Proroga della mascherina negli ospedali fino al 31 dicembre 2022

Ordinanza 31 ottobre 2022

Proroga della mascherina negli ospedali.

Con l'ordinanza 31 ottobre 2022, il ministero della Salute ha comunicato la proroga della mascherina negli ospedali fino al 31 dicembre 2022.

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La proroga, più nel dettaglio, riguarda lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

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Qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza.

 

Ministero della Salute 
Ordinanza 31 ottobre 2022  

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie. (22A06277)

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto l'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il conteniment
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 settembre 2022,
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2022;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria
prot. n. 44824-28/10/2022-DGPRE;
Tenuto conto della maggiore pericolosita' del contagio connessa
alle situazioni di fragilita' nelle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della
stagione influenzale;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure
concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione
all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Per le motivazioni in premessa, e' prorogato l'obbligo di
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte
dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le
strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le
strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una
persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31
dicembre 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Proroga della mascherina negli ospedali)

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