Raee: recepita la direttiva 2024/884 con la pubblicazione del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6.
La direttiva era stata emanata in risposta alla sentenza Corte di giustizia Europea del 25 gennaio 2022 relativa alla responsabilità estesa del produttore (Epr) in merito ai rifiuti elettrici ed elettronici originati da pannelli fotovoltaici.
Per effetto, è stato modificato il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, attuativo della direttiva 2012/19/Ue, con particolare riferimento agli artt:
- 4 («Definizioni»);
- 23 («Modalità di finanziamento dei Raee provenienti dai nuclei domestici»);
- 24 («Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali»);
- 24-bis («Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico»);
- 28 («Marchio di identificazione del produttore»);
- 40 («Disposizioni transitorie e finali»).
Di seguito il testo del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2.
Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2
Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE.
(26G00010)
(Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6)
Vigente al: 24-1-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della
salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:
1) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli
fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a
tale data;
2) apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli
fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non
rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita' estesa
del produttore;».
Art. 2
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) le parole: «Per i RAEE derivanti da AEE» sono sostituite
dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:
«nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».
Art. 3
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono inserite le
seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;
b) al comma 2:
1) dopo la parola: «elettroniche»" sono inserite le seguenti:
«di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli
fotovoltaici,»;
2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:
«nonche' da tutte le altre AEE di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state
immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;
3) le parole: «dalla predetta data» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle predette date».
Art. 4
Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 24-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento» a
«professionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento
della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico
dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a
partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine domestica
o professionale. Sono».
Art. 5
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i
pannelli fotovoltaici, l'obbligo si applica a quelli immessi sul
mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), l'obbligo si
applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto
2018.»;
b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite
dalle seguenti: «CEI EN 50419:2023-02» e le parole: «CENELEC EN
50419:2006-03» sono sostituite dalle seguenti: «CENELEC EN
50419:2022»;
c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono sostituite
dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02.
Art. 6
Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, il primo periodo e' soppresso.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.




