Raee: recepita la direttiva 2024/884

Raee: recepita la direttiva 2024/884
La pubblicazione del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 serve a profilare meglio la disciplina relativa ai pannelli fotovoltaici

Raee: recepita la direttiva 2024/884 con la pubblicazione del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6.

Raee: recepita la direttiva 2024/884

La direttiva era stata emanata in risposta alla sentenza Corte di giustizia Europea del 25 gennaio 2022 relativa alla responsabilità estesa del produttore (Epr) in merito ai rifiuti elettrici ed elettronici originati da pannelli fotovoltaici.

Per effetto, è stato modificato il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, attuativo della direttiva 2012/19/Ue, con particolare riferimento agli artt:

  • 4 («Definizioni»);
  • 23 («Modalità di finanziamento dei Raee provenienti dai nuclei domestici»);
  • 24 («Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali»);
  • 24-bis («Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico»);
  • 28 («Marchio di identificazione del produttore»);
  • 40 («Disposizioni transitorie e finali»).

Di seguito il testo del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2.

Raee: recepita la direttiva 2024/884

Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 

Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva  2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE.
(26G00010)

 

(Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6)

 

Vigente al: 24-1-2026

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in

particolare, l'articolo 8;

Vista la direttiva (UE)  2024/884  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva  2012/19/UE

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  rifiuti  di   apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 27 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 22 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le

politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza

energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy, della

salute, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  per  gli

affari regionali e le autonomie;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

          Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo

                        14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo  2014,

n. 49, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:

«o) RAEE storici: i RAEE derivanti da:

1)  apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   di   cui

all'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   diverse   dai   pannelli

fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a

tale data;

2)  apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   di   cui

all'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   diverse   dai   pannelli

fotovoltaici, immesse sul mercato prima del  15  agosto  2018  e  non

rientranti tra quelle di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),

conformemente alle disposizioni relative alla responsabilita'  estesa

del produttore;».

 

                               Art. 2

          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo

                        14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Per i RAEE storici» sono inserite

le seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;

b) al comma 2:

1) le parole: «Per i RAEE derivanti  da  AEE»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Per i RAEE derivanti dalle AEE di  cui  all'articolo

2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici,»;

2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:

«nonche' da tutte le altre  AEE  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera b), diverse  dai  pannelli  fotovoltaici  e  che  sono  state

immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018,».

 

                               Art. 3

          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo

                        14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «professionali» sono  inserite  le

seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o),»;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: «elettroniche»" sono inserite  le  seguenti:

«di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  diverse  dai  pannelli

fotovoltaici,»;

2) dopo le parole: «13 agosto 2005,» sono inserite le seguenti:

«nonche' da tutte le altre  AEE  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera b), diverse  dai  pannelli  fotovoltaici  e  che  sono  state

immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018»;

3) le parole:  «dalla  predetta  data»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dalle predette date».

 

                               Art. 4

        Modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo

                        14 marzo 2014, n. 49

1.  All'articolo  24-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole da: «Il finanziamento»  a

«professionale,» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  finanziamento

della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a  carico

dei produttori per le AEE  di  fotovoltaico  immesse  sul  mercato  a

partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall'origine  domestica

o professionale. Sono».

 

                               Art. 5

          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo

                        14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per  i

pannelli fotovoltaici, l'obbligo si  applica  a  quelli  immessi  sul

mercato a partire dal 13 agosto 2012. Relativamente alle AEE  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di

applicazione dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  l'obbligo  si

applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal  15  agosto

2018.»;

b) al comma 2, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono  sostituite

dalle seguenti: «CEI EN  50419:2023-02»  e  le  parole:  «CENELEC  EN

50419:2006-03»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «CENELEC   EN

50419:2022»;

c) al comma 4, le parole: «CEI EN 50419:2006-05» sono  sostituite

dalle seguenti: «CEI 50419:2023-02.

 

                               Art. 6

          Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo

                        14 marzo 2014, n. 49

1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,

n. 49, il primo periodo e' soppresso.

 

                               Art. 7

                 Clausola di invarianza finanziaria

1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

[photo credits]

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