Rentri e Fir: novità dalla conversione del milleproroghe, il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200, convertito con la legge 27 febbraio 2026, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49).
Le disposizioni
In particolare, all'art. 13, sono state introdotte proroghe su:
- possibilità di utilizzo del Fir cartaceo in alternativa a quello elettronico, prorogata al 15 settembre 2026, della (comma 5-ter);
- disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi (comma 5-quinquies e 5-sexies);
- sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei Fir.
Le altre misure
Sempre all'art. 13 si segnalano disposizioni su:
- riutilizzo delle acque reflue depurate;
- incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia;
- sito di interesse nazionale di Taranto;
- ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro;
- inviato speciale per il cambiamento climatico;
- costi delle fonti energetiche per le imprese energivore.
Di seguito il testo dell'art. 13 del D.L. n. 200/2025, convertito con la legge n. 26/2026.
Testo coordinato del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200
Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini normativi.». (26A01010)
(Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49)
Vigente al: 28-2-2026
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2026 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
(omissis)
Art. 13
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
relativo alla possibilita' per le regioni di procedere, nell'ambito
delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari,
assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.
68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso
irriguo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2026».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' abrogato il regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno
2003, n. 185.
2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, relativo all' obbligo di incremento dell'energia
rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1°
gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse
nazionale di Taranto e alla relativa struttura di supporto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;
c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni
2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026»;
d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' di 75.600 euro per
l'anno 2026».
4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171,
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario
aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario
rende altresi' informativa sullo stato di attuazione degli interventi
al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
4-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio idrico
integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro -
Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale
strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione
definitiva, nonche' dell'adozione degli atti di scelta della
modalita' di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino
al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti
condizioni:
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale
strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte
dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione
istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della
modalita' di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale
proposta di affidamento diretto a societa' in house da parte dei
gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario
coerente con il piano d'ambito approvato.
5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600
euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino
al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalita' previste
dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di
identificazione dei rifiuti puo' continuare ad essere emesso in
formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il
cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 2023 al 2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «degli anni 2024 e 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter,
pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la
disponibilita' di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto
dei rifiuti pericolosi e' requisito di idoneita' tecnica per
l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali,
e' differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori
ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del
termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi
e le modalita' che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono
osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli
autoveicoli adibiti a tale attivita' di trasporto, per le finalita'
di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia
di tenuta di registri, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative
alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui
all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma
10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione
dei dati contenuti nei for- mulari di identificazione rifiuti, si
applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».
5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 15, e' abrogato.
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli
aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore,
le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
(omissis)
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



