Resistenza al fuoco: novità per i prodotti da costruzione con la pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2026/557 della Commissione del 16 marzo 2026, pubblicato sulla G.U.U.E. L del 3 giugno 2026.
La rettifica
Inoltre, sulla G.U.U.E. L del 1° giugno 2026 è stata pubblicata una rettifica del regolamento delegato (Ue) 2026/331 della Commissione, del 13 febbraio 2026, sempre in merito alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2026/557 (il cui allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina) e della rettifica.
Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione, del 16 marzo 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale resistenza al fuoco
(G.U.U.E. L del 3 giugno 2026)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 [1]GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj., in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti sufficientemente dettagliate all’interno della zona armonizzata istituita a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3110, è necessario definire classi di prestazione che siano in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.
(2) Le classi di prestazione per quanto riguarda la caratteristica essenziale «resistenza al fuoco» sono state definite dal regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione [2]Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione (GU L, 2024/1681, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj). sulla base del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj).. Tali classi di prestazione non sono tuttavia applicabili a norma del regolamento (UE) 2024/3110. Pertanto, al fine di mantenere la continuità del sistema, il gruppo di esperti sull’acquis del CPR ha consigliato alla Commissione di definire le stesse classi di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1681.
(3) La Commissione dovrebbe pertanto determinare le classi di prestazione da utilizzare per la dichiarazione della caratteristica essenziale «resistenza al fuoco»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al fuoco» dei prodotti sono quelle che figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
↓ Allegato disponibile in formato pdf alla fine della pagina ↓
***
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2026/331 della Commissione, del 13 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio determinando classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale reazione al fuoco (GU L, 2026/331, 21.4.2026)
(G.U.U.E. L del 1 giugno 2026)
Pagina 3, parte A dell’allegato, nella tabella:
anziché:
|
«TSP1200, m2 |
produzione totale di fumo (HRRsm60) dall’inizio alla fine della prova», |
leggasi:
|
«TSP1200, m2 |
produzione totale di fumo (SPRsm60) dall’inizio alla fine della prova». |
Allegati
Note
| 1. | ↑ | GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj. |
| 2. | ↑ | Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione (GU L, 2024/1681, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj). |
| 3. | ↑ | Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj). |


