Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105

Radiazioni ionizzanti: i livelli di esposizione per i lavoratori sono stati definiti dal decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105.

I soggetti destinatari delle misure sono i lavoratori e il personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali. Il provvedimento definisce anche:

  • le indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di emergenza;
  • le attività mettere in atto negli scenari di intervento;
  • i criteri per la valutazione dello scenario operativo;
  • le misure protettive e le strategie per la gestione dell'emergenza;
  • la messa in campo di squadre speciali di intervento.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022.

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Decreto del ministero dell'Interno 22 aprile 2022 

 

Modalita' e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale  di

intervento  ai  sensi  dell'articolo  124,  comma  12,  del   decreto

legislativo 31 luglio 2020, n. 101. (22A02723)

 

(Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n.105)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e

successive modificazioni;

Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante

«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli

derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti», e che  abroga

le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,

97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di

settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge

4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

ministeri», che stabilisce che il «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare»  e'  rinominato  «Ministero  della

transizione   ecologica»   e   che   la   direzione   generale    per

l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita'  energetica  e

la direzione generale  per  le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei

sistemi  energetici  e  geominerari  del  Ministero  dello   sviluppo

economico sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 124,  comma

12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che  prevede  che

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del

lavoro e  delle  politiche  sociali,  della  salute,  dello  sviluppo

economico (ora della transizione ecologica), sentito il  Dipartimento

della protezione civile, sono stabiliti le modalita' e i  livelli  di

esposizione dei lavoratori e del personale di intervento;

Sentito il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri, che si e' espresso con nota n. 53100  del

7 dicembre 2021;

Acquisito il concerto del Ministero del lavoro  e  delle  politiche

sociali, espresso con nota n. 1296 del 26 gennaio 2022;

Acquisito il concerto del Ministero della salute, espresso con nota

n. 385-P del 20 gennaio 2022;

Acquisito il concerto del Ministero  della  transizione  ecologica,

espresso con nota n. 8297 del 4 aprile 2022;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                              Obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce  le  modalita'  e  i  livelli  di

esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale

di intervento che partecipa alle attivita'  emergenziali  e  che,  in

relazione all'attivita' a cui  sono  adibiti,  sono  suscettibili  di

incorrere in una esposizione professionale di emergenza,  comportante

il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti  per  i

lavoratori esposti.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente   decreto,   si   fa

riferimento  alle  definizioni  contenute  nell'art.  7  del  decreto

legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

 

                               Art. 3

Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di

                              emergenza

1. Durante una situazione di esposizione di emergenza  l'intervento

prevede la pronta attuazione delle misure definite nell'ambito  della

preparazione all'emergenza, compresi:

a) la tempestiva attuazione di misure  protettive,  possibilmente

prima che abbia inizio l'esposizione;

b) la valutazione dell'efficacia delle strategie e  delle  azioni

attuate e loro adeguamento alla situazione esistente;

c)  il  confronto  tra  le  dosi  e  il  livello  di  riferimento

applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti  a  dosi

superiori al livello di riferimento;

d) l'attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario,

a  seconda  delle   condizioni   esistenti   e   delle   informazioni

disponibili.

 

                               Art. 4

                 Attivita' su scenari di intervento

1.   Le   principali   attivita'   che   determinano    esposizione

professionale di emergenza per lavoratori e personale  di  intervento

sono:

a) il soccorso  e  il  salvataggio  delle  persone  in  imminente

pericolo;

b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai  beni,

agli animali e all'ambiente mediante operazioni di  soccorso  tecnico

urgente e spegnimento di incendi;

c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi;

d)   la   decontaminazione   delle   persone,   di    mezzi    ed

equipaggiamenti;

e) la delimitazione delle aree contaminate;

f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari;

g) la verifica  dell'effettivo  ripristino  delle  condizioni  di

sicurezza dei siti di intervento;

h) la bonifica di ambienti contaminati.

 

                               Art. 5

                Valutazione dello scenario operativo

1.  Gli  interventi  che  determinano  modalita'   di   esposizione

professionale in emergenza  prevedono  misure  di  valutazione  dello

scenario operativo con particolare riguardo a:

a) tipologia delle  radiazioni  ionizzanti  e  i  dispositivi  di

protezione  individuale  disponibili   piu'   idonei   in   relazione

all'emergenza;

b) caratteristiche e  il  numero  delle  persone  da  soccorrere,

l'accessibilita' al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza  di

elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;

c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la  natura  e  la

tipologia  della   sostanza   radioattiva   rilasciata,   nonche'   i

quantitativi, la provenienza e le modalita' di rilascio della stessa;

d) estensione e caratteristiche dell'area  operativa  all'interno

della quale e' necessario effettuare le operazioni di emergenza.

 

                               Art. 6

          Misure protettive per la gestione dell'emergenza

1. Sono considerate misure  protettive  efficaci  per  la  gestione

dell'emergenza:

a) l'applicazione dei principi generali della radioprotezione per

le situazioni di esposizione di emergenza,  come  indicati  dall'art.

173 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

b)  la  delimitazione   e   suddivisione   dell'area   operativa,

all'interno  della  quale  e'  presente  una  condizione  che   possa

determinare un'esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le

diverse categorie;

c) l'impiego di mezzi di sorveglianza dosimetrica da  utilizzarsi

in relazione alle funzioni svolte per  ridurre  al  minimo  i  rischi

derivanti dall'esposizione;

d) il monitoraggio ambientale dell'area operativa;

e) il  controllo  dell'esposizione  professionale  o  accidentale

degli addetti all'emergenza che accedono all'area operativa;

f) la sorveglianza degli accessi all'area operativa;

g)  l'applicazione  di  tecniche  operative  che  non   espongono

direttamente gli  operatori  agli  effetti  delle  radiazioni,  anche

mediante sistemi robotizzati o azionati a distanza.

 

                               Art. 7

                Strategie di gestione dell'emergenza

1. Sono considerate strategie e azioni  efficaci  per  la  gestione

dell'emergenza:

a) la predisposizione da parte  della  Prefettura  dei  piani  di

emergenza per le installazioni e  gli  impianti,  nei  casi  previsti

dagli articoli 174, 175, 177, 185, 186 e 187 del decreto  legislativo

31 luglio 2020, n. 101, che si avvale per tale fine del «comitato per

la pianificazione  dell'emergenza  radiologica  e  nucleare»,  con  i

contenuti previsti dall'allegato XXXII dello stesso decreto;

b) la capacita' di condividere da parte  del  responsabile  della

segnalazione dell'emergenza, nell'immediatezza, tutte le informazioni

finalizzate alla gestione dell'intervento con il Comando  dei  vigili

del fuoco, la prefettura,  la  questura,  il  servizio  di  emergenza

sanitaria 118, l'ARPA/APPA e il sindaco;

c) l'adozione di un modello di intervento in grado di  assicurare

la gestione degli allarmi, il flusso di comunicazione tra i  soggetti

impegnati nell'emergenza e lo svolgimento coordinato delle  attivita'

operative in campo, individuando la direzione tecnica dei soccorsi in

capo al Comando dei vigili del fuoco competente per  territorio,  con

l'attivazione di un Posto di comando avanzato al quale dovranno  fare

riferimento i responsabili di tutte le funzioni individuati nei piani

di emergenza; per la gestione delle operazioni il  direttore  tecnico

dei   soccorsi   si   avvale    dell'esperto    di    radioprotezione

dell'esercente,  anche   riguardo   al   controllo   dell'esposizione

professionale e accidentale di emergenza;

d)  la  definizione  di  specifiche  misure   protettive,   anche

comprendenti misure di salute pubblica,  da  adottare  nei  confronti

della popolazione, nonche' di informazione pubblica;

e)  l'impiego  delle  squadre  speciali  di  intervento   laddove

previsto nei piani di emergenza indicati dal titolo XIV  del  decreto

legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

 

Art. 8

Squadre speciali di intervento

 

1. Per le esigenze connesse all'attuazione dei piani di  emergenza,

nei casi in cui e' necessario che siano previste squadre speciali  di

emergenza, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il personale, individuato su base volontaria, e' chiaramente  ed

esaustivamente informato in anticipo  in  merito  ai  rischi  per  la

salute  associati  alle  esposizioni  e  alle  misure  di  protezione

disponibili.

3. Ai lavoratori e al personale delle squadre speciali di emergenza

che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano  suscettibili

di incorrere in esposizioni professionali di  emergenza,  comportanti

il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti  per  i

lavoratori esposti, si applicano le disposizioni di cui ai  commi  4,

5, 6 e 7 dell'art. 124 del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.

101.

4.  Nel  caso  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   le

disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  al  personale

facente parte dei nuclei di intervento N-R. In caso di intervento del

personale  non  facente  parte  dei  nuclei  di  intervento  N-R,  in

ottemperanza all'art. 124, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio

2020, n. 101, dovranno essere previste ed adottate le  misure  idonee

ad evitare che lo stesso sia suscettibile di incorrere in esposizioni

superiori ai  limiti  stabiliti  per  i  lavoratori  esposti  di  cui

all'art. 146 del decreto legislativo n. 101  del  2020.  In  caso  di

avvenuta esposizione di emergenza,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'art. 124, comma 10, del decreto legislativo  n.  101  del  2020,

tale personale e' comunque  sottoposto  alla  sorveglianza  sanitaria

eccezionale di cui all'art. 141 del decreto legislativo  n.  101  del

2020.

 

Art. 9

Disposizioni finali

 

1. Per quanto non riportato nel presente decreto  si  applicano  le

disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

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