Radiazioni ionizzanti durante le emergenze: i livelli di riferimento delle esposizioni

Pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 2022 sui livelli di riferimento

Radiazioni ionizzanti durante le emergenze: i livelli di riferimento delle esposizioni sono l'oggetto del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023, n. 150).

Le disposizioni si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza «suscettibili di comportare, nell'arco di un anno, per l'individuo rappresentativo della popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui della popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101».

Fissati anche:

  • i criteri generici per l'adozione delle misure protettive;
  • le strategie di ottimizzazione per l'applicazione delle misure protettive.

Di seguito il testo degli articoli del decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 2022; l'allegato recante i criteri generici è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 29 aprile 2022 

Determinazione dei  livelli  di  riferimento  per  le  situazioni  di
esposizione di  emergenza  radiologiche  e  nucleari  e  dei  criteri
generici per l'adozione di misure protettive da inserirsi  nei  piani
di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101. (23A03671) 

(in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2023, n. 150)

 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»; 

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della

legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e   successive   modificazioni   ed

integrazioni»; 

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma

dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive

modificazioni ed integrazioni»; 

  Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, datata 5 dicembre

2013, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla

protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle

radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e  2003/122/Euratom,  e,

in particolare, l'art. 7, «Livelli di riferimento», e  l'allegato  I,

«Livelli di riferimento per l'esposizione della  popolazione  di  cui

agli articoli 7 e 101»; 

  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante

«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli

derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga

le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,

97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di

settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge

4 ottobre 2019, n. 117»; 

  Visto, in particolare, l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo

31 luglio 2020, n. 101, che prevede che: «con decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di

concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare,  dell'interno  sentiti  il  Dipartimento  della  protezione

civile,  l'ISIN,  l'Istituto  superiore  di  sanita',  l'INAIL  e  il

Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sono  stabiliti,   anche   in

relazione agli orientamenti dell'Unione europea e  internazionali  in

materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di

emergenza e i criteri generici per l'adozione di  misure  protettive,

da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo»; 

  Visto il decreto-legge    marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

ministeri», che stabilisce che il «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare»  e'  rinominato  «Ministero  della

transizione ecologica»; 

  Tenuto   conto   degli   orientamenti   dell'Unione    europea    e

internazionali in materia disponibili, e in particolare: 

    della pubblicazione dell'International commission on radiological

protection (ICRP) 103: «The 2007 recommendations of the international

commission on radiological protection». Annals  of  the  ICRP  Volume

37/2-4, 2008; 

    della pubblicazione dell'International commission on radiological

protection (ICRP) 146: «Radiological protection  of  people  and  the

environment in the event of a large nuclear accident». Annals of  the

ICRP Volume 49/4, 2020; 

    della  pubblicazione  dell'International  atomic  energy   agency

(IAEA): «Preparedness and response  for  a  nuclear  or  radiological

emergency». IAEA Safety standards series No. GSR Part 7; 

    del documento dell'Organizzazione mondiale della sanita'  «Iodine

thyroid blocking - Guidelines for use in planning for and  responding

to radiological and nuclear emergencies». ISBN 978 92 4 155018 5. WHO

2017; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,

e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e

provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri; 

  Sentito il Dipartimento della protezione civile; 

  Sentito l'Ispettorato nazionale per  la  sicurezza  nucleare  e  la

radioprotezione (ISIN); 

  Sentito l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 

  Sentito  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione   contro   gli

infortuni sul lavoro (INAIL); 

  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 

  Esperite le procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi

dell'art. 33 del Trattato Euratom; 

  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'interno; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

                        Campo di applicazione 

  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle

situazioni di esposizione di emergenza  suscettibili  di  comportare,

nell'arco  di  un  anno,  per   l'individuo   rappresentativo   della

popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o  di

dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui  della

popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto  legislativo

31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo». 

 

                               Art. 2  

                             Definizioni 

  1. Ai fini del presente decreto,  oltre  alle  definizioni  di  cui

all'art.  7  del  decreto  legislativo,  si  applicano  le   seguenti

definizioni: 

    1) «criteri generici per l'adozione di misure protettive»: valori

di dose proiettata (efficace, equivalente e assorbita per esposizione

esterna) e di  dose  assorbita  ricevuta  a  seguito  di  esposizione

interna, in relazione ai quali si prende in considerazione l'adozione

di specifiche misure protettive; 

    2) «dose proiettata»: dose che si prevede possa  essere  ricevuta

in un intervallo di  tempo  dall'inizio  dell'esposizione  a  seguito

dell'incidente, da tutte le vie di esposizione,  quando  non  vengono

adottate misure protettive; 

    3) «dose residua»: dose che si  prevede  possa  essere  ricevuta,

inclusiva  della  dose  gia'   eventualmente   ricevuta   a   seguito

dell'incidente al momento dell'inizio  dell'attuazione  delle  misure

protettive,  dall'individuo  rappresentativo  da  tutte  le  vie   di

esposizione, dopo che sono  state  completamente  messe  in  atto  le

misure protettive, o dopo che e' stata  presa  la  decisione  di  non

applicare alcuna misura protettiva; 

    4) «strategia di protezione ottimizzata»: insieme  coordinato  di

misure protettive  che  consentono  il  rispetto  di  un  livello  di

riferimento prefissato e mirano a ottimizzare  la  protezione  al  di

sotto di detto livello di riferimento.

 

                               Art. 3  

                       Livelli di riferimento  

  1. I livelli di riferimento per le  situazioni  di  esposizione  di

emergenza,  espressi  in  termini  di  dosi  efficaci   residue   per

esposizione acuta o annua, sono fissati nell'intervallo tra 20 e  100

mSv  nell'ambito,  e  secondo   le   procedure   e   i   sistemi   di

responsabilita', dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I,

del decreto legislativo, tenendo in debito conto i principi  generali

della radioprotezione per le situazioni di esposizione  di  emergenza

di cui all'art. 173 del medesimo decreto legislativo. 

  2. In accordo con quanto indicato all'art. 173, comma 1, punti b) e

c),  del  decreto  legislativo,  in  applicazione  del  principio  di

ottimizzazione, puo' essere  considerato  nell'ambito  dei  piani  di

emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di

riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di

emergenza in cui puo' essere fornita una  protezione  adeguata  senza

causare danni  sproporzionati  dovuti  alle  contromisure  protettive

attuate o costi eccessivi. 

  3. I valori piu' elevati dell'intervallo tra 20 e 100  mSv  vengono

adottati nelle circostanze previste come estreme, in  cui  le  misure

protettive   per   ridurre   l'esposizione   potrebbero    comportare

conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile

pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello  di

riferimento inferiore. 

  4. Per la transizione da una situazione di esposizione di emergenza

a una situazione di esposizione esistente, oltre  a  quanto  previsto

dall'art. 172, comma 6, e dall'allegato XXX del decreto  legislativo,

si tiene conto delle disposizioni di cui all'allegato XXXV, punto  3,

lettera b), del decreto legislativo. 

  5.  I  livelli  di   riferimento   si   riferiscono   all'individuo

rappresentativo. 

 

                               Art. 4  

       Criteri generici per l'adozione delle misure protettive  

  1. Nei piani  di  emergenza  di  cui  al  Titolo  XIV  del  decreto

legislativo,  sono  definiti  i  criteri  generici   predefiniti   al

superamento dei quali si prevede l'attuazione di  particolari  misure

protettive. 

  2. Detti  criteri  sono  fissati  sulla  base  della  strategia  di

protezione ottimizzata, che, ai sensi dell'art.  173,  comma  4,  del

decreto legislativo, e' parte integrante dei piani medesimi,  tenendo

conto dei valori riportati  nella  tabella  A  allegata  al  presente

decreto, nonche' ottimizzati in relazione alle circostanze in cui  si

sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione

di emergenza e le sue caratteristiche. 

  3. I criteri generici in tabella A  sono  espressi  in  termini  di

valori di  dose  proiettata  in  relazione  ai  quali  si  prende  in

considerazione l'adozione  delle  misure  protettive  del  riparo  al

chiuso,  dell'evacuazione  o  della  dislocazione  della  popolazione

residente e della somministrazione di iodio stabile. 

  4. I criteri generici nella tabella A si riferiscono  all'individuo

rappresentativo. 

 

                               Art. 5  

Strategie  di  ottimizzazione   per   l'applicazione   delle   misure

                             protettive  

  1. Le misure protettive di cui all'art. 4, comma 3,  devono  essere

pianificate ed eventualmente attuate nel corso  di  un'emergenza,  in

modo coordinato e ottimizzato, valutando anche l'impatto  delle  loro

interazioni  e  interferenze  reciproche  sulle  dosi   residue   per

l'individuo    rappresentativo    della    popolazione    interessata

all'emergenza. 

  2. Con riferimento ai principi di cui agli articoli 6 e 173,  comma

1, del decreto legislativo, nella pianificazione delle situazioni  di

esposizione  di  emergenza,  ovvero  nel  corso  di  una   emergenza,

l'ottimizzazione della protezione  riguarda  in  via  prioritaria  le

esposizioni al di sopra del  livello  di  riferimento  e  continua  a

essere messa in atto anche al di sotto di detto livello, tenuto conto

delle valutazioni e delle registrazioni dell'efficacia  delle  misure

protettive adottate nel corso dell'emergenza. 

  3. Ai fini dell'adozione di eventuali misure protettive,  si  tiene

adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e

le  caratteristiche  delle  persone  interessate  e   le   condizioni

atmosferiche. 

  4. L'ottimizzazione della strategia di protezione ha  lo  scopo  di

mantenere  le  esposizioni  al  minimo  ragionevolmente   ottenibile,

valutando  se  il  danno  associato   all'attuazione   delle   misure

protettive  stesse  non  sia  sproporzionato  rispetto  ai   benefici

previsti.  Cio'  in  relazione,  tra  l'altro,  alle  caratteristiche

specifiche dell'emergenza, del sito e dell'individuo rappresentativo.

Per la  verifica  dell'adeguatezza  della  strategia  complessiva  di

protezione, le dosi residue sono comparate ai livelli di riferimento. 

  5. In ottemperanza all'art. 173, comma 2, del  decreto  legislativo

e' da considerare sempre giustificata l'adozione di misure protettive

urgenti nel caso in cui le dosi  proiettate,  relative  all'individuo

rappresentativo siano suscettibili di produrre, in mancanza di misure

protettive,  reazioni   tissutali   che   comportano   seri   effetti

deterministici. 

  6. Ai fini della predisposizione e  dell'eventuale  adozione  delle

misure protettive di cui al comma 5, i criteri generici in termini di

dose  assorbita  per  esposizione  esterna  acuta  proiettata  in  un

intervallo di tempo  inferiore  a  dieci  ore  sono  riportati  nella

tabella B allegata al presente decreto. La  tabella  C,  allegata  al

presente  decreto,  reca  i  criteri  generici  in  termini  di  dose

assorbita a  seguito  di  esposizione  interna  acuta  dell'individuo

rappresentativo. 

  7. La somministrazione di iodio stabile e' indicata e di  beneficio

apprezzabile nei soggetti di  eta'  non  superiore  a  40  anni,  con

priorita' a bambini, adolescenti e donne in  stato  di  gravidanza  o

allattamento. Nel caso  di  esposizione  alle  radiazioni  prolungata

(oltre ventiquattro ore) o ripetuta, potrebbero essere indicate  piu'

somministrazioni, che sono ad ogni  modo  sconsigliate  nei  neonati,

nelle donne in stato di gravidanza o allattamento e nei  soggetti  di

eta' maggiore di 60 anni. 

 

                               Art. 6  

                            Aggiornamento  

  1. Il presente decreto e' aggiornato nel  rispetto  dell'evoluzione

dello  stato  dell'arte  degli  orientamenti  dell'Unione  europea  e

internazionali in materia. 

 

                               Art. 7  

                      Disposizioni finanziarie  

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

  2. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  dei

compiti  derivanti  del  presente  decreto  con  le  risorse   umane,

strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per

gli adempimenti di competenza. 

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