Quali garanzie per le attività di campionamento e analisi?

Se da un lato le attività di campionamento e analisi spesso vengono compiute in una fase che non può essere definita ancora procedimentale, ma piuttosto a livello di indagine preliminare, dall’altro queste attività, fondamentali per l’accertamento dei fatti di reato in materia ambientale, vengono effettuate in un momento successivo, ove magari non è ancora stata effettuata l’iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in un contesto ove gli accertatori hanno ricevuto una delega da parte del pubblico ministero o, comunque, agiscono, anche se in difetto di delega formale, dopo avere già relazionato alla procura di fatti che verosimilmente costituiscono ipotesi di reato o in una situazione ove altri enti hanno già depositato alla procura documentazione avente contenuto sostanziale di notizia di reato. In questa “zona grigia”, molto delicata sia per le finalità istituzionali degli enti sia per la fondamentale esigenza di rispettare le garanzie difensive, le attività cosiddette irripetibili - e tali sono senz’altro i campionamenti (e, non sempre, ma talvolta anche le analisi) - devono essere effettuate nel rispetto delle norme stabilite dal codice di procedura penale.

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