Quando la marcatura CE, da sola, non garantisce la sicurezza

Gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro al momento dell'acquisto di un macchinario

Chi acquista un macchinario marcato CE presume che sia conforme alla direttiva macchine e lo mette a disposizione dei lavoratori.
In genere, non ci si preoccupa della presenza di non conformità anche gravi, perché l’acquirente-datore di lavoro fa affidamento sulla marcatura e non effettua di conseguenza verifiche di conformità sul bene acquistato. Il problema rimane silente fino a quando non accadono eventi che rimettono in discussione questa “buona fede” e il principio di affidamento dell’acquirente-datore di lavoro.

Nel corso di sopralluoghi per audit o per valutazioni di rischio, si è constatato in diversi casi che, purtroppo, i macchinari marcati CE secondo “direttiva macchine” presentano non conformità anche gravi ed evidenti.
Si tratta di non conformità inerenti all’allegato I della direttiva macchine (98/37/CE o 2006/42/CE, secondo il periodo di acquisto).
Ognuno di questi casi, rilevati sul campo, ha specificità e caratteristiche peculiari proprie. Utilizzeremo questa “storia” di non conformità, come una sorta di alfabeto per identificare e costruire uno scenario tipo, in cui si ricomprendono le caratteristiche salienti di ciascun evento rilevato.
Lo scenario tipo rende bene l’idea di quello che accade in molte situazioni. Lo si riproporrà nel seguito, scomposto in fasi temporalmente e logicamente conseguenti.
macchina marcata CE può considerarsi – come si dice - “a posto” e non ha alcun obbligo in merito?

Gli errori più comuni
Per esperienza diretta, si è constatato che:
- in pochissimi casi, al momento dell'acquisto,  vengono coinvolte le funzioni aziendali deputate alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro e legali già in fase precontrattuale e di definizione delle specifiche tecniche;
- gli aspetti documentali vengono totalmente trascurati (manuali d’uso e dichiarazioni di conformità), nel senso che non avviene una verifica della loro congruità e conformità alle normative né una verifica di adeguatezza sul loro contenuto;
- collegato al punto precedente: non c’è una definizione di chi-fa-cosa per quanto attiene gli insiemi complessi e l’installazione come insieme. Non è definito (o lo è in modo vago) chi in pratica debba fornire il manuale d’uso dell’insieme e la dichiarazione CE di conformità dell’insieme, né è chiaro se e chi debba marcare CE l’intera linea;
- manca una verifica post-acquisto e installazione, che comprenda gli aspetti di sicurezza e conformità legislativa;
- spesso è il datore di lavoro-acquirente che, per ovviare a problemi del macchinario magari presentatisi dopo tempo, scaduta la garanzia, o perché ha deciso di modificare in parte il processo, effettua aggiunte o modifiche di componenti di linea. Modifiche a volte realizzate direttamente “in casa” o da altri soggetti terzi e non dal costruttore né autorizzati da quest’ultimo.

Se ti interessa questo argomento, vedi Ambiente&Sicurezza n. 5/2015, pag. 18. Articolo a cura  di Francesco Volta, consulente in materia di sicurezza sul lavoro.

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