Rentri e sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli: nuovi chiarimenti dell'Albo sono stati forniti con la circolare 22 maggio 2025, n. 2.
Dopo avere dettato le condizioni per le iscrizioni a entrambe le categorie, la delibera rende noto che le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendessero richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla deliberazione in commento devono presentare domanda di variazione «utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”».
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Di seguito il testo della circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 22 maggio 2025, n. 2.
Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 22 maggio 2025, n. 2
Applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Con riferimento al combinato disposto degli artt. 16 e 17 del decreto n. 59/2023 a norma dei quali i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5, vista la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 , il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni.
Tutti i soggetti di cui alla Deliberazione soprarichiamata devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.