Rentri: approvata la tabella delle scadenze

Rentri tabella scadenze
Il D.D. 22 settembre 2023, n. 97 ha messo a fuoco il cronoprogramma verso la completa entrata in vigore

Rentri: approvata la tabella delle scadenze con la pubblicazione sul sito del minAmb del D.D. 22 settembre 2023, n. 97.

In particolare, sono state definite le tempistiche relative:

  • alle scadenze per l’iscrizione;
  • all'entrata in vigore dei nuovi modelli;
  • all'obbligo di tenuta del registro di C/S in formato digitale;
  • all'obbligo di emissione del Fir in formato digitale.

Di seguito il testo del D.D. 22 settembre 2023, n. 97.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - direzione generale economia circolare 22 settembre 2023, n. 97

Tabella scadenza Rentri

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTI il D.P.R. 20 gennaio 2023 e D.M. 13 febbraio 2023, n. 73, con i quali è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ammessi alla registrazione della Corte dei conti, rispettivamente al n. 1509 e al n. 1508 del 3 maggio 2023;

VISTO il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all’Ing. Silvia Grandi l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare;

VISTO il D.M. del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 02 febbraio 2023 al n. 287;

VISTO il D.M. del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2023 al n. 244;

VISTO il D.M. del 2 febbraio 2023, n. 53 recante l’approvazione della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023;

VISTO il decreto dipartimentale prot. DiSS registro decreti n. 00000188 del 10 maggio 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 maggio 2023, al n. 260 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2023 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto direttoriale prot. EC registro decreti n. 0000067 del 6 luglio 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 luglio 2023, al n. 377, con il quale è stata adottata la Direttiva di III livello dell’anno 2023 per la Direzione Generale Economia Circolare e sono stati assegnati gli obiettivi alle Divisioni della medesima Direzione;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e in particolare i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l’articolo 188-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rinvia, tra l’altro, ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione dell’organizzazione e del funzionamento del Registro elettronico nazionale, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/2006;

VISTO in particolare, l’articolo 13 del citato regolamento che stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati;

VISTI gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, relativi rispettivamente all’applicabilità dei nuovi modelli, alle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale;

VISTO, in particolare, l’articolo 21 del citato regolamento che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali e la loro successiva pubblicazione sul sito del RENTRI per definire, tra l’altro, le modalità operative legate al funzionamento del registro;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel citato regolamento che recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all’entrata in vigore degli adempimenti previsti;

RITENUTO opportuno fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento anche in riferimento ai processi digitalizzazione previsti.

D E C RE T A

Articolo 1

(Tempistiche previste dal RENTRI)

1. È adottata la “Tabella scadenze RENTRI” allegata al presente decreto, contenente:

a)  le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

b)  la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

c)  le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

d)  la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it.

 

Allegato
Tabella scadenze Rentri
1. Scadenze per l’iscrizione al Rentri
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del Fir in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale Data        per     l’emissione     del                 Formulario     di

identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) a decorrere dal 13 febbraio 2026

 

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