Radiazioni ionizzanti: con il D.Lgs. 101/2020 attuata la direttiva Ue 2013/59/Euratom

Attenzione alla data di entrata in vigore delle disposizioni

Radiazioni ionizzanti.

Il D.Lgs. 101/2020 ha attuato la direttiva europea 2013/59/Euroratom. In 245 articoli, il provvedimento stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

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Per punti, il decreto disciplina:

  • la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
  • la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti
    radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

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Le nuove disposizioni in tema di protezione contro le radiazioni ionizzanti sono in vigore dal 27 agosto 2020.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)

(Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020 - Suppl. Ordinario n. 29)
 Vigente al: 27 agosto 2020
  
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in
particolare gli articoli 31 e 32;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da
attivita' civili;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico
dell'energia nucleare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante
attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse a esposizioni mediche;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti
orfane;
Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2009, n. 23, recante
attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito;
Visto il decreto legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185, recante
attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante
attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137, recante
attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva
2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti;
Vista la direttiva 2013/59/Euratom, del Consiglio, del 5 dicembre
2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 12 marzo 2020;
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'articolo 1, comma 3,
ha prorogato i termini per l'esercizio della delega dal 2 maggio al 2
agosto;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri
della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche
sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Finalita' e principi del sistema di radioprotezione (direttiva
59/2013/EURATOM, articoli 1 e 5)

 

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di
proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi
tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento
della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i
regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di
giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una
pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per
la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che
essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano
una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di
esposizione esistenti e di emergenza devono apportare piu' benefici
che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione
professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo di mantenere
al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la
probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti,
tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori
economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui
soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita' delle singole
dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo
principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove
appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura
precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al
detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni
tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle
dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i limiti fissati
per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni
mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

Art. 2

Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e
2).

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi
situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che
comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non
puo' essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione
sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della
salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si
applicano:
a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile
esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale
radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli
impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla
manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla
detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione europea e
all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti
radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature
elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti
funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt
(kV);
f) alle attivita' umane che implicano la presenza di sorgenti di
radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento
dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in
particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in
relazione all'esposizione del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi
naturali;
g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della
popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna
dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione
prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attivita'
umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla
gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano
misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di
lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non
medico.
3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto sono definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

Art. 3

Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1,
comma 1-bis).

 

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante
dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione
cosmica presente al livello del suolo;
b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attivita' di
volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della
popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio;
c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti
nella crosta terrestre non perturbata.
2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto
sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a
disposizioni in essi contenute.

Art. 4

Giustificazione delle pratiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo
19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1
e 2).

 

1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano
un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere
giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a
riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione
ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia
o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti
informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto
che svolge la pratica ne da' comunicazione all'autorita' titolare del
relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni
professionali e del pubblico devono essere giustificati tenendo conto
di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere
giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle
esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni
professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo
quanto stabilito nel Titolo XIII.

Art. 5

Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 6)

 

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con
modalita' specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose e' stabilito
dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per
l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorita' competente che
emana l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso
di lavoratori esterni, il vincolo di dose e' stabilito congiuntamente
dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dall'esercente.
3. Per l'esposizione del pubblico, e' fissato il vincolo di dose
individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in
seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di
radiazioni ionizzanti. Il vincolo di dose e' proposto dall'esercente
o dal datore di lavoro, su indicazione dell'esperto di
radioprotezione, come strumento operativo per l'ottimizzazione in
seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di
radiazioni ionizzanti sotto la supervisione dell'autorita' competente
che emana l'atto autorizzatorio o che riceve la notifica. L'autorita'
competente provvede affinche' i vincoli di dose, considerando la
somma delle dosi a cui e' esposto il medesimo individuo da tutte le
pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose. Il
vincolo di dose per gli individui della popolazione e' il risultato
dell'applicazione del principio di ottimizzazione e tiene conto di
fattori economici e sociali, dello stato dell'arte in merito alle
conoscenze tecniche, della tipologia di pratica e del sito proposto
per l'installazione.
4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo
per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori
nonche' dei volontari che partecipano alla ricerca medica e
biomedica.
5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali
efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di
tempo appropriato.

Art. 6

Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 7)

 

1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni
di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione
esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione
della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di
sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al
di sotto di detto livello.

 

Titolo II
DEFINIZIONI

Art. 7

Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis;
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto
legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in cui sono accelerate
particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a
un mega electron volt (1 MeV);
2) «addetto all'emergenza»: qualsiasi persona investita di uno
specifico ruolo nell'ambito di un'emergenza che potrebbe essere
esposta a radiazioni nel corso di un intervento di emergenza;
3) «apprendista»: persona che riceve presso un esercente,
un'istruzione e una formazione anche per conseguire una qualifica, un
diploma o un altro titolo di studio ovvero allo scopo di esercitare
un mestiere specifico;
4) «aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche»: le
operazioni connesse all'esecuzione materiale di un'esposizione medica
e di ogni aspetto correlato, compresi la manovra e l'impiego di
apparecchiature medico-radiologiche, la misurazione di parametri
tecnici e fisici anche relativi alle dosi di radiazione, gli aspetti
operativi della calibrazione e della manutenzione delle attrezzature,
la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonche'
l'elaborazione di immagini;
5) «assistenti e accompagnatori»: coloro che consapevolmente e
volontariamente si espongono, al di fuori della loro occupazione, a
radiazioni ionizzanti per assistere e confortare persone che sono,
sono state o sono in procinto di essere sottoposte a esposizioni
mediche;
6) «attivazione»: processo per effetto del quale un nuclide
stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con
particelle o con fotoni ad alta energia del materiale in cui e'
contenuto;
7) «attivita'» (A): e' il quoziente di dN fratto dt, dove dN e'
il numero atteso di transizioni nucleari spontanee, da tale stato di
energia nell'intervallo di tempo dt:

Parte di provvedimento in formato grafico

L'unita' di attivita' e' il becquerel (Bq);
8) «attivita' radiodiagnostiche complementari»: attivita' di
ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo
svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri
della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili,
rispetto all'espletamento della procedura specialistica;
9) «audit clinico»: l'esame sistematico o il riesame delle
procedure medico radiologiche finalizzato al miglioramento della
qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente,
mediante un processo strutturato di verifica, per cui le pratiche
radiologiche, le procedure e i risultati sono valutati rispetto a
standard accreditati di buona pratica medico radiologica, modificando
tali procedure, ove appropriato, e applicando nuovi standard se
necessario;
10) «autorita' competente»: il sistema di autorita' individuato
ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto;
11) «autorizzazione»: il provvedimento, avente forma scritta e
adottato dalla competente autorita', che consente di svolgere
pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti, di svolgere
attivita' connesse alla gestione di combustibile esaurito o di
rifiuti radioattivi, di svolgere attivita' di localizzazione,
progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio,
disattivazione o chiusura di impianti per detti impieghi o gestioni,
ovvero per le medesime attivita' relative a impianti nucleari, e
conferisce al titolare le relative responsabilita';
12) «base di progetto»: l'insieme delle condizioni e degli eventi
presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un
impianto nucleare, compreso l'ammodernamento, secondo criteri
stabiliti, di modo che l'impianto, in condizioni di corretto
funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a
tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;
13) «becquerel» (Bq): unita' di misura dell'attivita' (A); un
becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1
s-¹;
14) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irraggiato e
successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un
reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato una
risorsa utilizzabile da ritrattare o puo' essere destinato allo
smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
15) «combustibile nucleare»: le materie fissili impiegate o
destinate a essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di
composto chimico e ogni altra materia fissile che sara' qualificata
come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia
per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE);
16) «complesso nucleare sottocritico»: ogni apparato progettato o
usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di
autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni
normali o accidentali;
17) «consegna»: si intende un imballaggio o un insieme di
imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico di materiale
radioattivo, che uno speditore presenta per il trasporto;
18) «consegna esente»: si intende un imballaggio o un insieme di
imballaggi, o un carico di materiale radioattivo, per i quali la
quantita' totale di radioattivita' e la concentrazione media del/dei
radionuclide/i sono inferiori ai valori stabiliti ai sensi
dell'articolo 2, comma 3 del presente decreto;
19) «contaminazione»: la presenza involontaria o non intenzionale
di sostanze radioattive su superfici o all'interno di solidi, liquidi
o gas o sul corpo umano. Nel caso particolare del corpo umano, essa
include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione
interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti destinati
a garantire il contenimento di una sorgente radioattiva, che non e'
parte integrante della sorgente stessa, ma e' destinato a schermarla
durante il trasporto, la manipolazione, la movimentazione o il
deposito;
21) «controllo della qualita'»: l'insieme di operazioni
(pianificazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a
migliorare la qualita'. Vi rientrano il monitoraggio, la valutazione
e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche
operative delle apparecchiature che possono essere definite, misurate
e controllate;
22) «cultura della sicurezza nucleare»: l'insieme delle
caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di
singoli individui in base alle quali viene attribuito il piu' elevato
grado di priorita' alle tematiche di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;
23) «deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari»: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di
cui ai numeri precedenti, e' destinato al deposito di materie fissili
speciali o di combustibili nucleari al solo scopo
dell'immagazzinamento in quantita' totali superiori a 350 grammi di
uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita'
totale equivalente;
24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica alla quale sono
spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito o trasferiti
materiali, sostanze e materie radioattive;
25) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che e' in
possesso o ha la disponibilita' materiale di sostanze, materie,
materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o
combustibile esaurito, ed e' responsabile per tali materiali;
26) «detrimento sanitario»: la riduzione della durata e della
qualita' della vita che si verifica in una popolazione in seguito a
esposizione, incluse le riduzioni derivanti da radiazioni sui
tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
27) «detrimento sanitario individuale»: gli effetti dannosi
clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro
discendenti la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo
caso, probabile ma non certa;
28) «difesa in profondita'»: l'insieme dei dispositivi e delle
procedure atti a prevenire l'aggravarsi di inconvenienti e
funzionamenti anomali e a mantenere l'efficienza delle barriere
fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale
radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l'ambiente, durante il
normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;
29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate, tecniche
e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare o su una
installazione a seguito del suo definitivo spegnimento o della
cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di
sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio
del sito esente da vincoli di natura radiologica;
30) «domanda debitamente compilata»: il documento uniforme, di
cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, per la
sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva
2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006;
31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per unita' di massa e
cioe' il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE e' l'energia media
nell'elemento volumetrico di massa dm; ai fini del presente decreto,
la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un organo.
L'unita' di dose assorbita e' il gray;
32) «dose efficace» (E): e' la somma delle dosi equivalenti
pesate in tutti i tessuti e organi del corpo causate da esposizione
interna ed esterna. E' definita dall'espressione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
D T,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T, dovuta
alla radiazione R e
w R e' il fattore di peso per la radiazione e
w T e' il fattore di peso per il tessuto o l'organo T.
I valori relativi a w T e w R sono indicati nell'allegato XXIV.
L'unita' di dose efficace e' il sievert (Sv);
33) «dose efficace impegnata» (E(t)): somma delle dosi
equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti
dall'introduzione di uno o piu' radionuclidi, ciascuna moltiplicata
per il fattore di ponderazione del tessuto wT
la dose efficace impegnata E(t) e' definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove t indica il numero di anni per i quali e' effettuata
l'integrazione; ai fini della conformita' ai limiti di dose
specificati nel presente decreto, t e' il periodo di 50 anni
successivo all'assunzione nel caso degli adulti e fino all'eta' di 70
anni nel caso dei neonati e dei bambini.
L'unita' di dose efficace impegnata e' il sievert;
34) «dose equivalente» (HT): la dose assorbita, nel tessuto o
organo T, pesata in base al tipo e alla qualita' della radiazione R;
E' indicata dalla formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla
radiazione R e
WR e' il fattore di peso per la radiazione.
Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed energie con
valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, e' espressa da:

Parte di provvedimento in formato grafico

I valori relativi a wR sono indicati nell'allegato XXIV.
L'unita' di dose equivalente e' il sievert (Sv);
35) «dose equivalente impegnata»: integrale rispetto al tempo
dell'intensita' di dose equivalente in un tessuto o organo T che
sara' ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito
dell'introduzione di uno o piu' radionuclidi; la dose equivalente
impegnata e' definita da:

Parte di provvedimento in formato grafico

per una singola introduzione di attivita' al tempo t0 dove t0 e' il
tempo in cui avviene l'introduzione, HT(τ) e' l'intensita' di dose
equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo t, τ e' il periodo
di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t
non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e
un periodo fino all'eta' di 70 anni per i bambini; l'unita' di dose
equivalente impegnata e' il sievert (Sv);
36) «dosimetria dei pazienti»: la valutazione della dose
assorbita dai pazienti o da altre persone sottoposte a esposizioni
mediche;
37) «emergenza»: una situazione o un evento imprevisto e
imprevedibile implicante una sorgente di radiazioni che richiede
un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze avverse per
la salute e la sicurezza della popolazione, la qualita' della vita,
il patrimonio o l'ambiente, o un rischio che potrebbe dar luogo a
tali conseguenze avverse;
38) «esercente»: una persona fisica o giuridica che ha la
responsabilita' giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini
dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni;
39) «esperto di radioprotezione»: la persona, incaricata dal
datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la
formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui
all'articolo 130. Le capacita' e i requisiti professionali
dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130;
40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che
possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per
fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure
correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli
edifici ai sensi dell'articolo 15;
41) «esposizione»: l'atto di esporre o la condizione di essere
esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori
dell'organismo (esposizione esterna) o all'interno dell'organismo
(esposizione interna);
42) «esposizione accidentale»: esposizione di singole persone, a
esclusione dei lavoratori addetti all'emergenza, a seguito di
qualsiasi evento a carattere fortuito o involontario;
43) «esposizione al radon»: l'esposizione al Rn-222 e, ove
espressamente previsto ai suoi prodotti di decadimento;
44) «esposizione a radiazioni ionizzanti con metodiche per
immagini a scopo non medico»: qualsiasi esposizione intenzionale di
persone con metodiche per immagini quando l'intenzione primaria
dell'esposizione non consiste nell'apportare un beneficio alla salute
della persona esposta, comprese le procedure a fini assicurativi o
legali senza indicazione clinica;
45) «esposizione del pubblico»: esposizione di individui, escluse
le esposizioni professionali o mediche;
46) «esposizione indebita»: esposizione non dovuta, che nel caso
dell'esposizione medica sia significativamente diversa
dall'esposizione medica prevista per il raggiungimento di un
determinato obiettivo;
47) «esposizione medica»: l'esposizione di pazienti o individui
asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche
o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un
beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di assistenti e
accompagnatori, nonche' di volontari nel contesto di attivita' di
ricerca medica o biomedica;
48) «esposizione normale»: l'esposizione che si prevede si
verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di
un'istallazione o di un'attivita' (tra cui la manutenzione,
l'ispezione, la disattivazione), compresi gli eventi anomali di
scarso rilievo che possono essere tenuti sotto controllo, vale a dire
nel corso del normale funzionamento degli eventi operativi previsti;
49) «esposizione potenziale»: un'esposizione che, pur non essendo
certa, puo' verificarsi in conseguenza di un evento o di una sequenza
di eventi di natura probabilistica, tra cui guasti delle
apparecchiature o errore operativo;
50) «esposizione professionale»: l'esposizione di lavoratori,
inclusi apprendisti e studenti, nel corso dell'attivita' lavorativa;
51) «esposizione professionale di emergenza»: l'esposizione
professionale verificatasi durante una situazione di emergenza di un
addetto all'emergenza;
52) «estremita'»: le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie;
53) «fabbricante di sorgenti radioattive»: persona fisica o
giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni
rilasciate nel Paese di produzione;
54) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello
Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che
fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti
l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;
55) «funzionamento anomalo»: qualsiasi processo operativo che si
scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il
ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di
adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a
elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni
incidentali;
56) «garanzia della qualita'»: tutte quelle azioni programmate e
sistematiche necessarie ad accertare con adeguata affidabilita' che
un impianto, un sistema, un componente o una procedura funzionera' in
maniera soddisfacente in conformita' agli standard stabiliti. Il
controllo della qualita' e' parte della garanzia della qualita';
57) «generatore di radiazioni»: un dispositivo capace di generare
radiazioni ionizzanti come raggi X, neutroni, elettroni o altre
particelle cariche;
58) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attivita'
attinenti a raccolta, intermediazione, cernita, manipolazione,
pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o
smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori
del sito;
59) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attivita'
concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo
smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di
fuori del sito;
60) «gravi condizioni»: condizioni piu' gravi rispetto a quelle
collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono
essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti
gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un
avvenimento estremamente improbabile;
61) «gray» (Gy): unita' di misura della dose assorbita
1 Gy = 1 J kg-1
i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita
e' espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-2 Gy
1 Gy = 100 rad;
62) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei
rifiuti radioattivi;
63) «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi
impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del
combustibile esaurito;
64) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il
cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
65) «impianto medico-radiologico»: struttura, o reparto o sezione
di essa, in cui vengono attuate procedure medico-radiologiche;
66) «impianto nucleare di potenza»: ogni impianto industriale,
dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione
dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
67) «impianto nucleare di ricerca»: ogni impianto dotato di un
reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non
sono utilizzate a fini industriali;
68) «impianto nucleare per il trattamento di combustibili
irradiati»: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali
contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti
costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che
contengono meno di 37 TBq) di prodotti di fissione e quelli a fini
industriali che trattano materie che non presentano un'attivita' di
prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq per grammo di uranio 235 e
una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di
uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti
per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili
speciali e dei combustibili nucleari;
69) «impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle
materie fissili speciali e dei combustibili nucleari»: ogni impianto
destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e
combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione
isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da
laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi
di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita'
totale equivalente;
70) «incidente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui
conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di
vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono
comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;
71) «incidente base di progetto»: le condizioni incidentali prese
in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo
criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al
combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive
sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
72) «inconveniente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale le
cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal
punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
73) «individui della popolazione»: singoli individui che possono
esser soggetti a una esposizione del pubblico;
74) «individuo rappresentativo»: la persona che riceve una dose
rappresentativa di quella degli individui maggiormente esposti nella
popolazione, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare;
75) «intermediario»: persona fisica o giuridica che, organizza la
raccolta e il trasporto, la spedizione o, comunque il trasferimento
di materie, materiali, sostanze o sorgenti radioattivi, o di rifiuti
radioattivi o combustibile esaurito da un detentore a un altro, senza
possesso ne' detenzione di detti materie, materiali, sostanze, o
sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile
esaurito;
76) «intervento»: attivita' umana intesa a prevenire o diminuire
l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non
fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di
un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di
esposizione e sugli individui stessi;
77) «introduzione»: l'attivita' totale di un radionuclide,
proveniente dall'ambiente esterno, che penetra nell'organismo;
78) «ispezione»: il controllo da parte o a nome di un'autorita'
competente per verificare la conformita' con i requisiti giuridici
nazionali;
79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo,
che e' sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche
contemplate dal presente decreto e che puo' ricevere dosi superiori a
uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli
individui della popolazione.
80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi
gli apprendisti e gli studenti, che non e' dipendente dell'esercente
responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue
attivita' in queste zone;
81) «lavorazione»: operazioni chimiche o fisiche sulle materie
radioattive, compresi l'estrazione, la conversione e l'arricchimento
di materie nucleari fissili o fertili e il ritrattamento di
combustibile esaurito;
82) «limite di dose»: il valore della dose efficace (se del caso,
dose efficace impegnata) o della dose equivalente in un periodo di
tempo specificato che non deve essere superato nel singolo individuo;
83) «livelli diagnostici di riferimento»: i livelli di dose nelle
pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia
interventistica o, nel caso dei radiofarmaci, i livelli di attivita',
per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o
fantocci standard;
84) «livelli di allontanamento»: valori fissati dal presente
decreto o, in relazione a specifiche situazioni, dall'autorita'
competente, espressi in termini di concentrazioni di attivita' in
relazione ai quali o al di sotto dei quali, le sostanze radioattive o
i materiali derivanti da qualsiasi situazione di esposizione alle
radiazioni ionizzanti sono esentati dalle disposizioni del presente
decreto;
85) «livello di esenzione»: valore fissato da un'autorita'
competente o dalla legislazione, espresso in termini di
concentrazione di attivita' o attivita' totale, in corrispondenza o
al di sotto del quale una sorgente di radiazione non e' soggetta
all'obbligo di notifica o autorizzazione;
86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di
emergenza o in una situazione (da livello di azione) di esposizione
esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la
concentrazione di attivita' al di sopra del quale non e' appropriato
consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di
esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose;
87) «manuale di operazione»: l'insieme delle disposizioni e
procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e
di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi
componenti, nonche' le procedure da seguire in condizioni
eccezionali;
88) «materiale da costruzione»: qualsiasi prodotto da costruzione
destinato a essere incorporato in modo permanente in un edificio o in
parti di esso e la cui prestazione incide sulla prestazione
dell'edificio in relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti
dei suoi occupanti;
89) «materiale radioattivo»: materiale che incorpora sostanze
radioattive;
90) «materia radioattiva»: sostanza o insieme di sostanze
radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le
particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie
grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (CEEA) e cioe'
le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonche' i
combustibili nucleari;
91) «materie fissili speciali»: il plutonio 239, l'uranio 233,
l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto
contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che
saranno definite dal Consiglio dell'Unione europea; il termine
«materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;
92) «materie grezze»: l'uranio contenente la mescolanza di
isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio
235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie
summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o
di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle
materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal
Consiglio dell'Unione europea;
93) «matrice»: qualsiasi sostanza o materiale che puo' essere
contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
94) «matrice ambientale»: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi
compresi aria, acqua e suolo;
95) «medico autorizzato»: medico responsabile della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e
specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le
modalita' stabilite nel presente decreto;
96) «medico prescrivente»: il medico chirurgo o l'odontoiatra,
che ha titolo a indirizzare persone presso un medico specialista a
fini di procedure medico-radiologiche;
97) «medico-radiologico»: attinente alle procedure di
radiodiagnostica e radioterapia e medicina nucleare, nonche' alla
radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni
ionizzanti, a scopo diagnostico, di pianificazione, di guida e di
verifica;
98) «medico specialista»: il medico chirurgo o l'odontoiatra che
ha titolo per assumere la responsabilita' clinica delle esposizioni
mediche individuali ai sensi del presente decreto;
99) «minerale»: qualsiasi minerale contenente, con tassi di
concentrazione media definita dal Consiglio dell'Unione europea,
sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e
fisici appropriati le materie grezze;
100) «misure correttive»: la rimozione di una sorgente di
radiazione, la riduzione della sua entita', in termini di attivita' o
di quantita', o l'interruzione delle vie di esposizione ovvero la
riduzione dell'impatto, al fine di evitare o ridurre le dosi alle
quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di
esposizione esistente;
101) «misure protettive»: misure, diverse dalle misure
correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre le dosi alle
quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di
esposizione di emergenza o esistente;
102) «monitoraggio ambientale»: la misurazione dei ratei esterni
di dose derivanti dalle sostanze radioattive nell'ambiente o delle
concentrazioni di radionuclidi nei comparti ambientali;
103) «notifica»: la comunicazione, all'autorita' competente, di
informazioni atte a notificare l'intenzione di svolgere una pratica
rientrante nel campo d'applicazione del presente decreto, qualora per
la pratica medesima non siano previsti specifici provvedimenti
autorizzativi;
104) «operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto
per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini
del futuro smaltimento nel territorio nazionale;
105) «piano di emergenza»: l'insieme di misure e procedure da
attuare per affrontare una situazione di esposizione di emergenza
sulla base di eventi ipotizzati e dei relativi scenari;
106) «piano operativo»: documento predisposto dal titolare
dell'autorizzazione per la disattivazione dell'impianto nucleare,
atto a descrivere le finalita' e le modalita' di svolgimento di
specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in
particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei
materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi
e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti
nell'autorizzazione;
107) «pratica»: un'attivita' umana che puo' aumentare
l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una
sorgente di radiazioni ed e' gestita come una situazione di
esposizione pianificata;
108) «procedura medico-radiologica»: qualsiasi procedura che
comporti un'esposizione medica;
109) «prodotto di consumo»: un dispositivo o un articolo
fabbricato in cui uno o piu' radionuclidi sono stati integrati
intenzionalmente o prodotti per attivazione, o che genera radiazioni
ionizzanti e che puo' essere venduto o messo a disposizione al
pubblico senza, una sorveglianza o un controllo amministrativo
specifici dopo la vendita;
110) «prescrizione tecnica»: l'insieme dei limiti e condizioni
concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al
funzionamento di un impianto nucleare o di una installazione nel suo
complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la
sicurezza nucleare e per la protezione dei lavoratori, della
popolazione e dell'ambiente;
111) «radiazione ionizzante»: particelle o onde elettromagnetiche
pari a una lunghezza d'onda non superiore a 100 nanometri o con
frequenza non inferiore a 3·1015 Hz, in grado di produrre ioni
direttamente o indirettamente interagendo con la materia;
112) «radiodiagnostico»: attinente alla medicina nucleare
diagnostica in vivo, alla radiologia diagnostica medica con
radiazioni ionizzanti e alla radiologia odontoiatrica;
113) «radiologia interventistica»: impiego di tecniche per
immagini a raggi X per agevolare l'introduzione e la guida di
dispositivi nell'organismo a fini diagnostici o terapeutici;
114) «radioterapeutico»: attinente alla radioterapia, compresa la
medicina nucleare a scopi terapeutici;
115) «radon»: l'isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove
espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;
116) «reattore nucleare»: ogni apparato destinato a usi pacifici
progettato o usato per produrre una reazione nucleare a catena,
capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di
sorgenti neutroniche;
117) «registrazione»: provvedimento rilasciato dall'autorita'
competente per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo
riconosciuto;
118) «registro di esercizio»: documento sul quale si annotano i
particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati
rilevati nel corso di tali operazioni, nonche' ogni altro avvenimento
di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;
119) «regolamento di esercizio»: documento che specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali
del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla
manutenzione di un impianto nucleare, nonche' alle sorveglianze
fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle
di collaudo, avviamento, e disattivazione;
120) «residuo»: materia di scarto, in forma solida o liquida, di
produzioni industriali che impiegano materiali contenenti
radionuclidi di origine naturale, dalla quale deriva un'esposizione
dei lavoratori o del pubblico non trascurabile dal punto di vista
della radioprotezione;
121) «responsabile di impianto radiologico»: il medico
specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare,
individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico
puo' essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale
medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine
clinica. Puo' assumere il ruolo di responsabile di impianto
radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente,
limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con
tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attivita'
complementare;
122) «responsabilita' clinica»: la responsabilita' attribuita a
un medico specialista per la supervisione e gestione delle
esposizioni mediche individuali, in particolare nelle seguenti fasi:
giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato;
cooperazione con gli altri professionisti sanitari che concorrono,
per quanto di competenza, alla procedura radiologica; trasmissione,
se richiesto, delle informazioni e registrazioni radiologiche ad
altri medici specialisti e al medico prescrivente; informazione dei
pazienti e delle altre persone interessate, ove appropriato, sui
rischi delle radiazioni ionizzanti. Restano ferme le disposizioni,
della legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' penale
e civile per tutti gli esercenti le professioni sanitarie che
partecipano, per quanto di competenza, alle procedure radiologiche,
nonche' le disposizioni della medesima legge in materia di
responsabilita' civile delle strutture sanitarie;
123) «riciclo»: materiali per i quali e' autorizzato
l'allontanamento nel rispetto dei criteri, modalita' e livelli di non
rilevanza radiologica, che sono utilizzati in cicli di lavorazione
per ottenere nuovi prodotti;
124) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materiale radioattivo in
forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuto in
apparecchiature o dispositivi in genere, ivi comprese le sorgenti
dismesse, per il quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e'
previsto o preso in considerazione dall'Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) o da una persona
giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'ISIN e che sia
regolamentata come rifiuto radioattivo dall'ISIN, ivi inclusi i Paesi
di origine e di destinazione in applicazione della sorveglianza e il
controllo delle spedizioni transfrontaliere, o di una persona fisica
o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, secondo le
relative disposizioni legislative e regolamentari;
125) «ritrattamento»: un processo o un'operazione intesi a
estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini
di un ulteriore uso;
126) «riutilizzo»: reimpiego senza lavorazioni di materiali
autorizzati all'allontanamento nel rispetto dei criteri, delle
modalita' e dei livelli di non rilevanza radiologica, non
classificati rifiuti;
127) «screening sanitario»: procedura che impiega apparecchiature
medico-radiologiche per la diagnosi precoce in gruppi di popolazione
a rischio;
128) «servizio di dosimetria»: struttura o persona, riconosciuta
idonea dalla autorita' competente, preposta alla taratura, alle
rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica
individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano
o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel presente
decreto;
129) «servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado
di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente
non piu' utilizzata;
130) «sicurezza nucleare»: l'insieme delle condizioni di
esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di attenuazione
delle loro conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori e
della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
degli impianti nucleari;
131) «sievert» (Sv): denominazione specifica dell'unita' di
misura della dose equivalente o dose efficace. Un sievert equivale a
un joule per chilogrammo: 1 Sv = 1 J kg-1;
132) «sistema di gestione delle emergenze»: il quadro giuridico o
amministrativo che definisce le responsabilita' per la preparazione e
la pianificazione della risposta alle emergenze e fissa le
disposizioni per l'adozione di decisioni in una situazione di
esposizione di emergenza;
133) «situazione di esposizione di emergenza»: una situazione di
esposizione dovuta a un'emergenza;
134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di
esposizione che e' gia' presente quando deve essere adottata una
decisione sul controllo della stessa e per la quale non e' necessaria
o non e' piu' necessaria l'adozione di misure urgenti;
135) «situazione di esposizione pianificata»: una situazione di
esposizione che si verifica per l'uso pianificato di una sorgente di
radiazioni o risulta da un'attivita' umana che modifica le vie
d'esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione
potenziale della popolazione o dell'ambiente. Le situazioni di
esposizione pianificata possono includere le esposizioni normali e
quelle potenziali;
136) «smaltimento»: il deposito di rifiuti radioattivi o di
combustibile esaurito per il quale non e' previsto il ritrattamento,
in un impianto autorizzato per il loro confinamento definitivo e
permanente, senza l'intenzione di rimuoverli successivamente;
137) «smaltimento nell'ambiente»: immissione pianificata
nell'ambiente in condizioni controllate di rifiuti con livelli di
radioattivita' che soddisfano i criteri di allontanamento, entro
limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
138) «sorgente di radiazioni ionizzanti»: qualsiasi fonte che
puo' provocare un'esposizione, attraverso l'emissione di radiazioni
ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi;
139) «sorgente naturale di radiazioni»: una sorgente di
radiazioni ionizzanti di origine naturale terrestre o cosmica;
140) «sorgente dismessa»: sorgente sigillata non piu' utilizzata,
ne' destinata a essere utilizzata per la pratica per cui e' stata
concessa l'autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione
sicura;
141) «sorgente orfana»: sorgente radioattiva la cui attivita' e'
superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione
stabilito all'allegato I del presente decreto, e che non e'
sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche' non lo e'
mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, collocata in un
luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque
trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente
decreto;
142) «sorgente radioattiva»: una sorgente di radiazioni che
incorpora sostanze radioattive con lo scopo di utilizzare la sua
radioattivita';
143) «sorgente sigillata»: una sorgente radioattiva in cui il
materiale radioattivo e' sigillato in permanenza in una capsula o
incorporato in un corpo solido con l'obiettivo di prevenire, in
normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze
radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica
applicabili;
144) «sorgente sigillata ad alta attivita'»: una sorgente
sigillata contenente un radionuclide la cui attivita' al momento
della fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della prima
immissione sul mercato e' uguale o superiore allo specifico valore
stabilito dal presente decreto;
145) «sorveglianza fisica»: l'insieme dei dispositivi adottati,
delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle
indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto di
radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori e degli individui della popolazione;
146) «sorveglianza sanitaria»: l'insieme degli atti medici
adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la
protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
147) «sostanza radioattiva»: ogni sostanza contenente uno o piu'
radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione;
148) «specialista in fisica medica»: laureato in fisica in
possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica
sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed
esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni
riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni
mediche;
149) «specifica tecnica di prova»: documento che descrive le
procedure e le modalita' che debbono essere applicate per
l'esecuzione della prova e i risultati previsti. Ogni specifica
tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto
e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
a) lo scopo della prova;
b) la procedura della prova;
c) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
d) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle
variabili considerate durante la prova;
150) «stoccaggio»: il deposito provvisorio in condizioni di
sicurezza di materiale radioattivo, incluso il combustibile esaurito,
di una sorgente radioattiva o di rifiuti radioattivi, in un impianto
debitamente autorizzato con l'intenzione di rimuoverli
successivamente;
151) «titolare dell'autorizzazione»: la persona fisica o
giuridica alla quale e' rilasciata l'autorizzazione che ha la
rappresentanza legale e la responsabilita' generale di un impianto
nucleare o di un'attivita' o di un impianto connessi allo svolgimento
di una pratica o alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti
radioattivi;
152) «toron»: l'isotopo 220 del radon (Rn-220), ove non
diversamente specificato; l'isotopo 220 del radon (Rn-220) e ove
espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;
153) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche
temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di
una sorgente da un detentore a un altro;
154) «trasporto»: insieme delle operazioni associate alla
movimentazione delle materie radioattive. Queste operazioni
comprendono la preparazione, il carico, la spedizione compreso
l'immagazzinamento durante il transito, lo scarico e la ricezione
alla destinazione finale delle materie radioattive e degli imballaggi
che le contengono;
155) «uranio arricchito in uranio 235 o 233»: l'uranio contenente
sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in
quantita' tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e
l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo
238 nell'uranio naturale;
156) «valori e rapporti standard»: i valori e rapporti
raccomandati nelle pubblicazioni dell'International commission on
radiological protection (ICRP) o quelli individuati dal decreto di
cui all'articolo 146, comma 8, lettera e), per la stima delle dosi
derivanti da esposizione esterna, e nel capo 1 della pubblicazione n.
119 dell'ICRP per la stima delle dosi derivanti da esposizione
interna;
157) «coefficienti di dose e relazioni»: i valori e le relazioni,
stabiliti nel presente decreto, per la stima delle dosi a un
individuo derivanti da esposizione esterna e da esposizione interna;
158) «veicolo spaziale»: un veicolo, con equipaggio, progettato
per operare a un'altitudine superiore a 100 km sul livello del mare;
159) «vincolo di dose»: vincolo fissato come margine superiore
potenziale di una dose individuale, usato per definire la gamma di
opzioni considerate nel processo di ottimizzazione per una data
sorgente di radiazioni in una situazione di esposizione pianificata;
160) «zona classificata»: luogo di lavoro sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone
controllate o zone sorvegliate;
161) «zona controllata»: zona sottoposta a regolamentazione
speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione della
diffusione della contaminazione radioattiva e il cui accesso e'
controllato;
162) «zona sorvegliata»: zona sottoposta a regolamentazione e
sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni
ionizzanti.

Titolo III
AUTORITÀ COMPETENTI E FUNZIONI DI VIGILANZA

 

Art. 8

Autorita' competente (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 76)

 

1. Le autorita' competenti ai sensi del presente decreto sono il
Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la Protezione civile, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno secondo le competenze
individuate dalle norme del presente decreto.
2. Le autorita' di cui al comma 1 organizzano i propri uffici
garantendo la separazione funzionale delle strutture cui sono
attribuite competenze nelle materie oggetto del presente decreto da
qualunque soggetto abbia interesse in attivita' di promozione o
utilizzazione delle pratiche disciplinate dalle norme che seguono e
l'assenza di situazioni di conflitto di interesse del personale
addetto, anche esterno.
3. L'ISIN di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 45, e' autorita' di regolamentazione competente ai
sensi del presente decreto nell'ambito delle funzioni e delle
competenze attribuite.
4. I punti di contatto per le comunicazioni con le autorita'
competenti degli altri Stati membri sono elencati nell'allegato XVII,
che e' aggiornato con i provvedimenti di riorganizzazione delle
autorita' di cui al comma 1.

 

Art. 9

Funzioni ispettive (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10).

 

1. Le autorita' competenti, ciascuna nell'ambito delle proprie
funzioni, predispongono programmi annuali di ispezione che tengono
conto dell'entita' e della natura dei potenziali pericoli associati
alle pratiche di competenza.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le funzioni ispettive per
l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto attiene alla
sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria, della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58, sono attribuite all'ISIN, che
le esercita a mezzo dei propri ispettori nominati con provvedimento
del direttore dell'ISIN.
3. Restano ferme:
a) le competenze delle singole amministrazioni previste dalle
disposizioni in vigore, nonche' quelle attribuite agli organi del
Servizio sanitario nazionale (SSN), agli organismi
dell'Amministrazione della Difesa e quelle stabilite nei Titoli V,
XI, XII;
b) le funzioni ispettive per l'osservanza delle disposizioni del
Titolo XIII, che sono attribuite in via esclusiva agli organi del
SSN;
c) le funzioni ispettive inerenti alle sorgenti naturali di
radiazioni ionizzanti di cui al Titolo IV attribuite alle autorita'
individuate nell'articolo 18, comma 2.
4. Gli ispettori dell'ISIN hanno diritto all'accesso ovunque sono
svolte attivita' soggette alla loro vigilanza e possono procedere a
tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare
e la protezione dei lavoratori, del pubblico e dell'ambiente. A tal
fine, in particolare, possono:
a) richiedere dati e informazioni al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la
documentazione, anche se di carattere riservato e segreto,
limitatamente alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione e nel
rispetto della legislazione vigente sulla tutela del segreto di
stato;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e
apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro
giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e
delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente
decreto, nonche' delle norme di cui al comma 1.
5. L'esercente delle attivita' di cui al comma 4, o chi lo
rappresenta sul posto, e' tenuto a fornire tutte le informazioni, i
dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN necessari per
l'espletamento delle loro funzioni, e a consentire l'accesso
all'intero impianto o struttura. Il segreto industriale non puo'
essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti
all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
6. Copia del verbale di ispezione e' rilasciata all'esercente o a
chi lo rappresenta sul posto, che ha diritto di fare inserire proprie
dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle
ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte
dell'esercente o del suo rappresentante.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ISIN sono
ufficiali di polizia giudiziaria.
8. L'ISIN informa gli organi di vigilanza competenti per
territorio, nonche' l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione,
il nulla osta o la licenza di esercizio degli interventi effettuati.
9. L'ISIN, al fine di far rispettare le disposizioni del presente
decreto e promuovere le necessarie misure di sorveglianza e
interventi correttivi, predispone un piano annuale di ispezioni che
tiene conto dell'ordine di grandezza e della natura dei potenziali
pericoli associati alle pratiche.
10. Una sintesi dei programmi d'ispezione attuativi del piano
annuale di cui al comma 9 e dei risultati principali degli interventi
effettuati sono pubblicati sul sito web dell'ISIN.

 

Titolo IV
SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Capo I
Esposizione al radon
Sezione I
Disposizioni generali

 

Art. 10

Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 103 e allegato XVIII)

 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita'
(ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon,
concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al
radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua
conformemente a quanto previsto all'allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per
prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione
al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di
lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia
essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede
che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di
riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per
prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione
nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che
coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
Piano nazionale d'azione per il radon le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle
indicazioni del Piano.
4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza
almeno decennale.

Art. 11

Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

 

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui
all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici
ivi contenuti:
a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione
media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di
riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita' d'intervento per i programmi
specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di
concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono
le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.
2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato
da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il
risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda
necessario.
3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate,
effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e
individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della
percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 e' pari o
superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell'elenco
con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e'
determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o
normalizzate al piano terra.

Art. 12

Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7,
articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)).

 

1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di
lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della
concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito
indicati:
a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31
dicembre 2024;
c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all'articolo 17, comma 4, e'
fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita'
possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli
di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi
degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui
all'articolo 10 e dell'evoluzione degli orientamenti europei e
internazionali.

Art. 13

Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/EURATOM, allegato XVIII,
punti nn.1, 2 e 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 104).

1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152,
e' istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e
alle informazioni sulla radioattivita' ambientale, anche i dati sulla
concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di
lavoro nonche' informazioni sulle misure di risanamento adottate. L'
accesso ai dati, per le rispettive finalita' istituzionali, e'
assicurato dall'ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che
ne facciano richiesta nonche' all'ISS, presso il quale opera
l'Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione,
prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie
conseguenti all'esposizione al radon.
2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i
servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le
informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro
all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza di cui al comma 1.
3. I contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al
comma 2 nonche' l'interconnessione tra le due banche dati di cui al
comma 1, necessaria per garantire il reciproco scambio di dati e
informazioni sulla concentrazione di radon e le altre informazioni
necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo
tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.

Art. 14

Informazione e campagne di sensibilizzazione (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 74, comma 3 e allegato XVIII).

 

1. I Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali,
l'ISIN, l'ISS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano rendono disponibili le informazioni sui livelli
effettivi di esposizione al radon in ambienti chiusi, sui rischi che
derivano per la salute dalle esposizioni al radon in ambienti chiusi,
anche associati al consumo di tabacco, nonche' quelle sull'importanza
di effettuare misurazioni della concentrazione media annua di
attivita' di radon e sui mezzi tecnici disponibili per produrne la
riduzione.
2. Le amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano promuovono campagne di informazione riguardanti la
misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon e
i mezzi tecnici disponibili per ridurne la concentrazione, sulla base
delle indicazioni del Piano nazionale d'azione per il radon.
3. L'ISS conduce specifici programmi, studi e ricerche
epidemiologiche, inclusa la valutazione dell'impatto sanitario,
promossi dal Ministero della salute, sugli effetti dell'esposizione a
concentrazioni di radon sulla salute umana, anche acquisendo i
relativi dati dagli organi del SSN.

Art. 15

Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/
EURATOM, allegato XVIII)

1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in
possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui
all'Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di
radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni
tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base
dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 e, fino
all'approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche
internazionali.

 

Sezione II
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro

Art. 16

Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano
terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel
Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;
d) stabilimenti termali.

Art. 17

Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e
54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e
10-quinquies).

 

1. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente e'
tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua
di attivita' di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall'inizio dell'attivita' nell'ipotesi di cui all'articolo 16
comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive
modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall'inizio delle attivita' se questo e' successivo al momento
indicato nelle lettere b) e c).
2. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in
aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di
otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale
e' riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale
documento costituisce parte integrante del documento di valutazione
del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. L'esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni
otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano
lavori strutturali a livello dell'attacco a terra nonche' gli
interventi volti a migliorare l'isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in
aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma
1, lettera c), l'esercente e' tenuto a porre in essere misure
correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello piu' basso
ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui
all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche
e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro
due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e
sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova
misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo
dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le
misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la
concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di
riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente
effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi
dell'esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o
delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i
risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati
all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente tiene sotto
controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto
che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media
annua di attivita' di radon in aria al di sotto del predetto livello
di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e
dei fattori economici e sociali. L'esercente conserva i risultati
delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso
in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori
indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente adotta i
provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo
109, commi 2, 3, 4,6, lettera f), degli articoli 112, 113, 114 e 115,
comma 1, dell'articolo 130, commi 2 e 3. e degli articoli 131, 132,
133, 134, 135, 138, 139.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al
precedente comma sono effettuate con le modalita' indicate
nell'allegato II o nell'allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in
cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni
ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono
registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli
articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui
all'articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute
all'esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media
annua di attivita' di radon in aria avvalendosi dei servizi di
dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalita'
indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con
il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte
integrante del documento di valutazione del rischio di cui
all'articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon
sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i
requisiti minimi indicati nell'allegato II.

Art. 18

Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle
relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).

 

1. I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 17 sono
trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui
all'articolo 155 all'apposita sezione della banca dati della rete
nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui
all'articolo 13 secondo le modalita' indicate dall'ISIN.
2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente invia una
comunicazione contenente la descrizione delle attivita' svolte e la
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nonche' le ARPA/APPA, agli organi
del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di
concentrazione media annua di attivita' di radon in aria successive
all'attuazione delle misure correttive, di cui all'articolo 17 comma
3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente
la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai
risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la
relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro
un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon
effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza
l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle
strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio;
detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di
vigilanza e ai ministeri interessati.
4. L'esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni
del superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, e
delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il
datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori
la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di
radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue
tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all'esposizione in
altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall'articolo 17,
comma 5.

 

Sezione III
Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni

Art. 19

Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree prioritarie (direttiva
59/2013/EURATOM, articoli 74 e 103)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, al
fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti
all'esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree
definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, per incentivare i
proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali
situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo,
a effettuare la misura della concentrazione di radon nell'ambiente
chiuso attraverso i servizi di cui all'articolo 155, comma 3, o
intraprendono specifici programmi di misurazione.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
altresi' nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, a
intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione
di radon nell'ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all'adozione di
misure correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento adottate ai fini
della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di
cui all'articolo 13.
3. Nel caso in cui le misurazioni all'interno di abitazioni
esistenti presentino una concentrazione media annua di attivita' di
radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di
nuova costruzione previsto nell'articolo 12, le Regioni e le
Provincie autonome promuovono e monitorano l'adozione di misure
correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche
attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto
previsto nel Piano di cui all'articolo 10 ovvero secondo quanto
previsto all'articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento
rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della
banca dati di cui all'articolo 13.
4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di
misurazione di cui all'articolo 155, i quali rilasciano al
proprietario o al detentore dell'immobile una relazione tecnica
contenente il risultato della misurazione e le informazioni
specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e
Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di
sorveglianza della radioattivita' ambientale, di cui all'articolo
152.

Capo II
Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale

Art. 20

Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e
allegato 1-bis).

 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche
nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di
origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o
degli individui della popolazione che non puo' essere trascurato sia
dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista
dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali
di cui all'allegato II, che comportano:
a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi
di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono
radionuclidi di origine naturale.

Art. 21

Registrazione dati (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104)

 

1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di
sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152,
e' istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le
informazioni, comprese le misure di concentrazione di attivita' nei
materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli
produttivi dei settori industriali di cui all'allegato II. L'ISIN, a
richiesta, fornisce i dati dell'apposita sezione ai ministeri e agli
enti interessati e alle autorita' di vigilanza competenti per
territorio.
2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui
all'articolo 22, comma 8, all'ISIN.

 

Art. 22

Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32,
34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter
e 10-quinques).

1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio
della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di
attivita' sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui
derivanti dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui i
risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di
esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui
all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione delle misure
con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni
del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle
materie in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle
misurazioni per un periodo di sei anni.
3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai
livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui
all'allegato II, l'esercente, entro sei mesi dal rilascio della
relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle
dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo derivanti
dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non
risultino superati i livelli di esenzione di cui all'allegato II per
i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, l'esercente provvede
a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e
comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del
ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali
in ingresso. L'esercente trasmette la relazione tecnica di cui al
comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli
organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e
conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al
comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per
i lavoratori o per l'individuo rappresentativo, l'esercente adempie
gli obblighi previsti dall'articolo 24, e gli obblighi di cui al
Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i
lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento
della dose efficace per l'individuo rappresentativo.
5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione di misure
correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori
e per l'individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace
risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai
soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, i risultati della nuova
valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive
adottate ai fini dell'eventuale esenzione della pratica dagli
obblighi di cui al comma 4. L'esercente, in tal caso, conserva la
relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le
previsioni di cui al comma 2.
6. Le misurazioni sono effettuate da organismi riconosciuti ai
sensi dell'articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione
tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate
secondo guide tecniche emanate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 236
o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o
internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con
cadenza semestrale dai suddetti organismi all'apposita sezione della
banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita'
ambientale di cui all'articolo 21 secondo le modalita' indicate
dall'ISIN.
7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l'esercente si
avvale dell'esperto di radioprotezione che rilascia una relazione
tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni
effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per
l'individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le
misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei
lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione,
nonche' le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza
fisica della radioprotezione.
8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche
dell'esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 23

Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni
naturali (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30).

 

1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi
di origine naturale, che provengono da pratiche soggette a notifica
di cui all'articolo 24, escono dal campo di applicazione del presente
decreto se rispettano i criteri, le modalita' e i livelli di non
rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato
II, se e' stata rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e
l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e
le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i
materiali autorizzati all'allontanamento ai sensi del precedente
periodo che soddisfano la definizione di rifiuto, sono gestiti,
smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della
disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo e il
riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti
radionuclidi di origine naturale per i quali non e' stata rilasciata
l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento e' corredata
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IV.
4. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle Regioni
o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni
relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e in
particolare stabilisce:
a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi che
soddisfano quanto previsto nell'allegato II;
b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento per i
materiali solidi;
c) specifici vincoli sull'attivita' totale allontanata in un
determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza
di piu' fonti di allontanamento;
d) le modalita' per il controllo degli effluenti aeriformi e
liquidi rilasciati nell'ambiente;
e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di
natura radiologica;
f) l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita
documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le
condizioni e i requisiti stabiliti nel provvedimento autorizzativo
all'allontanamento e, nel caso di scarico in corpo ricettore, la
disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo.
6. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa all'ISIN con le modalita'
dallo stesso stabilite.
7. L'esercente, che svolge la pratica registra e conserva per
almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni
allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni
sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento, e sui
soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA/APPA, alle ASL competenti
per territorio e all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite.
8. La gestione dei materiali destinati allo smaltimento, al riciclo
o al riutilizzo esonerati dal regime autorizzatorio di cui al comma
1, oltre a quanto stabilito dall'autorizzazione all'allontanamento,
e' soggetta al regime generale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
9. E' vietata la diluizione intenzionale di materie radioattive
naturali e di materiali contenenti sostanze radioattive naturali ai
fini del loro esonero dal controllo amministrativo per lo smaltimento
nell'ambiente, il conferimento a terzi a qualsiasi titolo, o
l'allontanamento in quanto destinati al riciclo o alla
riutilizzazione. La miscelazione di materiali radioattivi naturali
con materiali non radioattivi, che avvenga nell'ambito di normali
processi produttivi, non e' soggetta a tale divieto.

Art. 24

Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,articolo 10-quater).

 

1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano
le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22.
2. L'esercente della pratica di cui al comma 1 effettua la
notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto di
radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
all'ISIN, nonche' alle ARPA/APPA agli organi del SSN, all'INL
competenti per territorio secondo le modalita' stabilite
nell'allegato V.
3. L'esercente che intende cessare la pratica di cui al comma 1
provvede alla notifica, almeno centottanta giorni prima della
cessazione prevista, alle amministrazioni di cui al comma 2.
Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalita' ai fini
della notifica per la cessazione della pratica.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza
l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro, di cui
all'articolo 18, comma 3, e rende disponibile l'accesso all'archivio
ai ministeri e agli enti interessati e alle autorita' di vigilanza
competenti.

Art. 25

Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 23;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

 

1. La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI.
2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli
impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al
comma 1 sono riportati in allegato VI.
3. Rientrano in tale categoria i residui contenenti radionuclidi di
origine naturale in concentrazioni di attivita' inferiori o uguali ai
livelli di allontanamento riportati nell'allegato II, sezione II,
paragrafo 4, punto 1) e, per i residui destinati ad essere smaltiti
in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade, i residui
contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di
attivita' inferiori ai livelli di allontanamento riportati
nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto 2), nonche' i
residui che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II, sezione
II, paragrafo 2, punto 5) e possono essere avviati a incenerimento. I
residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 26

Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello
smaltimento nell'ambiente (direttiva 2013/59/EURATOM articolo 23;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis -
decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015).

 

1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di
esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in base a preventiva
autorizzazione che disciplina le condizioni e le modalita' di
conferimento dei residui e di esercizio dell'impianto, nonche' i
requisiti tecnici, che l'impianto deve soddisfare al fine di
garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente, dei lavoratori e
della popolazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Prefetto,
sulla base del parere vincolante del Comando provinciale dei vigili
del fuoco, dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente e degli organi del SSN, sentita la regione.
3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata previa verifica
dell'idoneita' del sito proposto dal punto di vista della
radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche,
meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali.
4. Le modalita' per la richiesta, la modifica e la revoca
dell'autorizzazione e per la disattivazione dell'impianto di cui al
comma 1 sono stabilite nell'allegato VII.

Capo III
Attività lavorative che comportano l'esposizione alla radiazione cosmica

Art. 27

Campo di applicazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 35;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-octies).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle attivita'
lavorative su aeromobili e veicoli spaziali, in relazione
all'esposizione del personale navigante.

Art. 28

Attivita' di volo (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 35 e 52;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10- octies).

1. Le attivita' lavorative di cui all'articolo 27, che possono
comportare per il personale navigante significative esposizioni alle
radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato II.
2. Nelle attivita' individuate ai sensi del comma 1, il datore di
lavoro provvede a:
a) effettuare la valutazione della dose efficace al personale
navigante secondo le modalita' indicate nell'allegato II;
b) programmare opportunamente, quando possibile, i turni di
lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
c) fornire al personale pilota istruzioni, in conformita' a
quanto stabilito a livello internazionale, sulle modalita' di
comportamento in caso di aumentata attivita' solare, al fine di
ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai
lavoratori;
d) trasmettere al Ministero della salute, secondo le modalita' da
questo indicate, le comunicazioni in cui e' indicato il tipo di
attivita' lavorativa e la relazione di cui al comma 3. Il Ministero,
a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai
ministeri e agli enti interessati.
3. Per gli adempimenti previsti al comma 2, lettera a), il datore
di lavoro si avvale dell'esperto di radioprotezione, che comunica
all'esercente, con relazione scritta, il risultato delle valutazioni
effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, le misure da
adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni, le azioni di
controllo e le eventuali azioni volte alla riduzione delle
esposizioni medesime.
4. All'esposizione del personale navigante nei veicoli spaziali si
applicano le disposizioni stabilite per le esposizioni soggette ad
autorizzazione speciale.
5. Alle attivita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del Titolo XI, a eccezione di quelle di cui all'articolo 109, comma
6, lettere a) e f), all'articolo 112, all'articolo 113, all'articolo
130, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c) e commi 2, 3, 7
e 9, all'articolo 131, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e),
limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonche'
all'articolo 132, comma 1, lettera a).
6. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al comma 1 e'
assicurata, con periodicita' almeno annuale, con le modalita' di cui
all'articolo 134.
7. Ai fini dell'applicazione della disposizione FCL 015, di cui
all'Allegato I, del Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione,
del 3 novembre 2011, e delle disposizioni in materia di limitazione,
sospensione o revoca dei certificati medici per l'idoneita' al volo
di cui al regolamento adottato dall'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) ai sensi degli articoli 690 e 734 del codice della
navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il datore
di lavoro, fermo ogni altro obbligo di comunicazione a terzi, rende
tempestivamente noti all'ENAC i casi in cui il personale navigante e'
giudicato non idoneo dal medico autorizzato anche in conseguenza di
esposizioni accidentali o derivanti da eventi solari eccezionali.

Capo IV
Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione

Art. 29

Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75)

1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna
alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti
chiusi, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e' fissato in
1 mSv/anno.
2. L'elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto
di attenzione dal punto di vista della radioprotezione e' riportato
nell'allegato II.
3. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dei
materiali di cui al comma 2, prima dell'immissione stessa, garantisce
che:
a) sono determinate le concentrazioni di attivita' dei
radionuclidi specificati nell'allegato II, seguendo le norme di buona
tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato
l'indice di concentrazione di attivita' come stabilito nell'allegato
II;
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di
concentrazione di attivita' e il corrispondente indice di
concentrazione di attivita', nonche' gli altri fattori pertinenti
come definiti nell'allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di
concentrazione di attivita' costituiscono parte integrante della
dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, del regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio.
4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n.
305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e
l'importatore.
5. Nel caso in cui l'indice di concentrazione di attivita' sia
superiore al valore riportato nell'allegato II, ai fini dell'utilizzo
del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed
edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua
valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all'allegato II. Il
risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi
noti dal responsabile dell'immissione sul mercato nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.
6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di
dose di cui all'allegato II, il materiale non puo' essere utilizzato
per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a
elevato fattore di occupazione.
7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale
dell'esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo
grado.

Titolo V
LAVORAZIONI MINERARIE

Art. 30

Campo di applicazione (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 11)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle
lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area oggetto del
permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e che
espongono i lavoratori al rischio di radiazioni ionizzanti, quando
sussistono le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalita' di
verifica di tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito l'ISIN.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni
ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita' di cui al comma 1 e'
affidata, oltre che all'ISIN, all'Autorita' regionale di vigilanza
mineraria competente per territorio, che si avvale, nell'ambito delle
sue competenze, degli organi del SSN competente per territorio.
3. Il titolo abilitativo minerario tiene luogo degli obblighi di
cui ai Titoli VI, VII e IX del presente decreto ed e' emanato sentito
l'ISIN per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della
popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.

Art. 31

Segnalazione di superamento dei limiti di dose (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 13)

1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni
singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore
responsabile deve darne immediata notizia all'autorita' regionale di
vigilanza mineraria e all'ASL competenti per territorio, che adottano
i provvedimenti di competenza.

Art. 32

Decontaminazione e sorveglianza sanitaria eccezionale (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 14)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 141, commi 1 e 2,
nel caso in cui il medico autorizzato decida l'allontanamento del
lavoratore dal posto di lavoro, il direttore responsabile deve darne
notizia all'autorita' regionale di vigilanza mineraria competente per
territorio e all'ASL competente per territorio.

Art. 33

Limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
15)

1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai
limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all'articolo
146, il direttore responsabile adotta le misure necessarie per
riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di
impossibilita', il direttore ne da' immediato avviso all'autorita'
regionale di vigilanza mineraria competente per territorio e all'ASL
competente per territorio che adottano i provvedimenti di competenza.

Art. 34

Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
16)

1. E' vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni
superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo 146,
per la perforazione a umido, per la irrorazione del minerale e per
qualsiasi altra operazione che puo' favorire la diffusione delle
materie radioattive contenute nelle acque stesse.
2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere convogliate
all'esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa e scaricate
nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XII del presente
decreto.

Art. 35

Obblighi particolari del direttore responsabile (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 17)

1. Oltre all'obbligo di cui all'articolo 34, comma 1, il direttore
responsabile adotta le misure di riduzione, per quanto possibile, del
rischio di esposizioni interne. In particolare, quando l'entita' del
rischio lo richiede, provvede a:
a) eseguire la perforazione a umido;
b) impedire ai lavoratori di consumare i pasti nel sotterraneo,
salvo il caso di luoghi adeguatamente attrezzati e ubicati in
gallerie di servizio in sterile;
c) far si' che i lavoratori abbiano a disposizione e, ove
necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio
di contaminazione;
d) far si' che gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad
adeguati processi di lavatura e bonifica;
e) fare in modo che sul luogo della miniera siano predisposti
locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro,
i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.

Titolo VI
REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE

Art. 36

Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi(legge 31
dicembre 1962, n. 1860, articolo 4)

1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle
materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi e
l'intermediazione nelle attivita' di commercio, importazione e
esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello
sviluppo economico, sentito l'ISIN.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
l'ISIN, sono stabilite le modalita' procedurali per il rilascio
dell'autorizzazione. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII.
3. Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei
minerali, delle materie grezze e delle materie radioattivi, qualora
la Comunita' europea per l'energia atomica non abbia esercitato il
diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, e'
soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle
materie fissili previste dal Trattato EURATOM, ad autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico.

Art. 37

Importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di
radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 18).

1. Sono soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 3
l'importazione e la produzione a fini commerciali delle seguenti
sorgenti di radiazioni ionizzanti con esclusione dei generatori di
radiazioni medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive, per
i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46.
a) le materie radioattive con valore massimo della concentrazione
di attivita' per unita' di massa superiore ai valori indicati
nell'allegato I;
b) le materie radioattive con attivita' totale riferita ad un
anno solare di produzione o importazione superiore ai valori indicati
nell'allegato I;
c) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comunque soggette a
obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 46.
2. La produzione comprende la manipolazione, il frazionamento, la
diluizione o qualsiasi altra operazione, effettuati su sostanze o
materiali radioattivi o sul dispositivo che li contiene, che ne
modificano le caratteristiche originarie e comportano l'immissione
sul mercato di un nuovo prodotto.
3. Chiunque intende importare o produrre a fini commerciali
sorgenti di radiazioni ionizzanti ne effettua la notifica ai
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, dell'interno e all'ISIN, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio dell'attivita', nel rispetto delle modalita' e dei
requisiti stabiliti nell'allegato IX.
4. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, le disposizioni dell'allegato IX aventi contenuto tecnico
possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, dell'interno e l'ISIN.

Art. 38

Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 20; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis).

1. L'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di
materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di
consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali prodotti,
sono soggette, su istanza dell'interessato, ad autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri della
salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN.
L'autorizzazione e' richiesta anche se dette materie radioattive
hanno valori di attivita' e di concentrazione per unita' di massa
inferiori a quelli stabiliti nell'allegato I.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata quando la
pratica risulta giustificata ai sensi dell'articolo 4.
3. L'autorizzazione stabilisce anche le modalita' di smaltimento,
di riciclo o di riutilizzo dei prodotti di consumo contenenti materie
radioattive e specifici oneri di informazione a favore del
consumatore finale.
4. Le disposizioni per il rilascio, la modifica e la revoca
dell'autorizzazione di cui al comma 1, i criteri per la
giustificazione di nuove classi o nuovi tipi di pratiche relativi a
beni di consumo e le informazioni da allegare alle relative istanze
sono stabiliti nell'allegato IX.
5. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica e
alla revoca dell'autorizzazione e' inviata dall'amministrazione che
emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi
tecnici consultati nel procedimento e all'ISIN.
6. Le informazioni incluse nell'istanza di autorizzazione prevista
dal decreto di cui al comma 1, riguardanti nuovi tipi o nuove classi
di pratiche, nonche', a richiesta, la decisione presa e i relativi
presupposti, sono trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico al
punto di contatto delle autorita' competenti degli altri Stati membri
dell'Unione europea.
7. Sono, in ogni caso, vietate la vendita e la messa a disposizione
del pubblico di prodotti di consumo non giustificati.

Art. 39

Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).

1. E' vietata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive,
direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale;
c) giocattoli;
d) alimenti e bevande;
e) mangimi per animali;
f) dispositivi antifulmine.
2. Sono altresi' vietati:
a) l'importazione, l'acquisizione tramite commercio elettronico,
l'esportazione, il commercio, la distribuzione, l'impiego, la
manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono
deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante
attivazione;
b) le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che
comportano un aumento dell'attivita' nei prodotti di consumo;
c) le pratiche che comportano l'attivazione di materiali usati
nei giocattoli e negli oggetti d'uso personale, nonche'
l'importazione e l'esportazione di tali prodotti o materiali;
d) l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che
non e' effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca
scientifica clinica, salvo quanto disposto dall'articolo 169;
e) la produzione, l'importazione, l'impiego o comunque
l'immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a
distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini,
che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito l'ISIN.

Art. 40

Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98,
comma 5)

1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro
della salute, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche ai
divieti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), e al comma 2,
lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1.
2. La deroga di cui al comma 1 non esonera la pratica dagli
obblighi previsti dal presente Titolo.

Art. 41

Informazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 78; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19)

1. Chiunque produce, importa, o immette sul mercato sostanze
radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e
apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre
sorgenti di radiazioni, e' obbligato a fornire all'acquirente
complete informazioni a corredo degli stessi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in forma scritta
e devono contenere:
a) le indicazioni sul corretto utilizzo, sul collaudo, sulla
manutenzione, sulle modalita' di smaltimento o comunque di cessazione
della detenzione e sui potenziali rischi radiologici associati
all'utilizzo, incluse le precauzioni tecniche da adottare per
prevenire eventuali esposizioni indebite;
b) la certificazione che le caratteristiche progettuali dei
medesimi prodotti consentono di limitare le esposizioni al livello
piu' basso ragionevolmente ottenibile;
c) le indicazioni sul corretto uso da parte del consumatore
finale.
3. Chiunque produce, importa o immette sul mercato attrezzature
medico-radiologiche e' obbligato a fornire all'acquirente a corredo
delle stesse, informazioni scritte aggiuntive rispetto a quelle
previste al comma 2 sulla valutazione del rischio per i pazienti e
sugli elementi utili per la valutazione clinica.
4. Le modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa di cui ai
commi 1 e 3 sono stabilite nell'Allegato IX.

Art. 42

Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 20)

1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque
esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o
effettua attivita' di intermediazione degli stessi, deve registrarsi
sul sito istituzionale dell'ISIN e inviare allo stesso le
informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche
gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantita' delle
sorgenti oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere
trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata
secondo le modalita' stabilite nell'Allegato VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
all'importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di
radiazioni attrezzature radiogene medico-radiologici che non siano
sorgenti radioattive in uso nelle strutture sanitarie a fini di
esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Art. 43

Trasporto di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
21).

1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi,
con mezzi propri o con mezzi altrui, attivita' di trasporto di
materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro
dell'interno e l'ISIN.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' rilasciata previa
istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi,
dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneita'
tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e puo'
stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto
alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con
riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali
radioattivi trasportati.
3. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione e'
responsabile:
a) della corretta classificazione dei materiali radioattivi
conferiti al vettore;
b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali radioattivi
trasportati e del rispetto del limite in quantita' di radioattivita'
dei materiali radioattivi che l'imballaggio puo' contenere;
c) del rispetto dei limiti dell'irraggiamento esterno e della
contaminazione sulla superficie esterna del collo;
d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio
utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
f) del corretto confezionamento del collo.
4. Il vettore e' responsabile:
a) della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura
dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale
radioattivo;
b) del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai
luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni
di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai
pertinenti regolamenti modali;
c) della verifica delle certificazioni richieste per il
trasporto.
5. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve
registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le
informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio
della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme
internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche
tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.
6. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore
successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito
istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei
materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.
7. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato X.

Art. 44

Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e
combustibili nucleari (regolamento 302/2005/EURATOM, legge 31
dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articoli 21 e 23).

1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di
minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui
all'articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilita' delle
suddette materie, minerali e combustibili, nonche' a farne denuncia
al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere
dette informazioni al sito istituzionale dell'ISIN ai sensi del
Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio
2005, concernete l'applicazione del controllo di sicurezza
dell'Euratom . La denuncia delle stesse materie detenute da istituti
universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica
e' effettuata dal rappresentante legale anche al Ministero
dell'universita' e della ricerca. L'ISIN esercitera' sulle materie
nucleari detenute i controlli necessari.
2. I contenuti e le modalita' di trasmissione dei dati e delle
informazioni di cui al comma 1, sono stabiliti nell'allegato XI.
3. I detentori soggetti all'obbligo di dichiarazione ai sensi
dell'articolo 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all'obbligo di
tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni relative
alla contabilita' delle materie di cui all'articolo 79, primo comma,
del Trattato istitutivo della CEEA, sono tenuti a trasmettere
all'ISIN, le comunicazioni inviate alla Commissione europea.
4. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il
30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati
dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed
agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno
precedente.
5. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di
cui al comma 1 hanno l'obbligo di confermare sul sito istituzionale
dell'ISIN le informazioni fornite nell'anno solare entro il 31
gennaio dell'anno successivo.
6. Restano ferme le esenzioni stabilite nei decreti del Ministero
dell'Industria 15 dicembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 15 febbraio 1971, e 7 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, emanati in applicazione della
legge 19 dicembre 1969, n.1008, relative alla detenzione di materie
grezze e minerali fuori dagli impianti e depositi definiti
all'articolo 7 n.23.

Art. 45

Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di
sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM,
articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 25).

1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di
una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne
immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario
nazionale, all'ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti
per territorio, alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza, al
Comandante del porto, e all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di
frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al
personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN.
Il detentore da' immediata comunicazione del ritrovamento delle
sorgenti alle medesime amministrazioni.
2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni
grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la
presenza di radioattivita', lo comunica immediatamente alla piu'
vicina autorita' di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le
altre amministrazioni di cui al comma 1.

Titolo VII
REGIME AUTORIZZATORIO E DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 46

Notifica di pratica (direttiva 2013/59/EURATOM articoli 24, 25;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22).

1. E' soggetta a notifica qualsiasi pratica giustificata, a
esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui
all'articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di
autorizzazione, nulla osta e registrazione.
2. La notifica deve essere effettuata dall'interessato, almeno
trenta giorni prima dell'inizio della pratica, al Comando dei vigili
del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, alle
ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonche', ove
di loro competenza, all'Ispettorato territoriale del lavoro,
all'Autorita' portuale e agli Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al
personale navigante USMAF-SASN. Per le pratiche condotte con
attrezzature medico -radiologiche il termine per la notifica e' di
almeno dieci giorni.
3. La notifica deve contenere gli elementi del processo di
giustificazione e le altre informazioni di cui all'allegato IX.
4. Le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta, i dati e le
informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, con leggi
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per
quanto riguarda le pratiche di cui al comma 1 comportanti e/o
connesse a esposizioni mediche, possono definirsi:
a) le modalita' con cui la notifica deve essere effettuata, anche
utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie
definite in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private»;
b) le modalita' con cui garantire che le informazioni di cui al
comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2.
6. Nelle more dell'emanazione delle leggi di cui al comma 5, agli
esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche si
applicano le disposizioni previste dal comma 2.

Art. 47

Esonero dall'obbligo di notifica di pratica (Direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 26, e allegato VII; decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 22 e allegato VII).

1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono
esenti dall'obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione:
a) le quantita' di materie radioattive non superano in totale le
soglie di esenzione stabilite nell'Allegato I;
b) la concentrazione di attivita' di materie radioattive per
unita' di massa non supera le soglie stabilite nell'Allegato I;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di
sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o
b) soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il
relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale
smaltimento;
2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a
una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie
accessibile dell'apparecchio, un'intensita' di dose superiore a 1
µSv/h;
d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti
requisiti:
1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini
visive, operano con una differenza di potenziale non superiore a 30
kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 49;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a
una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie
accessibile dell'apparecchio un'intensita' di dose superiore a 1
µSv/h;
e) le autorita' competenti che autorizzano lo smaltimento di
materiali contaminati da materie radioattive dichiarano che gli
stessi non sono soggetti a ulteriori controlli.

Art. 48

Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n. 1860
articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22,
comma 3 e 4).

1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a
notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono
tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere
allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei
generatori di radiazioni e la quantita' delle materie radioattive,
entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione
o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.
2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII.
3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli
organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le
rispettive finalita' istituzionali.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalita' di
registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale
dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie
radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture
sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attivita'
di cui al Titolo VIII.
5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le
strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di
radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in
cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle
sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta
attivita', che mettono a disposizione dell'autorita' competente.
6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione
dell'accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle
strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 49

Registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 26).

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ISIN,
l'INAIL e l'ISS sono registrate le sorgenti di radiazioni ionizzanti
di tipo riconosciuto che, tenendo conto della limitata entita' delle
dosi previste o potenziali nonche' del ridotto rischio della pratica,
possono essere sottoposte a regime di esenzione da uno o piu'
obblighi di sorveglianza fisica, dalla notifica o da nulla osta,
garantendo la protezione degli individui della popolazione.
2. I criteri e le modalita' per il conferimento di sorgente di tipo
riconosciuto sono stabiliti nell'Allegato XIII.

Art. 50

Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti
(direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28, 29; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29).

1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate
con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:
a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali
che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200
keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di
neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di
attivita' per unita' di massa superiore ai valori indicati
nell'Allegato XIV, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' totale presente nella installazione e' superiore
per un fattore 103 ai valori indicati nell'Allegato XIV;
2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta nell'installazione
in ragione d'anno solare e' superiore per un fattore 50 ai valori
indicati nell'Allegato XIV.
3)
2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti
pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:
a) l'aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione
di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di
consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1;
b) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di
materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di
prodotti e per ricerca indipendentemente dal verificarsi delle
condizioni di cui al comma 1;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a
fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone
e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad
animali;
d) l'impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di
materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia
medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1;
e) l'impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita' secondo le
disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini
diagnostici, su mezzi mobili;
g) l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello
stesso soggetto in uno o piu' siti, luoghi o localita' non
determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che
svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza
delle sorgenti e alle modalita' di impiego, ai sensi di quanto
previsto nei provvedimenti applicativi;
h) l'impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo
medico -radiodiagnostico in uno o piu' siti, luoghi o localita' non
determinabili a priori, con energia massima delle particelle
accelerate maggiore o uguale a 200 keV.
3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entita'
del rischio delle installazioni, comprende:
a) l'esame e l'approvazione del sito proposto per l'installazione
dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle
pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche,
idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale;
b) ai fini dell'avvio all'esercizio dell'installazione, il
collaudo dei sistemi dedicati a garantire un'adeguata protezione
contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa
interessare le aree esterne all'installazione o contaminazione
radioattiva che possa estendersi al suolo adiacente
all'installazione;
c) l'esame e l'approvazione dei programmi per lo smaltimento
degli effluenti radioattivi;
d) le misure tese a impedire l'accesso all'installazione di
persone non autorizzate.
4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono classificate
in due categorie denominate, rispettivamente, A e B.
5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta
preventivo deve presentare apposita istanza che, in relazione alla
natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve
contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le
altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate
nell'allegato XIV.
6. Nell'allegato XIV sono indicati:
a) le condizioni per la classificazione delle pratiche nelle
categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la popolazione e i
lavoratori connessi con tali attivita';
b) i criteri di radioprotezione;
c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta.
7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e 52, puo'
prevedere particolari condizioni e requisiti di esercizio della
pratica per conformare l'attivita' alle esigenze di tutela dei
lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche prescrizioni
con riferimento a:
a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose
applicabili all'individuo rappresentativo della popolazione
interessata dalla pratica in conformita' all'articolo. 5, commi 2 e
3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I;
b) criteri, condizioni e requisiti, per l'allontanamento
dall'installazione di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o
aeriformi, lo smaltimento nell'ambiente o il loro conferimento a
qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell'articolo 54;
c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all'esercizio e
all'eventuale disattivazione delle installazioni.
8. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle
pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attivita'
lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di
radiazioni di cui al Titolo IV.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pratiche di cui all'articolo 59 e all'impiego di microscopi
elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i generatori
di radiazioni impiegati a scopo di terapia medica e per le sorgenti
di radiazioni di cui al comma 2 lettera g), sono inoltre esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di
notifica ai sensi dell'articolo 46, i generatori di radiazioni con
energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorche'
impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti.
10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per l'impiego di
isotopi radioattivi disciplinate dall'articolo 13, della legge 31
dicembre 1962, n. 1860.

Art. 51

Nulla osta per le pratiche di categoria A (direttiva 2013/59/EURATOM,
articoli 24, 28 e 29;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articoli 27, 28).

1. Il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A e'
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute,
acquisito il parere dell'ISIN e sentite le regioni territorialmente
competenti.
2. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle
installazioni, dell'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, dell'organizzazione del
sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle
conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalita' di
allontanamento di materiali o smaltimento nell'ambiente di rifiuti
radioattivi.
3. Copia del nulla osta e' inviata dal Ministero dello sviluppo
economico ai ministeri concertanti, al presidente della regione o
provincia autonoma interessata, al Sindaco, al Prefetto, al Comando
dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ISIN.

Art. 52

Nulla osta per le pratiche di categoria B (Direttiva 2013/59/EURATOM,
articoli 24, 28 e 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articoli 27, 29).

1. Il nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e
connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di
ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture
sanitarie e' rilasciato dalle autorita' titolari del procedimento di
autorizzazione individuate con leggi delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano che stabiliscono:
a) le autorita' competenti, per le attivita' comportanti e
connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e per
le attivita' di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso
strutture sanitarie;
b) le procedure per il rilascio del nulla osta;
c) gli organismi tecnici territorialmente competenti per
l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, inclusi il
Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato Territoriale del lavoro e
l'ARPA/APPA.
2. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1, il
nulla osta e' rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi
tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato
Territoriale del lavoro e l'ARPA/APPA secondo quanto stabilito
nell'allegato XIV.
3. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle
installazioni, dell'idoneita' dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle attrezzature e
della qualificazione del personale addetto, dell'organizzazione del
sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle
conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalita' di
allontanamento di materiali o smaltimento nell'ambiente di rifiuti
radioattivi.
4. Il nulla osta non puo' essere rilasciato dallo stesso soggetto
titolare della pratica.
5. L'autorita' che rilascia il nulla osta invia una copia dello
stesso all'ISIN ai fini dell'istituzione di un archivio accessibile
alle amministrazioni e agli enti per le proprie finalita'
istituzionali, secondo le modalita' di cui all'allegato XIV.
6. Per garantire uniformita' e coerenza di applicazione nel
territorio nazionale, nell'allegato XIV sono indicati i criteri
tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta.

Art. 53

Cessazione di pratica (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articoli 24 e 27)

1. Il soggetto che intende porre fine all'esercizio di una pratica
soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni prima del
previsto termine dell'attivita', la notifica alle medesime
amministrazioni alle quali era stata inviata per l'inizio della
pratica. La notifica di cessazione deve contenere le informazioni di
cui all'allegato IX.
2. Il soggetto che intende cessare l'esercizio di una pratica
soggetta a nulla osta deve presentare un'istanza di disattivazione
alla medesima autorita' che ha rilasciato il nulla osta, secondo le
modalita' e i contenuti stabiliti nell'allegato XIV.

Art. 54

Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva 2013/59/EURATOM,
articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articoli 30, 154 e allegato I).

1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze
radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o
autorizzazione, escono dal campo di applicazione del presente decreto
se rispettano i criteri, le modalita' e i livelli di non rilevanza
radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se e'
rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e
l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e
le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i
materiali che soddisfano la definizione di rifiuto, per i quali e'
stata rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento sono gestiti,
smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della
disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo, il
riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti
sostanze radioattive per i quali non e' stata rilasciata
l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle Regioni
o delle Province autonome di Trento e Bolzano per i materiali
radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, o
dall'autorita' titolare del procedimento autorizzativo della pratica.
4. L'autorizzazione all'allontanamento puo' essere rilasciata con
il medesimo procedimento che autorizza la pratica nel quale sono
inserite apposite prescrizioni.
5. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento deve essere
corredata:
a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite
nell'allegato IX per le pratiche soggette a notifica;
b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite
rispettivamente nell'allegato XIV per le pratiche soggette a nulla
osta o a autorizzazione;
6. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa all'ISIN con le
modalita' dallo stesso stabilite.
7. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni
relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e in
particolare stabilisce:
a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo
scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che
soddisfano quanto previsto dall'allegato I paragrafo 8;
b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento per i
materiali solidi;
c) specifici vincoli sull'attivita' totale allontanata in un
determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza
di piu' fonti di allontanamento;
d) le modalita' per il controllo degli effluenti aeriformi e
liquidi rilasciati nell'ambiente;
e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di
natura radiologica;
f) l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita
documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le
condizioni e i requisiti per l'allontanamento stabiliti nel
provvedimento autorizzativo, e in caso di scarico in corpo ricettore
la disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo.
8. L'esercente, che svolge la pratica, e' tenuto a registrarsi e a
trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale
dell'ISIN, con le modalita' da questo stabilite, le informazioni
sulla tipologia e quantita' di materiali o rifiuti solidi, liquidi o
effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell'allontanamento medesimo.
Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o
liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi derivanti da pratiche
mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo
diagnostico o terapeutico per le quali l'esercente inoltra
all'autorita' che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del
SSN e alle ARPA/APPA competenti per territorio nonche' all'ISIN , un
riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi o liquidi
allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4
dell'allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi
immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di
escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi.
9. E' vietata la diluizione o la miscelazione intenzionale di
materiali contenenti sostanze radioattive ai fini del loro
allontanamento.
10. La miscelazione di materiali radioattivi e non radioattivi ai
fini del riciclo o del riutilizzo puo' essere autorizzata ai sensi
del comma 3, in circostanze specifiche, previo parere vincolante
dell'ISIN.

Art. 55

Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosita' (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 154)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN, sono definiti i
criteri e le modalita' da rispettare per la gestione dei rifiuti
radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosita'
diverse dal rischio da radiazioni, anche con riferimento allo
smaltimento nell'ambiente.

Art. 56

Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31
dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 31).

1. L'attivita' di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto
terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di
conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di
smaltirli ai sensi dell'articolo 54, e' autorizzata dal Ministero
dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' rilasciata previa
istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi,
dell'idoneita' finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneita'
tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e puo'
stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto
alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con
riferimento alla quantita', tipologia e caratteristiche dei materiali
radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalita' per
il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV; con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN,
possono essere stabilite modalita' procedurali nel rispetto dei
criteri di cui all'allegato XV.
3. Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il
trasporto a un vettore e' responsabile:
a) della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi
conferiti al vettore;
b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi
trasportati e del rispetto del limite in quantita' di radioattivita'
dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio puo' contenere;
c) del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie
esterna del collo;
d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio
utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
f) del corretto confezionamento del collo.
4. Il vettore e' responsabile:
a) della verifica della corretta marcatura ed etichettatura
dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
b) del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio
durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il
transito;
c) della verifica delle certificazioni richieste per il
trasporto.
5. Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali
recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di
spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il
vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito
istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto
della raccolta e del trasporto.
6. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le
informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione.
Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali
recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di
spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.
7. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del
trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale
dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da
parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.
8. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XV.

Art. 57

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito (decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 32).

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o a essi
destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di
combustibile nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonche' il
loro transito sul territorio italiano sono preventivamente
autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 52 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, sentiti
i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome di
Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste ultime non
siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa,
nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da
effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti
autorizzativi di cui agli stessi articoli 52 o 54 o nell'ambito di
attivita' esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro
il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISIN, i
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e la
Regione o le Province autonome di Trento e Bolzano di destinazione o
provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di
esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti
autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di
transito nel territorio italiano. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine
di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e
nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati,
l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da parte delle
autorita' competenti degli Stati membri destinatari della spedizione
o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione e'
richiesta dall'autorita' di cui al comma 2, competente al rilascio
dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata
risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo
che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino a un
mese, di tale termine.
4. Nell'Allegato XVI sono stabiliti i criteri, le modalita', le
disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione nonche'
particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per
l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare
esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
5. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui
al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al
Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti
nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri
materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito
introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere
rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi
equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od
esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa
applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e
degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile
esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto
della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in
cui questa non possa essere ultimata nei casi di cui al comma 4, se
la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e
nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 58

Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e
di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32-bis).

1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di
rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi
in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti
radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio
nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato
italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per
utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato,
che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione europea
conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2006/117/Euratom.
2. Prima di una spedizione a un paese terzo, il Ministero dello
sviluppo economico, sentita l'autorita' di regolamentazione
competente, informa la Commissione europea circa il contenuto
dell'accordo di cui al comma 1 e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con
l'Unione europea in materia di gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi o e' parte della convenzione congiunta sulla
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi («convenzione congiunta»);
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di
un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla
direttiva 2011/70/Euratom;
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di
smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia gia' in
esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai
requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei
rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o
fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di
ricerca a un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono
forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali
applicabili.

Art. 59

Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di
gestione di rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 33).

1. La realizzazione e l'esercizio di depositi temporanei di rifiuti
radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di
smaltimento di rifiuti radioattivi sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
acquisito il parere tecnico dell'ISIN, sentite la regione o la
provincia autonoma territorialmente competente.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta e' effettuata una
verifica della idoneita' del sito proposto dal punto di vista della
radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche,
meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali.
3. I requisiti, le modalita' e le condizioni del procedimento di
rilascio del nulla osta, con particolare riferimento ai livelli di
radioattivita' o di concentrazione e ai tipi di rifiuti, nonche' alla
possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di
disattivazione, il rilascio del nulla osta e di stabilire particolari
prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio, sono
stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di installazione, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'ISIN.

Art. 60

Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 34)

1. Gli esercenti le attivita' disciplinate nell'articolo 59 e i
soggetti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti radioattivi
devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i
tipi, le quantita' di radioattivita', le concentrazioni, le
caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonche'
tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da
cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o
dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni
contenute nell'allegato XV.

Art. 61

Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 35)

1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della
salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni
titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui
al presente Titolo, in caso di violazioni gravi o reiterate delle
disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni
dell'autorizzazione, possono disporre la sospensione dell'attivita'
per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di
particolare gravita', possono disporre la revoca del provvedimento
autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma
precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano
alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni
gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i
provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le
violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per
produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione
o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni
prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici
intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere
adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni
da parte dell'esercente.
6. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere
autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto
sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di
vigilanza e sui provvedimenti adottati.

Titolo VIII
PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE SORGENTI SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ E PER LE SORGENTI ORFANE
Capo I
Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività

Art. 62

Autorizzazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87, 88; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 3).

1. Le pratiche che impiegano sorgenti sigillate ad alta attivita'
sono soggette a nulla osta ai sensi dell'articolo 50.
2. L'istanza di nulla osta all'impiego di una nuova sorgente
sigillata ad alta attivita' e' corredata dalla seguente
documentazione con la quale l'esercente dimostra:
a) che la sorgente e' stata prodotta in uno Stato appartenente
all'Unione europea da un soggetto autorizzato, oppure e' stata
prodotta in uno Stato non appartenente all'Unione Europea nel
rispetto delle disposizioni ivi vigenti;
b) che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della
sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali
o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo
della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
c) di disporre di appositi locali, con adeguato grado di
resistenza al fuoco e dotati di adeguato sistema di controllo degli
accessi, ove immagazzinare e attuare la gestione e il controllo
sicuri della sorgente;
d) di avere adottato le misure per garantire la gestione in
sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche
nel caso di insolvenza o cessazione dell'attivita'.
3. L'esercente adempie all'obbligo di cui al comma 2, lettera d),
con una delle seguenti modalita':
a) fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento
a semplice richiesta, prestata a favore dell'autorita' che rilascia
l'autorizzazione che puo' avvalersi, previa la stipula di apposite
convenzioni, del Gestore del Servizio integrato o dell'Operatore
nazionale, e a garanzia dell'integrale copertura dei costi necessari
alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il
relativo condizionamento, da una compagnia di assicurazione o da un
istituto finanziario, o da intermediari finanziari iscritti
all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a
revisione contabile di una societa' di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
b) accordo scritto con il quale il fabbricante assume l'obbligo,
garantito da apposita fideiussione, di riprendere la sorgente non
piu' utilizzata;
c) accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con
l'Operatore nazionale che disciplina il trasferimento a quest'ultimo
della proprieta' della sorgente e il pagamento dei fondi necessari
per i relativi condizionamento, stoccaggio di lungo periodo e
smaltimento a un deposito finale.
4. Oltre a quanto previsto al comma 2, l'istanza di nulla osta deve
contenere almeno i seguenti elementi e informazioni che devono essere
verificati e valutati dall'autorita' procedente:
a) l'individuazione, sentito l'esperto di radioprotezione
incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione
della sorgente sigillata ad alta attivita' fornito di adeguata e
documentata competenza tecnica. Il responsabile della sorgente non
puo' essere individuato nell'esperto di radioprotezione incaricato
della sorveglianza fisica presso l'installazione;
b) le specifiche iniziative di informazione e formazione sulle
caratteristiche tecniche e sull'impiego della sorgente sigillata ad
alta attivita' e sugli aspetti di radioprotezione, organizzate, ai
sensi degli articoli 110 e 111, per il responsabile della gestione
della sorgente e per il personale addetto all'utilizzo della stessa
in possesso delle competenze necessarie;
c) l'indicazione del personale addestrato e fornito di adeguate
competenze, delle procedure e dei mezzi di intervento disponibili per
fare fronte a eventuali emergenze radiologiche in relazione alla
tipologia delle sorgenti sigillate ad alta attivita' impiegate, ferme
restando le disposizioni di cui al Titolo XIV;
d) un programma di prove periodiche e di manutenzione della
sorgente sigillata ad alta attivita' e delle apparecchiature
necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le
prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare nell'arco di
tempo del relativo utilizzo, sulla base delle indicazioni fornite dal
fabbricante e delle norme di buona tecnica;
e) le specifiche procedure gestionali previste per il trasporto,
lo stoccaggio, la detenzione e l'utilizzo della sorgente sigillata ad
alta attivita' al fine di impedire, in relazione alle caratteristiche
della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o
il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;
f) le modalita' e i criteri di attuazione di quanto previsto nel
comma 2, lettere c) e d).

 

Art. 63

Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta
attivita' nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione
europea (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4).

1. Il detentore che, nell'ambito del territorio dello Stato
italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attivita' deve
accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la
detenzione, e' titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al
tipo di radionuclide e all'attivita' della sorgente, secondo le
disposizioni dell'articolo 62, comma 1; a tal fine il cessionario e'
tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.
2. Il detentore che a qualsiasi titolo cede una sorgente sigillata
ad alta attivita' e' tenuto a consegnare al cessionario,
conservandone copia per almeno cinque anni, la seguente
documentazione:
a) gli accordi di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d);
b) i documenti di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b);
c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 66.
3. La cessione di sorgenti sigillate ad alta attivita' da soggetti
o a favore di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione
europea e' soggetta al regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio,
dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli
Stati membri.

Art. 64

Esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad alta attivita'
(decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 5).

1. Il soggetto che intende esportare una sorgente avente attivita'
uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione
II, con trasferimento della detenzione a soggetto stabilito in uno
Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere
preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISIN.
2. Il soggetto che intende effettuare l'operazione di esportazione
deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni:
a) gli estremi di identificazione del cessionario;
b) la copia del contratto di cessione a qualsiasi titolo della
sorgente;
c) lo Stato di destinazione, ubicazione e indirizzo del
cessionario;
d) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, inclusi i dati
di cui all'articolo 62, comma 2, lettere a) e b);
e) l'uso cui il cessionario intende adibire la sorgente;
f) la copia del provvedimento, in corso di validita', rilasciato
dall'Autorita' competente dello Stato di destinazione, che abilita il
cessionario a ricevere la sorgente;
g) la dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di
destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and
securityof radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29
dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica
(AIEA), vidimata dalla competente Autorita' dello Stato ricevente;
h) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti
autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 62,
comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui
sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo
economico.
3. Se l'operazione di esportazione ha per oggetto una sorgente di
attivita' uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato
XIV, Sezione II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il
preventivo consenso dell'Autorita' competente dello Stato di
destinazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli
elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of
radioactivesources», del maggio 2012 dell'AIEA, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
puo' rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di
Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione II, e
ne trasmette copia all'ISIN.
5. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 4 a effettuare
l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente
alle competenti Autorita' dello Stato di destinazione della
spedizione:
a) gli estremi di identificazione del soggetto che effettua
l'operazione di esportazione della sorgente e del destinatario della
spedizione;
b) la data e il luogo previsti per la presentazione della
sorgente all'Ufficio delle dogane di esportazione;
c) il numero, il tipo e l'attivita' delle sorgenti, di cui
all'allegato XIV, Sezione II, oggetto dell'operazione di
esportazione;
d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di
cui al comma 4.
6. Il soggetto autorizzato a effettuare la spedizione comunica
preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'ISIN e
alla regione territorialmente interessata gli elementi di cui al
comma 5, lettera b) e presenta la relativa documentazione all'Ufficio
delle dogane.
7. Il soggetto che intende importare una sorgente con attivita'
uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato XIV, Sezione
II, non appartenente all'Unione europea, deve essere preventivamente
autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito l'ISIN.
8. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione
deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni:
a) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti
autorizzativi di cui all'articolo 62, comma 1, ovvero copia del
provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato rilasciato da
soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;
b) il radionuclide e l'attivita' della sorgente, con indicazione
del relativo impiego;
c) gli elementi volti a documentare che la sorgente soddisfa i
seguenti requisiti:
1) sono state rispettate le disposizioni vigenti nello Stato
dove la sorgente e' stata prodotta;
2) sono state verificate le caratteristiche tecniche e le prove
di tenuta della sorgente in conformita' a norme di buona tecnica
nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni
ionizzanti.
9. Il soggetto autorizzato all'importazione di una sorgente con
attivita' uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all'allegato
XIV, Sezione II, e' tenuto a fornire copia dell'autorizzazione alle
competenti Autorita' dello stato di provenienza della spedizione che
ne fanno richiesta.
10. Resta fermo il sistema delle garanzie e delle responsabilita'
disciplinato dalla legge n. 1860 del 1962 e dal presente decreto.
11. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di
importazione o di esportazione di sorgenti di cui al presente
articolo e' tenuto a fornire copia dell'autorizzazione di cui ai
commi 4 e 7 all'atto dell'espletamento delle relative formalita'
doganali.

Art. 65

Conferimento di sorgenti sigillate ad alta attivita' dismesse a
impianti di gestione di rifiuti radioattivi (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 52, articolo 6).

1. L'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al
quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attivita' dismesse
deve:
a) verificare che la sorgente presa in carico corrisponde a
quanto dichiarato dal detentore che la conferisce, sulla base della
normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;
b) prendere in carico e gestire la sorgente dismessa con le
modalita' definite nella normativa tecnica nazionale.
2. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore
nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il
trasferimento della proprieta' della sorgente stessa.

Art. 66

Libretto di sorgente (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
articolo 7)

1. Il detentore di sorgente sigillata ad alta attivita' deve tenere
apposito libretto di sorgente, nel quale, oltre i dati di cui
all'allegato XIV, Sezione II, deve annotare:
a) il numero univoco di identificazione della sorgente apposto
dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non
e' noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso e' attribuito
dall'ISIN e comunicato al detentore;
b) attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione o, se
non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della
sorgente;
c) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche
effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per
l'utilizzo della stessa;
d) gli eventi anomali e i malfunzionamenti riscontrati
relativamente alla sorgente e alle apparecchiature di cui alla
lettera c);
e) i luoghi di impiego.
2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente durante tutto il
suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile della gestione della
sorgente.
3. Il detentore che trasferisce la sorgente sigillata ad alta
attivita' nel territorio italiano deve consegnare al soggetto che la
prende in carico il libretto di sorgente sottoscritto in ogni pagina,
trattenendone copia per almeno cinque anni.

Art. 67

Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attivita' e dei
detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 89, 90; decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 8, 9).

1. L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attivita' o
svolge pratiche o chi effettua attivita' di commercio e
intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attivita', deve
registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo
stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della
detenzione o dell'attivita' di commercio e intermediazione e prima
della data di cessazione della detenzione o della conclusione del
contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui
all'allegato XVIII e in ogni caso:
a) tipo, caratteristiche e quantita' delle sorgenti detenute;
b) attivita' del radionuclide alla data di fabbricazione o, se
non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della
sorgente;
c) numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal
fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non e'
noto o non offre garanzie di univocita', lo stesso e' attribuito
dall'ISIN e comunicato al detentore.
2. Le modalita' di registrazione e le informazioni da trasmettere
al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XVIII.
3. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, le disposizioni dell'allegato XVIII aventi contenuto tecnico
possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito l'ISIN.
4. L'ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alle
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che ne facciano
richiesta l'accesso ai dati contenuti nel Registro per le proprie
finalita' istituzionali e in particolare per le esigenze operative
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile.
5. L'ISIN puo' chiedere al detentore chiarimenti e ulteriori
informazioni in caso di incompletezza o insufficienza dei dati
trasmessi, in particolare per quanto concerne i dati utili a
identificare la sorgente o i trasferimenti della stessa, ivi compresi
i destinatari.

Art. 68

Altri obblighi dei detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 91;
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 10).

1. Il detentore della sorgente sigillata ad alta attivita' deve
altresi':
a) verificare, a intervalli di tempo indicati dall'esperto di
radioprotezione, la presenza e le buone condizioni apparenti della
sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle
apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione
o di stoccaggio;
b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui
all'articolo 62, comma 4, lettera e);
c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo
62, comma 4 lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 149, commi 1 e 2, l'integrita'
della sorgente dopo ogni evento compreso l'incendio, che possa averla
danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;
d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la
sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla a un altro
utilizzatore o a un impianto di gestione dei rifiuti radioattivi o al
Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale;
e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 142, gli
eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un
lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di
essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un
malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni
volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita
della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la
sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche. Sono esclusi
dal suddetto obbligo di comunicazione gli eventi incidentali che
abbiano comportato esposizioni accidentali e indebite di pazienti di
cui all'articolo 167.

Art. 69

Identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente
sigillata ad alta attivita' (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo
91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11).

1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese
diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinche' la
sorgente sigillata ad alta attivita' sia identificata con un numero
di serie univoco. Tale numero e' apposto, ove fattibile, mediante
incisione o stampigliatura sulla sorgente.
2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche
sul contenitore della sorgentesigillata ad alta attivita'. Se cio'
non e' possibile o nel caso di contenitori per il trasporto
riutilizzabili per piu' sorgenti, il contenitore della sorgente deve
almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.
3. Nel caso in cui la sorgente sigillata ad alta attivita' sia
priva di numero di serie univoco, il detentore e' tenuto a provvedere
all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di
identificazione formato ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lettera
c).
4. Il fabbricante o il fornitore provvede affinche' sia apposto sul
contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente sigillata ad alta
attivita' il contrassegno di cui all'articolo 109, comma 6, lettera
f), o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di
avvertire la popolazione del rischio radiologico.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente
sigillata ad alta attivita' di fotografie del tipo specifico di
sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al
libretto di sorgente di cui all'articolo 66.
6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinche' il contrassegno
o l'etichetta di cui al comma 4 restino leggibili.

Capo II
Controllo delle sorgenti orfane

Art. 70

Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, articolo 12).

1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione
e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che siano
rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad
esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami
metallici, e per la direzione e per il personale operante presso i
punti di ingresso o di uscita dallo Stato e i nodi di transito,
affinche' tali soggetti:
a) siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti;
b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo
delle sorgenti e dei relativi contenitori;
c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e
sui loro effetti;
d) siano informati sulle misure da adottare in caso di
ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

Art. 71

Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di
sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 93 e 94;
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 15 e 16).

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione
di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi e in
particolare di sorgenti orfane nei principali punti di ingresso o di
uscita dallo Stato e nodi di transito nonche' nei grandi depositi di
rottami e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici.
2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno
essere scelti, gestiti e, ove possibile, tarati in conformita' a
riconosciute norme tecniche nazionali e internazionali.

Art. 72

Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati
metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo
157).

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica
sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli
anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione
da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni
ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso
obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione
di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano
attivita' a scopo industriale o commerciale di importazione di
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene
disposto su specifica richiesta delle Autorita' competenti. La
disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni
doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e'
rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado,
compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali
nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere
allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese
tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente
riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di
cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi
che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva
2015/1535/CE, sono determinate:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica,
individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della
relativa attestazione;
b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in
metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai
prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della
loro rischiosita' e diffusione, nonche' prevedendo forme semplificate
delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti
in serie o comunque standardizzati. L'aggiornamento dell'elenco
potra' essere effettuato, sulla base delle variazioni della
nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione
europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
c) i contenuti della formazione da impartire al personale
dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di
sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali.
4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non
oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del
decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e
fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le
modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni
della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati
metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii
alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo
periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2,
nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il
rischio di esposizione delle persone e di contaminazione
dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto,
agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia
autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per
territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso
del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali
di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il
Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi
destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da'
comunicazione all'ISIN.
6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di
riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di
risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi
oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica
che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano
tempestivamente le autorita' di cui al comma 4. Il materiale
contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto
sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata
avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi
in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli
anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le
circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il
rischio di esposizione delle persone e di contaminazione
dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio
dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero
responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto
venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione
dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della
restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato
responsabile dell'invio.

Art. 73

Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, articolo 16).

1. L'ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre
amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di
sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione
annuale al Parlamento e al Governo di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014.
2. L'ENEA, sulla base dai dati di cui al comma 1, di apposita stima
e di previsioni statistiche sui ritrovamenti gia' effettuati, in
collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili
del fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di rispettiva
competenza, specifiche campagne per il recupero e la messa in
sicurezza delle sorgenti orfane ai Ministeri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della salute, del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 74

Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, articolo 17).

1. L'Operatore nazionale deve:
a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle
sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento,
assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno
cinquanta anni;
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per
l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
c) mantenere contabilita' separata per l'attivita' di cui alla
lettera a).
2. L'Operatore nazionale e' la Societa' gestione impianti nucleari
(Sogin S.p.a.).
3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di
gestione delle sorgenti non piu' utilizzate quali la predisposizione
al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale
trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio
integrato possono aderire tutti gli impianti di gestione dei rifiuti
radioattivi che svolgono attivita' di raccolta ed eventuale deposito
provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere piu'
utilizzate.
4. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA.

Art. 75

Cooperazione internazionale e scambio di informazioni (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 99; decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 52, articolo 18).

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa con Ministero dell'interno e l'ISIN, scambia
tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri
dell'Unione europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti
organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo
spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e di materiale
contaminato da sostanze radioattive, e ai conseguenti provvedimenti
per i controlli successivi e le indagini, fatti salvi i pertinenti
requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ISIN, per quanto
attiene ai propri compiti sono il punto di contatto con la
Commissione europea e con gli altri Stati membri.

Titolo IX
IMPIANTI

Art. 76

Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria per
l'autorizzazione all'esercizio e alla modifica di impianti (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 36).

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare
e di protezione sanitaria, il soggetto che, per gli impianti di cui
all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116), richiede
l'autorizzazione all'esercizio o alla modifica di cui all'articolo 6
e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, trasmette, al
Ministero dello sviluppo economico e all'ISIN i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta
topografica, dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'impianto stesso, dai piani esplicativi, dai disegni e
descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento
dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure
di sicurezza e protezione;
c) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della
sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato
all'entita' e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare
e al suo sito.
2. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), e'
corredato dai documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie
per l'analisi e la valutazione dell'impianto nucleare, dal punto di
vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti, nonche' l'analisi e la valutazione di tali pericoli. Il
rapporto fornisce le seguenti informazioni:
a) ubicazione e caratteristiche fisiche, meteoclimatiche,
demografiche, agronomiche e ambientali;
b) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
c) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi
sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e
non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione e
i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e
scarico) dei rifiuti radioattivi;
d) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal
funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle
conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla
protezione sanitaria;
e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla
protezione sanitaria, in presenza di scarichi radioattivi durante le
fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di
emergenza;
f) misure previste ai fini della prevenzione e protezione
antincendio.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre
1962 n. 1860, e' rilasciata previo espletamento della procedura di
cui al presente Titolo.

Art. 77

Nulla osta alla costruzione di impianti (decreto legislativo 17 marzo
1995, n.230, articolo 37)

1. La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari comunque
destinati alla produzione di energia elettrica non soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e la costruzione degli altri impianti
nucleari di cui all'articolo 76 sono subordinati a preventivo nulla
osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria.
2. Il nulla osta e' rilasciato dal Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'ISIN, su domanda dell'interessato, corredata dei
documenti di cui all'articolo 76, secondo la procedura prevista dal
presente Titolo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli
impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni
dello Stato.

Art. 78

Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-bis).

1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi
in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire
incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi incidentali, e di
evitare:
a) rilasci radioattivi iniziali che richiedono tempi di
intervento insufficienti per poter adottare le necessarie misure di
emergenza all'esterno del sito;
b) grandi rilasci radioattivi che richiedono misure di protezione
che possono non essere limitate nello spazio o nel tempo.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1:
a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata
per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14
agosto 2014;
b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari
esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di
sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni
periodiche della sicurezza di cui all'articolo 80;
c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e'
stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 98, nel piano
delle operazioni da eseguire.

Art. 79

Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli
impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
articolo 37-ter).

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 76, comma 1,
attua la difesa in profondita', ove applicabile, per conseguire
l'obiettivo di cui all'articolo 78 e per:
a) ridurre al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di
origine naturale o umana non intenzionale;
b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti;
c) controllare il funzionamento anomalo e l'individuazione dei
guasti;
d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto;
e) assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la
prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle
conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia
internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
f) predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89,
90 e 91.
2. Il titolare dell'autorizzazione, conformandosi alle indicazioni
e sotto il controllo dell'ISIN, adotta misure intese a promuovere e
rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure
comprendono:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla
sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e
dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace
attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di
segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo
102;
b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare,
valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna
maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
c) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare
all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma
dell'articolo 103.

Art. 80

Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-quater).

1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN,
rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni,
la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 102,
comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza e' intesa ad
assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua
ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle
conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa,
dei piu' recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle
norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito
all'articolo 78, comma 1.

Art. 81

Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230, articolo 38)

1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti articoli 76 e 77
l'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione, effettua
l'istruttoria tecnica sul progetto di massima, all'esito della quale
redige apposita relazione tecnica.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene le valutazioni
sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso
risultanti dal progetto di massima, e indica tutti gli elementi che
consentono una valutazione preliminare complessiva delle
caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria
dell'impianto e del suo esercizio.
3. L'ISIN, oltre alla documentazione trasmessa con le istanze di
cui agli articoli 76 e 77, puo' richiedere agli interessati ogni
ulteriore documentazione ritenuta utile e necessaria alla
istruttoria.
4. La relazione tecnica elaborata dall'ISIN contiene anche un esame
critico del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 76, comma 2
e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
5. La relazione tecnica e' trasmessa al Ministero dello sviluppo
economico ai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e agli altri ministeri interessati.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti di cui all'articolo 94.

Art. 82

Consultazione con le Amministrazioni interessate (decreto legislativo
17 marzo 1995, n.230, articolo 39)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 81, comma 5 possono
richiedere all'ISIN ulteriori informazioni e i dati necessari per una
completa valutazione della ubicazione dell'impianto e del progetto di
massima, e trasmettono all'ISIN non oltre sessanta giorni dalla data
di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi pareri relativi
al progetto di massima e alla ubicazione dell'impianto.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti di cui all'articolo 94.

Art. 83

Parere dell'ISIN (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo
40)

1. L'ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico il suo
parere conclusivo con le eventuali osservazioni delle varie
amministrazioni.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e gli altri ministeri interessati.

Art. 84

Progetti particolareggiati di attuazione dell'autorizzazione o del
nulla osta dell'impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
articolo 41).

1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui agli
articoli 76 e 77, trasmette all'ISIN i progetti particolareggiati per
la realizzazione delle parti costitutive dell'impianto rilevanti ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. L'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolazione e di
controllo tecnico, effettua l'istruttoria dei progetti delle opere di
cui al comma 1, completi di relazioni illustrative che ne dimostrano
la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria, e, all'esito positivo della verifica e validazione
tecniche, li approva.
3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta procede alla
realizzazione delle opere sotto la vigilanza dell'ISIN, che controlla
la conformita' della costruzione ai progetti approvati e alle
relative condizioni e prescrizioni tecniche risultanti dalla verifica
e validazione tecniche di cui al comma 2.
4. La messa in opera delle parti costitutive dell'impianto
realizzate ai sensi del comma 3, e' subordinata all'esito positivo
delle prove e dei collaudi effettuati sotto il controllo tecnico
dell'ISIN.
5. Per la validazione e l'approvazione tecniche dei progetti di
smaltimento di rifiuti radioattivi, l'ISIN comunica i relativi dati
generali alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 37 del
Trattato EURATOM.

Art. 85

Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42)

1. Il collaudo degli impianti di cui all'articolo 7, secondo comma,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' eseguito con le modalita'
di cui agli articoli 86, 87 e 88, per i tipi di impianti definiti
all'articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116).
2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite
le modalita' per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri
impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure
semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo.

Art. 86

Prove non nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
articolo 43)

1. Ultimata la costruzione delle parti dell'impianto di cui
all'articolo 84, o di qualunque altra parte rilevante ai fini della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta esegue, sotto il controllo
dell'ISIN, prove non nucleari di verifica dell'esercizio
dell'impianto. Copia dei verbali dei risultati delle prove e'
trasmessa dal titolare all'ISIN.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' altresi'
tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate dell'impianto
antecedenti al caricamento del combustibile e, ove trattasi di
impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti
all'immissione di combustibile irradiato, previa approvazione
dell'ISIN, all'esito di verifica e validazione tecniche, di un
programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate rilevanti
dall'ISIN ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni
singola prova sono approvate prima della loro esecuzione. L'ISIN ha
facolta' di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove,
opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla
sicurezza. Delle modalita' di esecuzione delle prove e' redatto
apposito verbale. Copia del verbale dei risultati delle prove e'
trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'ISIN.
3. L'ISIN ha facolta' di assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2
con propri ispettori. In tal caso il verbale e' redatto in
contraddittorio.
4. L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilita' del
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
5. Ultimate le prove antecedenti al caricamento del combustibile e,
ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati,
antecedenti l'immissione di combustibile irradiato, l'ISIN rilascia
al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita
certificazione tecnica del loro esito attestante che l'impianto dal
punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria
e' idoneo al caricamento del combustibile o, per gli impianti di
trattamento di combustibile irradiato, alla immissione di detto
combustibile.

Art. 87

Prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo
44)

1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta procede alla
esecuzione di prove e di operazioni con combustibile nucleare,
compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di impianti di
trattamento di combustibili irradiati, all'esecuzione di prove con
combustibile irradiato, compresa l'immissione del combustibile
nell'impianto, in conformita' a un programma generale di prove che
deve essere approvato dall'ISIN, sulla base e all'esito positivo
della verifica e delle validazione tecniche. Per ciascuna prova
l'ISIN stabilisce le modalita' di esecuzione.
2. Ai fini del comma 1, il titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta e' tenuto a presentare all'ISIN la seguente documentazione:
a) rapporto di sicurezza, ai sensi dell'articolo 76, comma 2;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove con combustibile nucleare o con
combustibile irradiato;
e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al
caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile
irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive;
f) organigramma del personale preposto e addetto all'esercizio
tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti
della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative
patenti di idoneita';
g) proposte di prescrizioni tecniche.
3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta presenta, a
richiesta dell'ISIN, ogni altra documentazione ritenuta necessaria,
concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell'impianto.
4. L'ISIN, sulla base e all'esito positivo della verifica e
validazione tecniche della documentazione esibita, approva il
programma generale di prove nucleari previa approvazione, da parte
del prefetto, del piano di emergenza esterna, con le modalita'
previste dal Titolo XIV.
5. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta presenta
all'ISIN le specifiche dettagliate per l'esecuzione dei singoli
gruppi di prove nucleari al fine di ottenere dall'ISIN il parere
positivo per procedere all'esecuzione di ciascuna di esse. Le
specifiche dettagliate contengono gli elementi atti ad accertare che
sono state adottate tutte le misure per garantire alle prove la
maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione alle particolari
caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.
6. L'ISIN puo' condizionare l'esecuzione dei singoli gruppi di
prove nucleari alla osservanza delle prescrizioni tecniche con la
possibilita' di indicare a quali di esse si possa derogare con la
singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere
eventualmente adottate. L'ISIN ha anche facolta' di chiedere che
siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della
sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
7. L'ISIN, sulla base di specifiche e motivate valutazioni e
verifiche tecniche, puo' consentire al titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta di procedere all'esecuzione di singoli gruppi di prove
nucleari anche prima della validazione e approvazione tecniche
dell'intero programma generale.
8. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' responsabile
a tutti gli effetti dell'esecuzione delle prove nucleari e della
esattezza dei calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di
sicurezza.

Art. 88

Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 45)

1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite
con la procedura di cui all'articolo 87; copia di tali dati e il
relativo verbale di prova sono trasmessi all'ISIN al termine della
prova stessa.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta predispone una
relazione che contiene le modalita' e l'esito di ciascuna prova.
Copia della relazione e' trasmessa dallo stesso all'ISIN.
3. L'ISIN ha comunque la facolta' di assistere con propri ispettori
all'esecuzione delle prove nucleari e in tal caso il verbale e'
redatto in contraddittorio. L'ISIN rilascia al titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni
dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.
4. Nei casi in cui le modalita' di esecuzione di una prova nucleare
non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle
prescrizioni aggiuntive di cui all'articolo 87, comma 5 e 6
l'ispettore dell'ISIN presente sul posto ha facolta' di sospendere lo
svolgimento della prova stessa, previa contestazione e invito al
titolare ad adeguare le modalita' di esecuzione a quelle previste
dalle specifiche approvate.

Art. 89

Regolamento di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
articolo 46)

1. Il titolare dell'autorizzazione di impianti di cui agli articoli
76, 77 e 95, predispone il regolamento di esercizio come definito
all'articolo 7, comma 1, numero 119).
2. Il regolamento di esercizio e' sottoposto al preventivo parere e
approvazione tecnici dell'ISIN.

Art. 90

Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 47)

1. Il manuale di operazione di cui all'articolo 87, comma 2,
lettera c), contiene in allegato un manuale di istruzioni per le
situazioni eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e
determinare la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.
2. Il manuale di cui al comma 1 comprende il piano di emergenza
interna nel quale sono indicate le procedure di gestione
dell'impianto in situazioni eccezionali, nonche' le misure di
emergenza da adottare per prevenirne o attenuarne le conseguenze, che
tengono conto della radioprotezione dei lavoratori e del
coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al Titolo
XIV, Capo I, durante tutte le fasi dell'emergenza.
3. Il manuale di operazione contiene altresi' le modalita' con le
quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa
tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti,
e individua il personale addetto all'impianto, che, in caso di
insorgenza di situazioni eccezionali, e' adibito a mansioni di pronto
intervento.

Art. 91

Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 48).

1. Dal momento in cui il combustibile nucleare e' presente
nell'impianto, e' assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale
indispensabile che non puo' abbandonare il posto di lavoro senza
preavviso e senza avvenuta sostituzione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, sentito l'ISIN, stabilisce per ciascun impianto il numero e
la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1.
3. In ottemperanza al decreto di cui al comma 2, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio affisso
nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del personale
indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.
4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni e'
comunicata al Prefetto, all'ISIN nonche' all'Ispettorato del lavoro e
agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio.

Art. 92

Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 49)

1. Per gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, numeri 66),
67), 68), 69) e 116) deve essere costituito un Collegio dei delegati
alla sicurezza dell'impianto.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto a
sottoporre all'approvazione dell'ISIN la composizione di detto
Collegio.
3. Il Collegio e' composto da almeno quattro membri prescelti fra i
tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento
dell'impianto, di esso fa parte l'esperto di radioprotezione di cui
all'articolo 128. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti
compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica
dell'impianto o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle
procedure di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove
e operazioni di carattere straordinario da eseguire sull'impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio
dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente a eventuali
raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto, incluso
nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui
all'articolo 90, e provvedere a sue eventuali modifiche successive,
d'intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo
impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie per
fronteggiare qualsiasi evento o anormalita' che possa far temere
l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumita' o di danno
alle cose.
4. Nel caso previsto dalla lettera f), assiste alle riunioni del
Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare designato
dall'ISIN, negli altri casi tale esperto ha la facolta' di
intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza
dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti
delle amministrazioni interessate.
5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza sono designati due
tecnici incaricati di svolgere le funzioni di collegamento con le
autorita' competenti per gli adempimenti relativi allo stato di
emergenza nucleare di cui al Titolo XIV.

Art. 93

Licenza di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
articolo 50)

1. La licenza di esercizio e' accordata per fasi successive di
esercizio, correlative all'esito positivo di successivi gruppi di
prove nucleari e determina limiti e condizioni che l'esercente e'
tenuto a osservare.
2. L'istanza intesa a ottenere la licenza di esercizio di ciascuna
fase e' presentata al Ministero dello sviluppo economico. Ogni
istanza e' corredata dei certificati di esito positivo del gruppo di
prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche
dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro
entro determinati limiti e condizioni, nonche' di un piano
preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano e'
aggiornato almeno ogni cinque anni e quando lo richiedano circostanze
specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi.
Copia dell'istanza, corredata della copia di detta documentazione, e'
contemporaneamente presentata all'ISIN.
3. L'ISIN, esaminata l'istanza e la documentazione, trasmette al
Ministero dello sviluppo economico il proprio parere, prescrivendo
eventualmente l'osservanza di determinati limiti e condizioni per
l'esercizio.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia la licenza di
esercizio, condizionandola all'osservanza delle eventuali
prescrizioni definite dall'ISIN che vigila sulla loro osservanza e,
sentito l'ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di
disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti.
5. L'esercente tiene aggiornati in tutte le fasi, gli appositi
registri di esercizio. L'esercente e' tenuto inoltre a osservare le
disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92 e gli obblighi di
cui al Titolo XIV.

Art. 94

Reattori di ricerca (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,
articolo 51)

1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non
superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura
prevista dagli articoli 81 e 82.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, prima del rilascio della
autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell'ISIN.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano
integralmente le disposizioni previste dal presente Titolo.

Art. 95

Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230, articolo 52)

1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7, comma 1, numero 23) e
quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7,
comma 1, numero 16), sono subordinati all'autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute,
sentito il parere dell'ISIN. Nel decreto di autorizzazione possono
essere stabilite speciali prescrizioni.

Art. 96

Depositi temporanei e occasionali (decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230, articolo 53)

1. Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari non irradiati, purche' conservati negli
imballaggi di trasporto e nelle quantita' autorizzate per le singole
spedizioni, puo' essere costituito per non oltre trenta giorni con il
nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure di cui
all'articolo 50, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria per
la responsabilita' civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della
stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla
osta e' rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente
dell'ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera, o dal
direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo e occasionale e' data preventiva
comunicazione all'ISIN e al Comando provinciale dei vigili del fuoco
e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al
Prefetto.
3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre
ventiquattro ore non e' soggetta alle disposizioni del presente
articolo.

Art. 97

Sorveglianza locale della radioattivita' ambientale (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54)

1. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente
sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e
del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque, del suolo e
degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe
all'impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente
necessarie.
2. Gli esiti della sorveglianza e le determinazioni di cui al comma
1 sono comunicati periodicamente all'ISIN, con modalita' stabilite
nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 98

Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55).

1. L'esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto
nucleare sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico,
sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e l'ISIN, su
istanza del titolare della licenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata per singole
fasi, se tale suddivisione e' necessaria ed e' giustificata
nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare
all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione e'
inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all'ISIN, corredata
dalle seguenti documentazione e informazioni:
a) piano delle operazioni da eseguire;
b) descrizione dello stato dell'impianto;
c) inventario delle materie radioattive presenti;
d) indicazione dello stato dell'impianto stesso al termine della
fase;
e) analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire;
f) stato dell'impianto a fine operazioni;
g) indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di
risulta;
h) stima degli effetti sull'ambiente esterno;
i) programma di radioprotezione anche per l'eventualita' di
un'emergenza.
4. Nel piano di cui al comma 3, lettera a), il titolare della
licenza di esercizio propone altresi' i momenti a partire dai quali
vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti
all'esercizio dell'impianto.

Art. 99

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione -
Svolgimento delle operazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 56).

 

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, trasmettono
all'ISIN, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
documentazione prevista allo stesso articolo 98, comma 3, le proprie
eventuali osservazioni.
2. L'ISIN, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa
documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle
amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse
amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre trenta giorni
dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni
finali all'ISIN il quale predispone e trasmette al Ministero dello
sviluppo economico il proprio parere con l'indicazione delle
eventuali prescrizioni.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l'effettiva
partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali
concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di
decreto e della relativa documentazione entro trenta giorni
dall'acquisizione agli atti dei pareri di tutte le autorita'
competenti, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie
osservazioni al riguardo entro trenta giorni dalla pubblicazione, e
che delle stesse si tenga debitamente conto nel decreto autorizzativo
da emanare e pubblicare entro quarantacinque giorni dal termine della
consultazione del pubblico.
5. Il Ministro dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione
di cui all'articolo 98, condizionandola all'osservanza delle
eventuali prescrizioni definite dall'ISIN.
6. Con l'autorizzazione sono altresi' definite le operazioni di
disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell'autorizzazione
per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati,
ovvero i piani operativi, da sottoporre all'approvazione dell'ISIN
prima della loro attuazione.
7. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza
dell'ISIN che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di
specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica
l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle
singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni
emanate.

Art. 100

Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 57)

1. Il titolare dell'autorizzazione, al termine delle operazioni di
cui all'articolo 99, trasmette al Ministero dello sviluppo economico
e alle altre amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1, un
rapporto conclusivo, che documenta le operazioni eseguite e lo stato
dell'impianto e del sito.
2. L'ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la
documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero
dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui
all'articolo 98, comma 1, una relazione contenente le proprie
valutazioni e l'indicazione delle eventuali prescrizioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le amministrazioni
interessate e l'ISIN, emette, con proprio decreto, le eventuali
prescrizioni connesse con lo stato dell'impianto e del sito al
termine delle operazioni.

Art. 101

Inosservanza delle prescrizioni, diffide,sospensioni, revoche
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58).

1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente
Titolo e' tenuto alla esecuzione dei progetti, compresi i progetti
particolareggiati di cui all'articolo 84 e i piani operativi come
approvati dall'ISIN. Egli osserva altresi' le prescrizioni impartite
con detti provvedimenti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di
difformita' dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti
particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN, o di
inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 79, comma 2, e
all'articolo 80, l'ISIN contesta all'esercente le inosservanze e le
difformita' accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta
giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine,
l'ISIN, qualora ritenga incomplete o comunque insufficienti le
giustificazioni fornite, diffida l'esercente assegnandogli un termine
entro il quale eliminare le inosservanze e ne da' comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico.
3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l'ISIN
ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio
decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1
per il periodo di tempo necessario a eliminare le inosservanze,
sentito l'ISIN.
4. Se a causa dell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative o
di difformita' dell'esecuzione dei progetti, compresi i progetti
particolareggiati e i piani operativi come approvati dall'ISIN
ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della
protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se
anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state
eliminate, l'ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico
che, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni
interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito
l'ISIN.
5. Nei provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca sono
stabilite, ove necessario, le disposizioni per assicurare la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione.

Titolo X
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Art. 102

Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 58-bis)

1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle
capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa vigente,
con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso
compete la responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti
nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi. Tale responsabilita' non puo' essere delegata e
comprende la responsabilita' per le attivita' degli appaltatori e dei
subappaltatori le cui attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza
nucleare di un impianto nucleare.
2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare
costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza
dei suoi impianti nucleari o dell'attivita' di gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e
verificabile. Cio' comprende la verifica che sono stati presi
provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e
dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica
dell'applicazione della difesa in profondita';
b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la
dovuta priorita' alla sicurezza nucleare;
c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate,
comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o
provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli
incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;
d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonche'
risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze
adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla
sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che
gli appaltatori e i subappaltatori, di cui e' responsabile e le cui
attivita' potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto
nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle
qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro
obblighi.
3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c) devono:
a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la
pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, ed essere
oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilita';
b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero
verificarsi in tutte le modalita' operative e quelli che coinvolgono
o colpiscono contemporaneamente diverse unita';
c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;
d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto
delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.

Art. 103

Competenze e capacita' in materia di sicurezza nucleare (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58- ter).

 

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio
carico, a mantenere e accrescere le capacita' e le competenze del
proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza
nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze
e capacita' in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla
gestione delle emergenze sul sito, attraverso idonei programmi di
formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi
competenti. Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad
accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato
lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza
nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente
formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.

Art. 104

Trasparenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-
quater)

 

1. L'ISIN pone in atto tutte le misure possibili affinche' le
informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare
e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,
siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, prestando
particolare attenzione alle autorita' locali, alla popolazione e ai
soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.
2. L'ISIN pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati
dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di
sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla
popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza
nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei
propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale competenti, che ne informano l'ISIN, i dati, le
informazioni e i documenti di interesse ai fini della tutela della
popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i
dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 97. Il titolare
dell'autorizzazione informa l'ISIN di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al
pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42,
della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, l'ISIN puo' concludere accordi
bilaterali con le autorita' di regolamentazione competenti di altri
Stati membri per regolare le attivita' di cooperazione sulla
sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro,
lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali
accordi sono preventivamente comunicati al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dell'interno e al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 105

Relazioni e revisioni tra pari. (decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 58-quinquies)

 

1. Entro il 22 luglio 2020 e, successivamente, ogni tre anni, sulla
base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della
direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva
2014/87/Euratom, forniti dall'ISIN almeno sessanta giorni prima del
predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque
almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consultano l'ISIN per una valutazione della legislazione, della
regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti,
tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della
tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'ISIN richiede
un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere a un
continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'ISIN trasmette le
risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
4. Entro il 23 agosto 2021 e, successivamente, ogni tre anni, sulla
base dei dati forniti dall'ISIN, almeno sessanta giorni prima del
termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico
trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione
della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame
previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997, ratificata con legge 16 dicembre 2005, n.
282.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN,
organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale,
dell'attivita' dell'ISIN, del Programma nazionale di cui all'articolo
7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 e richiedono su tali temi
una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che
siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati
delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e
agli altri Stati membri e sono resi accessibili al pubblico qualora
non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l'ISIN, su base
coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, provvede
a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico
tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti
nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e
la Commissione europea in qualita' di osservatore, a effettuare un
esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar
seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di
esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonche'
alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.
7. Le attivita' di cui al comma 6, avviate nel 2017, e i successivi
esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.
8. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono
misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della
popolazione, l'esame inter pares di cui al comma 6 e' organizzato
senza indebito ritardo.

Titolo XI
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

Art. 106

Organi di vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59).

 

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni
e alle attivita' di cui all'articolo 2, alle quali sono addetti
lavoratori, ivi comprese le attivita' esercitate dallo Stato, dagli
enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN,
dagli istituti di istruzione, dalle universita' e dai laboratori di
ricerca.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e' affidata all'ISIN, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita per
mezzo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per le attivita'
comportanti l'impiego di macchine radiogene e di sorgenti di
radiazioni ionizzanti a scopo medico, anche agli organi del SSN
competenti per territorio. La vigilanza non puo' essere effettuata
dallo stesso soggetto che svolge l'attivita' vigilata o
dall'esercente titolare della pratica oggetto della vigilanza.

Art. 107

Definizione di lavoratore (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 60)

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo, per
lavoratore si intende quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. E' vietato adibire alle attivita' disciplinate dal presente
decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 108

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 8, articolo 16)

1. I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le
disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti
attivita':
a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109;
b) nomina dell'esperto di radioprotezione;
c) nomina del medico autorizzato.
2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda a delega
di funzioni, per la stessa trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 109

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva
59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1
comma, lett.b ); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 61).

 

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e
dirigono le attivita' disciplinate dal presente decreto e i preposti
che vi sovraintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste
dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di
esso.
2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente
decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione
redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entita'
dell'esposizione anche al fine della classificazione di
radioprotezione dei lavoratori nonche' la valutazione dell'impatto
radiologico sugli individui della popolazione a seguito
dell'esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a
ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di
lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio
di ottimizzazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce
all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che
comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi
compreso l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si
intendono impiegare;
b) organizzazione del lavoro;
c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'esperto di
radioprotezione.
4. Il datore di lavoro comunica altresi' preventivamente
all'esperto di radioprotezione le variazioni relative allo
svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori
interessati e all'organizzazione del lavoro, nonche' le eventuali
migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.
5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui
all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione
alle radiazioni ionizzanti ed e' munita di data certa, in qualsiasi
modo attestata, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2,
e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) provvedono affinche' gli ambienti di lavoro in cui sussiste un
rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in
zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinche' i lavoratori interessati siano
classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi
in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate
al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia
consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare
nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in
relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di
efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinche' i singoli lavoratori osservino le norme
interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di
cui alla lettera d);
f) provvedono affinche' siano apposte segnalazioni che indichino
il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di
rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti
di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in
corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al
lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle
valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, che
lo riguardino direttamente, nonche' assicurano l'accesso alla
documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore
stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli
previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la
sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 125, i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione
e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui
non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle
disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi
di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano
tempestivamente all'esperto di radioprotezione e al medico
autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore
esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate
dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del
loro inserimento nell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di
cui all'articolo 126.
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la
collaborazione tra l'esperto di radioprotezione e il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito
delle rispettive competenze. L'esperto di radioprotezione e, ove
nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche
di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.
11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e
sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 110

Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva
59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal
presente decreto, provvede affinche' i dirigenti e i preposti
ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un
aggiornamento almeno ogni tre anni in relazione ai propri compiti in
materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste
nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive
competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia
di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) modalita' di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti.

Art. 111

Informazione e formazione dei lavoratori (direttiva 59/2013/EURATOM,
articoli 14, 15, 82 comma 2, lettera l); decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attivita' disciplinate dal
presente decreto provvede affinche' ciascun lavoratore soggetto ai
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi
all'attivita' svolta;
b) sui nominativi del medico autorizzato e dell'esperto di
radioprotezione;
c) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle
disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro
mancato rispetto;
d) sulle misure e sulle attivita' di protezione e prevenzione
adottate;
e) sull'importanza dell'obbligo, per le lavoratrici esposte di
comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;
f) sull'importanza per le lavoratrici esposte di comunicare
l'intenzione di allattare al seno un neonato.
2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in
relazione alle mansioni cui e' addetto, riceva una formazione
sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con
eventuale addestramento specifico. La formazione e, ove previsto,
l'addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul luogo
di lavoro e devono avvenire con periodicita' almeno triennale, e
comunque in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
3. I contenuti minimi dell'informazione e della formazione dei
lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti riguardano:
a) i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, sorveglianza e
assistenza;
b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti;
c) il significato dei limiti di dose nonche' i potenziali rischi
associati al loro superamento;
d) le circostanze nelle quali sono richieste la sorveglianza
fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse;
e) le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione alle
mansioni svolte;
f) l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale in
dotazione, nonche' le modalita' del loro controllo e verifica;
g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei piani e delle
procedure di emergenza.
4. Nel caso di pratiche con impiego di sorgenti sigillate ad alta
attivita' il datore di lavoro organizza specifiche iniziative di
informazione e formazione rivolte al responsabile della gestione
della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente,
sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di
radioprotezione. L'informazione e la formazione:
a) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare e
i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della
sorgente;
b) indicano accorgimenti al fine di prevenire inconvenienti e
incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
c) forniscono indicazioni sull'attuazione delle specifiche
procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo
della sorgente finalizzate a impedire, in relazione alle
caratteristiche della stessa, l'accesso non autorizzato, lo
smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi;
d) sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in modo
che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli
eventi di cui alla lettera b).
5. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo
sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di
radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della
figura del formatore in materia di salute e sicurezza.
6. La formazione di cui al comma 2 integra quella prevista
dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni
ionizzanti. La formazione di cui ai commi 3 e 4 integra quella
prevista dall'articolo 37, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

Art. 112

Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a), 15, 1 comma,
ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).

 

1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni:
a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura
e l'entita' del rischio radiologico per i lavoratori esposti
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;
b) provvede affinche' i lavoratori interessati siano classificati
ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro
classificazione;
c) assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni
ionizzanti, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo e a
quelle emanate in sua applicazione, anche mediante accordi
contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i
lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attivita';
d) assicura per quanto di propria competenza il rispetto dei
principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui
all'articolo 146;
e) rende edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di
informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle
norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui
all'articolo 111, fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione
specifica sui rischi di cui all'articolo 113;
f) provvede affinche' vengano effettuate le valutazioni
periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni
siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui
all'articolo 132;
g) provvede affinche' i lavoratori vengano sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi
giudizi di idoneita' siano riportati nel documento sanitario
personale di cui all'articolo 140;
h) provvede affinche' ai lavoratori vengano forniti gli
appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di
sorveglianza dosimetrica individuale;
i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e
consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto
personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della
sua compilazione in relazione alla prestazione;
l) definisce, di concerto con l'esercente delle zone
classificate, il vincolo di dose da adottare in relazione alle
attivita' da svolgersi;
m) acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni
sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno e'
destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di
emergenza da adottarsi in relazione alla attivita' da svolgere;
n) coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione
delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo
stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli
eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva.
2. Ai sensi dell'articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalita'
di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione
di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi
alla valutazione delle dosi inerenti all'attivita' svolta, nonche' i
giudizi medici di idoneita' e le relative limitazioni di validita'.

Art. 113

Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di
lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 51; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 63).

1. Gli esercenti una o piu' zone classificate, i quali si avvalgono
di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai
rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,
direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro
da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli aspetti della
tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona
classificata e di prestazione richiesta.
2. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona
classificata, l'esercente di tale zona e' tenuto a:
a) accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto
personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma 1,
lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la
prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da
un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione
stessa;
b) istituire, ove la normativa vigente nel paese di origine del
lavoratore non lo preveda, il libretto personale di radioprotezione
per i lavoratori esterni di categoria A provenienti da altri Paesi
dell'Unione europea o da Paesi terzi;
c) prevedere, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 112, comma 1, lettera c) che il lavoratore esterno abbia
ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione
di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione
specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona
classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali
previsioni siano realizzate;
d) fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in
relazione alle attivita' da svolgere nella zona classificata ove la
prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alle attivita' nonche' istruzioni di lavoro
adeguate all'entita' del rischio radiologico;
e) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei
dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e accertarsi
del loro utilizzo;
f) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di
sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione,
al loro utilizzo e che il lavoratore fruisca della sorveglianza
ambientale eventualmente necessaria;
g) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei
principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui
all'articolo 146;
h) adottare le misure necessarie affinche', a cura dell'esperto
di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul
libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria
A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria
B;
i) verificare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che
la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia
appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore puo' ricevere;
l) definire, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 112, comma 1, lettera c), o con il lavoratore stesso, se
autonomo, il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attivita'
da svolgere.
3. L'esercente la zona classificata e' altresi' tenuto a:
a) cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con
il lavoratore stesso, se autonomo, all'attuazione delle misure e
degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'attivita' complessiva;
b) integrare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 114

Protezione dei lavoratori autonomi (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 64)

 

1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' soggette alle
disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini
della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto.
Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli
esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono
esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela
che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione
richiesta.
2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle
disposizioni del presente Titolo a:
a) acquisire dall'esperto di radioprotezione la relazione redatta
ai sensi dell'articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni
sulle attivita' da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo,
nonche' il relativo aggiornamento ai sensi dell'articolo 131;
b) definire, d'intesa con l'esercente delle zone classificate,
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di
dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle
attivita' da svolgere;
c) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei
principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di cui
all'articolo 146;
d) istituire, se chiamati a svolgere attivita' come lavoratori
esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti
terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il
libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 112, comma
1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione;
e) curare, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che per
ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle schede
personali di cui all'articolo 132, comma 1, lettera d), le
valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul
libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni
di dose inerenti alla prestazione;
f) trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di
radioprotezione, con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 2, e
ai fini del loro inserimento nell'archivio di cui al comma 1 del
medesimo articolo.
3. Il lavoratore autonomo che svolge attivita' in qualita' di
esperto di radioprotezione puo' provvedere personalmente
all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che
lo riguardano direttamente.

Art. 115

Altre attivita' presso terzi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 65)

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore
di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi
titolo attivita' presso una o piu' zone classificate gestite da terzi
esercenti, e' tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi
da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del presente
Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in
relazione all'entita' complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le
azioni necessarie affinche' venga comunque assicurato il rispetto di
quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle
misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti
stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli
aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la
natura dell'attivita' da essi svolta e dell'intervento che i
lavoratori sono chiamati a compiere.
3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono
attivita' alle quali non si applicano le disposizioni del presente
decreto e che si avvalgono di lavoratori esterni o di lavoratori
autonomi per compiere attivita' alle quali si applicano le
disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il
datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori autonomi,
le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori
dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita' alle norme del
presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.

Art. 116

Molteplicita' di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 66)

1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per piu' datori di
lavoro attivita' che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti,
ciascun datore di lavoro e' tenuto a richiedere agli altri datori di
lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni
necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente
Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.

Art. 117

Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti
nell'ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 67).

1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le
attivita' indicate nell'articolo 2 e i preposti che vi
sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione
alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che
svolgono nell'ambito aziendale attivita' diverse da quelle proprie
dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti
nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi
soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di
protezione e si assicurano dell'impiego di tali mezzi.
2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attivita'
che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per
gli stessi ai sensi dell'articolo 146.

Art. 118

Obblighi dei lavoratori (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 68)

1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. I lavoratori:
a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva e individuale, a seconda delle mansioni alle quali sono
addetti;
c) usano secondo le specifiche istruzioni ricevute i dispositivi
di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti
o forniti dal datore di lavoro;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto la mancanza, l'insufficienza o il mancato funzionamento
dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza
dosimetrica, nonche' le eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza;
e) si astengono dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o
manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere
la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori;
f) si sottopongono alla sorveglianza sanitaria ai sensi del
presente decreto;
g) partecipano ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro.
3. I lavoratori esposti che svolgono per piu' datori di lavoro
attivita' che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti,
informano ciascun datore di lavoro delle attivita' che svolgono o
hanno svolto in passato presso gli altri datori di lavoro, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 116.
4. I lavoratori esterni di categoria A esibiscono il libretto
personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima
di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 119

Scambio di informazioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44)

1. Il gestore dell'archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui
all'articolo 126 trasmette, previo consenso del lavoratore
interessato, alle autorita' competenti di cui all'articolo 8 o ai
soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea che
siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della
radioprotezione del lavoratore, che ne facciano motivata richiesta,
le informazioni relative alle dosi ricevute.
2. La richiesta deve essere motivata dalla necessita' di effettuare
le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi
in ordine all'idoneita' a svolgere mansioni che comportano la
classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di
tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.
3. Nelle more dell'operativita' dell'archivio nazionale dei
lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal
lavoratore stesso.

Art. 120

Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 33 e 52;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante
dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di studio o
di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che
si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti
alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente
l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che
si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);
c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che
non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);
d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni.

Art. 121

Minori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 8; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 71)

1. I minori di 18 anni non possono esercitare attivita' proprie dei
lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorche' minori di 18 anni,
possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli individui
della popolazione in relazione alle specifiche esigenze della loro
attivita' di studio o di apprendistato, secondo le modalita' di
esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 146.

Art. 122

Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli
5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 72).

1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e
sociali, attua, in conformita' ai principi generali di cui al Titolo
I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione
idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello piu' basso
ragionevolmente ottenibile.
2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi
nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente decreto
avvalendosi dell'esperto di radioprotezione.
3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalita'
operative concernenti le attivita' di cui al comma 2 rispondono alle
norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente
livello di radioprotezione.

Art. 123

Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle
condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9,
10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).

1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei
a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse
modalita' di esposizione, ai sensi dell'articolo 146, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui
all'articolo 117.
2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresi' i provvedimenti
idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di
esposizione fissati ai sensi dell'articolo 146 per le lavoratrici, le
apprendiste e le studentesse in eta' fertile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di
cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).

Art. 124

Esposizioni accidentali o di emergenza (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 74)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 175, i datori
di lavoro, provvedono affinche' i lavoratori e il personale di
intervento previsto nei piani di cui al Titolo XIV vengano
preventivamente sottoposti a un programma di informazione e
formazione riguardante:
a) la disciplina della radioprotezione;
b) la possibilita' che, durante un intervento, siano sottoposti a
esposizione di emergenza, i rischi connessi all'esposizione stessa e
le precauzioni da adottare; tale informazione tiene conto delle
possibili situazioni di emergenza e dei tipi di intervento
ipotizzabili;
c) le procedure di emergenza da adottarsi e le istruzioni da
seguire;
d) il significato dei livelli operativi di riferimento connessi
alle esposizioni di emergenza a cui possono essere sottoposti;
e) le misure e le attivita' di protezione e prevenzione da
adottare;
f) il sistema di gestione delle emergenze previsto dal Titolo
XIV;
g) gli specifici dispositivi di protezione e i mezzi di
sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni
svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.
2. I datori di lavoro provvedono affinche' l'informazione e la
formazione specifica di cui al comma 1 vengono aggiornate con
frequenza quinquennale.
3. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, provvedono a dotare i
lavoratori di mezzi di protezione adeguati durante gli interventi di
emergenza.
4. I lavoratori e il personale delle squadre speciali di emergenza
che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano suscettibili
di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti
il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A
preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'eta'
e dello stato di salute.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano i limiti di dose
efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti di
cui all'articolo 146.
6. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di emergenza,
vengono previste e adottate, per quanto ragionevolmente possibile
tenuto conto delle circostanze reali dell'emergenza, dei vincoli
tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure necessarie a
contenere l'esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al di sotto
dei limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all'articolo
146. In situazioni in cui la condizione suddetta non possa essere
rispettata, le esposizioni devono essere mantenute al di sotto dei
seguenti livelli di riferimento:
a) 100 mSv di dose efficace;
b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino;
c) 1 Sv di dose equivalente alle estremita';
d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle.
7. In via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane,
impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle radiazioni o impedire
il verificarsi di una catastrofe, le esposizioni possono superare il
valore di 100mSv di dose efficace da irraggiamento esterno e non
possono comunque superare il valore di 500 mSv di dose efficace da
irraggiamento esterno.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 141, i
soggetti che possono incorrere nelle esposizioni di cui ai commi da 1
a 7 devono essere volontari che siano chiaramente ed esaustivamente
informati in anticipo in merito ai rischi per la salute associati a
tale esposizione e alle misure di protezione disponibili.
9. Nella pianificazione e nell'attuazione dei piani di emergenza
vengono previste e adottate le misure idonee a evitare che i
lavoratori ed il personale addetto alle emergenze, diversi da quelli
di cui al presente articolo, siano suscettibili di incorrere in
esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di
cui all'articolo 146.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, dopo ogni
esposizione accidentale o professionale di emergenza, i datori di
lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, forniscono all'esperto di radioprotezione
i dati, gli elementi e le informazioni necessari, al fine di
acquisire dallo stesso una apposita relazione tecnica, dalla quale
risultano le circostanze e i motivi dell'esposizione nonche' la
valutazione delle dosi ricevute dai lavoratori interessati e
dall'individuo rappresentativo della popolazione. La predetta
valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse
nell'organismo.
11. Per le attivita' estrattive gli interventi di soccorso sono
effettuati su base volontaria da personale appositamente addestrato.
12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello
sviluppo economico, sentito il Dipartimento della protezione civile
sono stabiliti le modalita' e i livelli di esposizione dei lavoratori
e del personale di intervento.
13. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 12, si
applicano le disposizioni stabilite nell'allegato XX.

Art. 125

Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 32, 1 comma,
lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 75).

1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli
individui della popolazione e' effettuata quando le attivita' svolte
comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o piu'
zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione
degli addetti come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attivita' disciplinate dal
presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai
sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo
133, comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui
all'articolo 109, comma 2, e, successivamente, di quella di cui
all'articolo 131, comma 1.

Art. 126

Archivio nazionale dei lavoratori esposti (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 44)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito l'Archivio nazionale dei lavoratori esposti.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'INAIL, l'Istituto
Superiore di Sanita', l'ISIN e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabilite le modalita' e i criteri di costituzione,
alimentazione e gestione dell'Archivio nazionale di cui al comma 1
nonche' le modalita' di accesso all'archivio da parte dell'ISIN,
delle altre autorita' di vigilanza e delle amministrazioni dello
Stato interessate per le specifiche finalita' istituzionali.

Art. 127

Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 76)

1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa,
chiunque svolge attivita' di servizio di dosimetria individuale,
anche per le attivita' disciplinate al Titolo IV e' soggetto alla
vigilanza dell'ISIN al quale e' tenuto a comunicare, entro trenta
giorni, l'avvenuto inizio delle attivita'.
2. La cessazione dell'attivita' di servizio di dosimetria
individuale e' comunicata dai soggetti di cui al comma 1 all'ISIN
trenta giorni prima della data di cessazione.
3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3
dell'articolo 155, chiunque, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, svolge attivita' di dosimetria individuale deve
adottare programmi di controllo e garanzia della qualita' e garantire
la tracciabilita' dei sistemi di taratura utilizzati presso un
laboratorio accreditato di taratura.

Art. 128

Nomina esperto di radioprotezione (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 82; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
77).

1. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di
esperti di radioprotezione.
2. La lettera di incarico all'esperto di radioprotezione e la
relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato
devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su
richiesta, agli organi di vigilanza. Il datore di lavoro puo'
affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza
fisica della protezione contro le radiazioni, a personale dipendente
o a un soggetto che presta attivita' lavorativa presso il medesimo
datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non
provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 129, scelto d'intesa
con l'esperto di radioprotezione e che opera sotto la responsabilita'
di quest'ultimo secondo le direttive e le procedure scritte dallo
stesso definite.
3. Il datore di lavoro fornisce i mezzi e le informazioni e
assicura le condizioni necessarie all'esperto di radioprotezione per
lo svolgimento dei suoi compiti.
4. Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere
assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti
che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti
che a essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui
all'articolo 106.
5. In caso di cessazione dell'incarico di esperto di
radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuita'
della sorveglianza fisica come previsto al comma 1 e fornire
all'esperto di radioprotezione subentrante e all'esperto di
radioprotezione che ha cessato l'incarico i risultati delle
misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni
di cui all'articolo 130, comma 11.

Art. 129

Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78).

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e'
istituito l'elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco
sono iscritti d'ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i
soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi
dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L'elenco degli esperti di radioprotezione e' ripartito secondo i
seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle
sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano
elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400
kV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica
delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli
elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie
radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media
nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni
al secondo;
c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza
fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo 7, numeri
16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate
esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;
d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli
impianti come definiti all'articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67),
68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da
quelle di cui alle lettere a), b) e c).
3. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado
inferiore.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'universita' e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da
emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalita'
di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame e
l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato
esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei titoli
di studio universitario occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente
almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al
master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad
una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche
un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni
lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di
esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la
risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti
da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle
associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre
anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per
chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica
amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono
essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici
e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i
quali il tirocinio e' svolto;
g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene
l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con
designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare
sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla stessa spetta di
esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla
cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami
finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia
della mancata presentazione del candidato all'esame nella data
stabilita.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica la
disciplina di cui all'allegato XXI.

Art. 130

Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 79).

1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza
fisica per conto del datore di lavoro:
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo
109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei
compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di
quelli di cui alle lettere e) e g);
b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei
dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
1) procede all'esame preventivo e rilascia il relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della
radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi
di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello
stabilimento in relazione a tali rischi, nonche' delle modifiche alle
installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle
condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi
d'allarme, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali
modifiche apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi
e delle procedure di radioprotezione;
4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti di misurazione;
5) effettua la verifica di conformita' degli strumenti di
misura ai requisiti di cui all'articolo 155;
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle
zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con
esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di
radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3,
4 e 5;
e) verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2,
impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e
svolga le attivita' delegate secondo le procedure definite;
f) svolge l'attivita' di sorveglianza sullo smaltimento dei
materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal
presente decreto;
g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di
lavoro:
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza
individuale nonche' nella individuazione delle tecniche di dosimetria
personale appropriate;
2) nella predisposizione del programma di garanzia della
qualita' finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli
individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e
istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente
l'organizzazione radioprotezionistica adottata;
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio
ambientale connesso all'esercizio della pratica;
4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di
rifiuti radioattivi;
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di
inconvenienti e di incidenti;
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di
emergenza;
7) nella definizione dei programmi di formazione e
aggiornamento dei lavoratori;
8) nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni
incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;
9) nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico,
l'esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con
lo specialista in fisica medica:
a) svolge l'attivita' di sorveglianza fisica della
radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito
all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per
i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125,
mediante uno o piu' apparecchi di misura individuali nonche' in base
ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera
c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori
soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve
essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio
tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica
applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere
effettuata mediante uno o piu' apparecchi di misura individuali,
anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremita' e alla
cute deve essere effettuata mediante uno o piu' apparecchi di misura
individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica
applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di
cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o
insufficiente, la valutazione stessa puo' essere effettuata sulla
scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a
partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori
esposti.
8. L' esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico
autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute
o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicita' almeno
annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di
esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove
necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L'esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle
valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della
protezione degli individui della popolazione secondo i principi di
cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la
valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivita'
e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate
dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni
normali, con frequenza almeno annuale, nonche' la valutazione delle
esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il
predetto individuo rappresentativo della popolazione e' identificato
sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza
dell'attivita' stessa, che tengano conto delle diverse vie di
esposizione.
10. L'esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste
dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale
occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi
all'anno precedente.
11. In caso di cessazione dall'incarico, l'esperto di
radioprotezione e' comunque tenuto a effettuare e registrare le
valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo
incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi
disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 131

Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 80).

1. In base alle valutazioni relative all'entita' del rischio,
l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta,
trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste
rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione
da parte del datore di lavoro delle attivita' che questi devono
svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 130, che
deve essere almeno annuale;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al
fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 125,
dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i
lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con
la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base
delle indicazioni di cui al comma 1, si assicura altresi' che
l'esperto di radioprotezione trasmetta al medico autorizzato i
risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1
relative ai lavoratori esposti, con la periodicita' prevista
all'articolo 130, comma 8.

Art. 132

Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione
(direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 81).

1. L'esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di
lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo 109, comma 2 e all'articolo
131, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle
eventuali modifiche, nonche' le valutazioni di cui all'articolo 130,
comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9;
b) le valutazioni di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c),
nonche' i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma
1, lettera b), numeri 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui all'articolo 130, comma 1,
lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui
prescritti, nonche' copia delle prescrizioni e delle disposizioni
formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i
risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle
introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni
accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione
speciale o da altre modalita' di esposizione debbono essere annotati,
separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle
esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 124, comma
1, nonche' alle altre modalita' di esposizione;
f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro
che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei
lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede
personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni
professionali individuali, con le modalita' stabilite nell'allegato
di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro conserva:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la
documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attivita' di impresa
che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione
di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attivita'
dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti,
mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la
documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f);
d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza
dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio
tossicologiche utilizzate dall'esperto di radioprotezione ai fini
delle valutazioni di competenza.
4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o
dell'attivita' d'impresa comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f)
e' consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua
trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 140,
all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei
termini previsti dall'articolo 140, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell'attivita' di impresa, i
documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati
entro sei mesi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei
termini e delle modalita' previsti nel presente articolo.
6. L'allegato XXIII stabilisce le modalita' di tenuta della
documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalita' per l'istituzione e la conservazione in formato
elettronico del registro di cui al punto 4 dell'allegato XXIII.

Art. 133

Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini
della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 82).

1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione
della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro,
sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei
seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media
su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie
esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremita'.
2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in
ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del datore di
lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti
fissati per gli individui della popolazione di cui all'articolo 146,
comma 7.
3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla
base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai
sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII sono suscettibili di
un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti
valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonche' per mani,
avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione
stabilite al predetto paragrafo.
4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi
del comma 3 sono classificati in Categoria B.
5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all'articolo 120, comma
1, lettera a) si applicano le modalita' di classificazione stabilite
per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti
alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente
decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di
un esperto di radioprotezione.
7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e
delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi
del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa
operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui
al precedente comma 3, e' classificata Zona Controllata.
8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e
delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi
del paragrafo 5 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa
operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati
per gli individui della popolazione dall'articolo 146 comma 7, ma che
non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7,
e' classificata Zona Sorvegliata.
9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, sentito l'ISIN, possono essere stabilite particolari
modalita' di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione
in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel
rispetto dei criteri di cui all'allegato XXII.
10. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1
garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria
dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 134

Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83).

1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o piu'
medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e
degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente
Titolo. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la
medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e
la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato,
deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta,
agli organi di vigilanza.
2. I medici competenti di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore
della presente disposizione gia' svolgono l'attivita' di sorveglianza
sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono
continuare a svolgere tale attivita' anche senza l'abilitazione di
cui all'articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi.
3. Il datore di lavoro non puo' assegnare le persone di cui al
comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio di radiazioni
ionizzanti in assenza di giudizio di idoneita' favorevole.
4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le
condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1
l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi
ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei
lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il
profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte
dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che
eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che
ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui
all'articolo 106.

Art. 135

Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84).

1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, prima di essere
destinati ad attivita' che li espongono alle radiazioni ionizzanti,
sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine
di valutare la loro idoneita' alla mansione specifica.
2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all'atto
della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonche' dei
rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica, connessi a
tale destinazione.
3. La visita medica preventiva comprende un'anamnesi completa,
dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti,
dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici,
e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di
laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini
della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli puo' avvalersi,
per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico
autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo;
b) idoneo a determinate condizioni;
c) non idoneo.
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro
o suo delegato, anche in modalita' telematica, il giudizio di
idoneita' e i limiti di validita' del medesimo.
6. Il medico autorizzato, nell'ambito della visita preventiva
nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo 136,
illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle
introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici
e gli comunica per iscritto anche in modalita' telematica i risultati
dei giudizi di idoneita' che lo riguardano.
7. Ai fini della valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle
radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee
guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale di cui alla
legge 8 marzo 2017, n. 24.

Art. 136

Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 85).

1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti e
gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120 siano sottoposti,
a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una
volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la
destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale
destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori
classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti
a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e
comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico
autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle
indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal
medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneita'.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 106,
comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite
siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le
condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo
esigano.
3. La visita medica straordinaria e' eseguita su richiesta del
lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta
dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e,
pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneita' alla
mansione specifica.
4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e
2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti
giudizi:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la
cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalita'
telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma 3 e i
termini di validita' del medesimo.
6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza
sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico
autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio
perche' non idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali
lavoratori il medico formula il giudizio di idoneita' ai sensi del
comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attivita' con
radiazioni.
7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di
lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale
occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni
riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari,
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello
stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche.
8. Ferma restando la periodicita' delle visite di cui al comma 1,
nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle
indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il
giudizio di idoneita', di cui al comma 3, in precedenza formulato
conserva la sua efficacia.

Art. 137

Allontanamento dal lavoro (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 47;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86).

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente
dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino,
a giudizio del medico autorizzato, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attivita' cui erano
adibiti, ne' altre attivita' che li espongano ai rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti
nuovamente idonei dal medico autorizzato.
3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro
l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il
reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non
idoneita'.

Art. 138

Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 88)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e'
tenuto l'elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda,
i medici competenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti
stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in
possesso della capacita' tecnica e professionale necessaria per lo
svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma
1, i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale
dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai
fini dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente
almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di
specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a
40 giorni lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di
esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la
risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti
da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle
associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre
anni;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per
chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica
amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono
essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici
e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i
quali il tirocinio e' svolto;
g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene
l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con
designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a
deliberare sull'iscrizione nell'elenco, fermo restando che alla
stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla
sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami
finalizzati ad ottenere l'iscrizione;
m) annualita' della sessione d'esami ed equiparazione a rinuncia
della mancata presentazione del candidato all'esame nella data
stabilita.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la
disciplina di cui all'allegato XXI.

Art. 139

Attribuzioni del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 89)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque
restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo:
a) effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute
connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della
programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche
attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li
consegna all'INAIL con le modalita' previste all'articolo 140 del
presente decreto;
c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti
sanitari personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione
dall'incarico;
d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto
di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale
che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Art. 140

Documento sanitario personale (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo
48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90).

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce,
aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono
compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria
eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i
successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni
normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero
soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi
dall'esperto di radioprotezione.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle
valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di
radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li
riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della
relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale e'
consegnata dal medico autorizzato all'interessato su sua richiesta e,
comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale e' conservato sino alla data in
cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo
anno di eta', e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la
cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attivita' di impresa
comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i
predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui
all'articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all'INAIL, che assicura
la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalita'
previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico
autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere proroga ai
predetti termini di consegna.
5. Le modalita' di tenuta e conservazione della predetta
documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di
esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri
fattori di rischio, sono stabiliti nell'allegato XXIII.

Art. 141

Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
91).

1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che hanno
subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di
decontaminazione.
2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' siano sottoposti
a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i
lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il
superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi
dell'articolo 146. Provvede altresi' a che i lavoratori in questione
siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente
in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli
esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito
dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di
esposizione sono subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza sanitaria
eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida
l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il
datore di lavoro ne da' notizia all'Ispettorato territoriale del
lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio.

Art. 142

Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie
professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
92).

1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre
giorni, all'ISIN, all'Ispettorato territoriale del lavoro e agli
organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi
nelle attivita' previste dall'articolo 2, nonche' le esposizioni che
abbiano comportato il superamento dei valori stabiliti ai sensi
dell'articolo 146.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la
diagnosi il medico comunica all'Ispettorato territoriale del lavoro e
agli organi del SSN competenti per territorio i casi di malattia
professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'INAIL copia
della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e
quella inerente l'anamnesi lavorativa.
4. L'INAIL inserisce nel registro di cui all'articolo 244, comma 3,
del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i casi di neoplasia
di cui al comma 3.

Art. 143

Provvedimenti a carico dell'esperto di radioprotezione e del medico
autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
93).

1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporre, previa contestazione
degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle
funzioni dell'esperto di radioprotezione o del medico autorizzato, in
caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti o dell'obbligo
di aggiornamento professionale periodico.
2. Nei casi piu' gravi il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta del Direttore generale competente, con le
modalita' stabilite al comma 1, puo' disporre la cancellazione
dell'esperto di radioprotezione o del medico autorizzato dagli
elenchi previsti, rispettivamente, dagli articoli 129 e 138.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati
dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine di sessanta
giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti
contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi
sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte
dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena
detentiva del medico autorizzato o dell'esperto di radioprotezione
per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata
d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con
condanna a pena detentiva.

Art. 144

Ricorsi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 94)

1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia
di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione
dell'esecutivita' dei provvedimenti, all'autorita' gerarchicamente
sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che
decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Art. 145

Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica (Direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 50, decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 95).

1. Avverso il giudizio in materia di idoneita' medica
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e' ammesso ricorso, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso
senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia
provveduto, il ricorso si intende respinto.

Art. 146

Limiti di dose (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).

1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:
a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui
alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente
in un anno solare:
1) 20 mSv per il cristallino;
2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose
media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla
superficie esposta;
3) 500 mSv per le estremita'.
2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui
all'articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla
suddivisione dei medesimi in ragione dell'eta' e del tipo di
attivita' lavorativa o di studio, nel modo seguente:
a) per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, comma
1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per
particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i
lavoratori esposti di cui al comma 1;
b) per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 120, comma
1, lettera b), i limiti di esposizione sono stabiliti in:
1) 6 mSv di dose efficace per anno solare;
2) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di
cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose
equivalente in un anno solare:
2.1) 15 mSv per il cristallino;
2.2) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose
media, su qualsiasi superficie di 1 cm² indipendentemente dalla
superficie esposta;
2.3) 150 mSv per le estremita';
c) per gli apprendisti e gli studenti di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere c) e d) i limiti annuali di dose efficace nonche' di
dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla
meta' di quelli stabiliti al comma 7, per gli individui della
popolazione; per detti soggetti, inoltre, la dose ricevuta per ogni
singola esposizione correlata alla loro attivita' non puo' superare
un ventesimo dei limiti annuali di cui allo stesso comma 7.
3. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli
studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 2, lettera a), sia
superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5
dell'Allegato XXII stesso, il limite annuale di dose efficace di 20
mSv di cui al comma 1, le successive esposizioni devono essere
limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale
delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l'anno
del superamento, risulti non superiore a 20 mSv.
4. L'obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto
dall'articolo 141 sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti
e gli studenti che, nel corso delle loro attivita' lavorative o di
studio, abbiano ricevuto, in un anno solare:
a) una dose superiore al limite di 20 mSv fissato al comma 1,
lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni
di cui al comma 3, oppure
b) una dose maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 1,
lettera b) per particolari organi o tessuti.
5. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142 sussiste ove
si sia verificata anche una delle condizioni di cui al comma 4.
6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie
occupazioni, sono considerati, ai sensi dell'articolo 133, comma 2,
lavoratori non esposti, nonche' per i lavoratori autonomi e
dipendenti da terzi, di cui all'articolo 117, sono, con riferimento
all'attivita' lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti
limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.
7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono
stabiliti in:
a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui
alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente
in un anno solare:
1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm² di pelle,
indipendentemente dalla superficie esposta.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l'ISIN, l'INL,
l'ISS e l'INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse
modalita' di classificazione di cui all'articolo 133:
a) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per
garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di
utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna
concomitante;
b) particolari casi per i quali non si applicano i limiti di
dose;
c) metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti,
studenti e individui della popolazione;
d) i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di
miniera ai fini dell'articolo 23, comma 1.
e) l'aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata
per unita' di introduzione secondo le indicazioni fornite dall'Unione
europea.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, si
applicano le disposizioni dell'Allegato XXIV.

Titolo XII
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 147

Attivita' disciplinate. Vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 1, comma 1, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 97).

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attivita'
che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della
salute che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si
esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di
prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 1,
esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici
ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, a uso sia
umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 e' esercitata attraverso gli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio,
che collaborano con gli altri competenti organismi regionali, e
attraverso l'ISIN.

Art. 148

Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle
esposizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 68, comma 1,
lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
99).

1. Chiunque pone in essere le attivita' disciplinate dal presente
decreto deve:
a) attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli
individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o
impegnare dosi superiori a quelle fissate nell'allegato XXIV, anche a
seguito di contaminazione di matrici.
b) adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee ad
attuare il principio di ottimizzazione come indicato all'articolo 1,
comma 4, lettera b), in relazione alle dosi ricevute o impegnate
dall'individuo rappresentativo della popolazione, nonche' a
realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione
dell'ambiente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano
ai casi di cui all'articolo 146, comma 8, lettera b).

Art. 149

Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente
e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 100).

1. Qualora nelle aree all'interno del perimetro di una
installazione ove si svolgono le pratiche a cui si applicano le norme
del presente decreto, o nel corso di un'operazione di trasporto, si
verifichi una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un
evento accidentale che comporta un significativo incremento del
rischio di esposizione degli individui della popolazione,
l'esercente, ovvero il vettore autorizzato, prende le misure idonee
per evitare l'aggravamento del rischio e da' comunicazione
dell'evento e delle misure adottate all'autorita' che ha emanato il
provvedimento abilitativo. In caso di necessita' l'esercente richiede
l'ausilio delle strutture di protezione civile, tramite il prefetto
competente per territorio.
2. Se l'evento di cui al comma 1 comporta il rischio di diffusione
della contaminazione o comunque di esposizione delle persone
all'esterno del perimetro dell'installazione, l'esercente ne da'
immediata comunicazione al Prefetto, per l'eventuale attivazione dei
piani di emergenza di cui al Titolo XIV, al Comandante dei vigili del
fuoco e agli organi del SSN competenti per territorio che, in
relazione al livello del rischio, informano l'ISIN.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 45, le disposizioni
previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle
operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente
decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore
viene a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie
radioattive, e determinano le medesime situazioni di cui ai
richiamati commi 1 e 2.
4. L'esercente adotta un sistema per l'analisi e la registrazione
di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare
esposizioni accidentali o involontarie degli individui della
popolazione.

Art. 150

Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102)

1. Chiunque esercita un'attivita' soggetta al presente decreto
adotta le misure necessarie affinche' la gestione dei rifiuti
radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona
tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei
provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione
degli individui della popolazione.
2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela
della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente, e' facolta'
del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, e
del Ministero della salute, nell'ambito delle rispettive competenze e
fornendosi reciproche informazioni, sentito l'ISIN, nonche' le
autorita' individuate agli articoli 52, comma 1, e 54, comma 3, nel
caso delle attivita' di cui agli stessi articoli 52 e 54, di
prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti,
nonche' di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza,
necessari ai fini della protezione sanitaria, in particolare nelle
aree ove coesistono piu' fonti di rifiuti radioattivi.

Art. 151

Protezione operativa degli individui della popolazione - Obblighi
degli esercenti (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 65, comma 1,
articolo 68; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
103).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 148,
chiunque, nell'ambito delle attivita' disciplinate dal presente
decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce,
tratta, manipola, utilizza, ha in deposito materie radioattive o
comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce
rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti, provvede a far effettuare e registrare le
valutazioni preventive e in corso di esercizio di cui all'articolo
130, comma 9.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, a seconda del tipo o
della entita' del rischio:
a) effettuano o fanno effettuare la valutazione preventiva del
sito proposto per le nuove installazioni dal punto di vista della
protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano
interessare il sottosuolo dell'installazione e l'ambiente esterno al
suo perimetro, tenendo conto del contesto ambientale, che include le
pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche,
idrologiche ed ambientali nelle quali le installazioni si
inseriscono;
b) provvedono al collaudo dei sistemi che sono volti a garantire
un'adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione
radioattiva che puo' uscire dal perimetro dell'impianto o
contaminazione radioattiva che puo' estendersi al suolo adiacente
all'installazione, ai fini dell'avvio all'esercizio
dell'installazione;
c) predispongono dei programmi per lo smaltimento degli effluenti
radioattivi;
d) predispongono misure di controllo dell'accesso di individui
della popolazione all'impianto;
e) verificano l'efficacia periodica dei dispositivi tecnici di
protezione;
f) verificano le apparecchiature di misurazione della esposizione
e della contaminazione;
g) provvedono alla valutazione delle contaminazioni radioattive,
con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle
materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici
ambientali e delle dosi che interessano l'individuo rappresentativo.
3. Le valutazioni delle dosi dell'individuo rappresentativo di cui
al comma 2, lettera g) comportano:
a) la valutazione delle esposizioni esterne, con l'indicazione,
se del caso, del tipo e della qualita' delle radiazioni;
b) la valutazione dell'esposizione interna a seguito
dell'inalazione o ingestione di radionuclidi, specificando i
radionuclidi inclusi nella valutazione e il loro stato fisico e
chimico, tramite la determinazione delle concentrazioni di attivita'
di detti radionuclidi nell'atmosfera, negli alimenti, nell'acqua
potabile e nelle matrici ambientali incluse nella valutazione;
c) la stima della dose all'individuo rappresentativo derivante
dallo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti, solidi, liquidi o
aeriformi;
d) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e
sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli
di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a),
delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di
allontanamento di cui all'articolo 54;
4. La registrazione delle valutazioni di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), e delle relative misurazioni effettuate, devono essere
rese disponibili alle autorita' di vigilanza.
5. Le valutazioni di cui al comma 3, lettera c), sono effettuate
sulla base delle norme di buona tecnica, delle raccomandazioni e
degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da
organismi internazionali o, ove disponibili, secondo guide tecniche
emanate dall'ISIN ai sensi dell'articolo 236.
6. Le informazioni relative alle stime di dose all'individuo
rappresentativo derivanti dalle valutazioni di cui al comma 3 sono
trasmesse all'ISIN, anche ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 154, secondo modalita' stabilite dallo stesso, e sono
rese disponibili dall'esercente, su richiesta, all'autorita' di
vigilanza di cui all'articolo 147 e ai soggetti portatori di
interesse. Per le attivita' comportanti la somministrazione di
sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico l'obbligo e'
assolto dalla trasmissione della relazione prevista al punto 4
dell'allegato XIV.
7. I provvedimenti e le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 che hanno
carattere di periodicita' devono avere frequenza tale da garantire il
rispetto delle disposizioni di cui agli 147, 148, 149.
8. Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere a), b) c), e),
f), g) e previste dal comma 3 lettere a), b), c) l'esercente si
avvale, per quanto di competenza, della collaborazione dell'esperto
di radioprotezione.

Art. 152

Controllo sulla radioattivita' ambientale (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
104).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 97, nonche' le
competenze in materia delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e Bolzano e dell'ISIN, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla
radioattivita' ambientale e il Ministero della salute esercita il
controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale. I
ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli
effettuati. Il complesso dei controlli e' articolato in reti di
sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i cui dati
confluiscono nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza
della radioattivita' ambientale istituita ai sensi dell'articolo 104,
del decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. La gestione delle reti uniche regionali e' effettuata dalle
singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della
salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi e delle
misure, si avvalgono, anche attraverso forme consortili tra le
regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le
direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e
l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e
misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure
effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di rilevamento e delle
modalita' di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle
reti nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati
rilevati, nonche' per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato
istitutivo della CEEA, sono affidate all'ISIN le funzioni di
coordinamento tecnico. A tal fine l'ISIN, sulla base delle direttive
in materia, emanate dal Ministero della salute e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi
di cui sopra, riguardanti la radioattivita' dell'atmosfera, delle
acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre
matrici rilevanti, seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo
criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di
campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattivita',
quando cio' sia necessario per il completamento di un'organica rete
di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con
mezzi e risorse, anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato
istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti
effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ISIN provvede inoltre
alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concorre autonomamente
al sistema di reti nazionali.

Art. 153

Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105).

1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o
a quelli naturalmente in esso presenti.
2. Nel caso di individui contaminati o portatori di radioattivita'
gia' ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico,
la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della
popolazione e' garantita dalla struttura medesima, compresa la
definizione delle istruzioni e delle norme di comportamento da
tenersi dopo la dimissione, che tengono conto dei principi e dei
criteri generali di cui all'articolo 158, commi 8 e 9.
3. L'accertamento di contaminazione o presenza di radioattivita'
negli individui che non sono ricoverati ne' presi in carico da
strutture sanitarie, deve essere tempestivamente comunicato alla ASL
competente per territorio che li prende in carico e, se il ricovero
non risulta necessario, fornisce loro le istruzioni e norme di
comportamento cui attenersi, tenuto conto dei principi e criteri
generali di cui all'articolo 158, commi 9 e 10.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285
recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».

Art. 154

Esposizione della popolazione nel suo insieme (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 106)

1. L'ISIN, in collaborazione con l'INAIL e l'ISS, anche sulla base
dei dati forniti dagli organi del SSN competenti per territorio,
effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della
popolazione derivanti dalle attivita' disciplinate dal presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 3, dandone annualmente
comunicazione al Ministero della salute, anche ai fini delle
indicazioni da adottare per mantenere il contributo delle pratiche
all'esposizione dell'intera popolazione entro il valore piu' basso
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e
sociali.
2. Ai fini della stima di cui al comma 1, gli organi del SSN
competenti per territorio trasmettono i dati in loro possesso all'ISS
che li rende disponibili all'INAIL e all'ISIN.
3. La valutazione complessiva delle dosi da esposizioni mediche
viene effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 168.
4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea i
risultati delle stime di cui al comma 1.

Art. 155

Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli
organismi di misura (direttiva 59/2013/EURATOM articolo 79; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107).

1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre
grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei
di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni di attivita',
volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata
con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualita' di
radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la
normativa vigente, ovvero conformi alle norme di buona tecnica
applicabili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi
radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di
lavoro, di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 151, comma 2,
lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo
130, comma 9;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare
i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti, e il rispetto
delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;
d) il controllo sulla radioattivita' ambientale e sugli alimenti
e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 152;
e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma
3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
f) ove possibile, i rilevamenti con apparecchi impiegati per la
sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di
cui all'articolo 72;
g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al Titolo
XIV.
3. I soggetti che svolgono attivita' di servizio di dosimetria
individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e
22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle
norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel
procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi
di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute,
sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni
ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate le modalita' per
l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle
decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti
dalla Commissione europea o da organismi internazionali.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, sono
attribuite funzioni di istituti abilitati all'ISIN e all'INAIL,
nonche' al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente
ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

Titolo XIII
ESPOSIZIONI MEDICHE

Art. 156

Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 1,
articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
articolo 1).

1. Il presente Titolo definisce i principi generali della
radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di
cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di:
a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi o trattamento
medico;
b) persone nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario;
d) individui asintomatici e pazienti che partecipano
volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo
diagnostico o terapeutico;
e) persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte
con attrezzature medico-radiologiche.
3. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro
che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro
occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni
mediche.

Art. 157

Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni
mediche (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 6, commi 1 e 2,
articolo 19, comma 4, 55; decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187, articolo 3).

1. E' vietata l'esposizione non giustificata.
2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 156, comma 2, lettere
a), b), c) e d), devono mostrare di essere sufficientemente efficaci
mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o
terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti
per la salute della persona e della collettivita', rispetto al danno
alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto
dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative
disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non
comportano un'esposizione ovvero comportano una minore esposizione
alle radiazioni ionizzanti. In particolare:
a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni
mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere
generalmente adottate, tenendo altresi' conto, ove pertinente, delle
esposizioni dei lavoratori e degli individui della popolazione
associate;
b) i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni
mediche possono essere rivisti ogniqualvolta vengano acquisite prove
nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;
c) il processo di giustificazione preliminare e di revisione
delle pratiche deve svolgersi nell'ambito dell'attivita'
professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della
ricerca scientifica e delle linee guida riconosciute nell'ambito del
Sistema nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.
3. Il Ministero della salute puo' vietare, sentito il Consiglio
superiore di sanita', tipi di esposizioni mediche non giustificati.
4. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere
giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici
dell'esposizione e delle caratteristiche della persona interessata.
Se un tipo di pratica che comporta un'esposizione medica non e'
giustificata in generale, puo' essere giustificata invece per il
singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.
5. Il medico prescrivente e il medico specialista, per evitare
esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite
o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti
informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla
prevista esposizione.
6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono
valutate dal comitato etico istituito ai sensi delle norme vigenti.
7. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettera e), che
non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone
esposte, devono essere giustificate in modo particolare e devono
essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 169.
8. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, devono mostrare
un sufficiente beneficio netto, tenendo conto dei benefici diretti
per la salute del paziente, dei possibili vantaggi per le persone di
cui all'articolo 156, comma 3, nonche' del danno che l'esposizione
potrebbe causare; i relativi criteri di giustificazione sono indicati
nell'allegato XXV.
9. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, sono vietate
nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne con
gravidanza in atto.
10. Le strutture sanitarie competenti, con il concorso delle
istituzioni e societa' scientifiche, predispongono una
giustificazione specifica per le procedure medico-radiologiche da
svolgere nell'ambito dei programmi di screening sanitario di cui
all'articolo 156, comma 2, lettera c).
11. Il responsabile dell'impianto radiologico verifica che ogni
procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai
fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma
di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata
specifica per il soggetto interessato da parte di un medico
specialista, in consultazione con il medico prescrivente, secondo le
linee guida riconosciute dell'autorita' competente e delle
istituzioni e societa' scientifiche. Particolare attenzione e'
rivolta alla comunicazione di informazioni alla persona soggetta a
esposizione medica, come previsto dall'articolo 159, comma 6.

Art. 158

Applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni
mediche(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 22, comma 4, lettera c)
punto i), e articolo 56; decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187, articolo 4).

1. Tutte le dosi dovute alle esposizioni di cui all'articolo 156,
comma 2, a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere
mantenute al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile e
compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica
richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali.
2. L'ottimizzazione comprende la scelta delle attrezzature
medico-radiologiche, la produzione di un'informazione diagnostica
appropriata o del risultato terapeutico, gli aspetti pratici delle
procedure medico-radiologiche, nonche' i programmi per la garanzia
della qualita', inclusi il controllo della qualita', l'esame e la
valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate al paziente,
tenendo conto dei fattori economici e sociali.
3. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui
all'articolo 156, comma 2, lettera a), il medico specialista deve
programmare individualmente l'esposizione dei volumi bersaglio, con
un'appropriata verifica dell'erogazione, tenendo conto che le dosi a
volumi e tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse
ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico
perseguito con l'esposizione.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto Superiore
di Sanita', e con il concorso delle rilevanti societa' scientifiche,
promuove la definizione e la revisione periodica di livelli
diagnostici di riferimento per esami radiodiagnostici, tenendo conto
dei livelli eventualmente raccomandati a livello europeo e, se del
caso, per procedure di radiologia interventistica.
5. Il responsabile dell'impianto radiologico, ai fini
dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e
medicina nucleare nonche' delle procedure di radiologia
interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli
diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle
indicazioni piu' aggiornate pubblicate dall'Istituto Superiore di
Sanita' e della linea guida in allegato XXVI.
6. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della
ricerca scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 156, comma 2, lettera d), si conformano a quanto
previsto nell'allegato XXVII.
7. Nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi
a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si
aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da tale
trattamento, il medico specialista programma su base individuale i
livelli massimi delle dosi.
8. Particolare attenzione deve essere posta affinche' la dose
derivante da esposizione a scopi non medici di cui all'articolo 156,
comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello piu' basso
ragionevolmente possibile.
9. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le
esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, nonche' le direttive
comportamentali, per i soggetti che coscientemente e volontariamente
collaborano, al di fuori della loro occupazione, all'assistenza e al
conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia,
sono quelli indicati nell'allegato XXV.
10. Il medico specialista fornisce al paziente portatore di
radioattivita' a seguito di trattamento terapeutico e, se del caso, a
seguito di esame diagnostico, o al suo rappresentante, istruzioni
scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le
dosi per le persone in diretto contatto con il paziente, nonche' le
informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti. Tali istruzioni, concordate con lo specialista in fisica
medica secondo le indicazioni di cui all'allegato XXV, parte II,
punto 8, sono fornite prima di lasciare la struttura sanitaria.
11. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi presenti nel
paziente all'atto della dimissione da strutture sanitarie, si applica
quanto previsto nell'allegato XXV, parte II.

Art. 159

Responsabilita' (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2, 56
comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59; decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo 6, comma
3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12).

1. Tutte le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettere
a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilita' clinica del
medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al
medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche
idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo
detrimento individuale e la valutazione della possibilita' di
utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso
obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una
minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. L'attivita' di refertazione e' responsabilita' esclusiva del
medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare,
nell'ambito di competenza. Nel caso di esposizioni nell'ambito di
programmi di screening giustificati secondo le disposizioni di cui
all'articolo 157, commi 10 e 11, la valutazione clinica del risultato
non include l'anamnesi individuale.
3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte
di essa sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle
linee guida di cui all'articolo 161, comma 1, in capo al medico
specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure
all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito
delle rispettive competenze professionali.
4. L'esercente ha l'obbligo di nominare il responsabile
dell'impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo
svolgimento dei suoi compiti.
5. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle
persone medesime, previa informazione sui rischi connessi
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
6. Ove praticabile, e prima che l'esposizione abbia luogo, il
medico specialista si accerta che il paziente o il suo rappresentante
riceva, o abbia ricevuto dal medico prescrivente, informazioni
adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di
radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni
devono essere ricevute da assistenti e accompagnatori.
7. L'esercente garantisce che nelle attivita' che comportano le
esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, sia coinvolto uno
specialista in fisica medica e gli siano fornite le risorse
necessarie allo svolgimento dell'attivita' di competenza. Il livello
di coinvolgimento di tale specialista e' proporzionale al rischio
radiologico associato alla pratica. In particolare, l'esercente,
avvalendosi del responsabile dell'impianto radiologico per quanto di
competenza, garantisce che lo specialista in fisica medica:
a) sia strettamente coinvolto nelle procedure inerenti la
radioterapia e nelle pratiche terapeutiche di medicina nucleare non
standardizzate;
b) sia coinvolto nelle pratiche terapeutiche standardizzate di
medicina nucleare, nelle attivita' diagnostiche di medicina nucleare,
nelle procedure speciali e nelle attivita' radiologiche
specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente;
c) sia coinvolto, ove opportuno, nelle altre pratiche
medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), per
consultazioni e pareri sui problemi connessi alla radioprotezione
nelle esposizioni mediche;
d) abbia adeguato accesso alle attrezzature medico-radiologiche
ai fini dello svolgimento delle attivita' di competenza.
8. Il medico specialista, lo specialista in fisica medica e i
professionisti sanitari direttamente coinvolti nelle procedure
medico-radiologiche partecipano al processo di ottimizzazione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in accordo alle
procedure definite dalle linee guida di cui all'articolo 161, comma
1.
9. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio
professionale e iscritti all'albo del pertinente Ordine dei medici,
in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un
diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, S.O.
e successive modificazioni.
10. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello
specifico campo di applicazione del presente decreto, sono descritte
all'articolo 160.
11. L'esercizio professionale specialistico della fisica medica e'
consentito ai laureati in fisica, in possesso del diploma di
specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del
decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1998, iscritti all'albo
istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici, con
annotazione della specializzazione posseduta.
12. L'esercizio professionale delle attivita' proprie del tecnico
sanitario di radiologica medica e' consentito ai laureati in tecniche
di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di
titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero
della sanita' 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei
tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
13. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio
clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della
specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attivita'
complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria
attivita' professionale specifica. Nell'ambito di dette attivita' non
possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o
professionisti sanitari pubblici o privati, ne' essere redatti o
rilasciati referti radiologici.
14. L'esercente assicura che professionisti sanitari possano
partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche
in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni
acquisite.
15. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che
abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico della
radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare ai
sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 187 del
2000, puo' continuare a esercitare dette attivita', previa
comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.
16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di
specializzazione, che abbiano esercitato documentata attivita' di
esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del
decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare
dette attivita', previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e
comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali
soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico
aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto
previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma
3.
17. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che
abbia svolto documentate attivita' radiodiagnostiche complementari
all'esercizio clinico ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto
legislativo n. 187 del 2000, puo' continuare a esercitare dette
attivita', previa comunicazione all'organo di vigilanza competente
per territorio.

Art. 160

Specialista in fisica medica (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articolo
83)

1. Lo specialista in fisica medica fornisce consulenza
specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica
delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del presente
Titolo, avendo in via esclusiva la responsabilita' della misura e
della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle
esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3, nonche' la
responsabilita' della scelta della strumentazione da impiegarsi
nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualita'
da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.
2. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello specifico
campo di applicazione del presente Titolo, sono dirette
prevalentemente a:
a) effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle
attrezzature medico-radiologiche, rispettivamente ai fini del
collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo;
b) contribuire a definire e mettere in atto i programmi di
garanzia della qualita' finalizzati all'attuazione del principio di
ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli
diagnostici di riferimento;
c) contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature
medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della
qualita';
d) definire i protocolli di effettuazione delle prove di
funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche;
e) effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei
trattamenti radioterapeutici sulla base delle prescrizioni
terapeutiche del medico specialista e assicurare le necessarie
verifiche dosimetriche;
f) contribuire alla prevenzione e all'analisi delle esposizioni
accidentali e indebite di cui all'articolo 167;
g) contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del
paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni
mediche.
3. L'esercente garantisce:
a) la collaborazione dello specialista in fisica medica con
l'esperto di radioprotezione, in particolare nell'ambito delle
procedure di radiologia interventistica e delle attivita' che
comportano infissioni permanenti o somministrazione di sostanze
radioattive;
b) il coinvolgimento dello specialista in fisica medica e del
responsabile dell'impianto radiologico nella definizione delle
specifiche tecniche delle attrezzature medico-radiologiche, e nella
progettazione e collaudo degli impianti nell'ambito
dell'organizzazione della struttura sanitaria.
4. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 che provvedono all'acquisizione di beni o servizi
relativi a tecnologie correlate all'impiego medico di radiazioni
ionizzanti garantiscono il coinvolgimento di uno specialista in
fisica medica e di un medico specialista di area radiologica.

Art. 161

Procedure (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articoli 18, commi 1, 3 e 4,
56, comma 2, 58, lettere a), b), c), f); decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187, articolo 6, commi 1, 2, 5, articolo 7, commi
1, 2, 8, 10).

1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore
di sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e con
il concorso delle societa' scientifiche, adotta linee guida per le
procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate
e standardizzate, nonche' i criteri per individuare le pratiche
terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate. Nelle linee
guida sono altresi' fornite raccomandazioni ai medici prescriventi
relative ai criteri di appropriatezza e giustificazione, nonche'
indicazioni sull'entita' delle dosi assorbite dai pazienti e sulle
modalita' di intervento dello specialista in fisica medica. Tali
linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di cui al
comma 1 si applicano le «Raccomandazioni per l'impiego corretto delle
apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2010, e le «Linee guida per le
procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate
(articolo 6, decreto legislativo n. 187/2000)» pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015, tenendo altresi' conto
delle raccomandazioni delle societa' scientifiche rilevanti.
3. Il responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche',
per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai sensi del
comma 1 e per l'utilizzo di ciascuna attrezzatura radiologica, siano
redatti e adottati protocolli scritti di riferimento.
4. Il responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista in
fisica medica, per quanto di competenza, verificano e assicurano il
rispetto dei livelli diagnostici di riferimento, secondo quanto
indicato in allegato XXVI. In caso di scostamento sistematico dai
livelli diagnostici di riferimento, il responsabile dell'impianto
radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in accordo allo
stesso allegato XXVI.
5. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, per
quanto di competenza, garantiscono che il referto relativo alle
procedure medico-radiologiche sia comprensivo dell'informazione
relativa all'esposizione connessa alla prestazione, in conformita'
alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute,
d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con il concorso
delle istituzioni e societa' scientifiche.
6. Nelle more dell'emanazione di dette linee guida, l'informazione
relativa all'esposizione, da riportarsi sul referto, e' costituita
dall'indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile
all'esame in questione, di cui all'allegato sub B dell'Accordo, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida per la
diagnostica per immagini» -Atto rep. n.2113 del 28 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2005, S.O.. La
classe di dose dovra' essere individuata sulla base della tipologia e
delle modalita' di effettuazione degli esami radiologici e di
medicina nucleare e delle indicazioni fornite dallo specialista in
fisica medica. Per la diagnostica medico-nucleare devono inoltre
essere indicati il radiofarmaco e l'attivita' somministrata espressa
in MBq.

Art. 162

Formazione

1. Le universita', entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, assicurano l'inserimento di adeguate attivita'
didattiche in materia di radioprotezione del paziente
nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti didattici dei
corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche
di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di
specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina
nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare
attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.
2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente
connessi con all'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche
connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di
medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di
formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito
della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell'ambito
del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui
all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua
nel settore salute» ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del
23 novembre 2017.
4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono
rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti
nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale,
i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli
infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei
crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in
fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che
svolgono attivita' complementare.
5. Per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei
corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM
accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti,
istituzioni, associazioni e societa' scientifiche che comprendono tra
le proprie finalita', oltre alla radioprotezione del paziente, uno
dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina
nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi
nelle singole specialita'.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per
l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico
«Radioprotezione del paziente».

Art. 163

Attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo
60; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articoli 7, commi
4, 6, 13, articolo 8, e 9, comma 6).

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del sistema
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, formulano
indirizzi agli organi di vigilanza affinche' tutte le attrezzature
radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza, per
quanto riguarda la radioprotezione del paziente. Gli organi di
vigilanza predispongono programmi di ispezione che tengono conto
anche dell'entita' e della natura dei potenziali pericoli per il
paziente associati alle pratiche mediche condotte presso le strutture
sanitarie di competenza. Le Regioni e le Province autonome
provvedono, altresi', affinche':
a) solo strutture in possesso di autorizzazione sanitaria
regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intraprendano
pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti;
b) nell'ambito della programmazione sanitaria si tenga conto
anche della necessita' di evitare l'inutile proliferazione delle
attrezzature radiologiche.
2. L'esercente e' tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 48.
3. Il responsabile dell'impianto radiologico, tenendo conto delle
indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica, provvede
affinche', sulle attrezzature medico-radiologiche, siano:
a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della
qualita', compreso il controllo della qualita'. Rientrano in tali
programmi anche la valutazione della dose o dell'attivita'
somministrata ai pazienti;
b) effettuate e documentate, secondo le norme di buona tecnica
applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore,
le seguenti prove:
1) accettazione prima dell'entrata in uso;
2) corretto funzionamento a intervalli regolari;
3) corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di
manutenzione;
c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove necessarie
a esprimere il giudizio di idoneita' all'uso clinico.
4. Il responsabile dell'impianto radiologico, provvede, altresi',
affinche' i radiofarmaci impiegati in medicina nucleare siano
preparati secondo le norme di buona preparazione di cui all'Accordo
28 ottobre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul documento relativo a «Linee guida per
l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in
medicina nucleare». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23
novembre 2010.
5. Lo specialista in fisica medica esprime il giudizio sulla
qualita' tecnica delle attrezzature medico-radiologiche in relazione
ai risultati delle prove di cui al comma 3, lettera b).
6. Il responsabile dell'impianto radiologico esprime il giudizio di
idoneita' sull'uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche,
tenendo conto dei risultati del programma di controllo della qualita'
e delle valutazioni conseguenti effettuate dallo specialista in
fisica medica. Nel caso di attrezzature utilizzate per radiologia
interventistica, il responsabile dell'impianto acquisisce e tiene
conto anche delle valutazioni del medico specialista che svolge la
pratica.
7. Le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), sono
effettuate dal tecnico sanitario di radiologia medica o dallo
specialista in fisica medica, sulla base delle indicazioni e del
protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo.
8. Il personale tecnico in servizio in strutture del servizio
sanitario nazionale o accreditate, che nei cinque anni antecedenti
alla data di pubblicazione del presente decreto abbia effettuato in
modo continuativo e documentato in una determinata struttura le prove
di cui al comma 3, lettera b), punto 2), puo' continuare a svolgere
detta attivita' all'interno della struttura medesima sotto la
responsabilita' dello specialista in fisica medica, previa
comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.
9. I soggetti che abbiano esercitato documentata attivita' di
controllo di qualita' delle apparecchiature radiologiche ai sensi
dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000,
possono continuare a svolgere detta attivita', previa comunicazione
all'organo di vigilanza. Tali soggetti documentano all'organo di
vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale in
materia di protezione del paziente.
10. Il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di
sanita', avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanita' e tenendo
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, nonche' degli orientamenti
tecnici dell'Unione europea e internazionali, elabora e diffonde
linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilita' delle
attrezzature medico-radiologiche, al fine di indicare quando e'
necessario un adeguato intervento correttivo o la dismissione delle
attrezzature. Nelle more dell'emanazione di tali linee guida vengono
adottati i criteri di accettabilita' contenuti nei documenti tecnici
pubblicati dalla Commissione europea e nelle norme di buona tecnica
applicabili.
11. L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico e lo
specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e
delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di
garanzia della qualita' e i criteri di accettabilita' delle
attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui
all'articolo 156, commi 2 e 3. Ai fini dell'applicazione di detti
programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente
all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito
odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da
basso rischio radiologico, l'esercente puo' avvalersi dell'esperto di
radioprotezione gia' incaricato della sorveglianza fisica dei
lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all'organo di
vigilanza. Tale soggetto documenta all'organo di vigilanza medesimo
il periodico aggiornamento professionale.
12. L'esercente, su segnalazione del responsabile dell'impianto
radiologico, adotta gli opportuni interventi correttivi sulle
attrezzature medico-radiologiche e provvede, ove necessario, alla
loro dismissione.
13. Gli esami fluoroscopici senza intensificazione dell'immagine o
tecniche analoghe sono vietati. Sono altresi' vietati gli esami
fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose.
14. Gli acceleratori di particelle con energia nominale superiore a
1 MeV, impiegati in radioterapia e acquisiti dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto, devono essere dotati di sistemi di
registrazione e verifica dei parametri di trattamento; le
apparecchiature gia' in esercizio devono essere dotate di detti
sistemi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
15. Le apparecchiature radiologiche impiegate per radiologia
interventistica devono essere munite di un dispositivo che informi il
medico specialista o il tecnico sanitario di radiologia medica, circa
la quantita' di radiazioni ionizzanti prodotta dall'apparecchiatura
nel corso della procedura.
16. Le apparecchiature radiologiche impiegate per radiologia
interventistica, tomografia computerizzata, nonche' quelle impiegate
per scopi di pianificazione, guida e verifica acquisite dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, devono essere munite di un
dispositivo che informi il medico specialista, al termine della
procedura, sui parametri utili alla valutazione della dose al
paziente.
17. Le apparecchiature radiologiche per procedure di radiologia
interventistica e tomografia computerizzata, acquisite dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, devono essere dotate di
sistemi di ottimizzazione della dose.
18. Tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per la
radiologia interventistica, la tomografia computerizzata e la
radiodiagnostica specialistica, acquisite dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, dovranno essere in grado di trasferire
le informazioni di cui ai commi 15 e 16 nella registrazione
dell'esame.
19. Le apparecchiature radiologiche impiegate in radiodiagnostica
devono essere munite di un indicatore che informi il medico
specialista sui parametri che permettono la valutazione della dose al
paziente. Qualora non sia tecnicamente possibile disporre di tale
indicatore, lo specialista in fisica medica individua le procedure
per determinare un adeguato indice di dose che consenta la
valutazione della dose al paziente standard.

Art. 164

Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo
8, comma 9)

1. Il responsabile dell'impianto radiologico:
a) provvede affinche', all'interno del manuale di qualita', siano
inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII parte I,
tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica
medica o, nei casi consentiti, dall'esperto di radioprotezione;
b) provvede affinche' vengano registrati almeno i dati e le
valutazioni, come indicato nell'allegato XXVIII parte II;
c) conserva le informazioni di cui alla lettera precedente, con
le modalita' stabilite nell'allegato XXVIII parte II, ovvero su
supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per
l'Italia digitale.

Art. 165

Pratiche speciali (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli. 57, comma 1,
lettera d), 6, comma 1 ultimo capoverso; decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187, articolo 9).

1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico,
nell'ambito delle rispettive competenze, individuano gli interventi
da attuarsi ai fini dell'applicazione del principio di
giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano, in
particolare, esposizioni di soggetti:
a) in eta' pediatrica;
b) esposti nell'ambito di programmi di screening;
c) esposti nell'ambito di pratiche radiologiche comportanti alte
dosi per il paziente, come puo' avvenire nel caso delle seguenti
procedure:
1) radiologia interventistica;
2) tomografia computerizzata;
3) medicina nucleare;
d) sottoposti a trattamenti radioterapeutici.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), punto 1), devono
essere utilizzate apparecchiature radiologiche a cio'
specificatamente dedicate.
3. Per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche di cui al
comma 1 devono essere previste specifiche attivita' formative,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 162, commi 2 e 3.
4. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per le
quali non siano disponibili livelli diagnostici di riferimento, il
responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' lo
specialista in fisica medica esegua valutazioni dosimetriche
periodiche. La documentazione relativa alle modalita' e agli esiti di
tali valutazioni integra quella prevista dall'articolo 164.
5. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera b), l'esercente
garantisce la partecipazione agli audit clinici di cui all'articolo
168, comma 5.
6. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1), il
responsabile dell'impianto radiologico:
a) indica, nell'ambito del programma di controllo e garanzia
della qualita', i criteri e le modalita' di follow-up sul paziente di
eventuali reazioni tissutali che interessino la cute e gli annessi
cutanei;
b) prevede specifiche attivita' di formazione e addestramento, in
collaborazione con lo specialista in fisica medica, in merito
all'utilizzo dell'apparecchiatura radiologica e all'ottimizzazione
del suo impiego;
c) definisce, in collaborazione con lo specialista in fisica
medica, sulla base del monitoraggio di cui al comma 7 e delle
indicazioni fornite dalle norme tecniche e linee guida applicabili, i
livelli diagnostici di riferimento il cui superamento implichi la
verifica delle procedure di ottimizzazione o la possibilita' di un
particolare follow-up per il paziente.
7. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il
responsabile dell'impianto radiologico provvede affinche' lo
specialista in fisica medica effettui, attraverso l'impiego degli
indicatori dosimetrici forniti dall'apparecchiatura radiologica, le
valutazioni dosimetriche e un monitoraggio periodico, almeno annuale,
delle dosi assorbite dal paziente.
8. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il
medico specialista informa il paziente sui rischi radiologici
connessi con la procedura e si assicura che il documento di consenso
sia esplicito rispetto a tali rischi.
9. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, lo
specialista in fisica medica, nell'ambito della predisposizione delle
procedure del controllo della qualita', provvede alla verifica dei
dispositivi di misura previsti all'articolo 163, commi 15 e 16. Il
medico specialista tiene conto delle informazioni fornite dai
suddetti dispositivi, al fine di adottare le eventuali misure
correttive, compatibili con le finalita' cliniche.
10. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, per
quanto di rispettiva competenza, tengono conto delle verifiche
effettuate dallo specialista in fisica medica per adottare misure
correttive eventualmente necessarie.
11. Nelle attivita' di radioterapia, l'esercente e il responsabile
dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono che lo specialista in fisica medica:
a) effettui la pianificazione dosimetrica sulla base delle
prescrizioni del medico specialista;
b) collabori all'ottimizzazione del processo terapeutico;
c) collabori alla prevenzione delle esposizioni accidentali o
indebite;
d) predisponga le procedure per la valutazione delle dosi
somministrate ai pazienti durante i trattamenti e ne verifichi la
corretta applicazione.

Art. 166

Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento
(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 62; decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187, articolo 10).

1. Il medico prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o
del trattamento, il medico specialista, devono effettuare un'anamnesi
per indagare un eventuale stato di gravidanza della paziente, e si
informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se la donna
interessata allatta al seno.
2. Per le pratiche che, su indicazione dello specialista in fisica
medica, espongono l'utero a dosi potenzialmente superiori a 1mSv, nei
casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa o nei casi in cui
sia accertata, il medico specialista fornisce allo specialista in
fisica medica medesimo le informazioni necessarie alla valutazione
della dose che derivera' al nascituro a seguito della prestazione
diagnostica o terapeutica. Il medico specialista porra' quindi
particolare attenzione alla giustificazione, alla necessita' o
all'urgenza, considerando la possibilita' di procrastinare l'indagine
o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia
non possano essere procrastinate, il medico specialista informa la
donna o un suo rappresentante dei rischi derivanti al nascituro. Nel
caso in cui si debba procedere comunque all'esposizione, il medico
specialista e il tecnico sanitario di radiologia medica, nell'ambito
delle rispettive competenze, devono porre particolare attenzione al
processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro.
3. Nel caso in cui una paziente in stato di gravidanza riferisca
successivamente allo svolgimento della pratica radiologica la
probabile sussistenza di tale stato al momento della stessa, il
medico specialista fornisce le informazioni del caso sui rischi per
il nascituro, previa valutazione da parte dello specialista in fisica
medica della dose assorbita dal nascituro medesimo.
4. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che
allattano al seno, particolare attenzione e' rivolta alla
giustificazione della procedura, tenendo conto della necessita' o
dell'urgenza, e al processo di ottimizzazione, che deve riguardare
sia la madre che il figlio; le prescrizioni del medico specialista,
in questi casi, possono comportare anche la sospensione temporanea o
definitiva dell'allattamento.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, il
responsabile dell'impianto radiologico deve assicurare che vengano
esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per il
nascituro, o per il lattante nel caso di somministrazione di
radiofarmaci; tali avvisi non sostituiscono l'informazione di cui al
comma 2, e devono esplicitamente invitare la paziente a comunicare al
medico specialista, o al tecnico sanitario di radiologia medica, lo
stato di gravidanza certa, presunta o potenziale, o l'eventuale
situazione di allattamento.

Art. 167

Esposizioni accidentali e indebite (direttiva 59/2013/EURATOM,
articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo
11).

1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano
tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilita'
e l'entita' delle esposizioni accidentali o indebite delle persone
soggette a esposizione medica.
2. L'esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un sistema
appropriato per la registrazione e l'analisi di eventi implicanti o
potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o indebite,
commisurato al rischio radiologico associato alla pratica.
3. I professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle
procedure comunicano tempestivamente al responsabile dell'impianto
radiologico, secondo le modalita' da questi definite, ogni
situazione, anche solo potenziale, di esposizione accidentale o
indebita occorsa.
4. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui
all'articolo 161, comma 3, nonche' quanto previsto dai programmi di
garanzia della qualita' dovranno essere redatti anche in
considerazione della prevenzione delle esposizioni accidentali e
indebite.
5. Nelle pratiche radioterapeutiche, lo specialista in fisica
medica definisce procedure di valutazione dei rischi di esposizioni
accidentali e indebite e fornisce al responsabile dell'impianto
radiologico le indicazioni necessarie a prevenirle; tali indicazioni
sono elaborate sulla base delle raccomandazioni e delle informazioni
disponibili a livello internazionale.
6. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, il responsabile
dell'impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente
attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre
l'entita' e la probabilita' che dosi, accidentali o indebite, siano
assorbite dai pazienti nel corso di pratiche radioterapeutiche.
7. Nell'ambito della formazione continua prevista all'articolo 162,
commi 2 e 3, per il personale coinvolto nelle procedure di
radioterapia devono essere previsti percorsi formativi che
comprendano, per quanto di competenza delle rispettive figure
professionali:
a) la gestione del rischio clinico specifico;
b) lo sviluppo della sensibilita' e della capacita' di segnalare
gli eventi avversi;
c) lo sviluppo della capacita' di implementare metodiche di
prevenzione e di analisi proattiva del rischio.
8. Il responsabile dell'impianto radiologico:
a) informa il medico prescrivente, il medico specialista e il
paziente o un suo rappresentante su eventuali esposizioni indebite o
accidentali clinicamente significative e sulle conseguenze da esse
derivanti;
b) nel caso di esposizioni indebite o accidentali avvenute
nell'ambito di trattamenti radioterapeutici, informa la funzione
aziendale deputata alla gestione del rischio clinico, cosi' come
prevista dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 concernente la
gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure
(Rep. atti n. 116/CSR), ai fini della comunicazione dell'evento al
sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita'
(SIMES) istituito presso il Ministero della salute. I risultati delle
indagini e le misure correttive adottate sono comunicati al Ministero
della salute entro un anno dal verificarsi dell'evento.
9. Il Ministero della salute provvede affinche' nell'ambito del
sistema SIMES sia prevista la definizione di uno specifico evento
sentinella relativo a esposizioni accidentali o indebite a radiazioni
ionizzanti.

Art. 168

Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (direttiva
59/2013/EURATOM, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, articolo 12).

1. L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico, il
medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo
specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono
affinche' le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i
principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati
singolarmente su supporto informatico, anche ai fini della
predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto
ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili.
2. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto
delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti
provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di
competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con
il concorso dell'Istituto Superiore di Sanita' e delle societa'
scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto,
relativamente alle attivita' di radiodiagnostica e di medicina
nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a valutare le entita' e variabilita' delle esposizioni a scopo medico
della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi
dell'attivita' sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno
essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della
Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti
successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero
della salute di cui al comma 3.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche
sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, promuovono la
realizzazione di audit clinici, tenendo in conto le indicazioni della
pubblicazione Radiation Protection 159 - European Commission
Guidelines on clinical audit for medical radiological practices - e
successive modifiche, finalizzati al miglioramento continuo della
qualita' e della sicurezza delle prestazioni radiologiche,
radioterapeutiche e di medicina nucleare erogate, nonche' delle
modalita' di verifica della loro giustificazione e appropriatezza. I
risultati degli audit sono trasmessi al Ministero della salute, che
puo' emanare ulteriori raccomandazioni in materia.
6. Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3
vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di
applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro
anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo
epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto Superiore di
Sanita'.
7. Il Ministero della salute con l'Istituto Superiore di Sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, organizza
periodicamente una valutazione del quadro nazionale di
radioprotezione del paziente e richiede su tale tema una verifica
inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti
elevati standard di sicurezza e qualita'.

Art. 169

Pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo
non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013
/EURATOM, articolo 22).

1. Sono consentite, esclusivamente presso strutture sanitarie in
possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti
stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, le seguenti pratiche implicanti
l'esposizione intenzionale a radiazioni ionizzanti di persone con
metodiche per immagini a scopo non medico mediante attrezzature
medico-radiologiche:
a) tecniche diagnostiche ai fini dell'accertamento preventivo dei
requisiti di idoneita' fisica al lavoro, su richiesta di un medico
prescrivente recante la motivazione, ferme restando le disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di
sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
b) tecniche diagnostiche nell'ambito di procedure medico-legali o
assicurative che non presentano un beneficio diretto per la salute
delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante
la motivazione;
c) tecniche diagnostiche ai fini della determinazione della
minore eta', eseguite presso strutture sanitarie pubbliche
possibilmente dotate di reparti pediatrici, su richiesta
dell'autorita' giudiziaria;
d) tecniche diagnostiche ai fini dell'identificazione di oggetti
occultati all'interno del corpo umano, eseguite presso strutture
sanitarie pubbliche su richiesta dell'autorita' giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d):
a) sono generalmente accettate e giustificate le procedure che
comportano esposizioni a basse dosi. Le pratiche comportanti alte
dosi, in particolare la tomografia computerizzata, sono in generale
da ritenersi non giustificate per scopi non medici, fatto salvo
quanto previsto alla lettera c);
b) sono da ritenersi generalmente accettate e giustificate le
applicazioni specifiche su soggetti adulti e donne non in eta'
fertile. Nei confronti dei minori sono da ritenersi giustificate
esclusivamente le pratiche finalizzate alla tutela giuridica del
minore medesimo, in particolare quelle di cui al comma 1), lettera
c);
c) tutte le singole procedure che comportano esposizioni con
metodiche per immagini a scopo non medico devono essere effettuate
esclusivamente previa giustificazione individuale sotto la
responsabilita' clinica di un medico specialista in radiodiagnostica,
tenendo conto degli obiettivi specifici della procedura e delle
caratteristiche della persona interessata. Nei casi di cui al comma
1, lettera a), e' vietata l'esecuzione di accertamenti radiografici
in via routinaria e generalizzata in assenza di valutazioni
individuali;
d) devono essere applicate le prescrizioni pertinenti
l'esposizione medica di cui al presente Titolo, comprese quelle
relative alle attrezzature, all'ottimizzazione, alle responsabilita',
alla formazione e alla protezione particolare in caso di gravidanza,
nonche' al coinvolgimento, se opportuno, dello specialista in fisica
medica;
e) devono essere fornite dal medico specialista informazioni
sulla pratica alla persona che sara' esposta, a cui deve essere
richiesto il consenso, salvo che sia diversamente disposto
dall'autorita' giudiziaria.
3. Il Ministero della salute elabora, ove appropriato, ulteriori
criteri e prescrizioni, inclusi eventuali specifici livelli
diagnostici di riferimento nel caso di utilizzo di attrezzature
medico-radiologiche, ai fini dell'applicazione del presente articolo,
sentite le istituzioni e societa' scientifiche di riferimento.

Art. 170

Vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 13)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Titolo spetta in via
esclusiva agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per
territorio.

Art. 171

Modifiche degli allegati al presente Titolo (decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187, articolo 15, comma 3).

1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di
sanita', provvede a dare attuazione alle disposizioni che saranno
adottate dalla Commissione europea per le parti in cui modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico degli
allegati; tale decreto e' adottato, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, del lavoro e
delle politiche sociali e dello sviluppo economico, ogni qualvolta
tali disposizioni prevedano, per l'attuazione di tali punti, poteri
discrezionali.

Titolo XIV
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Capo I
Piani di emergenza

Art. 172

Campo di applicazione - Sistema di gestione delle emergenze - Livelli
di riferimento (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 7, 69, 97, 98,
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 115 e
115-quater, comma 2 e 3).

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle
situazioni di esposizione di emergenza che avvengono negli impianti
nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al
Titolo IX, nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1,
nonche' alle situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi
per l'individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai
valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 7 e che
avvengano:
a) al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili;
d) nel caso di rinvenimento di sorgenti orfane;
e) in aree del territorio nazionale che non siano preventivamente
individuabili.
2. Il sistema di gestione dell'emergenza e' disciplinato dalla
vigente normativa che regolamenta il Servizio nazionale della
protezione civile e dai piani di emergenza di cui al presente Titolo.
3. I piani di emergenza di cui al presente Titolo sono elaborati
alla luce dei principi generali di cui all'articolo 173, tenendo
presenti i livelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma 7 del
presente articolo.
4. I piani di emergenza di cui al presente Titolo prevedono, ove
occorra, l'impiego di squadre speciali di intervento in cui e'
assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico,
medico e sanitario.
5. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa e
sentito l'ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti i programmi di formazione e le modalita' per assicurare ai
componenti delle squadre di cui al comma 4 una formazione adeguata
alle attivita' che esse sono chiamate a svolgere.
6. I piani di emergenza di cui del presente Titolo includono i
requisiti di cui all'allegato XXX per la eventuale transizione da una
situazione di esposizione di emergenza ad una situazione di
esposizione esistente.
7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dell'interno sentiti il
Dipartimento della protezione civile, l'ISIN, l'Istituto Superiore di
Sanita', l'INAIL e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono
stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell'Unione europea e
internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni
di esposizione di emergenza e i criteri generici per l'adozione di
misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al
presente Titolo. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al presente comma si applica, per
quanto compatibile, l'allegato XXXI.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e
dell'interno, su proposta dell'ISIN, sentiti l'ISS e l'INAIL, sono
stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i criteri operativi
derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose stabiliti con
il decreto di cui al comma 7.
9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti l'ISIN, l'INAIL e l'ISS, sono stabiliti per le sostanze
alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre
matrici i criteri operativi derivati corrispondenti ai criteri in
termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
10. Con i decreti di cui ai commi 8 e 9 sono altresi' stabiliti i
valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui agli stessi
commi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
176.
11. I piani di emergenza individuano i soggetti responsabili della
valutazione e registrazione delle conseguenze dell'emergenza e
dell'efficacia delle misure protettive.

Art. 173

Principi generali della radioprotezione per le situazioni di
esposizione di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 7,
69 e 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli
11-quinques e 115-bis).

1. Ai fini delle decisioni in merito alla attuazione delle misure
protettive nelle situazioni di esposizione di emergenza, sono
rispettati i seguenti principi generali:
a) le decisioni che introducono o modificano una via di
esposizione nelle situazioni di esposizione di emergenza, devono
essere giustificate nel senso che devono apportare piu' benefici che
danni;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure protettive sono
ottimizzati allo scopo di mantenere l'entita' delle dosi individuali,
la probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti al
minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto dello stato attuale
delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali;
c) l'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria
le esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento stabiliti ai
sensi dell'articolo 172, comma 7, e continua a essere messa in atto
al di sotto di detto livello, anche tenuto conto delle valutazioni e
delle registrazioni dell'efficacia delle misure protettive, adottate
nel corso dell'emergenza;
d) alle operazioni svolte per l'applicazione di misure protettive
non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 146, commi 1,
lettera a), 2, 6 e 7;
e) i livelli di riferimento e i criteri in termini di dose,
stabiliti ai sensi dell'articolo 172, comma 7, sono utilizzati ai
fini della programmazione e dell'eventuale attuazione delle misure
protettive; detti livelli non costituiscono limiti di dose.
2. La strategia di protezione definita nei piani di emergenza di
cui al presente Titolo e' finalizzata a conseguire l'obiettivo
primario di evitare reazioni tissutali che comportino gravi effetti
deterministici in qualsiasi individuo della popolazione
effettivamente interessata dall'emergenza e ridurre il rischio di
effetti stocastici, tenendo conto dei principi generali di cui al
comma 1 e dei livelli di riferimento di cui all'articolo 172, comma
7.
3. Le misure protettive previste nei piani di emergenza sono
individuate, in relazione ai livelli di riferimento di cui
all'articolo 172, comma 7, con riguardo:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la
dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione, nonche'
l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
b) all'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze
radioattive agli individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini
della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali
provvedimenti sanitari nei loro confronti.
4. In caso di emergenza radiologica o nucleare, l'organizzazione
delle opportune misure protettive deve tener conto delle
caratteristiche reali dell'emergenza ed essere in linea con la
strategia di protezione ottimizzata che e' parte integrante del piano
di emergenza.

Art. 174

Esposizioni potenziali nelle emergenze per installazioni soggette a
provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo
97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-ter).

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a
provvedimenti autorizzativi previsti nei Titoli V, VII a eccezione di
quelli previsti dall'articolo 56, e nell'articolo 95 del Titolo IX,
nonche' nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto
salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti
l'emanazione di detti provvedimenti provvedono a eseguire,
avvalendosi anche dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni
preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie
radioattive disperse o rilasciate, nonche' delle esposizioni
potenziali relative ai lavoratori e all'individuo rappresentativo
della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica. Sono
escluse dai suddetti obblighi le pratiche con macchine radiogene e
con macchine acceleratrici anche con produzione di sostanze
radioattive, in cui le sole materie radioattive prodotte non siano
soggette ai provvedimenti di cui all'articolo 50.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo anche
riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi
dell'Unione europea ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della
registrazione di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e). Dette
valutazioni sono altresi' unite alla documentazione prodotta ai fini
dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 e
sono contestualmente trasmesse dal richiedente l'autorizzazione al
Prefetto competente.
4. Nel caso in cui le valutazioni di cui al comma 1 inerenti le
installazioni di cui all'articolo 52 indichino per l'individuo
rappresentativo della popolazione il superamento dei valori stabiliti
con i provvedimenti di cui all'articolo 172, comma 7, le
amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 52 inseriscono apposite prescrizioni nel nulla osta e
inviano copia del provvedimento autorizzativo, contestualmente alla
sua emanazione, al Prefetto competente, al fine della predisposizione
del piano di emergenza di cui all'articolo 175.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 4, per le installazioni
soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 e'
sempre prevista la redazione dei piani di emergenza.
L'amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne
invia copia alle autorita' di cui all'articolo 175, ai fini della
predisposizione dei piani stessi.
6. L'attivita' delle nuove installazioni per cui e' necessaria la
predisposizione di piani di emergenza non puo' iniziare prima che le
autorita' di cui all'articolo 175 abbiano approvato i piani stessi.

Art. 175

Piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti
autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater).

1. Il Prefetto, per le installazioni di cui all'articolo 174,
predispone e aggiorna il piano di emergenza, anche con riferimento
all'interno degli impianti, avvalendosi di un comitato appositamente
costituito, denominato «comitato per la pianificazione dell'emergenza
radiologica e nucleare» , al quale prendono parte il Questore, il
Comandante dei vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei
carabinieri, il Capo del Compartimento marittimo ove interessato, un
rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un
rappresentante delle amministrazioni e degli enti locali competenti
per la specifica pianificazione, afferenti al sistema di gestione
delle emergenze di cui all'articolo 172, un rappresentante degli
organi del SSN competenti per territorio nonche', un rappresentante
dell'ARPA/APPA e da un rappresentante del titolare
dell'autorizzazione. L'aggiornamento del piano di emergenza deve
tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui
all'articolo 188.
2. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita',
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.

Art. 176

Attuazione dei piani di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
115-quinquies).

1. Qualora nelle installazioni di cui all'articolo 174, comma 1, si
verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di
radionuclidi all'esterno dell'installazione, che determinino
rilevanti contaminazioni dell'aria, delle acque, del suolo e di altre
matrici in zone esterne al perimetro dell'installazione, gli
esercenti sono tenuti a informare immediatamente:
a) il Prefetto, il Comando dei vigili del fuoco, gli organi del
Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le ARPA/APPA
e l'ISIN;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonche' il Capo del
compartimento marittimo e l'ufficio di sanita' marittima quando gli
eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di
demanio marittimo e di mare territoriale.
2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si
verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresi' tenuti
a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione
radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell'installazione in
modo da limitare il rischio per la popolazione, nonche' a procedere,
sulla base delle informazioni disponibili, ad una prima valutazione
provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza.
3. Il Prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne da'
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Regione o
della Provincia autonoma e al Ministero dell'interno e attiva il
piano di emergenza.

Art. 177

Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116).

1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni
dai rischi di esposizione in situazioni di emergenza, per ciascuno
degli impianti previsti dagli articoli 76 e 77 deve essere
predisposto un piano di emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle
misure da prendersi, con la gradualita' che le circostanze
richiedono, dalle autorita' responsabili in caso di incidente
dell'impianto nucleare.

Art. 178

Presupposti del piano di emergenza esterna (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 117).

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 87, comma 4, ai
fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione dell'impianto nucleare deve fornire all'ISIN un
rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai
singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione
alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e
delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo,
nonche' dei conseguenti livelli di esposizione delle persone del
pubblico, dei lavoratori e del personale impiegati per l'emergenza;
b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la
misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante
l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego.
2. Nel rapporto tecnico sono evidenziati gli scenari incidentali le
cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale
o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure
protettive su un territorio piu' ampio.
3. L'ISIN, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione
critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero dell'interno, Ministero della salute e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Protezione Civile,
nonche' ai Prefetti competenti ai fini della predisposizione dei
piani di emergenza.
4. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII.

Art. 179

Predisposizione del piano di emergenza esterna (Direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 118).

1. Il Prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli ai
sensi dell'articolo 178, comma 3 predispone il piano di emergenza
esterna sul territorio della provincia.
2. Per l'attivita' di cui al comma 1 il Prefetto si avvale del
«Comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e
nucleare» di cui all'articolo 175.
3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al
comma 2 esperti dell'ISIN e l'esercente interessato.
4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda
prevedibile l'estensione a piu' province delle situazioni di
esposizione di emergenza, deve essere predisposto un piano di
emergenza per ciascuna provincia con le modalita' previste ai commi 1
e 2, d'intesa fra i prefetti delle province interessate. Il
coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della
provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani
provinciali.

Art. 180

Approvazione del piano di emergenza esterna (direttiva
2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, articolo 119).

1. Il Prefetto, trasmette il piano di emergenza esterna di cui
all'articolo 179 all'ISIN che glielo restituisce, munito di eventuali
osservazioni, ai fini dell'approvazione.
2. Il piano di emergenza di cui al comma 1 viene trasmesso dal
Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonche' a
ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui all'articolo 179,
comma 2 e al titolare dell'autorizzazione.
3. Il Prefetto, compie tutti gli adempimenti necessari per
assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.

Art. 181

Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna
(direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 120).

1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal
Prefetto e dal Comitato di cui all'articolo 179 in caso di modifiche
rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo 178, e comunque
ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente
fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi
previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli
aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le
procedure di cui agli articoli 179 e 180, tenendo conto anche delle
risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188.
2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di
emergenza viene riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in
relazione alle diverse fasi di cui all'articolo 98, secondo le
procedure di cui all'articolo 178, 179 e 180.

Art. 182

Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 97
e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti
il Ministero dell'interno e il Ministero della salute che si avvale
dell'Istituto Superiore di Sanita', e acquisito il parere dell'ISIN e
della Conferenza unificata, e' emanato il piano nazionale per la
gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il
territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a
livello nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile predispone il piano di cui al comma 1 avvalendosi
di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte
rappresentanti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ISIN, del
Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', nonche'
di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica
pianificazione. Il piano e' trasmesso ai prefetti interessati
affinche' sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i
connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il
piano e' trasmesso altresi' a tutte le altre amministrazioni
interessate.
3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al presente
articolo sono predisposti dall'ISIN.
4. L'aggiornamento del piano di emergenza di cui al presente
articolo tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti
situazioni di esposizione di emergenza, e delle risultanze delle
esercitazioni periodiche di cui all'articolo 188, nonche' degli esiti
della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale,
comunitario e internazionale.
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita',
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.

Art. 183

Attuazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
122).

1. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo
di dare immediata comunicazione al Prefetto, alla Regione o Provincia
autonoma interessata, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -
Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e
Antincendio Boschivo e all'ISIN, nonche' agli organi del Servizio
sanitario nazionale competenti per territorio, di qualsiasi incidente
nucleare, nonche' evento che possano comportare o far temere
un'emergenza, indicando tutte le misure adottate per contenerla e
comunicando ogni altro dato tecnico per l'attuazione del piano di
emergenza esterna, specificando l'entita' prevedibile dell'incidente.
Il Direttore responsabile ha inoltre l'obbligo di adottare tutte le
misure per ridurne gli effetti e di procedere ad una prima
valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti
dell'emergenza, fornendo il suo contributo alle misure protettive
attuate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Prefetto avvia le azioni previste
dal piano di emergenza esterna, ne informa immediatamente la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione
Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo
nonche' il Presidente della Regione o delle Province autonome di
Trento e Bolzano e gli organi del Servizio sanitario nazionale,
competenti per territorio. Nel caso in cui si preveda che l'emergenza
possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne da' immediato
avviso agli altri prefetti interessati.

Art. 184

Centro di elaborazione e valutazione dati (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
123).

1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella
gestione delle emergenze radiologiche di cui al presente Titolo e'
istituito, presso l'ISIN, il Centro di elaborazione e valutazione
dati (CEVaD).
2. Il Centro costituisce struttura tecnica per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche
ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione
civile.
3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento nel
tempo e nello spazio dei livelli di radioattivita' nell'ambiente
nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di
esposizione, al fine di consentire alle autorita' responsabili della
gestione dell'emergenza, l'adozione dei necessari provvedimenti di
intervento sulla base delle valutazioni effettuate. La rete nazionale
di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo
152 e tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle
regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle misure
radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Il Centro, sulla
base della situazione in atto, puo' dare indicazione di specifiche
modalita' operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento
disponibili sul territorio nazionale e fornisce alle autorita'
preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione i
relativi elementi radiometrici. Le indicazioni formulate dal CEVaD
sono rese prescrittive da parte del Capo Dipartimento della
protezione civile nelle situazioni di cui al comma 4, ovvero dal
prefetto nei casi di cui al comma 5, nei confronti delle strutture
delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza
nazionale di cui all'articolo 152.
4. Il CEVaD viene attivato dal Capo Dipartimento della protezione
civile per le emergenze previste dal Piano di cui all'articolo 182.
5. L'intervento del CEVaD puo' inoltre essere richiesto dal
Prefetto al Dipartimento della Protezione Civile nelle situazioni che
comportino l'attuazione dei Piani di Emergenza di propria competenza.
6. Il CEVaD e' costituito da un membro con funzioni di
coordinamento designato dall'ISIN, da cinque membri effettivi e
cinque supplenti, esperti di radioprotezione, designati
rispettivamente dall'ISIN, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'Istituto Superiore di Sanita', dall'INAIL e dalla Conferenza per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, e da due membri, di cui uno supplente, dell'Agenzia
ItaliaMeteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre
2017.
7. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma
6 e della conseguente impossibilita' di designare due propri
rappresentanti, sono designati due membri, di cui uno supplente,
Ufficiali del Genio Aeronautico esperti di meteorologia, designati
dall'Aeronautica militare.
8. Possono essere chiamati a partecipare all'attivita' del CEVaD
esperti designati dalle regioni eventualmente interessate
dall'emergenza, nonche' esperti di altri enti o istituti le cui
competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema
in esame.

Art. 185

Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 febbraio 2006).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione
nucleare.
2. Il Prefetto predispone un apposito piano provinciale di
emergenza esterna dell'area portuale avvalendosi del Comitato di cui
all'articolo 175. Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato
esperti designati dall'ISIN, dal Ministero della difesa e dalla
Capitaneria di Porto. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori
del comitato anche esperti designati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII.
4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere riesaminato,
con le procedure esposte nel presente articolo, in caso di modifiche
rilevanti del rapporto tecnico di cui al comma 5 e, in ogni caso, con
cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e
particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita'
per l'impiego dei mezzi previsti, e allo scopo di adeguarlo alle
mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei
mezzi disponibili. L'aggiornamento del piano di emergenza deve tenere
conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui
all'articolo 188.
5. Ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterna di
cui al presente articolo deve essere predisposto un apposito rapporto
tecnico dal Ministero della difesa, nei casi di naviglio militare, e
dall'ISIN, in collaborazione con l'autorita' di sistema portuale o
con l'autorita' marittima per gli elementi d'informazione di
specifica competenza, nei casi di naviglio civile. In entrambi i
casi, il rapporto tecnico dovra' recare i seguenti elementi:
a) l'individuazione degli scenari incidentali di riferimento
ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione
nel tempo in relazione ai rilasci di radioattivita' nell'ambiente;
b) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai
singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro
localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai
fini dell'accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle
necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell'incidente
nonche' i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della
radioattivita' nell'ambiente circostante all'area portuale, e delle
modalita' del loro impiego;
d) l'evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese
siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e di
quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un
territorio piu' ampio.
6. Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto
tecnico e' trasmesso dall'amministrazione militare all'ISIN. L'ISIN,
sulla base del rapporto tecnico, redige una relazione critica
riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessita' di
monitoraggio ambientale consequenziale. Il rapporto tecnico,
corredato della relazione critica riassuntiva dell'ISIN nel caso
delle aree militari, e' trasmesso dall'ISIN alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. Il
Dipartimento della Protezione Civile trasmette il rapporto tecnico ai
prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani
di emergenza esterna.
7. L'autorita' di sistema portuale nei porti ove e' istituita ai
sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
l'autorita' marittima negli altri porti e l'autorita' militare nei
porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare
garantiscono, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni
azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattivita'
nell'ambiente circostante all'area portuale in presenza di naviglio a
propulsione nucleare.
8. Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l'obbligo
di dare immediata comunicazione all'autorita' marittima competente di
qualsiasi evento che possa far ritenere la possibilita'
dell'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumita' e di
qualsiasi incidente nucleare interessante il naviglio a propulsione
nucleare presente nell'area portuale che comporti pericolo per la
pubblica incolumita' e per i beni. La comunicazione deve specificare
l'entita' prevedibile dell'incidente, le misure adottate per
contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l'attuazione del piano
d'emergenza esterna dell'area portuale. L'autorita' marittima
competente trasmette immediatamente le informazioni ricevute al
prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco. Il prefetto attiva il
piano di emergenza e, ricevuta la comunicazione di allarme, la
trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso
tecnico e l'antincendio boschivo, alla regione ed agli enti locali
interessati, nonche' agli altri enti ed amministrazioni previsti dal
piano di emergenza. Qualora il pericolo possa estendersi a province
limitrofe, il prefetto ne da' immediato avviso ai prefetti
interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.

Art. 186

Piano di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie
radioattive e fissili (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 97
e articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
125 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio
2006).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
emergenze che possano derivare da incidenti durante il trasporto di
materie radioattive e fissili aventi una quantita' totale di
attivita' e concentrazione di attivita' per unita' di massa superiori
ai valori determinati ai sensi presente decreto.
2. Il Prefetto predispone e aggiorna un apposito piano provinciale
di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie
radioattive e fissili avvalendosi del comitato di cui all'articolo
175.
3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra
quelli riportati nell'allegato XXXII.
4. Nei casi di trasporto di combustibile esaurito, il Prefetto
competente della provincia ove avviene la partenza del trasporto
predispone, secondo le modalita' previste al comma 2, uno specifico
piano di emergenza in coordinamento con i prefetti delle province
interessate dal trasporto stesso.
5. Il piano provinciale di emergenza per i trasporti si fonda su un
apposito rapporto tecnico predisposto, nei casi di cui al comma 2,
dall'ISIN, e nei casi di cui al comma 4 dal vettore autorizzato. Nei
casi di cui al comma 2, l'ISIN trasmette il rapporto tecnico ai
prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile. Nei casi di cui al
comma 4, il vettore autorizzato trasmette il rapporto tecnico
all'ISIN. L'ISIN trasmette detto rapporto al prefetto competente, con
eventuali osservazioni, per la predisposizione del relativo piano di
emergenza, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile. I piani di cui ai commi 2 e 4,
una volta approvati, vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed al Ministero
dell'Interno.
6. Il vettore autorizzato ha l'obbligo di dare immediata
comunicazione al prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco di
qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che
possa comportare una situazione di emergenza. Per gli incidenti
occorsi in ambito portuale il vettore autorizzato e' tenuto ad
effettuare la predetta comunicazione anche all'autorita' marittima
territorialmente competente.
7. I vettori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione
preventiva del trasporto di materie radioattive al prefetto, al
Comando dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale del
luogo di partenza e, nel caso di trasporti nazionali, anche del luogo
di destinazione, quando si verificano le condizioni e secondo le
modalita' di cui all'allegato XXXIII. Nel caso di trasporto di
materie fissili la comunicazione preventiva da parte dei vettori
autorizzati deve essere effettuata unicamente al prefetto e al
Comando dei vigili del fuoco del luogo di partenza e, nel caso di
trasporto nazionale, anche del luogo di destinazione, quando si
verificano le condizioni e secondo le modalita' di cui all'allegato
XXXIII. Qualora le spedizioni avvengano via mare, la comunicazione
preventiva deve essere effettuata anche nei confronti della autorita'
marittima del porto di partenza e, in caso di trasporti nazionali,
del porto di arrivo.

Art. 187

Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di
materiale metallico contaminato (direttiva 2013/59/EURATOM,
articoli 94, comma 1 98; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
52, articoli 14 e articolo 18).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
situazioni di emergenza che derivano dal rinvenimento di sorgenti
orfane o dalla presenza di livelli anomali di radioattivita' nei
carichi di rottami metallici o nei materiali metallici.
2. Il Prefetto predispone e aggiorna schemi di piano di emergenza
per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di
presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia,
avvalendosi del comitato di cui all'articolo 175. L'aggiornamento del
piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle
esercitazioni di cui all'articolo 188.
3. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di
una o piu' sorgenti orfane o comunque livelli anomali di
radioattivita' nei carichi di rottami metallici o di materiali
metallici introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile
organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a
Stati membri dell'Unione europea, il prefetto adotta, valutate le
circostanze del caso e in relazione alle necessita' di tutela della
popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell'ambiente, in
linea con quanto previsto nel piano di cui al comma 2, i
provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio della sorgente orfana
o delle sorgenti orfane o il respingimento dell'intero carico o di
parte di esso al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso
in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto
riguarda gli oneri inerenti al rinvio della sorgente o delle sorgenti
orfane o del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con la collaborazione dell'ISIN,
provvede ad informare, ai sensi dell'articolo 189, comma 7, del
respingimento del carico la competente autorita' dello Stato
responsabile dell'invio del carico.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il Prefetto comunica
tempestivamente il ritrovamento delle sorgenti orfane, ovvero la
presenza di livelli anomali di radioattivita', al Dipartimento della
protezione civile e all'ISIN ai fini dell'attivazione delle previste
forme di cooperazione internazionale e di scambio di informazioni di
cui all'articolo 189.

Art. 188

Esercitazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria
competenza effettuano esercitazioni al fine di verificare
l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e dei
relativi strumenti di attuazione.

Art. 189

Collaborazione con altri Stati (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo
99; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-ter;
legge 31 ottobre 1989 n. 375; legge 9 aprile 1990 n. 92; decisione
del Consiglio 87/600/EURATOM).

1. Nella predisposizione dei piani di emergenza di cui al presente
Titolo si tiene altresi' conto delle eventuali conseguenze di
emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che
possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione
europea.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, cooperano con altri Stati membri dell'Unione Europea
e con paesi terzi che potrebbero essere interessati da eventuali
emergenze che si verifichino o possano verificarsi nel territorio
nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'eventuale
attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati, nonche' il
coordinamento dei rispettivi piani di emergenza.
3. In caso di una emergenza radiologica o nucleare che si verifichi
nel territorio nazionale, ovvero possa dar luogo a conseguenze sul
territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile e l'ISIN, ciascuno per quanto di
propria competenza, d'intesa con Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, stabiliscono tempestivamente
contatti con le omologhe autorita' competenti di tutti gli Stati
membri e con i paesi terzi eventualmente coinvolti o che sono
suscettibili di essere interessati, al fine di:
a) condividere le informazioni e le valutazioni riguardo la
situazione di esposizione in atto;
b) coordinare l'attuazione delle misure protettive e
l'informazione alla popolazione;
c) cooperare durante la fase di transizione da una situazione di
esposizione di emergenza ad una situazione di esposizione esistente.
4. Le attivita' di coordinamento non impediscono ne' ritardano
l'adozione delle azioni necessarie a livello nazionale.
5. Per le attivita' di cui al comma 3, devono essere utilizzati, se
del caso, i sistemi di scambio di informazioni e di coordinamento a
livello bilaterale, in ambito europeo o internazionale. A tal fine,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile e l'ISIN, ciascuno per quanto di propria
competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, provvedono all'attuazione a livello
nazionale:
a) delle Convenzioni internazionali sulla pronta notifica di un
incidente nucleare e sulla assistenza in caso di un incidente
nucleare o di una emergenza radiologica;
b) del sistema europeo di scambio rapido delle informazioni in
caso di emergenza radiologica di cui alla Decisione del Consiglio
87/600/Euratom.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza,
di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, promuovono e stabiliscono accordi di cooperazione
bilaterali o multilaterali, in particolare con i paesi confinanti,
finalizzata a favorire lo scambio rapido delle informazioni in caso
di una emergenza radiologica o nucleare, e il coordinamento
transfrontaliero delle misure protettive durante la riposta ad un
incidente nucleare.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile e l'ISIN, ognuno per quanto di propria competenza e
di concerto con le altre autorita' competenti in materia e d'intesa
con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
condividono tempestivamente le informazioni e cooperano con le
omologhe autorita' competenti degli altri Stati membri o dei paesi
terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali,
riguardo allo smarrimento, al furto o al ritrovamento di sorgenti
sigillate ad alta attivita', di altre sorgenti radioattive e
materiale radioattivo critico e ai relativi controlli periodici
successivi o indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di
riservatezza e la legislazione nazionale in materia.
8. Ai fini dell'efficace attuazione della Convenzione
sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il
26 settembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9
aprile 1990, n. 92, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile costituisce l'autorita'
competente per la ricognizione e il censimento, su tutto il
territorio nazionale, delle risorse umane e strumentali utili alla
gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

Art. 190

Particolari disposizioni per le attivita' di protezione civile e di
polizia giudiziaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 126-quater).

1. In casi di necessita' e di urgenza nel corso delle attivita' di
protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorita'
responsabile dell'attuazione dei piani di emergenza nonche' nel corso
delle attivita' di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi
di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta
previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.
1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Capo II
Informazione della popolazione

Art. 191

Situazioni disciplinate (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 127)

1. Le norme del presente Capo disciplinano le attivita' e le
procedure di informazione della popolazione sulle misure di
protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze
di cui al Capo I del presente Titolo.

Art. 192

Popolazione interessata e piani di emergenza (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 128)

1. Ferme restando le definizioni di cui al Titolo II, ai fini
dell'applicazione del presente Capo valgono le definizioni seguenti:
a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale e' stato
stabilito un piano di emergenza;
b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza:
qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure
specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza;
c) piano di emergenza: i piani di cui al Capo I del presente
Titolo.

Art. 193

Obbligo di informazione. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e
71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 129).

1. Alla popolazione che rischia di essere interessata
dall'emergenza radiologica, intesa come qualsiasi gruppo di
popolazione per il quale e' stato stabilito un piano di emergenza ai
sensi del Capo I del presente Titolo, e alla popolazione
effettivamente interessata dall'emergenza, intesa come qualsiasi
gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di
protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza, devono essere
fornite le informazioni previste nel presente Capo senza che le
stesse ne debbano fare richiesta.
2. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in
condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza
radiologica.

Art. 194

Informazione preventiva. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 70;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 130).

1. La popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza
viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione
sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,
nonche' sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati
nell'allegato XXXIV.
3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di
popolazione in relazione alla loro attivita', funzione e
responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

Art. 195

Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/EURATOM,
articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
131).

1. La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza viene
immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul
comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria
ad essa applicabili nella fattispecie.
2. L'informazione comprende almeno gli elementi riportati
nell'allegato XXXIV.
3. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di
preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla
loro attivita', funzione ed eventuale responsabilita' nei riguardi
della collettivita' nonche' al ruolo che eventualmente debbano
assumere nella particolare occasione.

Art. 196

Informazione delle persone che possono intervenire nella
organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli
70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).

1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione
dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione
adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento puo'
comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un
caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di
emergenza prevedibili.
2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate
in funzione del caso in concreto verificatosi.

Art. 197

Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all'allegato
XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale
prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute,
dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dall'ISIN, dall'Istituto Superiore
di Sanita', dalla Conferenza Unificata, nonche' da altre
amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni
dall'istituzione del predetto Comitato:
a) alla definizione dei contenuti dell'informazione preventiva
per le emergenze previste dal Piano Nazionale di cui all'articolo
182;
b) alla definizione di direttive per l'informazione preventiva e
in caso di emergenza per tutte le pianificazioni disciplinate nel
presente Titolo, di competenza del Prefetto.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile in raccordo con i prefetti territorialmente
competenti provvede alla diffusione dell'informazione di cui
all'articolo 194. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della protezione civile in raccordo con i prefetti
predispone e attua, ciascuno per le emergenze di propria competenza,
sulla base di contenuti delle direttive di cui al comma 1, appositi
programmi di comunicazione per la diffusione dell'informazione di cui
all'articolo 194 che possono prevedere in funzione delle specifiche
modalita' operative e dei destinatari dell'informazione stessa il
concorso delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci, nonche' delle strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile e degli
organi del Servizio sanitario nazionale.
3. I prefetti, sulla base delle direttive di cui al comma 1,
lettera b), e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile individuano, nell'ambito dei piani di
emergenza di rispettiva competenza, le disposizioni e le procedure
per la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 195.
4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale di una Commissione
tecnico scientifica coordinata dal Ministero della salute e composta
da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero
della salute, dall'Istituto Superiore di Sanita', dall'ISIN, dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dal Ministero per lo sviluppo economico.
5. Ai componenti del Comitato e della Commissione di esperti non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.

Titolo XV
PARTICOLARI SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE ESISTENTE

Art. 198

Campo di applicazione (direttiva 2013/59 EURATOM; decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis e allegato XVII: Elenco
indicativo di tipi di situazioni di esposizione esistenti di cui
all'articolo 100, decreto legislativo n. 230/1995).

1. Il presente Titolo si applica alle situazioni di esposizione
esistente di seguito elencate:
a) esposizione dovuta alla contaminazione di aree da parte di
materiale radioattivo derivante da:
1) attivita' del passato che non sono mai state sottoposte a
controlli amministrativi o che non sono state disciplinate
conformemente alle disposizioni del presente decreto;
2) un'emergenza, dopo che e' stata dichiarata la conclusione
della situazione di esposizione di emergenza come stabilito dal
Titolo XIV;
3) incidenti o eventi nucleari o radiologici anche avvenuti
all'estero senza aver determinato un'emergenza sul territorio
nazionale;
4) attivita' del passato per le quali l'esercente e' ignoto o
non e' piu' giuridicamente responsabile;
b) esposizione dovuta a materiali contaminati da sostanze
radioattive;
c) esposizione a beni di consumo, tranne alimenti, mangimi e
acqua potabile, contenenti:
1) radionuclidi provenienti dalle zone contaminate di cui alla
lettera a);
2) radionuclidi naturali.

Art. 199

Principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive
(direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 100; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 126- bis).

1. Ai fini delle decisioni in merito all'attuazione delle misure
correttive e protettive nelle situazioni di esposizione esistente di
cui all'articolo 198 sono rispettati i seguenti principi:
a) le decisioni che introducono o modificano una via di
esposizione nelle situazioni di esposizione esistente, devono essere
giustificate nel senso che devono apportare piu' benefici che danni;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata delle misure correttive e
protettive sono ottimizzati allo scopo di mantenere l'entita' delle
dosi individuali, la probabilita' dell'esposizione e il numero di
individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto
di fattori economici e sociali;
c) l'ottimizzazione della protezione si applica in via
prioritaria alle esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento
di cui all'allegato XXXV e continua a essere messa in atto al di
sotto di detti livelli, anche tenuto conto delle valutazioni e
dell'efficacia delle misure correttive e protettive attuate;
d) i livelli di riferimento in termini di dose, di cui
all'allegato XXXV, sono utilizzati ai fini della programmazione e
dell'eventuale attuazione delle misure correttive e protettive. Detti
livelli non costituiscono limiti di dose.
2. Nei casi previsti dall'articolo 36 della legge n. 234 del 2012
le disposizioni dell'allegato XXXV aventi contenuto tecnico possono
essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 146, comma 8.

Art. 200

Campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di
esposizione esistente (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 101;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
avvalendosi delle proprie Agenzie regionali o provinciali per la
protezione dell'ambiente, individuano le situazioni di esposizione
esistente indicate nell'articolo 198, comma 1, lettera a), entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. L'Agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente valuta la dose agli individui della popolazione
derivanti dalle situazioni individuate al comma 1, e comunica alla
Regione e alla Provincia autonoma gli esiti delle valutazioni. Nel
caso in cui sia superato il livello di riferimento di cui
all'allegato XXXV, la comunicazione e' trasmessa anche al Prefetto e
all'ISIN.

Art. 201

Misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizioni
esistenti (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 73; decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. Nella definizione delle strategie di gestione delle situazioni
di esposizione esistente il Prefetto tiene conto dei principi di cui
all'articolo 199, delle necessità e del rischio di esposizione,
nonche' dell'efficacia delle misure protettive e correttive e delle
caratteristiche reali della situazione.
2. A tal fine il Prefetto si avvale di una commissione consultiva
costituita da rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi
tecnici e sanitari locali, nonche' da rappresentanti delle realta'
economiche e sociali interessate. La Commissione e' integrata, in
relazione alla rilevanza della situazione, con rappresentanti
dell'ISIN, del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del
fuoco, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della
protezione civile, dell'ISPRA e dell'ISS.
3. Le strategie di cui al comma 1 includono:
a) l'individuazione degli obiettivi da perseguire, anche a lungo
termine, e i livelli di riferimento corrispondenti, tenendo conto di
quelli stabiliti nell'allegato XXXV;
b) la valutazione della necessita' di misure correttive e
protettive da applicare nelle aree interessate, il beneficio agli
individui della popolazione interessati e la determinazione della
portata e dell'efficacia di tali misure;
c) l'individuazione delle aree interessate e degli individui
della popolazione interessati, la loro delimitazione e la
regolamentazione dell'accesso a tali aree o agli edifici in esse
ubicati, ovvero la necessita' di imporre limitazioni alle condizioni
di vita in tali aree;
d) la valutazione dell'esposizione di gruppi diversi della
popolazione e dei mezzi a disposizione dei singoli individui per
verificare la propria esposizione;
e) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle
esposizioni.
4. Il Prefetto, autorizzato l'insediamento e la ripresa di
attivita' sociali ed economiche in aree con una contaminazione
residua di lunga durata, adotta accorgimenti per il controllo
costante dell'esposizione per stabilire condizioni di vita che
possono essere considerate normali, tra cui:
a) la definizione di livelli di riferimento adeguati, tenendo
conto di quelli stabiliti nell'allegato XXXV;
b) l'organizzazione di un sistema di gestione a sostegno del
mantenimento delle misure di autoprotezione nelle aree interessate,
comprese le informazioni e la consulenza agli individui della
popolazione e la sorveglianza delle esposizioni;
c) eventuale adozione di misure di risanamento ambientale;
d) eventuale delimitazione di aree.
5. Ai componenti della commissione non spettano compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti
comunque denominati.

Art. 202

Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59
EURATOM, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 126-bis).

1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di cui
all'articolo 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle
attivita' spettanti ai soggetti tenuti all'attuazione delle misure
correttive e protettive, di cui all'articolo 201, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 201, comma 2.
2. L'attuazione delle strategie correttive e protettive, prevede
periodicamente:
a) di valutare le eventuali misure correttive e protettive
disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle misure
pianificate e realizzate;
b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui
potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se
necessario, la relativa esposizione;
c) di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni a
livello individuale o locale.
3. Alle situazioni di esposizione esistente per le quali e'
superato il livello di riferimento di cui all'allegato XXXV ed e'
possibile attribuire la responsabilita' giuridica a un determinato
soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai capi XI e XII e il
soggetto responsabile e' tenuto a darne notifica al Prefetto.
4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure correttive e
protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni di cui al Titolo XI.

Art. 203

Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo
(direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 21; decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare,
manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono
svolte a fini commerciali:
a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e
derivano dalle attivita' di cui all'articolo 20, le cui
concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale
alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera
d);
b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua
potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle
aree contaminate di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a) le cui
concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale
alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera
d).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN, sono
stabiliti per bene di consumo i livelli di concentrazione di
attivita' di cui ai divieti indicati al comma 1.

Art. 204

Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 EURATOM,
articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
126-bis).

1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione
esistente di cui all'articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a
situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove
disciplinato dal presente decreto.
2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4,
nel caso in cui l'origine dei materiali radioattivi sia riconducibile
a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime
autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se
la concentrazione di attivita' rispetta i valori stabiliti
nell'Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima
condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di
non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I.
3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4,
nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di
origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprieta'
radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime
autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno
concentrazioni di attivita' minori o uguali ai valori stabiliti
nell'Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia
rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l'individuo
rappresentativo di cui all'Allegato II.
4. Il soggetto responsabile dell'attivita' all'interno della quale
avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell'esperto di
radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere e' a
carico dell'ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della
dose.
5. Il soggetto di cui al comma 4 e' tenuto a comunicare
preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per
territorio l'allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i
criteri di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' introdotto nel territorio
nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal
territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in
relazione alle necessita' di tutela della popolazione dai rischi di
esposizione e di tutela dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi
compreso il rinvio del materiale radioattivo o il respingimento
dell'intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile
dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e'
responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio
del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la
collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della
restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente
autorita' dello Stato responsabile dell'invio.

Titolo XVI
APPARATO SANZIONATORIO
Capo I
Illeciti penali

Art. 205

Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 142-bis)

1. L'esercente che non effettua con le modalita' e scadenze
indicate le misurazioni di cui agli articoli 17, commi 1 e 3, e 22,
commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con
l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.
2. L'esercente che, in violazione dell'articolo 17, comma 3, non si
avvale dell'esperto di cui all'articolo 15 o non pone in essere le
misure correttive indicate dallo stesso e' punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro
20.000,00.
3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28, comma 5, ai
soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al Titolo XI
si applicano le relative sanzioni.
4. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 4, ai soggetti che
violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e XII si
applicano le relative sanzioni.
5. Chiunque pone in essere le attivita' di cui all'articolo 23 o
all'articolo 26 senza il titolo autorizzativo rispettivamente
prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso contenute
e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
6. L'omissione della notifica prevista dall'articolo 24, nonche'
l'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione
competente, sono punite con l'arresto da sei mesi ad un anno o con
l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.
7. La violazione del divieto di cui all'articolo 23, comma 9, e'
punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
3000,00 a euro 15.000,00.
8. La violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 6, e'
punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro
30.000,00 ad euro 100.000,00.
9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli
autorizzatori.

Art. 206

Sanzioni penali relative al Titolo V (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 139)

1. Il direttore responsabile che omette la segnalazione di cui
all'articolo 31 e' punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi
o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
2. Il direttore responsabile che omette di adottare le misure o di
dare l'avviso indicati nell'articolo 33 e' punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.
3. Il direttore responsabile che viola il divieto di cui
all'articolo 34, comma 1 e non ottempera alla previsione di cui
all'articolo 34, comma 2, e' punito con l'arresto da due a otto mesi
o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 8.000,00.
4. Il direttore responsabile che non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 35 e' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

Art. 207

Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 136)

1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 36, 38
e 43 in assenza dell'autorizzazione prevista o in violazione delle
prescrizioni dettate nella stessa, e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00.
2. Chiunque omette la notifica prevista dagli articoli 37 e 46,
nonche' la denuncia prevista dall'articolo 44, comma 1, e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad
euro 20.000,00.
3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli articoli 38,
comma 7, e 39, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre anni
e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.
4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui
all'articolo 41, con le modalita' in esso indicate, oppure omette di
dare la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 1, e' punito con
l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da euro
5.000,00 ad euro 10.000,00.
5. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli
autorizzatori.

Art. 208

Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 137)

1. L'esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di
cui all'articolo 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei
requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo
50, comma 7, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione
delle prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto
da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro
45.000,00.
2. L'esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di
cui all'articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei
requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell'articolo
50, comma 7, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. La violazione delle
prescrizioni dettate con il nulla-osta e' punito con l'arresto da un
mese a quattro mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro
20.000,00.
3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di
rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 54,
comma 1, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da
euro 30.000,00 a euro 150.000,00. La violazione delle prescrizioni
dettate nell'autorizzazione e' punito con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 54, comma 9, o lo
svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 54, comma 10, in
assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, sono
puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
3.000,00 ad euro 15.000,00.
5. Chiunque effettua le attivita' di cui agli articoli 56, comma 1,
e 57, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con
l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro
60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate
nell'autorizzazione, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo
56, commi 3 e 4, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00.
6. La violazione della disposizione di cui all'articolo 58, comma
1, e' punita con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da euro
60.000,00 ad euro 120.000,00.
7. Chiunque effettua una delle attivita' di cui all'articolo 59,
comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da
sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro
60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta
e' punito con l'arresto da quattro mesi ad un anno o con l'ammenda da
euro 15.000,00 ad euro 45.000,00.
8. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli
autorizzatori.

Art. 209

Sanzioni penali relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6
febbraio 2007, n.52, articoli 23, 23)

1. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 62 senza il
nulla-osta richiesto e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni o
con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle
prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti
dall'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' il
mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 62,
comma 3, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
2. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 63, commi 1 e 2,
e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro
2.000,00 ad euro 10.000,00.
3. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 64 senza
l'autorizzazione richiesta dai commi 1 e 7 dello stesso articolo e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro
20.000,00 ad euro 40.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni
dettate con l'autorizzazione e' punita con l'arresto da tre mesi ad
un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. L'inottemperanza ai doveri di cui agli articoli 65 e 69 e'
punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro
1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. L'omessa tenuta del libretto di cui all'articolo 66 e' punita
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad
euro 3.000,00 euro. La tenuta del libretto in modo non conforme alle
previsioni di cui all'articolo 66, comma 1, il mancato aggiornamento
o la mancata consegna di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, sono
puniti con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da
euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
6. Chiunque svolge le attivita' di cui all'articolo 67 senza la
registrazione prevista e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno
o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
7. L'inottemperanza ai doveri di cui all'articolo 72, comma 1, e'
punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro
3.000,00 ad euro 40.000,00.
8. L'omessa attivazione delle misure indicate nell'articolo 72,
comma 5, e l'omissione delle comunicazioni ed informazioni di cui
all'articolo 72, commi 5 e 6, primo periodo, sono punite con
l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,00 ad euro
60.000,00.
9. L'immissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti indicati
nell'articolo 72, comma 6, ultimo periodo, in assenza
dell'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto da due a tre
anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00.
10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli
autorizzatori.

Art. 210

Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 138)

1. Chiunque pone in essere le attivita' di cui agli articoli 76,
77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un
impianto nucleare di cui all'articolo 98 in assenza dei prescritti
titoli autorizzativi e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o
con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.
2. Chiunque pone in essere l'attivita' di cui all'articolo 96 senza
il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle prescrizioni
contenute nel titolo e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta di cui
all'articolo 77 del presente decreto che mettono in esecuzione i
progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione
di cui all'articolo 84, comma 2, sono puniti con l'arresto da sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro
15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti
particolareggiati di cui all'articolo 84, comma 2, siano realizzati
in difformita' da quanto approvato.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 98 che mette
in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi
senza l'approvazione di cui all'articolo 99, comma 6, o non
rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 99, comma 5, e'
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro
20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena e' dell'arresto da uno a tre
mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in
cui i progetti particolareggiati di cui all'articolo 99, comma 6,
siano realizzati in difformita' da quanto approvato.
5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli
autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o il
regolamento di esercizio di cui all'articolo 89 oppure contravviene
agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli articoli 91, comma 1,
97, 100, comma 3, e 102, comma 2, e' punito con l'arresto da tre a
nove mesi o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
6. Chiunque effettua le attivita' di cui all'articolo 87 in assenza
dell'approvazione del programma generale di cui all'articolo 87,
comma 4, o in mancanza del parere positivo di cui all'articolo 87,
comma 5, ovvero in violazione delle prescrizioni previste
dall'articolo 87, comma 6, e' punito con l'arresto da due a sei mesi
o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.
7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 79, comma 1,
lettere da a) ad e), e 97, comma 1, e' punito con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
8. Il personale incaricato ai sensi dell'articolo 91, comma 1, che
abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato
sostituito e' punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o
con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
9. L'omessa attivita' di formazione e aggiornamento di cui
all'articolo 103, comma 1 primo periodo, e l'omessa acquisizione
dell'attestazione di cui all'articolo. 103, comma 1 secondo periodo,
sono punite con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro
1.000,00 ad euro 5.000,00.
10. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli
autorizzatori.

Art. 211

Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 139)

1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 107, comma 2,
117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, e' punita
con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad
euro 90.000,00.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli
articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2 e 3, 115, 117,
comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2, e' punita
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad
euro 20.000,00.
3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli
articoli 109, commi 2 e 3, 122 e 131, comma 2, e' punita con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad
euro 3.000,00.
4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli
articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, e' punita con l'arresto da due a
sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli
articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118, comma 2 lettere b)
e c), e' punita con l'ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00.
6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli
articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139, comma 1 lettera a), e'
punita con l'arresto da giorni quindici ad un mese o con l'ammenda da
euro 300,00 ad euro 2.000,00.
7. L'inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 134,
commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6 e 7 e' punita con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro
10.000,00.
8. La violazione dell'articolo 142, comma 1, e' punita con
l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000, ad euro
60.000,00.
9. La prosecuzione delle attivita' dopo la sospensione o la revoca
dei provvedimenti autorizzatori e' punita con le pene previste per lo
svolgimento dell'attivita' in assenza dei prescritti titoli
autorizzatori.
10. L'esercizio di funzioni proprie degli esperti di
radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di soggetti non
abilitati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 129 e 138,
nonche' l'utilizzo di esperti e medici non abilitati ai sensi delle
stesse disposizioni e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

Art. 212

Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 140)

1. Chiunque omette di attuare le misure indicate dall'articolo 148
e' punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro
20.000,00 ad euro 40.000,00.
2. L'esercente o il vettore che omettono di adottare le misure o di
effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 149, commi 1, 2 e 3,
e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro
50.000,00 ad euro 100.000,00.
3. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 150, comma 1, e
151, commi 1, 2 e 3, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.

Art. 213

Sanzioni penali relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, articolo 140)

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 157, comma 1, dei
divieti previsti con il provvedimento reso ai sensi dell'articolo
157, comma 3, o della disposizione di cui all'articolo 159, comma 5,
e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da
euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, commi
4 e 7, e' punita con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con
l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3. Nel caso in cui non si tenga conto dei livelli dia-gnostici di
cui all'articolo 158, comma 4, e non si ottemperi agli obblighi di
cui all'articolo 161, comma 4, e' applicata la sanzione dell'arresto
da quindici giorni a due mesi o dell'ammenda da euro 1.500,00 ad euro
5.000,00.
4. L'esercente che, in violazione dell'articolo 163, comma 12, non
adotta gli interventi correttivi sulle attrezzature
medico-radiologiche o non provvede alla loro dismissione e' punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro
10.000,00 ad euro 30.000,00.
5. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 163, comma
13, e' punita con l'arresto da nove mesi ad un anno o con l'ammenda
da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00.
6. L'omessa esposizione dell'avviso di cui all'articolo 166, comma
5, e' punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro
5.000,00 ad euro 10.000,00.
7. L'inosservanza da parte del responsabile dell'impianto
radiologico dell'obbligo di dare le informazioni di cui all'articolo
167, comma 8, e' punita con l'arresto da tre a nove mesi o con
l'ammenda da euro 6.000,00 ad euro 15.000,00.

Art. 214

Sanzioni penali relative ai Titoli XIV e XV (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 141)

1. La violazione dell'articolo 174, comma 6, e' punita con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro
10.000,00.
2. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 176, commi 1
e 2, 183, comma 1, 185, comma 8, e 186, comma 6, e' punita con
l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 40.000,00 ad
euro 100.000,00.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 203 e' punita con
l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 60.000,00 ad euro
150.000,00.

Capo II
Illeciti amministrativi

Art. 215

Sanzioni amministrative relative al Titolo IV (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)

1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o
comunicazione previsti dagli articoli 18, commi 1, 2 e 4, 22, commi 3
e 5, e 23, commi 4, 5 e 6, nonche' la mancata conservazione di cui
agli articoli 17, commi 2 e 4, 22 commi 2, 3 e 5, e 23, comma 7, sono
punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro
10.000,00.

Art. 216

Sanzioni amministrative relative al Titolo V (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 136)

1. L'inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione
previsti dall'articolo 32 e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 1.500 ad euro 3.000,00.

Art. 217

Sanzioni amministrative relative al Titolo VI

1. L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione, informazione,
registrazione o trasmissione previsti dagli articoli 42, comma 1, 43,
commi 5 e 6, 44, comma 1, nonche' la violazione dell'obbligo di
tenere la contabilita' di cui all'articolo 44 sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
2. L'inottemperanza alla previsione di cui all'articolo 45, comma
2, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro
500,00.

Art. 218

Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)

1. Chiunque omette la notifica prevista dall'articolo 53, comma 1,
o compie le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, in assenza
dell'autorizzazione prevista e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
2. L'inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione,
comunicazione o informazione previsti dagli articoli 48, comma 1, 54,
comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione
amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

Art. 219

Sanzioni amministrative relative al Titolo VIII (decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 52, articoli 23, 23)

1. L'inottemperanza agli obblighi di comunicazione o informazione
previsti dagli articoli 64, commi 5, 6 e 8, 67, comma 1, e 68, comma
1 lettera e), e' punita con la sanzione amministrativa da euro
5.000,00 ad euro 10.000,00.

Art. 220

Sanzioni amministrative relative al Titolo IX (decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 52, articolo 23 e 23)

1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione o
informazione previsti dagli articoli 86, commi 1 e 2, 88, comma 1,
91, comma 4, 96, comma 2, 97, comma 2, e 100, comma 1, il mancato
adempimento degli ulteriori obblighi indicati dagli articoli 86,
comma 1, 88, comma 1, e 91, comma 3, nonche' il mancato aggiornamento
dei registri di esercizio di cui all'articolo 93, comma 5, sono
puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 ad euro
30.000,00.

Art. 221

Sanzioni amministrative relative al Titolo XI (decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, articolo 139)

1. L'inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione,
informazione o consegna previsti dagli articoli 109, comma 8, 116,
127, nonche' agli obblighi e alle prescrizioni di cui agli articoli
132, commi 1 e 3, 139, comma 1 lettere b) e c), 140, commi 1, 3 e 4,
e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro
10.000,00.
2. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 132, commi 4
e 5, 142, commi 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 600,00 ad euro 2.000,00.

Art. 222

Sanzioni amministrative relative al Titolo XII (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 149, comma
4, e 155, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro
3.000,00 ad euro 9.000,00.
2. L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 151, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.

Art. 223

Sanzioni amministrative relative al Titolo XIII (decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)

1. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 161, comma
5, e 167, commi 1 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 160, commi
3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad
euro 12.000,00.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 163, commi
3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 6.000,00 ad euro 12.000,00.
4. L'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 164 e' punita
con la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 800,00.
5. L'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 166, comma 1,
e' punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro
600,00.
6. La mancata organizzazione dei percorsi formativi di cui
all'articolo 167, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00.

Art. 224

Sanzioni amministrative relative ai capi XIV e XV (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 141)

1. L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione previsto dagli
articoli 186, comma 6, e 204, comma 5, nonche' la violazione delle
prescrizioni di cui all'articolo. 204, comma 4, primo periodo, sono
punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro
10.000,00.

Capo III
Disposizioni ulteriori

Art. 225

Ostacoli al controllo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art
135-bis)

1. Chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal
presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non
esibisce i documenti richiesti nel corso di un'ispezione, e' punito
con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 3.000,00
ad euro 90.000,00.

Art. 226

Clausola di salvezza

1. Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si
applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti come reati da
altre disposizioni.
2. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si
applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti piu'
gravemente da altre disposizioni.

Art. 227

Pene accessorie

1. La condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 205 a 214,
qualora commesso nell'esercizio di una delle attivita' disciplinate
dal presente decreto per la quale e' previsto un atto autorizzatorio,
comunque denominato, quando sia irrogata una pena detentiva superiore
a due anni di arresto, anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
comporta altresi' la sospensione dell'autorizzazione per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno oppure la revoca
dell'autorizzazione nel caso in cui sia gia' intervenuta una condanna
nel quinquennio precedente per un fatto previsto dal presente
decreto.

Art. 228

Estinzione del reato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
articolo 135-bis)

1. Le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche se
alternativa a quella dell'arresto, possono essere estinte se la
consumazione e' dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo,
organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere
neutralizzati o rimossi e se dal fatto non e' derivato un danno.
2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata,
l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale,
ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al
contravventore un'apposita prescrizione fissando per la
regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo
tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In
presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al
contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il
termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con
provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico
ministero.
3. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.
4. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche
misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.
5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi
del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata
eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla
prescrizione.
7. Quando la prescrizione e' adempiuta, l'organo accertatore
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel
termine di trenta giorni, una somma pari ad un terzo del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero
l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
8. Quando la prescrizione non e' adempiuta, l'organo accertatore ne
da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa
prescrizione.
9. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o
da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi
dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne da'
comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti. In
tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il
pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.
10. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in
cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai
commi 7 e 9.
11. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti
del codice di procedura penale.
12. La contravvenzione e' estinta se il contravventore adempie alle
prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi
fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
13. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla
prescrizione, ma comunque entro quello di cui al comma 6, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con
modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono
valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice
penale.

Art. 229

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo
24, della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono applicare per gli
illeciti amministrativi previsti dagli articoli da 215 a 224, tenuto
conto della natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni
amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la
sospensione dell'attivita' da un minimo di cinque giorni ad un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente l'esercizio dell'attivita';
b) per i fatti reiterati di particolare gravita' dai quali sia
derivato un danno concreto, la definitiva cessazione dell'attivita' o
la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.

Art. 230

Effetti della depenalizzazione

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto,
sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza
o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto non puo' essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria superiore al massimo della pena pecuniaria
originariamente prevista per il reato e a tali fatti non si applicano
le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente
decreto.
3. L'autorita' giudiziaria entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la
trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti
amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per
altra causa alla medesima data.
4. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico
ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale.
5. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove
l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in
camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non
luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 2.
6. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli
estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in
misura ridotta a norma dell'articolo 16, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in
deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
8. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
9. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 231

Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione

1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dai Capi I e II nonche' dall'articolo 225
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle
amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento
sanzionatorio, per essere destinate ad attivita' dirette alla
protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i
rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio' compreso anche il
finanziamento delle attivita' di controllo e di informazione.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono
irrogate dalle autorita' cui e' attribuita ai sensi dell'articolo 9
la vigilanza sui singoli ambiti e settori disciplinati dai Titoli che
precedono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo XVI non
devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per il
bilancio dello Stato.

Titolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 232

Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente decreto
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147).

1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati
nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo
VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti
gli effetti la loro efficacia.
2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati,
nonche' tutti gli atti gia' emanati per gli impianti di cui al Titolo
VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964,
n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.

Art. 233

Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148).

1. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata
istanza di disattivazione ai sensi dell'articolo 55, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa
autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti
disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi,
ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo
piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.

Art. 234

Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di
pratiche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
144-bis).

1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo
47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono
considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui
all'articolo 46.
2. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione
preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in
esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente
vigenti, presentano alle amministrazioni procedenti, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
istanza di autorizzazione all'allontanamento secondo le disposizioni
di cui all'articolo 54.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui
al comma 2, l'allontanamento dei materiali ed effluenti e' consentito
nelle modalita' e condizioni previste all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
4. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto, svolgono un'attivita' per la quale e' gia' stata effettuata
la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a far effettuare
e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio alle
Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all'articolo
151.

Art. 235

Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII del presente decreto

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto sono gia' in possesso di provvedimenti autorizzativi
presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento
secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti medesimi.
2. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di
cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la richiesta di aggiornamento
deve essere presentata nei termini previsti per il rinnovo.
3. Le autorita' competenti al rilascio dei provvedimenti
autorizzativi aggiornati inviano all'ISIN, secondo le modalita'
indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 52, copia
di tali provvedimenti.
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di aggiornamento e'
consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso
l'allontanamento dei materiali ed effluenti nel rispetto delle
modalita', limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento
autorizzativo rilasciato in precedenza.
5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgono un'attivita' per la quale e' gia' in corso di validita' un
provvedimento autorizzativo emesso ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1997, n. 230, provvedono, entro due anni dall'entrata in
vigore del presente decreto, ad inoltrare istanza di aggiornamento
secondo le previsioni di cui all'articolo 151.

Art. 236

Guide tecniche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
153)

1. L'ISIN, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, puo'
elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli
standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Art. 237

Specifiche modalita' applicative per il trasporto (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, della tutela del mare e del territorio, dello sviluppo
economico, della salute e dell'interno, sentito l'ISIN, possono
essere indicate specifiche modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente decreto alla attivita' di trasporto di
materie radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme
internazionali in materia.

Art. 238

Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive (decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156 bis).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 28
aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN),
anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono
stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione
delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l'impiego di
dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Art. 239

Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto
2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e'
adeguato alle disposizioni del presente decreto.
2. Sino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane
valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto
interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Art. 240

Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di
radioprotezione

1. La disposizione di cui all'articolo 129, comma 2, lettera c),
relativa all'abilitazione di terzo grado sanitario e' applicabile
decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 241

Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle
sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

1. L'ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 242

Disposizioni particolari per il MinisteroChriustian Coirrias

della difesa (direttiva
2013/59/EURATOM, articoli. 1, 2; decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, articolo 162).

1. Per particolari esigenze connesse con i compiti istituzionali
delle Forze armate in tempo di pace, le disposizioni del presente
decreto si applicano alle attivita' dell'Amministrazione della
difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 185 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dagli articoli da 265 a 271 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
disciplina tecnica ivi richiamata. I rinvii alle disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle
disposizioni di cui al precedente periodo s'intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
sono emanate le disposizioni necessarie ad adeguare il decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e la disciplina
tecnica ivi richiamata alle norme del presente decreto.
3. I rifiuti radioattivi, a bassa e media attivita', derivanti da
attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla
pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti
dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo,
nel deposito nazionale secondo le modalita' previste dalle norme
vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di
condizionamento e di stoccaggio sono eseguite presso la dedicata area
del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari
(CISAM), dall'ISIN secondo le modalita' di cui all'articolo 9.

Art. 243

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto
legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011,
dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto
legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo
n. 137 del 2017;
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre
2011.

Art. 244

Modifiche

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e' sostituito dal seguente:
«3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e'
disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle
disposizioni speciali in materia».

Art. 245

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei
compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane,
strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

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