  sedimento  presente  a  valle

relativo all'area di influenza (nel caso di fluitazione) o  del  sito

di destinazione (nel caso di spostamento  del  sedimento  all'interno

dei corpi idrici, a  monte  o  valle  dello  sbarramento).  Il  piano

prevede il prelievo di un numero adeguato di campioni (minimo  dieci)

raccolti  in  stazioni  individuate  sulla  base   della   morfologia

dell'invaso,   della   granulometria   con   preferenza   per    siti

caratterizzati da granulometria fine,  dell'estensione  superficiale,

del tasso di interrimento. Il piano di campionamento prevede, sia  il

prelievo di sedimenti superficiale sia, se  necessario,  l'esecuzione

di carotaggi per  consentire  il  prelievo  del  numero  di  campioni

sufficienti e rappresentativi. In ogni caso la quantita' di  campione

prelevato assicura l'esecuzione di tutte le analisi richieste.

Il piano di campionamento prevede inoltre il prelievo  di  almeno

tre campioni, in  altrettanti  punti  localizzati  nei  corpi  idrici

interessati di valle. I sedimenti di valle sono  analizzati  mediante

le stesse procedure di caratterizzazione  definite  per  i  sedimenti

dell'invaso.

Il piano di  caratterizzazione  e'  elaborato  sulla  base  delle

seguenti  informazioni,  e   in   coerenza   con   quanto   stabilito

nell'Allegato 3:

caratterizzazione del bacino imbrifero sotteso ed allacciato;

ampiezza  dei  depositi  da  asportare,   lunghezza   dell'asse

monte-valle e larghezza massima dell'invaso;

volume  di   sedimento   presente   nell'invaso,   disposizione

planimetrica e spessore dei depositi, ricavati da idonei rilievi.

Si riporta di seguito un'individuazione di  massima  dei  criteri

generali, da declinare sito specificamente per  la  caratterizzazione

dei sedimenti da movimentare.

La caratterizzazione integrativa comprende:

caratterizzazione granulometrica dei sedimenti;

caratterizzazione fisico-chimica e chimica, da effettuare sulla

frazione passante al vaglio <2 mm,  che  permetta  la  determinazione

almeno dei seguenti parametri: contenuto d'acqua,  Carbonio  Organico

Totale (TOC), pH, arsenico, cadmio, cromo totale,  mercurio,  piombo,

nichel,  IPA  totali,  azoto  totale,  fosforo  totale.  Il   profilo

analitico e' ampliato  sulla  base  degli  esiti  dell'analisi  delle

pressioni e degli impatti di cui all'Allegato  1,  Parte  terza,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di  selezionare  i

parametri  sito  specifici  idonei  in  riferimento  alle   pressioni

insistenti sul bacino sotteso all'invaso. A tal fine il gestore  puo'

concordare con la regione,  preventivamente  alla  presentazione  del

progetto di gestione, il piano di caratterizzazione dei sedimenti;

caratterizzazione mediante test eco tossicologici, che  includa

almeno tre organismi appartenenti a  livelli  trofici  ecologicamente

diversi e a taxa filogeneticamente distanti. In  via  prioritaria  si

raccomanda  l'utilizzo  di  organismi   indicatori   quali   batteri,

crostacei, molluschi, insetti, piante superiori, anellidi ed alghe. I

criteri per la scelta dei test eco tossicologici sono  descritti  nel

Manuale ISPRA 88/2013.

Per una corretta conservazione  dei  campioni  da  sottoporre  ad

analisi, si segnalano le indicazioni contenute  in  APAT  IRSA,  2003

Quaderno n. 29 (1)

Sulla   base   dei   risultati   delle   analisi   chimiche    ed

ecotossicologiche il gestore individua le modalita' operative per  la

gestione del sedimento tra le quali il rilascio dei sedimenti a valle

dello sbarramento o il  loro  ricollocamento  all'interno  dei  corpi

idrici qualora compatibile con gli obiettivi  fissati  nei  Piani  di

tutela delle acque e nel Piano di gestione dei bacini idrografici per

i  corpi  idrici  interessati.  Tali  modalita'  sono  riportate  nel

progetto di gestione.

Le analisi sono  periodicamente  aggiornate,  con  una  frequenza

adeguata e congruente con il tasso di interrimento dell'invaso e  con

le pressioni antropiche  presenti  nel  bacino  imbrifero  sotteso  e

allacciato. La frequenza e le motivazioni alla base della stessa sono

riportate nel progetto di  gestione.  La  data  di  esecuzione  delle

analisi non antecede in  ogni  caso  la  data  di  presentazione  del

progetto di gestione per piu' di due anni e di ogni piano  operativo.

Tale orizzonte temporale puo' essere ampliato  e  concordato  con  la

regione. Le motivazioni sono riportate nel progetto di gestione.

Nel caso di progetto di gestione redatto per  gli  sbarramenti  e

gli invasi di nuova costruzione  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  la

caratterizzazione dei sedimenti puo' essere effettuata attraverso  il

prelievo e l'analisi di campioni  di  sedimento  fine  lungo  l'alveo

dell'asta fluviale a monte del punto in cui l'opera sara' realizzata.

2. Semplificazioni per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4.

Per gli invasi di cui all'articolo 1, comma 4, per  i  quali  non

siano previste ne' prevedibili operazioni di gestione dei  sedimenti,

e' possibile optare per una caratterizzazione semplificata.

In  tali  casi  e'  comunque  richiesta   una   caratterizzazione

chimico-fisica, chimica e  granulometrica,  seguendo  le  indicazioni

riportate al punto 1 del presente allegato, su un numero di  campioni

non inferiore a tre.

__________

(1) APAT IRSA, 2003. Metodi analitici per le acque. Vol.  1,  sezione

1030. Manuali e linee guida n. 29.

Allegati

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