Rentri e Fir: novità dalla conversione del milleproroghe

Rentri e Fir: novità dalla conversione del milleproroghe
Disposizioni sul Fir e l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto

Rentri e Fir: novità dalla conversione del milleproroghe, il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200, convertito con la legge 27 febbraio 2026, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49).

Convertito il DL milleproroghe: le misure per l'ambiente

 

Le disposizioni

In particolare, all'art. 13, sono state introdotte proroghe su:

  • possibilità di utilizzo del Fir cartaceo in alternativa  a quello elettronico, prorogata al 15  settembre 2026, della (comma 5-ter);
  • disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi (comma 5-quinquies e 5-sexies);
  • sanzioni per mancata o incompleta  trasmissione dei dati contenuti nei Fir.

 

Le altre misure

Sempre all'art. 13 si segnalano disposizioni su:

  • riutilizzo delle acque reflue depurate;
  • incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia;
  • sito di interesse nazionale di Taranto;
  • ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro;
  • inviato speciale per il cambiamento climatico;
  • costi delle fonti energetiche per le imprese energivore.

Di seguito il testo dell'art. 13 del D.L. n. 200/2025, convertito con la legge n. 26/2026.

Rentri e Fir: novità dalla conversione del milleproroghe

Testo coordinato del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 

 

Testo del  decreto-legge  1°  dicembre  2025,  n.  200  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:  «Disposizioni  urgenti  in
materia di termini normativi.». (26A01010)

 

(Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49)

 

Vigente al: 28-2-2026

 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle

disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo  2026  si  procedera'  alla

ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle

relative note.

 

(omissis)

                               Art. 13

             Proroga di termini in materie di competenza

      del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

 

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,

convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,

relativo alla possibilita' per le regioni di  procedere,  nell'ambito

delle  rispettive  dotazioni  organiche,  alla  stabilizzazione   del

personale non  dirigenziale  appartenente  all'Area  dei  funzionari,

assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  le

parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2026».

1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023,  n.

68, relativo  al  riutilizzo  delle  acque  reflue  depurate  ad  uso

irriguo,  le  parole:  «31  dicembre  2025»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «31 dicembre 2026».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui  al  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  12  giugno

2003, n. 185.

2. All'articolo 27, comma 1, del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n.  199,  relativo  all'  obbligo  di  incremento  dell'energia

rinnovabile termica  nelle  forniture  di  energia,  le  parole:  «1°

gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.

171, relativo al Commissario straordinario per il sito  di  interesse

nazionale di Taranto e alla  relativa  struttura  di  supporto,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2025»   sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al nono periodo, le parole: «per il  biennio  2024-2025»  sono

sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno  degli  anni

2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni

2024, 2025 e 2026»;

d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025»  sono

sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

e) al diciottesimo periodo, dopo le  parole:  «per  l'anno  2025»

sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «nonche'  di  75.600  euro  per

l'anno 2026».

4. Entro il 31 marzo 2026,  il  Commissario  straordinario  di  cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7  agosto  2012,  n.  129,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2012,  n.  171,

trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato  il  cronoprogramma  procedurale  e  finanziario

aggiornato degli interventi. Entro la medesima  data  il  Commissario

rende altresi' informativa sullo stato di attuazione degli interventi

al Comitato interministeriale per la programmazione  economica  e  lo

sviluppo sostenibile.

4-bis. Al fine di garantire  la  continuita'  del  servizio  idrico

integrato nell'ambito territoriale ottimale  n.  3  Marche  Centro  -

Macerata, nelle more del completamento della  valutazione  ambientale

strategica  del  piano  d'ambito  e  della  conseguente  approvazione

definitiva,  nonche'  dell'adozione  degli  atti  di   scelta   della

modalita' di gestione ai sensi del decreto  legislativo  23  dicembre

2022, n. 201, la  durata  dell'affidamento  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'

prorogata, alle medesime condizioni economiche e  contrattuali,  fino

al 31 dicembre 2027,  subordinatamente  al  rispetto  delle  seguenti

condizioni:

a)  conclusione  del  procedimento  di   valutazione   ambientale

strategica e approvazione definitiva  del  piano  d'ambito  da  parte

dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

b)  adozione,  entro  il  31  dicembre  2026,   della   relazione

istruttoria e degli atti  presupposti  ai  fini  della  scelta  della

modalita' di gestione del servizio idrico integrato;

c) presentazione,  entro  il  30  novembre  2027,  dell'eventuale

proposta di affidamento diretto a societa'  in  house  da  parte  dei

gestori pubblici uscenti, corredata del  piano  economico-finanziario

coerente con il piano d'ambito approvato.

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600

euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione

delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte

corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2025-2027,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-bis. A decorrere dalla data di  cui  all'articolo  13,  comma  1,

lettera  c),  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino

al  15  settembre  2026,  in  alternativa  alle  modalita'   previste

dall'articolo 7, comma 8, del  medesimo  decreto,  il  formulario  di

identificazione dei rifiuti  puo'  continuare  ad  essere  emesso  in

formato cartaceo.

5-ter. Al comma 2 dell'articolo  12  del  decreto-legge  22  aprile

2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno

2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato  speciale  per  il

cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono  sostituite

dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «degli anni  2024  e  2025»  sono

sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

5-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  5-ter,

pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del  regolamento  di

cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza

energetica  4  aprile  2023,  n.  59,  a  decorrere  dal   quale   la

disponibilita' di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto

dei  rifiuti  pericolosi  e'  requisito  di  idoneita'  tecnica   per

l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali,

e' differito al 30 giugno 2026.

5-sexies.  Il  Comitato  nazionale  dell'Albo   nazionale   gestori

ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni,  nel  rispetto  del

termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi

e le modalita' che  i  trasportatori  di  rifiuti  pericolosi  devono

osservare per l'installazione di sistemi di  geolocalizzazione  sugli

autoveicoli adibiti a tale attivita' di trasporto, per  le  finalita'

di cui  all'articolo  188-bis,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in  materia

di tenuta di registri, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni  relative

alla  trasmissione  dei  dati  informativi   al   Registro   di   cui

all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma

10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta  trasmissione

dei dati contenuti nei for- mulari  di  identificazione  rifiuti,  si

applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».

5-octies. Il comma 2-bis  dell'articolo  11  del  decreto-legge  27

dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

febbraio 2025, n. 15, e' abrogato.

5-novies.  All'articolo  4,  comma  5-bis,   terzo   periodo,   del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia  di  mitigazione  degli

aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese  energivore,

le parole: «31 dicembre 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2026».

(omissis)

 

                               Art. 17

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

[photo credits]

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