Registro elettronico dei rifiuti: Sistri 2.0 all’orizzonte?

Registro elettronico dei rifiuti
Con la conversione del "D.L. semplificazioni” (D.L. n. 135/2018) nella legge n. 12/2019, non solo è stato definitivamente soppresso il Sistri, ma è anche stato istituito il nuovo Registro elettronico nazionale che lo andrà a sostituire

La conferma: abolito il Sistri

Con la conversione del D.L. n. 135/2018 (cosiddetto “decreto legge semplificazioni”) nella  legge n. 12/2019 (in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019, n. 36), è stata confermata la soppressione definitiva del Sistri (e dei relativi obblighi) a fare data dal 1° gennaio 2019.

Si chiude, così, una vicenda legislativa decisamente travagliata durata all’incirca otto anni, che avrebbe dovuto portare l'Italia a dotarsi di un vero sistema per la tracciabilità dei rifiuti, ma che, di fatto, non è mai partita per via di stratificazioni legislative, numerose inchieste e complicate vicende giudiziarie. In compenso, solo di iscrizioni, corsi di aggiornamento e spese connesse, i soggetti coinvolti all’interno della filiera hanno speso complessivamente 200 milioni di euro; e altri costi sono previsti per la rimozione e restituzione delle apparecchiature di bordo affidate in comodato d’uso, tanto che le associazioni di categoria del settore dei trasporti sono già sul piede di guerra, minacciando class actions e azioni legali.

 

Abolizione del SistriLa novità: il Registro elettronico dei rifiuti

L'Italia è, quindi, destinata a rimanere "orfana" di un  sistema per la tracciabilità dei rifiuti? A quanto sembra no, perché la nuova legge ha introdotto quello che, in prospettiva, dovrebbe essere il Sistri 2.0.

Si tratta del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", formalmente istituito dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto semplificazioni, ma di fatto legato a doppio filo a un decreto ministeriale previsto dall’art. 3-bis del D.L. semplificazioni che definirà:

  • le modalità di organizzazione e funzionamento del registro;
  • le modalità di iscrizione;
  • gli adempimenti cui saranno tenuti gli iscritti.

Il nuovo sistema, ispirato a criteri di maggior efficacia, efficienza e semplicità rispetto al precedente, è stato adottato nell’ottica di dare attuazione a quanto disposto dalla nuova direttiva 2018/851/Ue in materia di rifiuti contenuta nel pacchetto sulla circular economy e sarà organizzato e gestito direttamente dal ministero dell’Ambiente.

Di seguito il testo dell'articolo 6 del testo coordinato del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.

L'analisi della situazione attuale - che, sebbene preveda un "ritorno" temporaneo all'utilizzo di registri di carico e scarico, Fir e Mud, non è comunque esente da criticità - e delle prospettive future è al centro dell'approfondimento a firma Alessandro Kiniger e Luca Tronconi di B&P Avvocati (accesso riservato agli abbonati).

Non sei abbonato alla rivista? Clicca sulla copertina per scoprire
la formula più adatta alle tue esiRisorse per la crescita sostenibilegenze informative

 

 

 

 

 

***

Testo coordinato del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

Testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.».
in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019, n. 36

 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

(omissis)

                                       Art. 6

              Disposizioni in merito alla tracciabilita'

                dei dati ambientali inerenti rifiuti

 

  1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema dicontrollo  della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo  188-ter del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e,  conseguentemente,  non

sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge 3

agosto 2009, n. 102,  e  all'articolo 7  del  decreto del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,

n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti

disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,

9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis,4,  5, 7,  8,  9, 9-bis,

secondo  periodo,  10, 11,  12-bis,  12-ter, 12-quater  e  13  del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

c) l'articolo 14-bis deldecreto-legge 1°  luglio  2009,   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I

contributi relativi  all'anno  2018, compresi  quelli  eventualmente

versati oltre la data del 31 dicembre 2018,  sono  riassegnati, con

decreto del Ministro dell'economia  e  delle finanze,  all'apposito

capitolo dello stato di previsione  del  Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge di

conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico

nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui

sono tenuti ad  iscriversi,  entro il  termine  individuato con  il

decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che  effettuano

il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli

enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi  a

titolo professionale o che operano in qualita'  di  commercianti ed

intermediari di rifiuti  pericolosi,  i Consorzi  istituiti  per  il

recupero e  il riciclaggio  di  particolari tipologie  di  rifiuti,

nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui

all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

  3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio e

del mare, con proprio decreto adottato ai  sensi  dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro dello

sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e  il

Ministro delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  nonche' per  gli

aspetti  di  competenza  il Ministro  della  difesa, definisce   le

modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico

nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti  obbligati  e  di

coloro  che  intendano   volontariamente   aderirvi,  nonche'   gli

adempimenti  cui i  medesimi  sono tenuti,   secondo   criteri  di

gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

  3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena  operativita'

del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di

cui al comma  3-bis,  la tracciabilita'  dei  rifiuti e'  garantita

effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e  193

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo  previgente

alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n.

205, anche mediante le modalita'  di  cui all'articolo  194-bis  del

decreto legislativo  n.  152 del  2006;  si  applicano  altresi' le

disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.  152

del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate  dal decreto

legislativo n. 205 del 2010.

  3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico  nazionale  comporta

il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,

al  fine di  assicurare   l'integrale  copertura   dei   costi  di

funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui  al  comma

3-bis, da aggiornare ogni tre  anni,  sono determinati  gli  importi

dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo  nonche' le

modalita' di versamento. Agli oneri  derivanti  dall'istituzione  del

Registro elettronico nazionale, pari  a  1,61 milioni  di  euro per

l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di  euro  per l'anno

2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale

2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di  previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo

parzialmente  utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11

milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione  «Fondi  da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento  si

provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con  il

contributo  annuale, che   sono   versati  ad   apposito   capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere riassegnati,  con

decreto del Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  ad apposito

capitolo dello stato di  previsione  del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

  3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o

parziale versamento del contributo e  le  violazioni degli  obblighi

stabiliti con il decreto di  cui  al comma  3-bis  sono soggetti  a

sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per

le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli  importi

delle sanzioni sono versati ad  apposito  capitolo dell'entrata  del

bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei  siti  di  cui

all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253,  comma  5,

del medesimo decreto legislativo, secondo  criteri  e modalita'  di

ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare.

  3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato

ad  apportare, con  propri  decreti, le  occorrenti  variazioni di

bilancio. ))

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome