Ratifica del protocollo di Kiev: legge 17 luglio 2020, n. 91

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020

Ratifica del protocollo di Kiev: con la legge 17 luglio 2020, n. 91 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 - è stato ratificato l'accordo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti delle sostanze inquinanti.

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Ratifica del protocollo di Kiev: il perché della legge

Il protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant release and transfer registers) era stato adottato dalla riunione straordinaria sulla convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale. Il documento comprendeva anche i termini alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa».

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Ratifica del protocollo di Kiev: l'entrata in vigore a ottobre 2009

Il testo era stato ratificato da 32 paesi e dall'Unione europea ed era entrato in vigore l'8 ottobre 2009. Si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, e non quelle autorizzate, e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.

Qui di seguito il testo integrale della legge 17 luglio 2020, n. 91 e, in coda al testo, gli allegati al provvedimento.

LEGGE 17 luglio 2020, n. 91 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e
dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio
2003. (20G00108) (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo
stesso.

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste
dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Allegati

Allegato IV

Allegato III

Allegato II

Allegato I

Protocollo

Annex

Protcol

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