Qualifiche e responsabilità prevenzionistiche

Nel settore della legislazione prevenzionistica e di igiene del lavoro, l’esposizione alla responsabilità è correlata alla titolarità di cariche funzionali: nondimeno l’assunzione della responsabilità (funzionale) in capo al soggetto qualificato deve essere imprescindibilmente rapportata alla titolarità sia formale sia sostanziale (idest: esercizio) dei poteri riconducibili alla qualifica prevenzionistica posseduta. Peraltro, il metodo corretto per individuare i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute deve interfacciare i poteri (in quanto concretamente esercitati o esercitabili) con il perimetro degli obblighi, per lo più di fonte normativa o negoziale, facenti capo ai soggetti medesimi. Nell’ambito dell’impresa, la quale si pone necessariamente, in ambito prevenzionistico, quale area datoriale di lavoro (direttiva-quadro 89/391/Cee del 12 giugno 1989, art. 3, art. 1, lett. b): «datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento»), destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute sono i soggetti titolari dei poteri che consentono loro l'osservanza degli obblighi medesimi. Le job description delineano i poteri, le norme di legge definiscono gli obblighi primari.

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