Requisiti acustici passivi degli edifici: quali i rapporti tra i privati?

Articolo tratto da Ambiente&Sicurezza n. 15/2013
È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, lettera c), legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008», che aveva formalmente escluso l'applicazione dei valori limite dei requisiti acustici degli edifici nei rapporti tra privati. Queste le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale 29 maggio 2013, n. 103, che ha stabilito che, seppure formulata quale norma di interpretazione autentica, la disposizione non è intervenuta ad assegnare alla previsione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, al fine di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto» o di ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e degli altri principi costituzionali richiamati. La retroattività della disposizione impugnata non trova poi giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Allegati

Articolo_ambiente_AS_15_2013.pdf

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