Il legislatore, con la legge n. 68/2015, che ha inserito il Titolo VI-bis nel Libro secondo del Codice penale, ha colmato un vuoto normativo creando fattispecie delittuose idonee a sanzionare i più gravi fenomeni di lesione e di aggressione al bene ambiente, aspetto significativo (anche) della tutela della salute e incolumità pubblica. Ma in che termine l’introduzione dei delitti in materia di ambiente si riflette sulla disciplina della prescrizione? Come deve essere individuato il momento di consumazione del reato?
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