Protezione dei dati: ratificato il protocollo di Strasburgo

Pubblicata la legge 22 aprile 2021, n. 60

Protezione dei dati: ratificato il protocollo di Strasburgo sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, tramite la pubblicazione della legge 22 aprile 2021, n. 60 sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021, n. 110.

L'autorità di controllo di cui all'articolo 15 della convenzione, come modificato dall'articolo 19 del protocollo riportato in allegato alla legge, è il Garante per la protezione dei dati personali.

Di seguito il testo della legge 22 aprile 2021, n. 60.

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Legge 22 aprile 2021, n. 60 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento  automatizzato
di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
(21G00068)

(in Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021, n. 110)

 

Vigente al: 11-5-2021

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

                    Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il

Protocollo di emendamento alla  Convenzione  sulla  protezione  delle

persone rispetto al trattamento automatizzato  di  dati  a  carattere

personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

                               Art. 2

                        Ordine di esecuzione

1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui

all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,

in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  37  del  protocollo

stesso.

                              Art. 3

     Autorita' di controllo ai sensi dell'art. 19 del Protocollo

1.  L'Autorita'  di  controllo  di  cui   all'articolo   15   della

Convenzione sulla protezione delle persone  rispetto  al  trattamento

automatizzato  di  dati  a  carattere  personale,   come   modificato

dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della  presente

legge, e' il Garante per la protezione dei dati personali.

                               Art. 4

                 Clausola di invarianza finanziaria

 

1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono

all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 5

                          Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

                                                             Allegato

 

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa  e  le  Altre  Parti  della

Convenzione per la protezione delle persone rispetto  al  trattamento

automatizzato di dati personali (STE n° 108),  aperta  alla  firma  a

Strasburgo  il  28  gennaio   1981   (di   seguito   denominata   "la

Convenzione").

Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati  e  la  privacy

nel terzo millennio adottata dalla 30ª Conferenza dei Ministri  della

Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia,  24-26  novembre

2010);

Vista la Risoluzione 1843 (2011)  dell'Assemblea  parlamentare  del

Consiglio d'Europa sulla protezione della vita  privata  e  dei  dati

personali su Internet e i media online e la Risoluzione  1986  (2014)

sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel

ciberspazio;

Visto il parere 296 (2017) sul progetto di Protocollo che  modifica

la  Convenzione  per  la  protezione  delle   persone   rispetto   al

trattamento automatizzato di dati personali (STE n.  108)  e  la  sua

motivazione, adottata dal Comitato permanente a  nome  dell'Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017;

Considerando che sono emerse  nuove  sfide  alla  protezione  delle

persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando e' stata

adottata la Convenzione;

Considerando la necessita' di garantire che la Convenzione continui

a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone  in

relazione al trattamento dei dati  personali  e,  piu'  in  generale,

nella protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali,

Hanno convenuto quanto segue:

 

            Articolo 1

 

1  Il  primo  considerando  del  Preambolo  della  Convenzione   e'

sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa  e  gli  altri  firmatari

della presente Convenzione,"

2  Il  terzo  considerando  del  preambolo  della  Convenzione   e'

sostituito dal seguente:

"Considerando che e' necessario garantire la dignita'  umana  e  la

protezione dei diritti umani e delle liberta'  fondamentali  di  ogni

individuo  e,  data  la  diversificazione,  l'intensificazione  e  la

globalizzazione del  trattamento  dei  dati  e  dei  flussi  di  dati

personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di

controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento  di  tali

dati; "

3. Il  quarto  considerando  del  preambolo  della  Convenzione  e'

sostituito dal seguente:

"Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali  deve

essere considerato in relazione al suo ruolo  nella  societa'  e  che

deve  essere  riconciliato  con  altri  diritti  umani   e   liberta'

fondamentali, compresa la liberta' di espressione;"

4 Il seguente considerando e' aggiunto dopo il quarto  considerando

del preambolo della Convenzione:

"Considerando che la presente Convenzione consente di  prendere  in

considerazione,  nell'attuazione  delle  norme  ivi   stabilite,   il

principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;"

5  Il  quinto  considerando  del  preambolo  della  Convenzione  e'

soppresso.

Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano

come segue:

"Riconoscendo che e' necessario  promuovere  a  livello  globale  i

valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei

dati personali, contribuendo cosi' al libero flusso  di  informazioni

tra le persone";

"Riconoscendo l'interesse di un  rafforzamento  della  cooperazione

internazionale tra le parti della Convenzione,"

      Articolo 2

 

Il testo  dell'articolo  1  della  Convenzione  e'  sostituito  dal

seguente

"Lo scopo di  questa  Convenzione  e'  proteggere  ogni  individuo,

indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza, in relazione al

trattamento dei suoi dati personali,  contribuendo  in  tal  modo  al

rispetto dei suoi diritti umani e delle sue liberta' fondamentali, in

particolare del diritto alla privacy".

                             Articolo 3

 

1 La lettera b dell'articolo  2  della  Convenzione  e'  sostituita

dalla seguente:

"b "trattamento dei dati " significa qualsiasi operazione o insieme

di  operazioni  eseguite   su   dati   personali,   quali   raccolta,

conservazione,  alterazione,  reperimento,  divulgazione,   messa   a

disposizione,  cancellazione  o  distruzione,  oppure  esecuzione  di

logiche e/ o operazioni aritmetiche su tali dati;"

2 La lettera c dell'articolo  2  della  Convenzione  e'  sostituita

dalla seguente:

"c  dove  non  viene  utilizzato  il  trattamento   automatizzato,"

elaborazione dei dati  "  significa  un'operazione  o  una  serie  di

operazioni eseguite su  dati  personali  all'interno  di  un  insieme

strutturato di tali dati che sono accessibili o recuperabili in  base

a criteri specifici;"

3 La lettera d dell'articolo  2  della  Convenzione  e'  sostituita

dalla seguente:

"d "titolare del trattamento":  una  persona  fisica  o  giuridica,

un'autorita' pubblica, un  servizio,  un'agenzia  o  qualsiasi  altro

organismo  che,  da  solo  o  congiuntamente  ad  altri,  ha   potere

decisionale in relazione al trattamento dei dati; "

4 Dopo la lettera d dell'articolo 2 della Convenzione sono aggiunte

le seguenti nuove lettere:

"e destinatario ": una persona  fisica  o  giuridica,  un'autorita'

pubblica, un servizio, un'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i

dati sono comunicati o resi disponibili;

f "responsabile": una  persona  fisica  o  giuridica,  un'autorita'

pubblica, un servizio, un'agenzia o  qualsiasi  altro  organismo  che

tratta dati personali per conto del titolare del trattamento."

                    Articolo 4

 

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della  Convenzione  e'  sostituito

dal seguente:

"1 Ciascuna  delle  Parti  si  impegna  ad  applicare  la  presente

Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla  sua  giurisdizione

nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto  di

ogni individuo alla protezione dei propri dati personali."

2 Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della  Convenzione  e'  sostituito

dal seguente:

"2 La presente Convenzione non si applica al  trattamento  di  dati

effettuato da una persona nel corso di attivita' puramente  personali

o domestiche."

3 I paragrafi da 3 a  6  dell'articolo  3  della  Convenzione  sono

soppressi.

        Articolo 5

 

Il Titolo del Capo II della Convenzione e' sostituito dal seguente:

"Capitolo II  -  Principi  di  base  per  la  protezione  dei  dati

personali".

                      Articolo 6

 

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della  Convenzione  e'  sostituito

dal seguente:

"1 Ciascuna delle  Parti  adotta  le  misure  necessarie  per  dare

attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e  garantirne

l'effettiva applicazione."

2 Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della  Convenzione  e'  sostituito

dal seguente:

"2  Queste  misure  saranno  prese  da  ciascuna  delle  Parti   ed

entreranno in vigore al momento della ratifica o  dell'adesione  alla

presente Convenzione."

3 Un nuovo paragrafo e' aggiunto dopo il paragrafo 2  dell'articolo

4 della Convenzione:

"3 Ciascuna parte si impegna a:

a consentire al Comitato della Convenzione di cui  al  Capo  VI  di

valutare  l'efficacia  delle  misure  che  ha  adottato   nella   sua

legislazione per attuare le disposizioni della presente  Convenzione;

e

b contribuire attivamente a questo processo di valutazione".

            Articolo 7

 

1 Il Titolo dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 5 - Legittimita' dell'elaborazione dei  dati  e  qualita'

dei dati".

2 Il testo dell'articolo 5  della  Convenzione  e'  sostituito  dal

seguente:

"1 Il trattamento dei dati deve  essere  proporzionato  allo  scopo

legittimo  perseguito  e  deve  riflettere  in  tutte  le  fasi   del

trattamento  un  giusto  equilibrio  tra  tutti  gli   interessi   in

questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e  le  liberta'

in gioco.

2 Ciascuna Parte dispone che  il  trattamento  dei  dati  non  puo'

essere effettuato che sulla  base  del  consenso  libero,  specifico,

informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro  fondamento

legittimo previsto a dalla legge.

3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere  trattati

in modo lecito.

4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

a elaborati correttamente ed in modo trasparente;

b raccolti per scopi  espliciti,  specificati  e  legittimi  e  non

trattati  in  modo  incompatibile   con   tali   scopi;   l'ulteriore

elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a  fini

di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e', fatti  salvi

gli opportuni controlli, compatibile con tali finalita';

c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita'  per

le quali sono trattati;

d accurati e, se necessario, aggiornati;

e conservati in una  forma  che  consenta  l'identificazione  delle

persone interessate per un periodo non superiore a quello  necessario

agli scopi per i quali tali dati sono trattati ".

                    Articolo 8

 

Il testo  dell'articolo  6  della  Convenzione  e'  sostituito  dal

seguente:

"1 L'elaborazione di:

- dati genetici;

- dati personali relativi a  infrazioni,  procedimenti  e  condanne

penali e misure di sicurezza;

- dati biometrici che identificano in modo univoco una persona;

- dati personali che  rivelano  l'origine  razziale  o  etnica,  le

opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la  religione  o  altre

convinzioni, la salute o la vita sessuale,

sono  consentiti  solo  se  sono  previste  garanzie  di  legge,  a

complemento di quelle della presente Convenzione.

2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati

sensibili puo' presentare per gli interessi, i diritti e le  liberta'

fondamentali  dell'interessato,  in   particolare   un   rischio   di

discriminazione. "

                             Articolo 9

 

Il testo  dell'articolo  7  della  Convenzione  e'  sostituito  dal

seguente:

"1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del  trattamento  e,  ove

previsto, il responsabile del trattamento, adottino  adeguate  misure

di  sicurezza  contro  rischi  quali  l'accesso  accidentale  o   non

autorizzato ai dati personali, la  loro  distruzione,  perdita,  uso,

modifica o divulgazione.

2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi,

senza indugio, almeno all'autorita' di controllo competente ai  sensi

dell'articolo 15 della presente Convenzione, le violazioni  dei  dati

che possono seriamente  interferire  con  i  diritti  e  le  liberta'

fondamentali delle persone interessate. "

                             Articolo 10

 

Un nuovo articolo 8 e' aggiunto dopo l'articolo 7 della Convenzione

come segue:

"Articolo 8 - Trasparenza del trattamento

1 Ciascuna Parte dispone che il titolare  del  trattamento  informi

gli interessati di:

a la sua identita' e residenza o stabilimento abituale;

b la base giuridica e le finalita' del trattamento previsto;

c le categorie di dati personali trattati;

d i destinatari o le categorie di destinatari dei  dati  personali,

se esistenti; e

e i mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 9,

cosi' come ogni altra informazione necessaria al fine di  garantire

un trattamento equo e trasparente dei dati personali.

2 Il paragrafo 1  non  si  applica  se  l'interessato  ha  gia'  le

informazioni pertinenti.

3 Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso  la

persona interessata, il titolare del  trattamento  non  e'  tenuto  a

fornire tali informazioni  quando  il  trattamento  e'  espressamente

previsto dalla legge o cio' si riveli impossibile o  comporti  sforzi

sproporzionati. "

          Articolo 11

 

1 L'articolo 8 della Convenzione e'  rinumerato  articolo  9  e  il

Titolo e' sostituito dal seguente:

"Articolo 9 - Diritti dell'interessato".

2 Il testo dell'articolo 8 della Convenzione (nuovo articolo 9)  e'

sostituito dal seguente:

"1 Ogni individuo ha diritto a:

a non essere soggetto ad una decisione  che  lo  riguardi  in  modo

significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di

dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione;

b ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo

ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati  personali  che

lo riguardano, la  comunicazione  in  forma  intelligibile  dei  dati

trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro  origine,  sul

periodo di  conservazione  e  qualsiasi  altra  informazione  che  il

titolare del trattamento e' tenuto a fornire al fine di garantire  la

trasparenza del trattamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

c ottenere, su richiesta, conoscenza  del  ragionamento  alla  base

dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli

vengono applicati;

d opporsi in  qualsiasi  momento,  per  motivi  relativi  alla  sua

situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno

che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per  il

trattamento che prevalgano sui suoi interessi,  sui  suoi  diritti  e

sulle sue liberta' fondamentali;

e ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo  ritardo,

rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi

sono, o sono stati, trattati in violazione delle  disposizioni  della

presente Convenzione;

f avere un rimedio ai sensi dell'articolo 12 nei casi in cui i suoi

diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione;

g beneficiare, a prescindere dalla sua  nazionalita'  o  residenza,

dall'assistenza di un'autorita' di controllo ai  sensi  dell'articolo

15,  nell'esercizio  dei  suoi  diritti  ai  sensi   della   presente

Convenzione.

2 Il paragrafo 1.a non si applica se la decisione e' autorizzata da

una  legge  cui  e'  soggetto  il  titolare  del  trattamento  e  che

stabilisce anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le liberta'

e gli interessi legittimi dell'interessato."

    Articolo 12

 

Un nuovo articolo 10 e' aggiunto dopo il  nuovo  articolo  9  della

Convenzione come segue:

"Articolo 10 - Obblighi aggiuntivi

1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del

caso,  i  responsabili  del  trattamento  adottino  tutte  le  misure

appropriate per conformarsi agli obblighi della presente  Convenzione

e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale

adottata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3,  in  particolare

all'autorita' di controllo competente di cui all'articolo 15, che  il

trattamento dei  dati  sotto  il  loro  controllo  e'  conforme  alle

disposizioni della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del

caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile  impatto

dell'elaborazione  dei  dati  prevista  sui  diritti  e  le  liberta'

fondamentali delle persone  interessate  prima  dell'inizio  di  tale

trattamento e  definiscano  il  trattamento  dei'  dati  in  modo  da

prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e

liberta' fondamentali.

3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e,  se  del

caso, i responsabili  del  trattamento,  attuino  misure  tecniche  e

organizzative che tengano conto delle implicazioni del  diritto  alla

protezione dei dati personali in tutte le fasi  del  trattamento  dei

dati.

4 Ciascuna Parte puo', tenendo  conto  dei  rischi  derivanti  agli

interessi, ai diritti e  alle  liberta'  fondamentali  delle  persone

interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi

1, 2 e 3 della legge  che  da'  attuazione  alle  disposizioni  della

presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati,  alla

natura, alla portata e alle finalita' del trattamento e, se del caso,

alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili.

        Articolo 13

 

Gli articoli da 9 a 12 della Convenzione diventeranno gli  articoli

da 11 a 14 della Convenzione.

                          Articolo 14

 

Il testo dell'articolo 9 della Convenzione (nuovo articolo  11)  e'

sostituito dal seguente:

"1  Sono  consentite  eccezioni  alle  disposizioni  del   presente

Capitolo fatte salve le disposizioni dell'articolo  5,  paragrafo  4,

dell'articolo  7,  paragrafo  2,  dell'articolo  8,  paragrafo  1   e

dell'articolo 9, quando  tale  eccezione  e'  prevista  dalla  legge,

rispetta l'essenza  dei  diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  e

costituisce una misura necessaria e  proporzionata  in  una  societa'

democratica per:

a la protezione della  sicurezza  nazionale,  della  difesa,  della

sicurezza pubblica e di importanti interessi economici  e  finanziari

dello Stato, l'imparzialita' e l'indipendenza del potere  giudiziario

o la prevenzione, l'investigazione e  il  perseguimento  di  reati  e

l'esecuzione di sanzioni  penali  e  altri  obiettivi  essenziali  di

interesse pubblico generale;

b la tutela  della  persona  interessata  o  dei  diritti  e  delle

liberta'  fondamentali  altrui,  in  particolare   la   liberta'   di

espressione.

2 Le restrizioni  all'esercizio  delle  disposizioni  di  cui  agli

articoli 8 e 9 possono essere previste dalla legge  in  relazione  al

trattamento  dei  dati  a  scopo  di   archiviazione   nell'interesse

pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando

non vi e' alcun rischio riconoscibile di  violazione  dei  diritti  e

delle liberta' fondamentali degli interessati.

3 Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo,

con riferimento alle attivita' di trattamento  a  fini  di  sicurezza

nazionale e di difesa, ciascuna parte puo'  prevedere,  per  legge  e

solo  nei  casi  in  cui  costituisce   una   misura   necessaria   e

proporzionata in una societa' democratica per raggiungere tale scopo,

eccezioni all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafi 5 e

6, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed).

Cio'  lascia  impregiudicato  il  requisito  che  le  attivita'  di

trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano  soggette

a revisione e vigilanza  indipendenti  ed  efficaci  ai  sensi  della

legislazione nazionale della rispettiva parte."

        Articolo 15

 

Il testo dell'articolo 10 della convenzione (nuovo articolo 12)  e'

sostituito dal seguente:

"Ciascuna delle Parti si impegna a stabilire  appropriate  sanzioni

giudiziarie e non  giudiziarie  e  rimedi  per  le  violazioni  delle

disposizioni della presente Convenzione.

        Articolo 16

 

Il Titolo del Capo III e' sostituito dal seguente:

"Capo III - Flussi transfrontalieri di dati personali".

                Articolo 17

 

1 Il Titolo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo articolo  14)

e' sostituito dal seguente:

"Articolo 14 - Flussi transfrontalieri di dati personali".

2 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo  articolo  14)

e' sostituito dal seguente:

"1 Una  Parte  non  puo',  al  solo  scopo  di  proteggere  i  dati

personali,  vietare  o  subordinare  a  speciale  autorizzazione   il

trasferimento  di  tali  dati  a  un   destinatario   soggetto   alla

giurisdizione di un'altra  Parte  della  Convenzione.  Tuttavia,  una

parte puo' farlo  se  sussiste  un  rischio  reale  e  grave  che  il

trasferimento ad un'altra  Parte  o  da  questa  altra  Parte  a  una

non-Parte, porti a eludere le  disposizioni  della  Convenzione.  Una

Parte  puo'  farlo  anche  se  vincolata  da  norme   di   protezione

armonizzate, condivise  da  Stati  appartenenti  a  un'organizzazione

internazionale regionale.

2 Quando il destinatario e'  soggetto  alla  giurisdizione  di  uno

Stato o di un'organizzazione internazionale che non  e'  Parte  della

presente  Convenzione,  il  trasferimento  di  dati  personali   puo'

avvenire soltanto  laddove  sia  garantito  un  livello  adeguato  di

protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione.

3 Un livello adeguato di protezione puo' essere garantito da:

a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi

i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o

b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da  strumenti

giuridicamente vincolanti  ed  esecutivi  adottati  e  attuati  dalle

persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento.

4 Nonostante le disposizioni  dei  precedenti  paragrafi,  ciascuna

Parte puo' prevedere che il trasferimento  di  dati  personali  possa

aver luogo se:

a l'interessato ha  fornito  un  consenso  esplicito,  specifico  e

libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate

garanzie; o

b l'interesse  specifico  dell'interessato  lo  richiede  nel  caso

specifico; o

c i prevalenti interessi legittimi, in  particolare  gli  interessi

pubblici importanti, sono previsti dalla legge e  tale  trasferimento

costituisce una misura necessaria e  proporzionata  in  una  societa'

democratica; o

d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una societa'

democratica per la liberta' di espressione.

5 Ciascuna Parte dispone che l'autorita' di  controllo  competente,

ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, sia  dotata  di

tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di

cui al paragrafo 3, lettera b  e,  su  richiesta,  del  paragrafo  4,

lettere b e c.

6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorita' di controllo abbia

il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri

l'efficacia delle  garanzie  o  l'esistenza  di  interessi  legittimi

prevalenti  e  che  l'autorita'  di  controllo  possa,  al  fine   di

proteggere i diritti e le liberta'  fondamentali  degli  interessati,

vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ".

3 Il testo dell'articolo 12 della Convenzione (nuovo  articolo  14)

comprende le disposizioni dell'articolo 2 del  Protocollo  aggiuntivo

del 2001 in materia di  autorita'  di  controllo  e  flussi  di  dati

transfrontalieri (STE n. 181) sui  flussi  transfrontalieri  di  dati

personali  verso  un  destinatario   che   e'   non   soggetto   alla

giurisdizione di una Parte della Convenzione.

          Articolo 18

 

Un nuovo Capo IV e' aggiunto dopo il Capo  III  della  Convenzione,

come segue:

"Capo IV - Autorita' di controllo".

                  Articolo 19

 

Un nuovo articolo 15 comprende le disposizioni dell'articolo 1  del

Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue:

"Articolo 15 - Autorita' di controllo"

1 Ciascuna Parte provvede affinche'  una  o  piu'  autorita'  siano

responsabili di  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  della

presente Convenzione.

2 A tal fine, tali autorita':

a hanno poteri di investigazione e di intervento;

b svolgono le funzioni relative al trasferimento  di  dati  di  cui

all'articolo 14, in particolare l'approvazione di misure di sicurezza

standardizzate;

c hanno il potere di emettere decisioni in merito  alle  violazioni

delle disposizioni della presente Convenzione e puo', in particolare,

imporre sanzioni amministrative;

d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o  di  portare

all'attenzione delle competenti autorita' giudiziarie  le  violazioni

delle disposizioni della presente Convenzione;

e promuovono:

i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri,  nonche'

delle loro attivita';

ii la consapevolezza  pubblica  dei  diritti  degli  interessati  e

l'esercizio di tali diritti;

iii  consapevolezza  dei  titolari  del  trattamento  e  dei   loro

responsabili ai sensi della presente Convenzione;

un'attenzione specifica e' riservata ai diritti di  protezione  dei

dati dei bambini e di altre persone vulnerabili.

3 Le competenti autorita' di controllo sono consultate su  proposte

di misure legislative o amministrative che prevedono  il  trattamento

di dati personali.

4 Ciascuna autorita' di controllo competente cura le richieste e  i

reclami presentati dagli interessati in merito  ai  loro  diritti  di

protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi.

5 Le autorita'  di  controllo  agiscono  in  piena  indipendenza  e

imparzialita' nell'esercizio delle  loro  funzioni  e  nell'esercizio

delle loro competenze e in tal senso non  sollecitano  ne'  accettano

istruzioni.

6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorita' di  controllo  siano

fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento  delle  loro

funzioni e l'esercizio dei loro poteri.

7 Ciascuna autorita' di controllo prepara e pubblica una  relazione

periodica che illustra le sue attivita'.

8 I membri  e  il  personale  delle  autorita'  di  controllo  sono

vincolati  dagli  obblighi  di   riservatezza   in   relazione   alle

informazioni riservate a cui hanno accesso  o  hanno  avuto  accesso,

nell'esercizio  delle  loro  funzioni  e  nell'esercizio  delle  loro

competenze.

9 Le decisioni delle autorita' di controllo possono essere  oggetto

di ricorso per via giudiziaria.

10 Le  autorita'  di  controllo  non  sono  competenti  per  quanto

riguarda il  trattamento  effettuato  da  organismi  quando  agiscono

nell'esercizio delle loro funzloni giurisdizionali.

          Articolo 20

 

1 I Capi da IV a VII della Convenzione sono rinumerati nei Capi  da

V a VIII della Convenzione.

2 Il Titolo del Capo V e' sostituito da "Capo V  -  Cooperazione  e

assistenza reciproca".

3 E' aggiunto un nuovo articolo 17 e gli articoli da 13 a 27  della

Convenzione diventano gli articoli da 16 a 31 della Convenzione.

                Articolo 21

 

1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo  16)

e' sostituito dal seguente:

"Articolo 16 - Designazione delle autorita' di controllo".

2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo

16) e' sostituito dal seguente:

"1 Le Parti convengono di cooperare e  di  rendersi  reciprocamente

assistenza al fine di attuare la presente Convenzione."

3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo

16) e' sostituito dal seguente:

"2 A tal fine:

a ciascuna Parte designa una o piu' autorita' di controllo ai sensi

dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di

ciascuna delle quali deve essere comunicato  al  Segretario  Generale

del Consiglio d'Europa;

b ciascuna delle Parti che ha designato piu' di  una  autorita'  di

controllo specifica la competenza di  ciascuna  autorita'  nella  sua

comunicazione di cui alla precedente lettera."

4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo

16) e' soppresso.

            Articolo 22

 

Un nuovo articolo 17 e' aggiunto dopo il nuovo  articolo  16  della

Convenzione come segue:

"Articolo 17 - Forme di cooperazione"

1 Le  autorita'  di  controllo  cooperano  tra  loro  nella  misura

necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio  delle

loro competenze, in particolare per:

a fornire assistenza reciproca scambiando informazioni pertinenti e

utili e cooperando tra loro a condizione che, per quanto riguarda  la

protezione dei dati personali, siano rispettate tutte le norme  e  le

garanzie della presente convenzione;

b coordinando le loro indagini o interventi,  o  conducendo  azioni

congiunte;

c fornire informazioni e documentazione sulla loro  legislazione  e

prassi amministrativa relativa alla protezione dei dati.

2 Le informazioni di cui al paragrafo  1  non  comprendono  i  dati

personali oggetto di trattamento, a meno  che  tali  dati  non  siano

essenziali per la cooperazione o qualora la persona interessata abbia

fornito un consenso esplicito, specifico,  libero  e  informato  alla

loro fornitura.

3 Al fine di organizzare la loro cooperazione e svolgere i  compiti

di cui ai paragrafi precedenti, le autorita' di controllo delle parti

formano una rete.

          Articolo 23

 

1 Il Titolo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo articolo  18)

e' sostituito dal seguente:

"Articolo 18 - Assistenza agli interessati".

2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione (nuovo  articolo  18)

e' sostituito dal seguente:

"1    Ciascuna    Parte    assistera'    qualsiasi     interessato,

indipendentemente dalla sua nazionalita' o residenza,  nell'esercizio

dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione.

2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra

Parte, gli viene offerta la possibilita' di presentare  la  richiesta

tramite l'autorita' di controllo designata da tale Parte.

3 La richiesta di assistenza  deve  contenere  tutti  gli  elementi

necessari, riguardanti tra l'altro:

a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che  identifica

l'interessato che effettua la richiesta;

b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente

titolare del trattamento

c lo scopo della richiesta."

            Articolo 24

 

1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo  19)

e' sostituito dal seguente:

"Articolo 19 - Misure di salvaguardia".

2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo  articolo  19)

e' sostituito dal seguente:

"1 Un'autorita'  di  controllo  che  ha  ricevuto  informazioni  da

un'altra autorita' di controllo, che accompagna una  richiesta  o  in

risposta alla propria richiesta, non utilizza tali  informazioni  per

fini diversi da quelli specificati nella richiesta.

2 In nessun caso l'autorita' di controllo puo' essere autorizzata a

presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo

e senza l'espressa approvazione dell'interessato."

        Articolo 25

 

1 Il Titolo dell'articolo 16 della Convenzione (nuovo articolo  20)

e' sostituito dal seguente:

"Articolo 20 - Rifiuto delle richieste".

2  Il  considerando  dell'articolo  16  della  Convenzione   (nuovo

articolo 20) e' sostituito dal seguente:

"Un'autorita' di controllo cui e' rivolta una  richiesta  ai  sensi

dell'articolo 17 della presente Convenzione  non  puo'  rifiutare  di

rispettarla a meno che:"

3 La Lettera a dell'articolo 16 della Convenzione  (nuovo  articolo

20) e' sostituito dalla seguente:

a "Una richiesta non e' compatibile con i suoi poteri".

4 La Lettera c dell'articolo 16 della Convenzione  (nuovo  articolo

20) e' sostituita dalla seguente:

c  "Il  rispetto  della  richiesta  sarebbe  incompatibile  con  la

sovranita', la sicurezza nazionale o l'ordine  pubblico  della  Parte

dalla quale e' stata  designata,  o  con  i  diritti  e  le  liberta'

fondamentali  delle  persone  soggette  alla  giurisdizione  di  tale

Parte".

    Articolo 26

 

1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo  21)

e' sostituito dal seguente:

"Articolo 21 - Costi e procedure".

2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo

21) e' sostituito dal seguente:

"1 La  cooperazione  e  l'assistenza  reciproca  che  le  Parti  si

prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono  alle

persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al

pagamento  di  eventuali  costi  o  commissioni  diversi  da   quelli

sostenuti per esperti e interpreti. Questi  ultimi  costi  o  onorari

sono a carico della parte che presenta la richiesta."

3 I  termini  "suo  o  sua"  sostituiscono  "suo"  al  paragrafo  2

dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21 ).

                    Articolo 27

 

Il  Titolo  del  Capo  V  della  Convenzione  (nuovo  Capo  VI)  e'

sostituito dal seguente:

"Capo VI- Comitato della Convenzione".

                             Articolo 28

 

1 Il termine "Comitato consultivo" nel paragrafo 1 dell'articolo 18

della Convenzione (nuovo articolo  22)  e'  sostituito  da  "Comitato

della Convenzione".

2 l1 paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo

22) e' sostituito dal seguente:

"3 Il Comitato della Convenzione puo', con una  decisione  presa  a

maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle parti, invitare un

osservatore a farsi rappresentare nelle sue riunioni ."

3  Un  nuovo  paragrafo  4  e'  aggiunto  dopo   il   paragrafo   3

dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22):

"4 Ciascuna  Parte  che  non  sia  membro  del  Consiglio  d'Europa

contribuisce al finanziamento  delle  attivita'  del  Comitato  della

Convenzione secondo le modalita' stabilite dal Comitato dei  Ministri

di concerto con quella Parte."

  Articolo 29

 

1 Il termine "Comitato consultivo" nel  considerando  dell'articolo

19 della Convenzione (nuovo articolo 23) e'  sostituito  dal  termine

"Comitato della convenzione".

2 Il termine "proposte" nella  lettera  a  dell'articolo  19  della

Convenzione  (nuovo  articolo   23)   e'   sostituito   dal   termine

"raccomandazioni".

3 I riferimenti a "Articolo 21" nella  lettera  b  e  "Articolo  21

paragrafo 3" nella  lettera  c  dell'articolo  19  della  Convenzione

(nuovo articolo 23) sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti

a "Articolo 25" e "Articolo 25, paragrafo 3".

4 L'articolo 19, lettera d), della Convenzione (nuovo articolo  23)

e' sostituito dal seguente:

"d puo'  esprimere  un'opinione  su  qualsiasi  questione  relativa

all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione".

5 Le seguenti lettere sono aggiunte dopo la lettera d dell'articolo

19 della Convenzione (nuovo articolo 23):

"e prepara, prima di  ogni  nuova  adesione  alla  Convenzione,  un

parere per il Comitato dei Ministri relativo al livello di protezione

dei dati personali del  candidato  all'adesione  e,  ove  necessario,

raccomanda misure da  adottare  per  raggiungere  l'osservanza  delle

disposizioni della presente Convenzione;

f su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione  internazionale,

puo' valutare se il livello di protezione dei dati personali  che  il

primo  fornisce  e'  conforme  alle   disposizioni   della   presente

Convenzione e, ove necessario,  raccomanda  misure  da  adottare  per

raggiungere tale conformita';

g puo' sviluppare o approvare modelli  di  controlli  di  sicurezza

standardizzati di cui all'articolo 14;

h riesamina l'attuazione della presente Convenzione da parte  delle

parti e raccomanda le misure da adottare nel caso in  cui  una  parte

non sia conforme alla presente Convenzione;

i facilita, ove necessario, la soluzione  amichevole  di  tutte  le

difficolta' connesse all'applicazione della presente Convenzione."

              Articolo 30

 

Il testo dell'articolo 20 della Convenzione (nuovo articolo 24)  e'

sostituito dal seguente:

"1 Il Comitato della Convenzione  sara'  convocato  dal  Segretario

Generale del Consiglio d'Europa. La sua  prima  riunione  si'  terra'

entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente  Convenzione.

Successivamente si riunira' almeno una volta all'anno, e in ogni caso

quando un  terzo  dei  rappresentanti  delle  Parti  ne  richiede  la

convocazione.

2 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato  della  Convenzione

sottopone  al  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa  una

relazione  sui  suoi  lavori  e  sul  funzionamento  della   presente

Convenzione.

3  Le  modalita'  di  voto  nel  Comitato  della  Convenzione  sono

contenute negli elementi  per  il  regolamento  interno  allegato  al

Protocollo CETS No. [223].

4 Il Comitato della Convenzione stabilisce gli altri  elementi  del

suo regolamento interno e stabilisce, in particolare, le procedure di

valutazione e  revisione  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  3,  e

dell'articolo 23, lettere e, f e h, in base a criteri oggettivi."

      Articolo 31

 

1 I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21  della  Convenzione  (nuovo

articolo 25) sono sostituiti dal seguente:

"1  Gli  emendamenti  alla  presente  Convenzione  possono   essere

proposti da una  Parte,  dal  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio

d'Europa o dal Comitato della Convenzione.

2  Qualsiasi  proposta  di  modifica  deve  essere  comunicata  dal

Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti della  presente

Convenzione,  agli  altri  Stati  membri  del   Consiglio   d'Europa,

all'Unione europea  e  a  ogni  Stato  non  membro  o  organizzazione

internazionale  che  e'  stato  invitato  ad  aderire  alla  presente

Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.

3 Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte  o  dal  Comitato

dei Ministri sara' comunicato  al  Comitato  della  Convenzione,  che

presentera'  al  Comitato  dei  Ministri  il  suo  parere   su   tale

emendamento proposto.

4 Il Comitato dei Ministri esamina  la  modifica  proposta  e  ogni

parere presentato dal Comitato della  Convenzione  e  puo'  approvare

l'emendamento."

5 Un  ulteriore  paragrafo  7  e'  aggiunto  dopo  il  paragrafo  6

dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) come segue:

"7 Inoltre, il Comitato dei Ministri puo', dopo aver consultato  il

Comitato  della   Convenzione,   decidere   all'unanimita'   che   un

particolare emendamento entri in vigore allo scadere di un periodo di

tre anni dalla data in cui e' stato aperto all'accettazione,  a  meno

che una Parte notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa

un'obiezione alla sua entrata  in  vigore.  Se  tale  opposizione  e'

notificata, l'emendamento entra in vigore il primo  giorno  del  mese

successivo alla data in cui la Parte della presente  Convenzione  che

ha  notificato  l'obiezione  ha  depositato  il  suo   strumento   di

accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ".

                   Articolo 32

 

1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo

26) e' sostituito dal seguente:

"1 La presente Convenzione sara'  aperta  alla  firma  degli  Stati

membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa e' soggetta

a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti  di  ratifica,

accettazione o approvazione saranno depositati presso  il  Segretario

Generale del Consiglio d'Europa."

2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3  dell'articolo  22

della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte".

  Articolo 33

 

Il Titolo e il testo  dell'articolo  23  della  Convenzione  (nuovo

articolo 27) sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 27 -  Adesione  di  Stati  non  membri  o  organizzazioni

internazionali.

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il  Comitato

dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti

della presente Convenzione e ottenendo il loro  consenso  unanime,  e

alla luce del parere preparato  dal  Comitato  della  Convenzione  in

conformita' dell'articolo 23.e, puo' invitare uno  Stato  non  membro

del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad  aderire

alla presente Convenzione con una decisione  presa  alla  maggioranza

prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del  Consiglio  d'Europa  e

con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che  hanno

il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca  alla

presente Convenzione conformemente al  paragrafo  1,  la  Convenzione

entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo  allo  scadere

di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello  strumento  di

adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."

                      Articolo 34

 

I paragrafi  1  e  2  dell'articolo  24  della  Convenzione  (nuovo

articolo 28) sono sostituiti dai seguenti:

"1  Ogni   Stato,   l'Unione   europea   o   altra   organizzazione

internazionale puo', al momento della firma, del deposito del proprio

strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   adesione,

specificare il territorio o  i  territori  ai  quali  si  applica  la

presente Convenzione.

2  Qualsiasi  Stato,  l'Unione  europea  o   altra   organizzazione

internazionale puo', in qualsiasi momento  successivo,  mediante  una

dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio

d'Europa,  estendere  l'applicazione  della  presente  Convenzione  a

qualsiasi  altro  territorio  specificato  nella  dichiarazione.  Per

quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il

primo giorno del mese successivo allo scadere di un  periodo  di  tre

mesi dalla data di ricevimento di tale  dichiarazione  da  parte  del

Segretario Generale."

    Articolo 35

 

1 Il  termine  "Stato"  nel  considerando  dell'articolo  27  della

Convenzione (nuovo articolo 31) e' sostituito da "Parte".

2 I riferimenti agli "articoli 22, 23 e 24" nella  lettera  c  sono

sostituiti dai riferimenti agli "articoli 26, 27 e 28".

                             Articolo 36

        Firma, ratifica e adesione

 

1  Il  presente  protocollo  e'  aperto  alla  firma  degli   Stati

contraenti della Convenzione. Sara' soggetto a ratifica, accettazione

o  approvazione.  Gli   strumenti   di   ratifica,   accettazione   o

approvazione saranno depositati presso  il  Segretario  Generale  del

Consiglio d'Europa.

2 Dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo e prima  della

sua entrata in vigore, ogni altro Stato esprime il  proprio  consenso

ad  essere  vincolato  dal  presente  Protocollo  entro  la  data  di

adesione. Non  puo'  diventare  una  Parte  della  Convenzione  senza

aderire contemporaneamente a questo Protocollo.

        Articolo 37

Entrata in vigore

 

1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno  del  mese

successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data  in  cui

tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro  consenso  ad

essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni  del

paragrafo 1 dell'articolo 36.

2 Nel caso in cui il presente Protocollo non sia entrato in  vigore

a norma del paragrafo 1, allo scadere di un periodo  di  cinque  anni

dalla data alla quale e' stato aperto per  la  firma,  il  Protocollo

entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il  loro

consenso  ad  esserne  vincolati  conformemente  al  paragrafo  1,  a

condizione che il Protocollo contenga almeno trentotto parti. Tra  le

parti  del  protocollo,  tutte  le  disposizioni  della   Convenzione

modificata hanno effetto immediatamente all'entrata in vigore.

3 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo e  fatte

salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e l'adesione  di

Stati non membri o di organizzazioni internazionali, una  parte  alla

Convenzione puo', al momento della firma del presente Protocollo o in

qualslasi  momento  successivo,   dichiarare   che   applichera'   le

disposizioni del presente Protocollo a titolo  provvisorio.  In  tali

casi, le disposizioni del presente Protocollo si applicano solo  alle

altre Parti della Convenzione che hanno fatto una  dichiarazione  con

lo stesso effetto. Tale dichiarazione avra' effetto dal primo  giorno

del terzo mese  successivo  alla  data  di  ricezione  da  parte  del

Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4 A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

Protocollo,  il  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  per   la

protezione delle persone rispetto  al  trattamento  automatizzato  di

dati personali, relativo alle autorita' di controllo e ai  flussi  di

dati transfrontalieri (STE n° 181) e' abrogato.

5 Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo,  le

modifiche alla Convenzione per la protezione delle  persone  rispetto

al  trattamento  automatizzato  di  dati  personali,  approvate   dal

Comitato dei Ministri, a Strasburgo, il 15 giugno 1999,  hanno  perso

il loro scopo.

  Articolo 38

               Dichiarazioni relative alla Convenzione

 

A  decorrere  dalla  data  di'  entrata  in  vigore  del   presente

Protocollo, per quanto riguarda una Parte che abbia  inserito  una  o

piu' dichiarazioni in applicazione dell'articolo 3 della Convenzione,

tale dichiarazione sara' decaduta.

  Articolo 39

                               Riserve

 

Nessuna riserva puo' essere fatta alle  disposizioni  del  presente

Protocollo.

Articolo 40

                              Notifiche

Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli

Stati membri del Consiglio d'Europa  e  ad  ogni  altra  Parte  della

Convenzione:

a una qualsiasi firma;

b il deposito di qualsiasi  strumento  di  ratifica,  accettazione,

approvazione o adesione;

c  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo  in

conformita' all'articolo 37;

d ogni altro atto, notifica o comunicazione  relativa  al  presente

Protocollo.

In fede i' sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,  hanno

firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 1 O ottobre 2018, in inglese e in  francese,

entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sara'

depositata  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario

Generale del Consiglio  d'Europa  trasmettera'  copie  autenticate  a

ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, ad  altre  Parti  della

Convenzione  ed  a  qualsiasi  Stato   invitato   ad   aderire   alla

Convenzione.

Appendice al Protocollo: Elementi per il  regolamento  interno  del

Comitato della Convenzione

 

1 Ciascuna Parte ha diritto di voto e dispone di un solo voto.

2 La maggioranza dei  due  terzi  dei  rappresentanti  delle  Parti

costituisce il quorum necessario per la validita' delle riunioni  del

Comitato della Convenzione. Nel caso in cui il Protocollo di modifica

della Convenzione entri in vigore in  conformita'  dell'articolo  37,

paragrafo 2, prima della sua entrata in vigore nei confronti di tutti

gli Stati contraenti della Convenzione, il quorum per le riunioni del

Comitato della Convenzione non deve essere inferiore a 34  Parti  del

Protocollo.

3 Le decisioni di cui all'articolo 23 sono prese a  maggioranza  di

quattro quinti. Le decisioni di cui all'articolo 23, lettera h,  sono

prese a maggioranza di quattro quinti, compresa  la  maggioranza  dei

voti degli Stati Parti non membri di un'organizzazione  regionale  di

integrazione che e' parte della Convenzione.

4 Qualora il Comitato della Convenzione prenda decisioni  ai  sensi

dell'articolo 23, lettera h, la Parte  sottoposta  all'esame  non  ha

diritto di voto. Poiche' tale decisione  riguarda  una  questione  di

competenza  di  un'organizzazione  regionale  di  integrazione,   ne'

l'organizzazione ne' i suoi Stati membri voteranno.

5 Le decisioni sulle questioni procedurali sono prese a maggioranza

semplice.

6 Le organizzazioni di integrazione regionale, in settori  di  loro

competenza, possono esercitare il loro diritto di voto  nel  Comitato

della Convenzione con un numero di voti pari al numero dei loro Stati

membri che sono Parti  della  Convenzione.  Tale  organizzazione  non

esercitera' il proprio diritto di voto se uno dei suoi  Stati  membri

esercita il proprio diritto.

7 In caso di votazione, tutte  le  Parti  devono  essere  informate

sullo scopo e sulla tempistica della votazione stessa, nonche' se  la

votazione  sara'  esercitata  dalle  Parti   individualmente   o   da

un'organizzazione regionale di integrazione per conto dei suoi  Stati

membri.

8 Il Comitato della Convenzione puo' successivamente modificare  il

regolamento interno con una maggioranza di' due terzi delle Parti, ad

eccezione delle procedure  di  voto  che  possono  essere  modificate

soltanto all'unanimita' e  a  cui  si  applica  l'articolo  25  della

Convenzione.

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