Tracciabilità dei rifiuti: entra in gioco il Rentri

Tracciabilità dei rifiuti
In vigore il nuovo regime che supera il "vecchio" Sistri

Tracciabilità dei rifiuti: con il decreto 4 aprile 2023, n. 59, il minAmbiente ha emanato il regolamento che disciplina il sistema e che definisce il funzionamento del nuovo Rentri (il registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti introdotto con il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116).

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Il nuovo regolamento definisce, nell'ordine:

  • i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;
  • le modalità di iscrizione al Rentri e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  •  il funzionamento del Rentri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti (vedere il primo punto);
  • le modalità per la condivisione dei dati del Rentri con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra) al fine del loro inserimento nel catasto di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al Rentri, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del Rentri da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 4 aprile 2023, n. 59  

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei
rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita'
dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152». (23G00065)

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023)
Vigente al: 15 giugno 2023

 

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e
3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI
e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di
funzionamento del Registro medesimo;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli
188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilita'
dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della
disciplina del Registro elettronico nazionale, dei modelli di
registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonche' le
modalita' di tenuta degli stessi in formato digitale e di
trasmissione dei dati al Registro e le modalita' di svolgimento delle
funzioni di gestione e supporto da parte dell'Albo nazionale dei
gestori ambientali ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
188-bis;
Visto l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che
disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, in particolare, l'articolo
1, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 6, comma 1, relativi al modello unico
di dichiarazione in tema di rifiuti, riguardo agli obblighi di
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione
previsti dalle leggi, dai decreti e relative norme di attuazione,
quali funzionali alle attivita' di segnalazione e rapporto
(reporting) all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 21 maggio 2013;
Viste le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal
1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di
formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la determinazione AGID n. 406/2020, Adozione della Circolare
recante la linea di indirizzo sull'interoperabilita' tecnica e la
circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo
sull'interoperabilita' tecnica e relativi allegati;
Vista la determinazione AGID n. 547/2021, Adozione delle «Linee
guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita'
tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida
sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al
«Codice in materia di protezione dei dati personali», recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Rilevato che in base al nuovo quadro normativo il «sistema di
tracciabilita' dei rifiuti» si compone delle procedure e degli
strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri
cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilita'
dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le
movimentazioni e trasporto, nonche' della comunicazione al catasto
dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel RENTRI;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per
l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di
tracciabilita' dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario
delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;
Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni
definiti per la Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia
circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il
traguardo M2C1- previsto per il secondo trimestre - rappresentato
dall'approvazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la Strategia
nazionale per l'economia circolare;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale e' stato approvato il
Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;
Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare ed
il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra gli
obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze
dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo
sistema di tracciabilita' dei rifiuti, nonche' quello di
razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e
infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla
completa tracciabilita' dei rifiuti;
Considerato che l'introduzione della modalita' digitale per gli
adempimenti ambientali risulta funzionale al RENTRI, consentendo la
trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo
dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi;
Dato atto che e' stata effettuata la procedura partecipata con gli
stakeholders;
Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. n. 4090 del 31 gennaio
2023;
Sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro
per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152
del 2006, acquisiti con nota prot. n. 2733 del 3 febbraio 2023;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha
espresso il proprio parere con provvedimento n. 287 del 22 agosto
2022;
Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
(UE) 2015/1535, giusta notifica 2022/656/I del 29 settembre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2022;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota prot. n. 4855 del 1° marzo 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento
disciplina il sistema di tracciabilita' dei rifiuti, che si compone
delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e
193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel
Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, di
seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita',
definendo:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006
con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti,
da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano
volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalita' di
trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
d) le modalita' per la condivisione dei dati del RENTRI con
l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del
loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nonche' le modalita' di coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli
adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la
precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189,
commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni
di rifiuti;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni di supporto
tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152
del 2006;
g) le modalita' di accesso ai dati del RENTRI da parte degli
organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione
dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo
188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del
2006, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.
3. Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro
cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di
cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per
l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n.
135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del
2019. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente
regolamento.

Art. 2

Aggiornamento delle disposizioni tecniche
e dei contributi

1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 3, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, sono aggiornati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica secondo le
modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 188-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano
le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152
del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE, nonche' le seguenti:
a) «unita' locale»: una sede operativa, quale, ad esempio, un
laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una
sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un
magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede
legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore
esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche e dove sono
realizzate le attivita' da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero
per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;
b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;
c) «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato
dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale e' possibile
assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei
registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari
per l'identificazione dei rifiuti;
d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di
autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare
operazioni.

Titolo II
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 4

Disposizioni generali sul registro cronologico
di carico e scarico

1. E' approvato il modello di registro cronologico di carico e
scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.
2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate
anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
3. Il registro cronologico di carico e scarico e' tenuto dai
soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006:
a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalita' cartacea,
mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il
portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di
commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita'
previste dalla normativa sui registri IVA;
b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalita'
digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un
codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di
commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il
RENTRI; la compilazione in modalita' digitale e' effettuata nel
rispetto delle seguenti disposizioni:
1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di
controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore,
che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono
informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo
da garantire la possibilita' di riproduzione dei documenti posti in
conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI,
qualora cio' sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte
degli organi di controllo;
2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il
registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono
l'identificabilita' dell'utente;
3) qualunque rettifica alle registrazioni e' memorizzata con
l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo
temporale con data ed ora;
4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono
nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di
cui al Codice dell'amministrazione digitale.
4. Il registro cronologico e' tenuto in modalita' digitale secondo
quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi
resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.

Art. 5

Disposizioni generali sul formulario
di identificazione del rifiuto

1. E' approvato il modello di formulario di identificazione del
rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' emesso dal produttore,
o dal detentore dei rifiuti, in conformita' al modello riportato
nell'allegato II ed e' integrato e sottoscritto, per la parte di
propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del
trasporto.
3. Ferma restando la responsabilita' del produttore o del detentore
con riferimento alle informazioni di propria competenza, il
formulario puo' essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a
seguito di richiesta del produttore o del detentore.
4. Il formulario di identificazione del rifiuto e' vidimato
digitalmente con le modalita' indicate all'articolo 6, comma 2, se in
formato cartaceo, oppure con le modalita' di cui all'articolo 7,
comma 2, se in formato digitale.
5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato
in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4,
lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 6

Formulario di identificazione del rifiuto
in formato cartaceo

1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il
formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo
e' generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed e'
identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso
disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di
commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa
registrazione, attraverso il RENTRI.
3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che
utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei
formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalita'
telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su
ciascun formulario.
4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato
cartaceo, stampato su moduli A4, e' riprodotto in due copie,
compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte
altresi' dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o
il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal
destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il
trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al
detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del
trasporto.
5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le
sue parti puo' avvenire:
a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
b) mediante posta elettronica certificata da parte del
trasportatore;
c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI
secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.

Art. 7

Formulario di identificazione del rifiuto
in formato digitale

1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale
e' un documento informatico il cui formato e' definito con le
specifiche tecniche di cui all'articolo 8.
2. Il formulario e' vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di
un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione
utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la
vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.
3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite
i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la
progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle
diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale
da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto
e' effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione
elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche
tecniche di cui all'articolo 8.
4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto,
il rifiuto e' accompagnato da una stampa del formulario digitale di
identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato
II e prodotto con le modalita' indicate nelle specifiche tecniche di
cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto e' garantita
la possibilita' di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo
di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 8.
5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso
l'unita' locale, sono garantite in qualunque momento la possibilita'
di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in
conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni
trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi
informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati
trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 8.
6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire
nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di
cui al Codice dell'amministrazione digitale.
7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo
dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di
adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario e' cosi'
reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella
movimentazione.
8. Il formulario di identificazione del rifiuto e' emesso e gestito
in modalita' digitale secondo quanto indicato dal presente articolo
nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per
il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a
partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c).
9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di
identificazione del rifiuto puo' essere volontariamente emesso in
formato digitale.

Art. 8

Specifiche tecniche

1. Al fine di assicurare la conformita' ai modelli dei registri di
carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto
disciplinati dal presente regolamento, la Direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione
in formato elettronico dei citati modelli.
2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si applicano a
decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione.

Art. 9

Applicabilita' dei nuovi modelli

1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire
dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le
modalita' di compilazione dei citati modelli sono definite con il
decreto di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190,
comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo
decreto legislativo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.

Titolo III
REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 10

Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale

1. Il RENTRI e' gestito dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica
dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete
telematica delle camere di commercio.
2. Il RENTRI e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli
operatori e delle informazioni relative alle specifiche
autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita'
inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione e' inserita
l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al
trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati relativi agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di
geolocalizzazione di cui all'articolo 16.
3. Il RENTRI e' integrato con la piattaforma telematica dell'Albo
nazionale gestori ambientali.

Art. 11

Funzioni di supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori
ambientali

1. L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario
supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:
a) la gestione dei rapporti con l'utenza, le associazioni di
categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa
l'informazione e la comunicazione;
b) gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma
telematica per la tracciabilita' descritti nel presente regolamento;
c) la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle
specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.
2. Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la
gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in
collaborazione con le associazioni di categoria, e l'organizzazione
di adeguate attivita' di formazione ed informazione. Le sezioni
regionali di cui al primo periodo assicurano altresi' la gestione
delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica
dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell'Albo
nazionale gestori ambientali.
3. I costi sostenuti per le attivita' di supporto fornito dalla
segreteria del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori
ambientali e dalle sezioni regionali di cui al comma 2, da
riconoscersi ai fini del rimborso delle spese di gestione e
funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un'apposita
convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Unioncamere.

Art. 12

Iscrizione al RENTRI

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento
alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di
commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non
pericolosi.
2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI
con le tempistiche riportate all'articolo 13 e con le modalita'
indicate dall'articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti,
rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il Registro
delle imprese, con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il
catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle
operazioni di recupero.
3. Nel caso in cui un operatore avvii l'attivita' soggetta
all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13,
comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla
prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.
4. I soggetti che svolgono attivita' di trattamento dei rifiuti al
momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del
RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate
dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate
ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
con le modalita' indicate all'articolo 21 del presente regolamento,
indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti
sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime
modalita', ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa.
L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il
contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme
all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione
di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del
2006.
5. Per l'iscrizione al RENTRI e' dovuto un diritto di segreteria
con riferimento ad ogni unita' locale soggetta all'obbligo di
iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A
allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 177 del 31 luglio 2012.
6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora
l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. E' data
facolta' in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con
effetto a partire dall'anno solare successivo.
7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o
piu' unita' locale in ragione del venir meno nell'anno solare
precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ha
effetto a partire dall'anno solare successivo.
8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:
a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni di
cui al comma 4 del presente articolo;
b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite
della piattaforma telematica, apposita reportistica al fine del
monitoraggio dell'andamento del RENTRI;
c) accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui
all'articolo 18 nell'apposita sezione del RENTRI.
9. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono
rifiuti pericolosi.

Art. 13

Tempistiche di iscrizione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
l'iscrizione al RENTRI e' effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni
successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi con piu' di cinquanta
dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori
iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta
giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi con piu' di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni
successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che
trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle
tempistiche di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti e' calcolato in
base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.

Art. 14

Contributo annuale e diritto di segreteria

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI
e' assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un
contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella
misura e con le modalita' indicate nell'allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da
ciascun iscritto per ciascuna unita' locale, come individuata ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno e' versato, unitamente
al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni
successivi al primo, il contributo annuale e' versato entro il 30
aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
4. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento del
diritto di segreteria, secondo le modalita' di cui all'allegato III.

Art. 15

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati
alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla
trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e
scarico, secondo le modalita' di cui all'articolo 21.
2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve
essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. Nel
caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni,
la trasmissione non e' dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18
trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello
in cui e' stata effettuata l'annotazione.
3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano
rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI
dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi,
emessi con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 8. I dati
relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o
trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui
all'articolo 21.
4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore puo'
richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di
identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di
propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma
3 procede il produttore iniziale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano
l'interoperabilita' del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel
rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.
6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di
consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei
trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.

Art. 16

Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri
rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti
speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto
dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie
disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo
188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto
legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della
finalita' e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett.
b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilita' delle
tecnologie di cui all'articolo 16 e' requisito di idoneita' tecnica
per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori
ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le
modalita' e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in
essere.

Art. 18

Deleghe

 

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi
di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento
alle attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando,
al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o
societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il
gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo
sono tenuti a:
a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il
possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui
all'articolo 21;
b) trasmettere i dati con le modalita' e le tempistiche stabilite
dal presente regolamento.
3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle
informazioni inserite nel sistema.
4. Le modalita' per la gestione delle deleghe di cui al presente
articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo
21 che assicurano modalita' semplificate, anche in considerazione
delle deleghe gia' rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui
agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 19

Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI

1. Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con il catasto dei
rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del
2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le
regole tecniche di interoperabilita' fra i sistemi informativi,
definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi
dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.
2. Le modalita' di interoperabilita' di cui al comma 1, i tempi e
gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21.
3. A partire dalla prima annualita' successiva alle scadenze di cui
all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente
un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto
del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende
disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI
ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente
accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali.

Art. 20

Servizi di supporto alla transizione digitale

1. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori
al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi
di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla
trasmissione dei dati.
2. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica rende disponibili i servizi per l'utilizzo in
interoperabilita' degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione
digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice
dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite
dall'AgID.
3. Le modalita' operative di cui all'articolo 21 disciplinano la
fruizione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 21

Modalita' operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori
ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti
direttoriali:
a) le modalita' operative per assicurare la trasmissione dei dati
al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche' il monitoraggio con i
relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute
nel regolamento (UE) 2016/679;
b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli
operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il
previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE)
2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la
durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita'
perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare
del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilita' del
RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
d) le modalita' di compilazione dei modelli di cui agli articoli
4 e 5;
e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle
amministrazioni interessate;
f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e
degli utenti;
g) le modalita' di funzionamento degli strumenti di supporto di
cui all'articolo 20.
2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul
sito del RENTRI.

Art. 22

Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al
regolamento (CE) n. 1013/2006 nonche' del documento commerciale di
cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalita' di
interoperabilita' sono definite dalla Direzione generale competente
in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo IV
DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 23

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a) sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998,
n. 148.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Allegato

ALLEGATO I
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
(Articolo 4, comma 1)

ALLEGATO II
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
(Articolo 5, comma 1)

ALLEGATO III
CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA
(Articolo 14)

1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella
tabella I al presente allegato.
ALLEGATO III
CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA
(Articolo 14)

1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella
tabella I al presente allegato.

Tabella ITracciabilità dei rifiuti2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti
o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi con piu' di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti
diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui
all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita'
locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al
CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive
corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo
del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).
3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti
o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
con piu' di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per
ogni unita' locale, un diritto di segreteria e l'importo
corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita'
successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale,
l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).
4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti
i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135
del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unita'
locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al
CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualita' successive
corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unita' locale, l'importo
del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).
5. Ogni variazione all'iscrizione e' soggetta al pagamento di un
diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante
Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di
Commercio e relativa approvazione della tabella A.
6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e
il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti
con le modalita' di pagamento previste per le pubbliche
amministrazioni.

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