Abbandono di rifiuti: aumentati gli importi delle ammende

Abbandono di rifiuti
Con la conversione del D.L. n. 105/2023 nella legge n. 137/2023 modificati il D.Lgs. n. 152/2006 e il codice penale. Inasprite le pene anche per gli incendi boschivi e per i disastri ambientali nelle zone protette

Abbandono di rifiuti: aumentati gli importi delle ammende. È quanto prescrive il comma 1 dell'art. 6-ter del testo coordinato del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236).

Per effetto, è stato modificato il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che ora prevede importi più che triplicati rispetto a quelli originari.

Altre misure riguardano:

  • pene più severe per il reato di incendio boschivo;
  • un aumento della pena da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dagli articoli 452-bis e quater, D.Lgs. n. 152/2006 rispettivamente per inquinamento e disastri prodotti in aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero per danni di specie animali o vegetali protette;
  • l'estensione ai reati ambientali della «confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica» di cui all' art. 240-bis del codice penale.

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

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Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105

Testo del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.»

 

(in Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236)

 

(omissis)

Art. 6 - ter

Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, nonché' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

 

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Fatto  salvo  quanto

disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle

disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231,

commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle

acque superficiali o sotterranee e' punito  con  l'ammenda  da  mille

euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la

pena e' aumentata fino al doppio».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli  articoli

316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  In  relazione

alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis  del  codice

penale, si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria  da  250  a  600

quote»;

2) al comma 3, le parole: «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

3) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e

trasferimento fraudolento di valori».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le  parole:  «dagli  articoli

452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle  seguenti:

«dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,

primo comma, 452-quaterdecies»;

b)  all'articolo  452-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal

seguente: «Quando l'inquinamento  e'  prodotto  in  un'area  naturale

protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,

artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie

animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla

meta'.  Nel  caso  in  cui   l'inquinamento   causi   deterioramento,

compromissione o distruzione di un  habitat  all'interno  di  un'area

naturale protetta o sottoposta a vincolo  paesaggistico,  ambientale,

storico,  artistico,  architettonico  o  archeologico,  la  pena   e'

aumentata da un terzo a due terzi»;

c) all'articolo 452-quater, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal

seguente:  «Quando  il  disastro  e'  prodotto  in  un'area  naturale

protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,

artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie

animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla

meta'».

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